Art. 11 

 

				 
Formazione  e  conservazione  della  raccolta  delle   deliberazioni.
                       Efficacia e pubblicita' 

 
  1. Le deliberazioni adottate dal Comitato, dopo  la  sottoscrizione
del Presidente, sono numerate  in  ordine  progressivo  e  inoltrate,
ricorrendone i presupposti, alla Corte dei Conti per il controllo  di
cui all'art. 3 della legge n. 20/1994, unitamente  agli  esiti  delle
verifiche effettuate ai sensi del  precedente  art.  6,  comma  7,  e
successivamente inviate per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Nelle more  della  registrazione  e  della
conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, copia delle delibere
adottate puo' essere rilasciata, su espressa  richiesta  scritta  dei
soggetti interessati, ove sussistano precise condizioni  di  pubblico
interesse. Nelle copie deve essere data puntuale indicazione  che  il
provvedimento e' in corso di registrazione. 
  2. Copia integrale delle  deliberazioni  adottate  e'  raccolta  in
ordine cronologico. 
      Roma, 30 aprile 2012 


				 
                                                 Il Presidente: Monti 

				 
Il segretario: Barca