(( Art. 2-ter 
 
 
Disposizioni urgenti per il corso di formazione  per  allievo  agente
                       della Polizia di Stato 
 
  1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando  la
piena operativita' della Polizia di Stato, a decorrere dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  e
fino alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  all'articolo
6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, come sostituito dal comma 2, lettera a),  del  presente
articolo, concernente la disciplina organica a regime  dei  corsi  di
formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre  del
corso di cui all'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, puo'
includere anche un periodo di applicazione pratica, non  superiore  a
tre mesi,  presso  gli  uffici  dell'amministrazione  della  pubblica
sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato  che
abbiano superato gli esami teorico-pratici ed  ottenuto  la  conferma
dell'idoneita' al servizio di polizia.  Al  termine  del  periodo  di
applicazione pratica gli agenti in  prova  conseguono  la  nomina  ad
agente di  polizia,  tenuto  conto  della  relazione  favorevole  del
funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso  cui  sono
applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo  secondo
la graduatoria finale degli  esami.  Qualora  la  relazione  non  sia
favorevole, gli interessati sono ammessi a  ripetere,  per  una  sola
volta,  il  periodo  di  applicazione  pratica.   Le   modalita'   di
svolgimento e la durata del  periodo  di  applicazione  pratica  sono
definite con decreto del capo della polizia-direttore generale  della
pubblica sicurezza. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
335, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 6-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6-bis (Corsi di formazione per  allievi  agenti).  -  1.  Gli
allievi agenti di polizia frequentano un corso  di  formazione  della
durata di dodici mesi, di cui  il  primo  semestre  finalizzato  alla
nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del
periodo  di  formazione  presso  gli   istituti   di   istruzione   e
all'applicazione pratica presso reparti o  uffici  della  Polizia  di
Stato. 
  2. Durante il primo semestre  del  corso  di  cui  al  comma  1,  i
frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano  di  studio  e
non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i  servizi
di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di
corso il direttore della scuola esprime il giudizio di  idoneita'  al
servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il decreto del
capo della polizia - direttore generale della pubblica  sicurezza  di
cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati  agenti
in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
di agente di polizia  giudiziaria  e  sono  avviati  all'espletamento
delle attivita' del secondo semestre. 
  3. In deroga a quanto previsto dal  comma  1,  gli  allievi  agenti
destinati  ai  gruppi  sportivi  "Polizia   di   Stato-Fiamme   Oro",
conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre
di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo  sportivo  ove
sono assegnati in relazione alla specialita' di appartenenza. 
  4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti  in  prova
permangono presso gli  istituti  di  istruzione  per  attendere  alle
attivita'  previste  dal  piano  di   studio,   ferma   restando   la
possibilita' di impiego nei soli servizi  di  cui  al  comma  2.  Gli
stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove
d'esame stabilite dal decreto del  capo  della  polizia  -  direttore
generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7  ed  ottenuta  la
conferma del  giudizio  di  idoneita',  sono  assegnati  agli  uffici
dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo
di applicazione pratica. 
  5. Al termine del periodo di applicazione pratica,  gli  agenti  in
prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto  conto  della
relazione favorevole  del  funzionario  responsabile  del  reparto  o
dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi  prestano  giuramento  e
sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. 
  6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta,
il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al  comma
5 non sia favorevole. 
  7. Con decreto del capo della polizia -  direttore  generale  della
pubblica sicurezza sono stabiliti le modalita' di  svolgimento  e  la
durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica,  comprese
le prove d'esame, nonche' i criteri per la formazione dei giudizi  di
idoneita'»; 
    b) all'articolo 6-ter, comma 1: 
      1) alla lettera a),  le  parole:  «l'esame  teorico-pratico  al
termine del periodo di formazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4»; 
      2) alla lettera e), le  parole:  «di  cui  all'articolo  6-bis,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  6-bis,
comma 6»; 
    c) all'articolo 6-quater, comma 1, le parole: «della selezione di
cui all'articolo 6-bis e» sono soppresse. 
  3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 47, terzo comma, al primo periodo, le parole:  «,
durante  il  quale  e'  sottoposto  a  selezione   attitudinale   per
l'eventuale  assegnazione  ai  servizi  che  richiedano   particolare
qualificazione» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole:  «sono
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 6» sono
sostituite dalle seguenti: «sono stabilite  con  il  decreto  di  cui
all'articolo 6-bis, comma 7»; 
    b) all'articolo 60, settimo comma, le parole:  «da  emanarsi  con
decreto del Ministro dell'interno» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«da emanare con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  salvo  quanto
previsto dall'articolo 6-bis, comma 7,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335». 
  4. All'articolo 15, comma 6, del decreto  legislativo  28  febbraio
2001,  n.  53,  le  parole:  «dall'articolo  6-bis,  comma  6,»  sono
soppresse e dopo le parole: «dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c)
e d) del presente decreto,» sono inserite le seguenti:  «nonche'  del
decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del predetto  decreto  n.
335 del 1982,». 
  5. Dalle disposizioni previste dal  presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 6-ter e 6-quater del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335 (Ordinamento del personale della Polizia di  Stato  che
          espleta  funzioni  di  polizia),  come   modificati   dalla
          presente legge: 
              "Art. 6-ter (Dimissioni dai corsi). - 1.  Sono  dimessi
          dal corso: 
                a) gli allievi che non superino le prove  d'esame  di
          cui all'articolo 6-bis, comma 4; 
                b) gli allievi che non siano riconosciuti  idonei  al
          servizio di polizia; 
                c) gli allievi e gli agenti in prova  che  dichiarino
          di rinunciare al corso; 
                d) gli allievi e gli agenti in prova che siano  stati
          per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta
          giorni, anche non consecutivi,  ovvero  novanta  giorni  se
          l'assenza e'  stata  determinata  da  infermita'  contratta
          durante il corso; in quest'ultimo caso gli  allievi  e  gli
          agenti   in   prova,   dopo   la   riacquistata   idoneita'
          fisico-psichica,   sono   ammessi,    rispettivamente,    a
          partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una
          sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli  agenti
          in prova e gli allievi di sesso femminile, la  cui  assenza
          oltre trenta giorni sia stata  determinata  da  maternita',
          sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione  pratica
          e a partecipare al primo corso  successivo  ai  periodi  di
          assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela
          delle lavoratrici madri; 
                e) gli agenti in prova che non superano il periodo di
          applicazione pratica di cui all'articolo 6-bis, comma 6. 
              2. Gli allievi e gli agenti  in  prova  inquadrati  nei
          gruppi sportivi  della  «Polizia  di  Stato-Fiamme  Oro»  e
          riconosciuti atleti  di  interesse  nazionale  od  olimpici
          dalle  rispettive  federazioni   o   dal   CONI,   potranno
          eventualmente essere autorizzati ad assentarsi,  in  deroga
          ai termini di cui al comma 1, lettera d),  su  specifica  e
          motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi. 
              3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli  agenti  in
          prova  responsabili  di  mancanze  punibili  con   sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso  sono   adottati   con   decreto   del   capo   della
          polizia-direttore generale  della  pubblica  sicurezza,  su
          proposta del direttore della scuola. 
              5. La dimissione dal corso comporta  la  cessazione  di
          ogni rapporto con l'amministrazione." 
              "Art.    6-quater    (Addestramento    e    corsi    di
          specializzazione e  di  aggiornamento  per  agenti).  -  1.
          Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla
          base   di   uno   specifico   rapporto    sulle    qualita'
          professionali, redatto  dal  funzionario  responsabile  del
          reparto o dal funzionario dirigente dell'ufficio presso cui
          hanno compiuto il periodo di applicazione pratica,  possono
          essere  destinati  alle  specialita'  o  ai   servizi   che
          richiedono particolare qualificazione.  A  tal  fine,  essi
          frequentano corsi di specializzazione,  la  cui  durata  e'
          stabilita con  decreto  del  capo  della  polizia-direttore
          generale della pubblica sicurezza. 
              2.  Durante  il  periodo  di  frequenza  dei  corsi  di
          specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in
          attivita' diverse da quelle del servizio cui debbono essere
          destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su
          disposizione  del  capo  della  polizia-direttore  generale
          della pubblica sicurezza. Ove cio' comporti  l'interruzione
          del corso per un periodo complessivo superiore ad un quarto
          della sua durata, esso e' prorogato  per  un  periodo  pari
          alla durata della interruzione. 
              3.  Entro  il  biennio  dalla  conclusione  del   corso
          previsto all'articolo 6-bis, gli agenti di polizia svolgono
          presso gli  uffici  o  reparti  in  cui  prestano  servizio
          periodi  di  addestramento  di   durata   complessiva   non
          inferiore a tre mesi.". 
              Si riporta il testo degli articoli 47 e 60 della  legge
          1°    aprile    1981,    n.    121    (Nuovo    ordinamento
          dell'Amministrazione  della   pubblica   sicurezza),   come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 47 (Nomina  ad  allievo  agente  di  polizia).  -
          L'assunzione  degli  agenti  di  polizia  avviene  con   le
          modalita' stabilite dall'ordinamento  del  personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. 
              Il personale assunto ai  sensi  della  legge  8  luglio
          1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora
          ne  faccia  richiesta  e  non  abbia   riportato   sanzioni
          disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo'  essere
          trattenuto per un altro anno con  la  qualifica  di  agente
          ausiliario trattenuto. 
              Al termine del secondo anno  di  servizio,  l'anzidetto
          personale,  qualora  ne  faccia  richiesta  e   non   abbia
          riportato  sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  della  pena
          pecuniaria, puo' essere ammesso nel ruolo degli  agenti  di
          polizia, previa frequenza di un corso della durata  di  sei
          mesi. Durante la frequenza del predetto corso il  personale
          conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di
          agente di pubblica sicurezza. Le modalita'  di  svolgimento
          del corso sono stabilite con il decreto di cui all'articolo
          6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
          24 aprile 1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui
          all'articolo 6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982. 
              In ogni caso  il  servizio  gia'  prestato  dalla  data
          dell'iniziale reclutamento e' valido a  tutti  gli  effetti
          sia giuridici che economici qualora gli agenti  di  polizia
          ausiliaria siano immessi in ruolo. 
              Sono  soppressi   il   secondo   e   il   terzo   comma
          dell'articolo 3, legge 8 luglio 1980, n. 343.» 
              «Art. 60 (Istruzione e formazione professionale). - Gli
          istituti di istruzione  per  la  formazione  del  personale
          della Polizia di Stato sono i seguenti: 
                1) scuole per agenti di polizia; 
                2) istituti per sovrintendenti di polizia; 
                3)  istituto  di  perfezionamento  per  ispettori  di
          polizia; 
                4) Istituto superiore di polizia; 
                5) centri e scuole di specializzazione, addestramento
          e aggiornamento. 
              Nei   programmi   e'    dedicata    particolare    cura
          all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e  doveri
          del cittadino all'insegnamento delle materie  giuridiche  e
          professionali e alle esercitazioni pratiche  per  la  lotta
          alla criminalita' e la tutela dell'ordine e della sicurezza
          pubblica.  La  formulazione  dei  programmi,  i  metodi  di
          insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra  docenti
          e allievi,  la  previsione  e  la  conduzione  delle  prove
          pratiche rispondono al fine  di  conseguire  la  piu'  alta
          preparazione professionale del personale e di promuovere il
          senso di responsabilita' e capacita' di iniziativa. 
              Salvo  quanto  disposto  per  l'Istituto  superiore  di
          polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al  primo
          comma possono  essere  chiamati  a  svolgere  attivita'  di
          insegnamento   docenti   universitari   o    di    istituti
          specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie
          di primo e secondo grado, purche' abilitati per le  materie
          corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse,
          inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o
          scuola o  centro  di  polizia  sulla  base  dei  nominativi
          risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato
          agli studi ove ha sede l'istituto di  polizia  interessato,
          nonche' magistrati, funzionari  appartenenti  ai  ruoli  di
          Polizia di Stato o di altre  amministrazioni  dello  Stato,
          ufficiali  delle  Forze  armate  ed  esperti   in   singole
          discipline,  i  quali   abbiano   comunicato   la   propria
          disponibilita' al direttore dell'istituto o scuola o centro
          di polizia. 
              Per        l'insegnamento         delle         materie
          specialistico-professionali  ed  operative,  gli  incarichi
          sono conferiti  al  personale  appartenente  ai  ruoli  dei
          dirigenti, dei commissari e degli ispettori  della  Polizia
          di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo  i
          relativi incarichi sono conferiti al personale  di  polizia
          di  qualsiasi  ruolo  in  possesso   della   qualifica   di
          istruttore o della necessaria professionalita', nonche'  ad
          esperti. Per motivi di contingente necessita' gli incarichi
          di insegnamento possono essere  conferiti  anche  ad  altri
          appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso  gli
          istituti interessati, aventi la qualifica non  inferiore  a
          quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi  hanno
          la durata del corso e sono  rinnovabili.  La  scelta  degli
          insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del
          Capo  della  Polizia-Direttore  generale   della   pubblica
          sicurezza, sentito il direttore dell'istituto  o  scuola  o
          centro di polizia. I docenti non di ruolo della  scuola  di
          istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento  presso
          un istituto o scuola o centro  di  polizia,  qualora  siano
          nominati supplenti annuali  del  provveditore  agli  studi,
          possono essere autorizzati dal capo  istituto  a  mantenere
          l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di
          Stato,  purche'  l'orario  di   insegnamento   non   superi
          complessivamente le  diciotto  ore  settimanali  e  risulti
          compatibile con l'attivita' di insegnamento che il  docente
          deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il
          servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola  di
          istruzione secondaria presso l'istituto o scuola  o  centro
          di polizia  e'  considerato  come  servizio  non  di  ruolo
          prestato presso le scuole statali. 
              Coloro  che  sono  chiamati  a  svolgere  attivita'  di
          insegnamento possono essere  collocati,  ad  eccezione  del
          personale appartenente ai ruoli  della  Polizia  di  Stato,
          nella posizione  di  fuori  ruolo  dall'Amministrazione  di
          appartenenza e,  in  tal  caso,  svolgeranno  attivita'  di
          insegnamento a  tempo  pieno.  Gli  insegnanti  di  cultura
          generale gia' in servizio nelle scuole di polizia alla data
          di entrata in vigore della legge 11 giugno  1974,  n.  253,
          confermati nell'insegnamento e per lo stesso  abilitati  ai
          sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975,  n.
          608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono
          utilizzati fino al collocamento a riposo. 
              Fuori  dei  casi  previsti  dal   quinto   comma,   per
          l'insegnamento   o    per    l'addestramento    fisico    e
          tecnico-operativo svolti presso gli  istituti  o  scuole  o
          centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza  viene
          corrisposto un compenso orario stabilito con  le  modalita'
          indicate nell'articolo 13 del D.P.R.  21  aprile  1972,  n.
          472,  concernente  la  Scuola  superiore   della   pubblica
          amministrazione. 
              Le  materie  d'insegnamento,  i  piani  di  studio,  lo
          svolgimento  dei  corsi,  le  modalita'  degli  esami,   il
          collegio  dei  docenti  e   gli   appositi   organismi   di
          collaborazione tra docenti  e  allievi  sono  previsti  dai
          regolamenti degli istituti o scuole  o  centri  di  cui  al
          primo  comma,  da  emanare   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, salvo quanto  previsto  dall'articolo  6-bis,
          comma 7, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 335.». 
              Si riporta il testo del comma 6  dell'articolo  15  del
          decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.  53  (Disposizioni
          integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197,
          in materia di riordino delle  carriere  del  personale  non
          direttivo della Polizia di Stato),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «6.  Fino  all'emanazione  dei   regolamenti   previsti
          dall'articolo 6, commi 1, lettera  c)  e  7,  dall'articolo
          24-quater, comma 6, dall'articolo 27-bis, comma 1,  lettera
          c)  e  dall'articolo  27-ter,  comma  7,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  come
          modificati  dall'articolo   1,   comma   1,   lettera   a),
          dall'articolo 2, comma 1, lettera  a)  e  dall'articolo  3,
          comma 1, lettera b)  del  presente  decreto,  e  di  quelli
          previsti  dall'articolo  5,  commi  2  e  8,  dall'articolo
          20-quater, commi 1, lettera b) e 2,  dall'articolo  25-bis,
          commi 1 e 9 e dell'articolo 25-ter, comma  5,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  337,
          come modificati  dall'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),
          dall'articolo 5, comma 1, lettera a), c) e d) del  presente
          decreto nonche' del  decreto  di  cui  all'articolo  6-bis,
          comma 7, del predetto decreto n. 335 del  1982,  continuano
          ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di  entrata
          in vigore del medesimo decreto.».