(( Art. 2-ter Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato 1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena operativita' della Polizia di Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 2, lettera a), del presente articolo, concernente la disciplina organica a regime dei corsi di formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre del corso di cui all'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, puo' includere anche un periodo di applicazione pratica, non superiore a tre mesi, presso gli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato che abbiano superato gli esami teorico-pratici ed ottenuto la conferma dell'idoneita' al servizio di polizia. Al termine del periodo di applicazione pratica gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. Qualora la relazione non sia favorevole, gli interessati sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Le modalita' di svolgimento e la durata del periodo di applicazione pratica sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 6-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti). - 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato. 2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attivita' del secondo semestre. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialita' di appartenenza. 4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneita', sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica. 5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. 6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole. 7. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalita' di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonche' i criteri per la formazione dei giudizi di idoneita'»; b) all'articolo 6-ter, comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4»; 2) alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 6»; c) all'articolo 6-quater, comma 1, le parole: «della selezione di cui all'articolo 6-bis e» sono soppresse. 3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 47, terzo comma, al primo periodo, le parole: «, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedano particolare qualificazione» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: «sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7»; b) all'articolo 60, settimo comma, le parole: «da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare con decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335». 4. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: «dall'articolo 6-bis, comma 6,» sono soppresse e dopo le parole: «dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d) del presente decreto,» sono inserite le seguenti: «nonche' del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del predetto decreto n. 335 del 1982,». 5. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo degli articoli 6-ter e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), come modificati dalla presente legge: "Art. 6-ter (Dimissioni dai corsi). - 1. Sono dimessi dal corso: a) gli allievi che non superino le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4; b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia; c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso; d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli agenti in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri; e) gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 6-bis, comma 6. 2. Gli allievi e gli agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della «Polizia di Stato-Fiamme Oro» e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpici dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi. 3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola. 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione." "Art. 6-quater (Addestramento e corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti). - 1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base di uno specifico rapporto sulle qualita' professionali, redatto dal funzionario responsabile del reparto o dal funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo di applicazione pratica, possono essere destinati alle specialita' o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione, la cui durata e' stabilita con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attivita' diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove cio' comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ad un quarto della sua durata, esso e' prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione. 3. Entro il biennio dalla conclusione del corso previsto all'articolo 6-bis, gli agenti di polizia svolgono presso gli uffici o reparti in cui prestano servizio periodi di addestramento di durata complessiva non inferiore a tre mesi.". Si riporta il testo degli articoli 47 e 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come modificati dalla presente legge: «Art. 47 (Nomina ad allievo agente di polizia). - L'assunzione degli agenti di polizia avviene con le modalita' stabilite dall'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario trattenuto. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei mesi. Durante la frequenza del predetto corso il personale conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Le modalita' di svolgimento del corso sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982. In ogni caso il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliaria siano immessi in ruolo. Sono soppressi il secondo e il terzo comma dell'articolo 3, legge 8 luglio 1980, n. 343.» «Art. 60 (Istruzione e formazione professionale). - Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti: 1) scuole per agenti di polizia; 2) istituti per sovrintendenti di polizia; 3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia; 4) Istituto superiore di polizia; 5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento. Nei programmi e' dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalita' e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la piu' alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilita' e capacita' di iniziativa. Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attivita' di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purche' abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonche' magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli di Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilita' al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalita', nonche' ad esperti. Per motivi di contingente necessita' gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi la qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purche' l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attivita' di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia e' considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali. Coloro che sono chiamati a svolgere attivita' di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attivita' di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale gia' in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo. Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalita' indicate nell'articolo 13 del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalita' degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al primo comma, da emanare con decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.». Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato), come modificato dalla presente legge: «6. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 6, commi 1, lettera c) e 7, dall'articolo 24-quater, comma 6, dall'articolo 27-bis, comma 1, lettera c) e dall'articolo 27-ter, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del presente decreto, e di quelli previsti dall'articolo 5, commi 2 e 8, dall'articolo 20-quater, commi 1, lettera b) e 2, dall'articolo 25-bis, commi 1 e 9 e dell'articolo 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificati dall'articolo 4, comma 1, lettera b), dall'articolo 5, comma 1, lettera a), c) e d) del presente decreto nonche' del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del predetto decreto n. 335 del 1982, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.».