(( Art. 2-quinquies 
 
 
Introduzione dell'articolo 60-bis nella legge 1° aprile 1981, n. 121 
 
  1. Dopo l'articolo 60 della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 60-bis (Equipollenza dei titoli conseguiti). - 1. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche
sociali e dell'economia e delle finanze,  e'  stabilita,  sulla  base
degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei  titoli  conseguiti
al  termine  dei  corsi  di  formazione  generale,   di   quelli   di
aggiornamento  professionale  e  di  quelli  di   perfezionamento   e
specialistici,  frequentati   dagli   appartenenti   ai   ruoli   non
dirigenziali e non direttivi del personale della  Polizia  di  Stato,
con quelli rilasciati  dagli  istituti  professionali,  ivi  compresi
quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253,  anche
ai fini dell'ammissione agli esami  di  maturita'  professionale.  In
relazione al suddetto decreto  sono  rilasciati  agli  interessati  i
relativi titoli». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge 1° aprile  1981,  n.  121  (Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza),    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
          S.O. 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  19  marzo
          1970, n. 253 (Istituzione di corsi sperimentali presso  gli
          istituti  professionali  di  Stato),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1970, n. 120.