Art. 3 
 
Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra
  e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 
  1. Alla copertura dei posti di capo  squadra  nel  ruolo  dei  capi
squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008  al  2013,
si provvede esclusivamente con le procedure di cui  all'articolo  12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata  al  1°
gennaio dell'anno successivo a quello in  cui  si  e'  verificata  la
disponibilita' e la decorrenza economica al  giorno  successivo  alla
data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  2. Alla copertura dei posti di capo  reparto  nel  ruolo  dei  capi
squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006  al  2013,
si provvede esclusivamente con le procedure di cui  all'articolo  16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata  al  1º
gennaio dell'anno successivo a quello in  cui  si  e'  verificata  la
disponibilita' e la decorrenza economica al  giorno  successivo  alla
data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  3.  A  seguito   dell'avvio   delle   procedure   concorsuali   per
l'attribuzione  della  qualifica   di   capo   reparto,   un   numero
corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra e'  conferito
per risulta, ai sensi  dell'articolo  14,  comma  9,  della  legge  5
dicembre 1988, n.  521,  con  decorrenza  giuridica  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo a quello di decorrenza  giuridica  del  concorso
per capo reparto.  La  decorrenza  economica  e'  fissata  al  giorno
successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione. 
  4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica  di  capo
squadra derivanti per  risulta  dall'espletamento  del  concorso  per
l'attribuzione  della  qualifica  di  capo  reparto  con   decorrenza
giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo
squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009. 
  5. I requisiti di ammissione e i titoli per  la  valutazione  nelle
procedure concorsuali di cui  al  presente  articolo  debbono  essere
posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello  di
decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso.
Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149,  comma  6,  e  150,
comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  6. Limitatamente alle procedure  concorsuali  di  cui  al  presente
articolo, la durata dei corsi di formazione previsti  dagli  articoli
12, comma 1, lettera a), e 16,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' ridotta a cinque settimane. 
  7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10  del  decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'articolo  4  della  legge  12
novembre 2011, n. 183. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 12, 16,  149  e  150
          del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217  recante
          "Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30  settembre
          2004, n. 252": 
              «Art. 12. (Immissione nel ruolo dei capi squadra e  dei
          capi reparto) - 1. L'accesso alla  qualifica  iniziale  del
          ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene: 
              a)  nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          interno per titoli e superamento di un successivo corso  di
          formazione professionale, della durata non inferiore a  tre
          mesi, riservato  al  personale  che,  alla  predetta  data,
          rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore; 
              b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          interno   per   titoli,   esame   scritto    a    contenuto
          tecnico-pratico   e   successivo   corso   di    formazione
          professionale, della  durata  non  inferiore  a  tre  mesi,
          riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco  che,
          alla predetta data, abbia compiuto sei  anni  di  effettivo
          servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei  anni  medesimi,
          abbia frequentato con profitto  i  corsi  di  aggiornamento
          professionale  individuati  nella  durata,  nei  contenuti,
          nelle modalita' di svolgimento e nel criteri di  ammissione
          alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno. 
              2. Ai  concorsi  di  cui  al  comma  1  e'  ammesso  il
          personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel
          biennio precedente la data di scadenza dei termini  per  la
          presentazione  delle  domande,  non  abbia  riportato   una
          sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 
              3.   Per   l'ammissione   al   corso   di    formazione
          professionale di cui al comma 1, lettera a), a  parita'  di
          punteggio,   prevalgono,   nell'ordine,   l'anzianita'   di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per
          la formazione della graduatoria  del  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera b), a parita'  di  punteggio,  prevalgono,
          nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di   qualifica,
          l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 
              4. I vigili del fuoco coordinatori ammessi al corso  di
          formazione del concorso di cui al comma 1,  lettera  a),  e
          vincitori anche di  quello  di  cui  alla  lettera  b)  del
          medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi  dalla
          graduatoria di questo ultimo concorso. 
              5. I posti rimasti scoperti  nel  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla  data  di
          inizio del relativo corso di formazione  professionale,  ai
          partecipanti del concorso di cui al comma  1,  lettera  a),
          risultati  idonei  in  relazione  ai  punteggi  conseguiti.
          Quelli non coperti per l'ammissione al corso di  formazione
          professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti,
          fino alla data di inizio del relativo corso di  formazione,
          agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo
          comma. 
              6. I frequentatori che al termine dei corsi di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame  finale,
          conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine determinato
          dalla  rispettiva  graduatoria  finale   del   corso,   con
          decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo  a
          quello nel quale  si  sono  verificate  le  vacanze  e  con
          decorrenza economica dal giorno  successivo  alla  data  di
          conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di
          cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i  vincitori
          del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi di cui  al  comma  1,  le  materie
          oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1,  lettera  b),
          le categorie dei titoli da  ammettere  a  valutazione  e  i
          punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la  composizione
          delle commissioni esaminatrici,  nonche'  le  modalita'  di
          svolgimento   dei   corsi   di   formazione   professionale
          successivi ai concorsi e i criteri per la formazione  delle
          graduatorie di fine corso.» 
              «Art.  16.  (Promozione  a  capo  reparto).  -  1.   La
          promozione alla qualifica di capo reparto avviene: 
              a)  nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          interno per titoli e superamento di un successivo corso  di
          formazione professionale, della durata non inferiore a  tre
          mesi, al quale sono ammessi i  capi  squadra  esperti  che,
          alla  predetta  data,  abbiano  compiuto  cinque  anni   di
          effettivo servizio nella qualifica; 
              b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          interno   per   titoli,   esame   scritto    a    contenuto
          tecnico-pratico   e   successivo   corso   di    formazione
          professionale, della  durata  non  inferiore  a  tre  mesi,
          riservato al  personale  appartenente  ai  ruolo  dei  capi
          squadra e dei capi reparto che, alla predetta  data,  abbia
          compiuto quattro  anni  di  effettivo  servizio  nel  ruolo
          medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato
          con  profitto  i  corsi  di   aggiornamento   professionale
          individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di
          svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con
          decreto del Ministro dell'interno. 
              2. Ai  concorsi  di  cui  al  comma  1  e'  ammesso  il
          personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel
          biennio precedente la data di scadenza dei termini  per  la
          presentazione  delle  domande,  non  abbia  riportato   una
          sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 
              3.   Per   l'ammissione   al   corso   di    formazione
          professionale di cui al comma 1, lettera a), a  parita'  di
          punteggio,   prevalgono,   nell'ordine,   l'anzianita'   di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per
          la formazione della graduatoria  del  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera b), a parita'  di  punteggio,  prevalgono,
          nell'ordine  la  qualifica,  l'anzianita'   di   qualifica,
          l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 
              4.  I  capi  squadra  esperti  ammessi  al   corso   di
          formazione del concorso di cui al comma 1,  lettera  a),  e
          vincitori anche di  quello  di  cui  alla  lettera  b)  del
          medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi  dalla
          graduatoria di questo ultimo concorso. 
              5. I posti rimasti scoperti  nel  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla  data  di
          inizio del relativo corso di formazione  professionale,  ai
          partecipanti del concorso di cui al comma  1,  lettera  a),
          risultati  idonei  in  relazione  ai  punteggi  conseguiti.
          Quelli non coperti per l'ammissione al corso di  formazione
          professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti,
          fino alla data di inizio del relativo corso di  formazione,
          agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo
          comma. 
              6.  I  frequentatori  che  al  termine  dei  corsi   di
          formazione cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  abbiano
          superato l'esame finale, conseguono la  promozione  a  capo
          reparto   nell'ordine    determinato    dalla    rispettiva
          graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica  dal
          1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si  sono
          verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno
          successivo alla data di conclusione del corso  medesimo.  I
          vincitori del concorso di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
          precedono in ruolo i vincitori del  concorso  di  cui  alla
          lettera b) del medesimo comma. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi di cui  al  comma  1,  le  materie
          oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1,  lettera  b),
          le categorie dei titoli da  ammettere  a  valutazione  e  i
          punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la  composizione
          delle commissioni esaminatrici,  nonche'  le  modalita'  di
          svolgimento   dei   corsi   di   formazione   professionale
          successivi ai concorsi e i criteri per la formazione  delle
          graduatorie di fine corso. 
              8. Per  le  dimissioni  e  l'espulsione  dai  corsi  di
          formazione di cui al presente  articolo,  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 13.» 
              «Art. 149. (Inquadramento nelle  qualifiche  del  ruolo
          dei vigili del fuoco). - 1. Il  personale  appartenente  al
          profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  che  abbia
          compiuto meno di cinque  anni  di  effettivo  servizio  nel
          profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di
          vigile del fuoco. 
              2. Il personale appartenente al  profilo  professionale
          di vigile del fuoco, in servizio alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni
          e meno di dieci anni  di  effettivo  servizio  nel  profilo
          medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di  vigile
          del fuoco qualificato. 
              3. Il personale appartenente al  profilo  professionale
          di vigile del fuoco, in servizio alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, che abbia compiuto dieci  anni
          e meno di quindici anni di effettivo servizio  nel  profilo
          medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di  vigile
          del fuoco esperto. 
              4. Il personale appartenente al  profilo  professionale
          di vigile del fuoco, in servizio alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, che  abbia  compiuto  quindici
          anni  di  effettivo  servizio  nel  profilo  medesimo,   e'
          inquadrato nell'istituita qualifica  di  vigile  del  fuoco
          coordinatore. 
              5. Il personale appartenente al  profilo  professionale
          di vigile del fuoco, in servizio alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, che  abbia  compiuto  ventitre
          anni  di  effettivo  servizio  nel  profilo  medesimo,   e'
          inquadrato nell'istituita qualifica  di  vigile  del  fuoco
          coordinatore, con l'attribuzione dello scatto convenzionale
          di cui all'articolo 9. 
              6. Gli inquadramenti  previsti  dal  presente  articolo
          sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di  provenienza.
          Il personale inquadrato ai sensi del comma 1  conserva,  ai
          fini della progressione alla qualifica  superiore  e  dello
          scatto convenzionale, l'anzianita'  maturata  nel  predetto
          ruolo; il personale inquadrato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e
          5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella
          minima richiesta per l'inquadramento. 
              7. Fermo restando il  principio  del  mantenimento  del
          trattamento    economico    piu'    favorevole     previsto
          dall'articolo 174, il personale  inquadrato  ai  sensi  del
          presente  articolo  conserva,  sino   al   passaggio   alla
          qualifica o  ai  ruoli  superiori,  il  maturato  economico
          derivante dall'inserimento nelle fasce di cui  all'articolo
          40  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro   del
          comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato  ad
          ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.» 
              «Art. 150. (Inquadramento nelle  qualifiche  del  ruolo
          dei capi squadra e dei capi reparto).  -  1.  Il  personale
          appartenente al profilo professionale di capo  squadra,  in
          servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  che  abbia  compiuto  meno  di  cinque  anni   di
          effettivo servizio  nel  profilo  medesimo,  e'  inquadrato
          nell'istituita qualifica di capo squadra. 
              2. Il personale appartenente al  profilo  professionale
          di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, che abbia  compiuto  cinque  anni  di
          effettivo servizio  nel  profilo  medesimo,  e'  inquadrato
          nell'istituita qualifica di capo squadra esperto. 
              3. Il personale appartenente al  profilo  professionale
          di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, che abbia compiuto  tredici  anni  di
          effettivo servizio  nel  profilo  medesimo,  e'  inquadrato
          nell'istituita  qualifica  di  capo  squadra  esperto,  con
          l'attribuzione   dello   scatto   convenzionale   di    cui
          all'articolo 15. 
              4. Il personale appartenente al  profilo  professionale
          di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, che abbia  compiuto  meno  di  cinque
          anni  di  effettivo  servizio  nel  profilo  medesimo,   e'
          inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto. 
              5. Il personale appartenente al  profilo  professionale
          di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, che abbia  compiuto  cinque  anni  di
          effettivo servizio  nel  profilo  medesimo,  e'  inquadrato
          nell'istituita qualifica di capo reparto esperto. 
              6. Il personale appartenente al  profilo  professionale
          di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore
          del presente decreto,  che  abbia  compiuto  nove  anni  di
          effettivo servizio  nel  profilo  medesimo,  e'  inquadrato
          nell'istituita  qualifica  di  capo  reparto  esperto,  con
          l'attribuzione   dello   scatto   convenzionale   di    cui
          all'articolo 18. 
              7. Gli inquadramenti  previsti  dal  presente  articolo
          sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di  provenienza.
          Il personale di cui ai commi 1 e 4 conserva, ai fini  della
          progressione  alla  qualifica  superiore  e  dello   scatto
          convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il
          personale di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 conserva, ai medesimi
          fini, l'anzianita' eccedente quella  minima  richiesta  per
          l'inquadramento. 
              8. Gli inquadramenti di cui ai  commi  4,  5  e  6  del
          presente articolo sono  effettuati  anche  in  soprannumero
          riassorbibile con  le  vacanze  ordinarie  delle  dotazioni
          organiche. Per il periodo di  durata  del  soprannumero  e'
          reso indisponibile un numero  finanziariamente  equivalente
          di  posti  nel  ruolo  degli  ispettori  e  dei   sostituti
          direttori antincendi. 
              9. Fermo restando il  principio  del  mantenimento  del
          trattamento    economico    piu'    favorevole     previsto
          dall'articolo 174, il personale  inquadrato  ai  sensi  del
          presente  articolo  conserva,  sino   al   passaggio   alla
          qualifica o  ai  ruoli  superiori,  il  maturato  economico
          derivante dall'inserimento nelle fasce di cui  all'articolo
          40  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro   del
          comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato  ad
          ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.». 
              Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 14  della
          legge 5 dicembre 1988,  n.  521  (Misure  di  potenziamento
          delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco): 
              «9. I posti che  si  rendono  vacanti  nei  profili  di
          qualifiche funzionali ai quali si accede esclusivamente  da
          profili di qualifiche inferiori sono conferiti per  risulta
          nei profili inferiori anche in  pendenza  dell'espletamento
          delle procedure di copertura del posto  nel  profilo  della
          qualifica superiore.». 
              Si riporta il testo dei commi 8 e  9  dell'articolo  10
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
          Europeo  -  Prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia),
          abrogati dalla presente legge: 
              «8. Al fine di salvaguardare la piena operativita'  del
          sistema nazionale di soccorso  tecnico  urgente  assicurato
          dal Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  alla  copertura
          dei posti disponibili per il periodo dal 31  dicembre  2008
          al 31 dicembre 2009, nella qualifica di  capo  squadra  del
          ruolo dei capi squadra e  dei  capi  reparto,  si  provvede
          esclusivamente con le procedure  di  cui  all'articolo  12,
          comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  13  ottobre
          2005,   n.   217,   attraverso   una   o   piu'   procedure
          straordinarie. Analogamente, alla copertura  dei  posti  da
          conferire al  1°  gennaio  2008  nella  qualifica  di  capo
          reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi  reparto,  si
          provvede   esclusivamente   con   le   procedure   di   cui
          all'articolo  16,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
              9. Le procedure di cui al comma 8  si  applicano  anche
          alla copertura dei posti disponibili al  31  dicembre  2010
          nella qualifica di capo squadra e al 1° gennaio 2010  nella
          qualifica  di  capo  reparto,  ivi  compresi,  in   ragione
          dell'unitarieta' della dotazione organica  complessiva  del
          ruolo,  quelli   derivanti   dall'avvio   delle   procedure
          concorsuali per la nomina a capo reparto. Resta  fermo  che
          le procedure straordinarie  di  cui  al  presente  articolo
          dovranno comunque assicurare prioritariamente la  copertura
          dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.». 
              Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 4  della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge di stabilita' 2012), abrogato dalla presente legge: 
          «15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino  al
          2014, le disposizioni di cui ai commi 8 e  9  dell'articolo
          10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.  106,  si
          applicano anche alle procedure concorsuali per  i  passaggi
          interni di qualifica a capo squadra e  a  capo  reparto  da
          espletarsi per la copertura dei posti disponibili  fino  al
          31 dicembre 2013.».