(( Art. 3-bis 
 
Coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei  vigili
  del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 
 
  1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e
della  difesa  civile  del   Ministero   dell'interno   assicura   il
coordinamento  tecnico  e  l'efficacia   operativa   sul   territorio
nazionale  delle  attivita'  di  spegnimento  con  la  flotta   aerea
antincendio di cui al comma 2-bis  dell'articolo  7  della  legge  21
novembre 2000, n. 353. A tal fine, ferme restando le disposizioni  di
cui al comma 2 del predetto articolo 7, il  Dipartimento  si  avvale,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di  un'apposita
sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali
che partecipano con effettivo concorso  di  personale  o  mezzi  alle
attivita'  aeree  di  spegnimento  e  diretta,  secondo  criteri   di
rotazione,  da  un  dirigente  delle  amministrazioni  medesime.   Le
funzioni di cui al presente comma sono esercitate  nel  quadro  delle
direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei  Ministri,  ovvero
dal  Ministro  o  Sottosegretario   da   lui   delegato,   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
1° gennaio 2013. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis,  dell'articolo
          7, della legge 21 novembre 2000, n.  353  (Legge-quadro  in
          materia di incendi boschivi): 
              «2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento,
          garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi
          del Centro operativo aereo unificato (COAU),  le  attivita'
          aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio  dello
          Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al
          potenziamento e all'ammodernamento di  essa.  Il  personale
          addetto alla sala operativa del COAU  e'  integrato  da  un
          rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              2-bis. La flotta  aerea  antincendio  della  Protezione
          civile e' trasferita al Dipartimento dei vigili del  fuoco,
          del  soccorso  pubblico  e   della   difesa   civile.   Con
          regolamento emanato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, su proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'interno,
          sono stabiliti i tempi e le  modalita'  di  attuazione  del
          trasferimento,   previa   individuazione   delle    risorse
          finanziarie, strumentali e umane  allo  scopo  finalizzate,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  Restano  fermi  i  vigenti  contratti   comunque
          afferenti alla flotta aerea in uso  al  Dipartimento  della
          protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere
          sulle  risorse  di  cui  all'articolo  21,  comma  9,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.». 
              Si riporta il testo del comma  5  dell'articolo  5  del
          decreto-legge 7 settembre 2001,  n.  343,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,   n.   401
          (Disposizioni  urgenti  per  assicurare  il   coordinamento
          operativo  delle  strutture  preposte  alle  attivita'   di
          protezione civile e per migliorare le strutture  logistiche
          nel settore della difesa civile): 
              «5. Secondo le direttive del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri,  ovvero  del  Ministro  dell'interno  da  lui
          delegato, il Capo del Dipartimento della protezione  civile
          rivolge alle amministrazioni centrali e  periferiche  dello
          Stato, delle regioni, delle  province,  dei  comuni,  degli
          enti pubblici nazionali e  territoriali  e  di  ogni  altra
          istituzione ed organizzazione pubblica e  privata  presente
          nel territorio  nazionale,  le  indicazioni  necessarie  al
          raggiungimento delle finalita' di  coordinamento  operativo
          nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto  per  assumere
          in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni
          di competenza in materia di ordine  e  sicurezza  pubblica,
          ove  necessario  invita  il  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile, ovvero un suo  delegato,  alle  riunioni
          dei  comitati  provinciali  per  l'ordine  e  la  sicurezza
          pubblica.».