Art. 4 
 
 
              Personale volontario del Corpo nazionale 
                        dei vigili del fuoco 
 
  1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10
e' sostituito dal seguente: «10. La spesa  per  la  retribuzione  del
personale volontario del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'
ridotta in misura  pari  a  euro  30.010.352  a  decorrere  dall'anno
2012.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro  27.438.036,  per
l'anno  2012,  si  provvede  mediante  utilizzo  del  fondo  di   cui
all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  per
la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  (( 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  si  applicano,
nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai
figli superstiti, nonche' al fratello o alla sorella,  qualora  unici
superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
deceduto o divenuto permanentemente  inabile  a  qualsiasi  attivita'
lavorativa   per   effetto   di   ferite    o    lesioni    riportate
nell'espletamento  delle  attivita'  istituzionali.   Le   assunzioni
avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 33  della
          citata legge n. 183 del 2011: 
              «8. Per l'anno 2012 e' istituito un apposito fondo  con
          una dotazione di 750 milioni di euro, destinato,  quanto  a
          200 milioni di  euro  al  Ministero  della  difesa  per  il
          potenziamento ed il finanziamento  di  oneri  indifferibili
          del comparto difesa e sicurezza, quanto a  220  milioni  di
          euro al Ministero dell'interno per il potenziamento  ed  il
          finanziamento  di  oneri  indifferibili  della  Polizia  di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei  Vigili  del  fuoco,
          quanto a 30 milioni di  euro  al  Corpo  della  guardia  di
          finanza per il potenziamento ed il finanziamento  di  oneri
          indifferibili, quanto a 100 milioni di  euro  al  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  la
          messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto  a  100
          milioni di euro al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare  per  interventi  in  materia  di
          difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a  100
          milioni di euro al Ministero dello sviluppo  economico  per
          il finanziamento del fondo di garanzia di cui  all'articolo
          15  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266.  Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il
          fondo di cui al presente comma.». 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  132  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217  (Ordinamento
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  a
          norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252): 
              «1. L'accesso al Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco
          avviene con le seguenti modalita': 
              a) pubblico concorso ovvero, limitatamente  all'accesso
          nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti  nelle
          liste di collocamento; 
              b)  assunzione  obbligatoria,  per   chiamata   diretta
          nominativa, del coniuge, dei figli  e  dei  fratelli  degli
          appartenenti  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
          deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per
          causa di servizio, nei limiti previsti  dagli  articoli  5,
          21, 88, 97 e 108.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo  8  marzo  2006,  n.   139   (Riassetto   delle
          disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
          della L. 29 luglio 2003, n. 229): 
              «Art. 8. (Reclutamento del personale volontario). -  1.
          Il  personale  volontario  viene  reclutato  a  domanda  ed
          impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento
          di un periodo di addestramento iniziale. 
              2. Con regolamento emanato ai sensi  dell'articolo  17,
          comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sono
          disciplinati i requisiti, le modalita'  di  reclutamento  e
          d'impiego,  l'addestramento  iniziale,   il   rapporto   di
          servizio e la progressione del personale  volontario.  Fino
          all'emanazione  di  tale  regolamento  continua  a  trovare
          applicazione il decreto del Presidente della  Repubblica  6
          febbraio 2004, n. 76. 
              3. Al personale volontario nel periodo di  richiamo  si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni   in
          materia di doveri, attribuzioni e responsabilita'  previste
          per il personale permanente di corrispondente qualifica. 
              4. Le amministrazioni  statali,  gli  enti  pubblici  e
          privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di  richiamo
          di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della  conservazione
          del posto di lavoro.». 
              Si riporta il testo del comma  9-bis  dell'articolo  66
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria)": 
              «9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di  polizia  e
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016.».