(( Art. 4-bis 
 
 
           Misure per il reperimento di risorse aggiuntive 
 
  1. Sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate ai pertinenti programmi dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno le somme derivanti: 
    a) dal  versamento  di  un  corrispettivo  da  parte  degli  enti
interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA -  SAIA  di  cui
all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo  e
le modalita' di versamento; 
    b)  dalla  stipulazione  di   convenzioni,   a   fronte   di   un
corrispettivo  determinato  in   misura   corrispondente   al   costo
sopportato,  per  l'utilizzazione  delle   strutture   della   Scuola
superiore dell'amministrazione  dell'interno  e  per  l'utilizzazione
degli spazi di rappresentanza  delle  prefetture-uffici  territoriali
del Governo. 
  2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco  dei
revisori dei conti degli enti locali di cui  all'articolo  16,  comma
25, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono  tenuti  a
versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal
Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la  raccolta,
elaborazione e gestione dei dati richiesti  agli  interessati  e  per
iniziative  di  formazione  a  distanza.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  natura  non  regolamentare,  sono   stabilite   le
modalita' di versamento dei  contributi  e  la  riassegnazione  degli
stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione  del
Ministero dell'interno. 
  3. Le attivita' rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli
aeroporti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930,
e, ove previsto, nelle aviosuperfici,  ai  fini  del  rilascio  della
prescritta abilitazione, sono a titolo  oneroso.  Gli  introiti  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati
al  programma  «Prevenzione  dal  rischio   e   soccorso   pubblico»,
nell'ambito  della  missione  «Soccorso  civile»   dello   stato   di
previsione  del  Ministero  dell'interno,  per  essere  destinati  al
finanziamento delle spese  di  formazione  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  all'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento  delle  anagrafi  della
          popolazione residente): 
              «Art. 1. In ogni Comune deve essere  tenuta  l'anagrafe
          della popolazione residente. 
              L'iscrizione e la richiesta  di  variazione  anagrafica
          possono dar luogo alla verifica, da  parte  dei  competenti
          uffici  comunali,   delle   condizioni   igienico-sanitarie
          dell'immobile in cui  il  richiedente  intende  fissare  la
          propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. 
              Nell'anagrafe   della   popolazione   residente    sono
          registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
          famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato  nel  Comune
          la residenza, nonche' le posizioni  relative  alle  persone
          senza fissa  dimora  che  hanno  stabilito  nel  Comune  il
          proprio  domicilio,  in  conformita'  del  regolamento  per
          l'esecuzione della presente legge. 
              Gli atti anagrafici sono atti pubblici. 
              Per l'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza  di  cui
          all'articolo  12,  e'  istituito,   presso   il   Ministero
          dell'interno,  l'Indice  nazionale  delle  anagrafi  (INA),
          alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
          informatico, da tutti i comuni. 
              L'Indice nazionale delle  anagrafi  (INA)  promuove  la
          circolarita' delle informazioni anagrafiche  essenziali  al
          fine di consentire alle amministrazioni pubbliche  centrali
          e locali collegate la disponibilita', in tempo  reale,  dei
          dati relativi alle  generalita',  alla  cittadinanza,  alla
          famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone
          residenti in Italia  e  dei  cittadini  italiani  residenti
          all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani  residenti
          all'estero (AIRE), certificati dai comuni e,  limitatamente
          al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate. 
              Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
          il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  sentiti  il
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione (CNIPA), il Garante per la  protezione  dei
          dati  personali  e  l'Istituto  nazionale   di   statistica
          (ISTAT),  e'   adottato   il   regolamento   dell'INA.   Il
          regolamento  disciplina  le  modalita'   di   aggiornamento
          dell'INA da parte dei comuni e le modalita'  per  l'accesso
          da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e  locali
          al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'.». 
              Si riporta il testo del comma 25 dell'articolo  16  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148
          (Ulteriori   misure   urgenti   per   la    stabilizzazione
          finanziaria e per lo sviluppo): 
              «25. A  decorrere  dal  primo  rinnovo  dell'organo  di
          revisione successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, i revisori dei conti  degli  enti  locali
          sono scelti mediante estrazione  da  un  elenco  nel  quale
          possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti  iscritti,
          a livello regionale, nel Registro dei  revisori  legali  di
          cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  nonche'
          gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e  degli
          esperti contabili. Con decreto del  Ministro  dell'interno,
          da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabiliti criteri per l'inserimento degli  interessati
          nell'elenco di cui  al  primo  periodo,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
              a) rapporto proporzionale tra anzianita' di  iscrizione
          negli  albi  e  registri  di  cui  al  presente   comma   e
          popolazione di ciascun comune; 
              b) previsione della necessita', ai fini dell'iscrizione
          nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza
          avanzato richiesta di svolgere la funzione  nell'organo  di
          revisione degli enti locali; 
              c) possesso di specifica  qualificazione  professionale
          in materia di contabilita' pubblica e gestione economica  e
          finanziaria degli enti pubblici territoriali.». 
              Si riporta il  testo  all'articolo  3  della  legge  23
          dicembre 1980, n. 930 (Norme sui servizi  antincendi  negli
          aeroporti  e   sui   servizi   di   supporto   tecnico   ed
          amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco): 
              «Art. 3. - Negli aeroporti non compresi nella tabella A
          l'espletamento del servizio  antincendi  e'  assicurato,  a
          proprie cure e spese, dai titolari  della  licenza  di  cui
          all'articolo 788  del  codice  della  navigazione  i  quali
          abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti
          pubblici o privati che abbiano in  gestione  l'aerostazione
          passeggeri o merci, con personale in possesso  di  apposita
          abilitazione,   rilasciata   dall'ispettore   regionale   o
          interregionale dei vigili  del  fuoco  previo  accertamento
          della sussistenza di adeguati requisiti di idoneita'  e  di
          capacita'  tecnica.  Le  modalita'  per  il   conseguimento
          dell'abilitazione sono stabilite con decreto  del  Ministro
          dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai
          fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico  dei
          titolari o degli enti sopra indicati. 
              Nel caso in cui in un  medesimo  aeroporto  l'attivita'
          aerea  sia  gestita   da   piu'   enti,   questi   dovranno
          consorziarsi  ai   fini   dell'espletamento   dei   servizi
          antincendi. 
              Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima
          di personale e la  consistenza  e  le  caratteristiche  dei
          mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti  di
          cui al primo comma. 
              La responsabilita' della regolarita' e  dell'efficienza
          dei servizi antincendi nell'ambito  dell'aeroporto  compete
          al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma.
          Ove, in sede  dell'accertamento  all'atto  dell'attivazione
          del  servizio   antincendi,   il   Ministero   dell'interno
          riscontri inadempienze  o  difformita'  rispetto  a  quanto
          stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma,
          non si  fara'  luogo  all'emanazione  di  apposito  decreto
          ministeriale istitutivo del servizio antincendi. 
              Nel  caso  che  la  prestazione  del   servizio   venga
          effettuata in favore di terzi, a questi sara' richiesto  un
          corrispettivo la cui tariffa e' sottoposta all'approvazione
          del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene
          richiesto  nel  prevalente  interesse   del   privato.   Le
          prestazioni in favore degli  aeromobili  appartenenti  allo
          Stato sono effettuate gratuitamente.».