Art. 5 Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione 1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri. 2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operativita' degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 e' assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 6-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie): «6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall' articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall' articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall' articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall' articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l' articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.». Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario): «1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.». Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza): «Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza. 2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.». Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative): «1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907 per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno.». Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010: «6. Per garantire l'operativita' degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, e' autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.».