Art. 5 
 
 
Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio  civile  e
                di sportelli unici per l'immigrazione 
 
  1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura  di
cui all'articolo 2, comma 6-sexies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011,  n.  10,  resesi  disponibili  al  termine  di  ogni  esercizio
finanziario ed accertate, con decreto del Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello  Stato,
al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri. 
  2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine  dell'anno
2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le  procedure
di  cui  al  comma  1,  e  determinate  con  decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad  apposito  programma
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
relativo  al  Fondo  nazionale  per  il  Servizio   civile   di   cui
all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n.  230.  Per  assicurare
l'operativita'  degli  sportelli  unici  per   l'immigrazione   delle
Prefetture-uffici   territoriali   del   Governo   e   degli   Uffici
immigrazione  delle  Questure,  il  termine  di  cui   al   comma   1
dell'articolo  15  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.   216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
e' prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e
a tale fine, con le medesime procedure di cui al  primo  periodo  del
presente comma, una quota ulteriore di  euro  10.073.944  per  l'anno
2012 e' assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell'interno. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 6-sexies dell'articolo  2
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
          di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie): 
              «6-sexies. A decorrere dal termine di  proroga  fissato
          dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
          solidarieta' per le vittime  delle  richieste  estorsive  e
          dell'usura  previsto  dall'  articolo  4,  comma   1,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di  rotazione
          per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo  mafioso
          di cui all' articolo 1, comma 1, della  legge  22  dicembre
          1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la
          solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,  delle
          richieste estorsive e  dell'usura»,  costituito  presso  il
          Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti  delle
          vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni  gia'
          previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
          i rapporti giuridici gia' instaurati alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente  comma  si
          applicano le disposizioni previste dall' articolo 14, comma
          11, della legge 7 marzo 1996, n. 108,  dall'  articolo  18,
          comma 1, della legge 23  febbraio  1999,  n.  44,  e  dall'
          articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n.  512.
          E' abrogato l' articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999,
          n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17,  comma
          1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
          modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare
          e coordinare le disposizioni  dei  regolamenti  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999,  n.
          455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
          2001, n. 284.». 
              Si  riporta  il  testo  del   comma   1   dell'articolo
          7-quinquies del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
          crisi,  nonche'  disposizioni  in  materia  di   produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario): 
              «1.  Al  fine  di  assicurare   il   finanziamento   di
          interventi  urgenti  e   indifferibili,   con   particolare
          riguardo  ai  settori  dell'istruzione  e  agli  interventi
          organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e'  istituito
          un  fondo  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  con  una  dotazione,  per
          l'anno 2009, di 400 milioni di euro.». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  19  della  legge  8
          luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
          coscienza): 
              «Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti  previsti
          dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza  del
          Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per  il  servizio
          civile degli obiettori di coscienza. 
              2. Tutte le spese  recate  dalla  presente  legge  sono
          finanziate nell'ambito e nei  limiti  delle  disponibilita'
          del Fondo. 
              3. La dotazione del Fondo e' determinata  in  lire  120
          miliardi a decorrere dal 1998. 
              4. All'onere derivante dall'attuazione  della  presente
          legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere  dal  1998,  si
          provvede mediante  utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa
          recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  iscritta,  ai   fini   del
          bilancio triennale 1998-2000,  all'unita'  previsionale  di
          base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
          stato di previsione del Ministero della difesa  per  l'anno
          1998,   e   corrispondenti   proiezioni   per   gli    anni
          successivi.». 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  15  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
          di termini previsti da disposizioni legislative): 
              «1. Il termine di cui  all'articolo  2,  comma  6,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2011,  n.  10,  e'
          prorogato sino al 30 giugno  2012,  fermo  restando  quanto
          disposto dalla  stessa  norma.  Agli  oneri  derivanti  dal
          presente articolo, pari a euro 10.311.907 per l'anno  2012,
          si  provvede  mediante   riduzione   del   fondo   di   cui
          all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011,  n.
          183,   nella   quota   parte   destinata    al    Ministero
          dell'interno.». 
              Si riporta il testo del comma  6  dell'articolo  2  del
          citato decreto-legge n. 225 del 2010: 
              «6. Per garantire l'operativita' degli sportelli  unici
          per   l'immigrazione   nei   compiti   di   accoglienza   e
          integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel
          completamento  delle  procedure  di  emersione  del  lavoro
          irregolare,  il  Ministero  dell'interno,  in  deroga  alla
          normativa vigente, e' autorizzato a rinnovare per un anno i
          contratti  di  lavoro  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
          marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente  comma  non
          si applica quanto stabilito  dall'articolo  5  del  decreto
          legislativo 6 settembre  2001,  n.  368,  dall'articolo  1,
          comma  519,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296   e
          dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari  a  19,1
          milioni di euro per  l'anno  2011,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 3.».