Art. 6
Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere
infrastrutturali
1. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'articolo 26,
e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Utilizzazione di crediti d'imposta per la
realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al
miglioramento dei servizi pubblici locali). - 1. A decorrere
dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, non si applica agli enti locali che abbiano
maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti
dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' per azioni.
2. I rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma 1
sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture
necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto
degli obiettivi fissati dal patto di stabilita' interno.».
Riferimenti normativi
- Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
recante: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 52, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311:
«52. Ai fini del comma 2 dell'art. 4 del decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e' istituito per
l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero
dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali
delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito
d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sono dettate le norme per l'attuazione della
disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione
del fondo.».