Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e
di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini
1. Per le attivita' di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato
I del regolamento emanato con il decreto del Presidente della
Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di
pubblicazione del predetto regolamento, gli adempimenti
amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati
entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti
previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (( Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. ))
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attivita' di cui al
comma 1 del presente articolo, i gestori presentano al Comando
provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, una scheda asseverata da un tecnico
qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio
allo stato esistenti, nonche' una relazione riportante, per gli
aspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degli
interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti.
(( 2-bis. All'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, le
parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». ))
3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'
autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri
laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) (( (soppressa) ));
c) prove di laboratorio su terre e rocce.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il numero 80 della tabella dell'allegato I
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151:
«Allegato I (di cui all'art. 2, comma 2)
ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI
CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
80 - Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e
ferroviarie superiori a 2.000 m - Tutte.».
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
«1-bis. Per le attivita' di cui al numero 80
dell'Allegato I al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i
termini degli adempimenti restano rispettivamente
disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.
264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile
2006.».
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27:
«Art. 53. Allineamento alle norme europee della
regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e
stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali
1. La progettazione delle nuove infrastrutture
ferroviarie ad alta velocita' avviene secondo le relative
specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per
l'alta capacita' sono utilizzate esclusivamente laddove
cio' risulti necessario sulla base delle stime delle
caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere applicati alla progettazione e
costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie
nazionali nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti,
parametri e standard tecnici e funzionali piu' stringenti
rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme
dell'Unione Europea.
3. Soppresso
4. Non possono essere applicati alla progettazione e
costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali
nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e
standard tecnici e funzionali piu' stringenti rispetto a
quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione
Europea.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, comma 5, le parole: "ed i collaudi" sono
sostituite dalle seguenti: "e le verifiche funzionali";
b) all'art. 11, comma 1, le parole: "dei collaudi" sono
sostituite dalle seguenti: "delle verifiche funzionali".
5-bis. All'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Al fine della ulteriore
semplificazione delle procedure relative alla realizzazione
di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del
finanziamento per le opere di cui al precedente periodo e'
tenuto a rendicontare le modalita' di utilizzo delle
risorse a richiesta dell'ente erogante e non si applica
l'art. 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del
2000.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
«Art. 19 (Vigilanza)
1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia
amministrativa e giudiziaria, la vigilanza
sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in
relazione alle attivita', costruzioni, impianti,
apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La
vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche
e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo,
anche con metodo a campione o in base a programmi
settoriali per categorie di attivita' o prodotti, ovvero
nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo
segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza, il Corpo nazionale puo'
avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e
organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle
verifiche e dei controlli e' consentito: l'accesso alle
attivita', costruzioni ed impianti interessati, anche
durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione,
immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;
l'acquisizione delle informazioni e dei documenti
necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di
esami e prove e ogni altra attivita' necessaria
all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza
siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della
normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di
prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili
delle attivita', il Corpo nazionale adotta, attraverso i
propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in
sicurezza delle opere e da' comunicazione dell'esito degli
accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al
sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai
fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei
rispettivi ambiti di competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, come modificato dalla presente legge.
«4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove
attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di
pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i
prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 59 (L) Laboratori (legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono
considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei
politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del
centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di
protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di
rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per
le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso
ad effettuare prove di crash test per le barriere
metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del
presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) (Soppressa)
c) prove di laboratorio su terre e rocce.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente
capo, e' servizio di pubblica utilita'.».