Art. 8
Grande evento EXPO 2015
e Fondazione La Grande Brera
1. Al fine di reintegrare l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nell'importo originariamente previsto, per la realizzazione delle
opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento
EXPO Milano 2015 e' autorizzata la spesa di (( 9.092.408 euro per il
2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro )) per il 2014
e di 987.450 euro per il 2015.
(( 1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' destinata alla
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi
conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in
vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015. ))
2. All'articolo 14, comma 2, (( primo periodo )), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo la parola: «urgente», sono aggiunte le
seguenti: «. (( Il Commissario straordinario )), con proprio
provvedimento, puo' nominare uno o piu' delegati per specifiche
funzioni.».
(( 2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere
necessarie al grande evento EXPO Milano 2015, il termine di cui al
comma 5 dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, per l'espressione del parere sui progetti
relativi alle predette opere da rendere ai sensi del medesimo comma
5, e' stabilito in trenta giorni non prorogabili. A tale fine il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedute
straordinarie, procede all'esame dei progetti relativi al grande
evento EXPO Milano 2015 con assoluta priorita'. Nel caso in cui il
parere debba essere espresso dai comitati tecnici amministrativi di
cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine e' fissato entro
trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorita' di cui al
periodo precedente. ))
(( 2-ter. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, le parole: «con provvedimento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e
sentito A.N.A.S» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta degli
interessati, e sentita la societa' ANAS Spa, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita
valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti
stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze
minime da osservare». ))
3. A seguito dell'ampliamento e della risistemazione degli spazi
espositivi della Pinacoteca di Brera e del riallestimento della
relativa collezione, il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
nell'anno 2013, costituisce la fondazione di diritto privato
denominata «Fondazione La Grande Brera», con sede in Milano,
finalizzata al miglioramento della valorizzazione dell'Istituto,
nonche' alla gestione secondo criteri di efficienza economica.
4. La Fondazione di cui al comma 3 e' costituita ai sensi del
regolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 e
del codice civile. L'atto costitutivo prevede il conferimento in uso
alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di
dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera, dell'immobile
che la ospita, nonche' degli eventuali ulteriori beni mobili e
immobili individuati con apposito decreto ministeriale. Lo statuto
della Fondazione prevede l'esercizio da parte del Ministero della
vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione
delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarita' della
Fondazione.
5. Oltre al Ministero per i beni e le attivita' culturali, che
assume la qualita' di fondatore, possono partecipare alla Fondazione
di cui al comma 3, in qualita' di soci promotori, secondo le
modalita' stabilite dallo statuto, gli enti territoriali nel cui
ambito la Fondazione ha sede, che assumano l'impegno di contribuire
stabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore al
Ministero. Possono altresi' diventare soci, previo consenso del
fondatore e dei soci promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i
quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo
di gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalita'
stabilite dallo statuto.
6. Il funzionamento della Fondazione di cui al comma 3 e'
assicurato mediante un apposito fondo di gestione, alimentato
annualmente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per un
importo pari a 2.000.000,00 di euro. Alla relativa spesa si provvede,
a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con specifico
riferimento alle risorse di parte corrente.
7. La Fondazione di cui al comma 3 puo' avvalersi di personale
appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e degli enti territoriali che abbiano acquisito la qualita'
di soci promotori, sulla base di protocolli d'intesa stipulati ai
sensi dell'articolo 23-bis, commi 7 e seguenti, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I protocolli d'intesa prevedono
l'integrale rimborso della spesa per il suddetto personale alle
amministrazioni di appartenenza. La gestione finanziaria della
Fondazione e' soggetta al controllo della Corte dei conti.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14. Expo Milano 2015
1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita'
connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano
2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi
internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti
del Bureau International des Expositions (BIE) e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009,
45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per
l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564
milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per
l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro
tempore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e' nominato Commissario straordinario del
Governo per l'attivita' preparatoria urgente. Il
Commissario straordinario, con proprio provvedimento, puo'
nominare uno o piu' delegati per specifiche funzioni. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e
sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati,
sono istituiti gli organismi per la gestione delle
attivita', compresa la previsione di un tavolo
istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di
ripartizione e le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 127, commi 3 e 5, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
25 milioni di euro, nonche' parere sui progetti delle altre
stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni,
sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25
milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i
servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT).
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25
milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza
e complessita', il direttore del settore infrastrutture
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
al parere del Consiglio superiore.
(omissis)
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione
del progetto. Decorso tale termine, il procedimento
prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione
motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare.».
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 17, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
«17. Con riferimento alle opere di preparazione e di
realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre
2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'art.
41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'art. 4,
D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonche' all'art. 28 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per
determinati tratti ove particolari circostanze lo
richiedano, su richiesta degli interessati, e sentita la
societa' ANAS Spa, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad
apposita valutazione tecnica, sono individuati
specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in
relazione ad essi, le distanze minime da osservare.».
- Il testo del decreto ministeriale 27 novembre 2001,
n. 491: Regolamento recante disposizioni concernenti la
costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, e successive modificazioni, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2002, n. 95.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75:
«1. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, a
decorrere dall'anno 2011:
(omissis)
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la
manutenzione e la conservazione dei beni culturali;».
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis, commi 7 e
seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
«7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse
specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento
economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
caso di assegnazione temporanea presso imprese private i
predetti protocolli possono prevedere l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico
delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il
periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera.
9. Le disposizioni del presente art. non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare
e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati i soggetti privati e gli organismi
internazionali di cui al comma 1 e sono definite le
modalita' e le procedure attuative del presente articolo.».