Art. 10 
 
 
     Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio 
 
  1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  assicura,  nel
rispetto dell'autonomia funzionale e  operativa  degli  altri  uffici
periferici   delle   amministrazioni   statali,   le   funzioni    di
rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. ((Le funzioni  di
rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate,  tra
l'altro,  mediante  costituzione   presso   ogni   Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti
tra i cittadini e lo Stato. Al fine  del  conseguimento  dei  livelli
ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e  strumentali
di tutti gli uffici periferici  delle  amministrazioni  statali  sono
esercitate da un unico  ufficio  che  ne  assume  la  responsabilita'
diretta ed esclusiva)). 
  2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, fermo restando il  mantenimento  in  capo
alle Prefetture - ((Uffici territoriali del  Governo))  di  tutte  le
funzioni   di    competenza    delle    Prefetture,    si    provvede
all'individuazione  di  ulteriori  compiti   e   attribuzioni   della
Prefettura  -   Ufficio   ((territoriale   del   Governo))   connessi
all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo  le  seguenti
norme generali regolatrici della materia: 
a) contenimento della spesa pubblica; 
  b)  mantenimento  della  circoscrizione  provinciale  quale  ambito
territoriale di competenza delle Prefetture -  Uffici  ((territoriali
del  Governo))  e  degli  altri  uffici  periferici  delle  pubbliche
amministrazioni dello Stato, gia' organizzati  su  base  provinciale,
salvo  l'adeguamento  dello  stesso  ambito  a  quello  della  citta'
metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la  possibilita'  di
individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici  ambiti
territoriali  per   eccezionali   esigenze   connesse   alla   tutela
dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  del  soccorso  pubblico,
nonche'  alla  garanzia  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali; 
  c) in coerenza con la funzione  di  rappresentanza  unitaria  dello
Stato, individuazione di modalita', anche ulteriori a quelle  di  cui
all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
successive  modificazioni,  per  assicurare,  su  scala  provinciale,
regionale   o   sovraregionale,   l'ottimale   esercizio   coordinato
dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato ((e
costituzione di un ufficio unico  di  garanzia  dei  rapporti  tra  i
cittadini e lo Stato  in  ogni  Prefettura-Ufficio  territoriale  del
Governo,  che  esercita  i  propri  compiti  esclusivamente  mediante
utilizzo  di  beni  e  risorse  umane,  finanziarie   e   strumentali
disponibili;)) 
  d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni  logistiche
e strumentali di tutte le strutture periferiche  dell'amministrazione
dello  Stato  ed  istituzione  di  servizi  comuni,  con  particolare
riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo  di
gestione,  di  economato,  di  gestione   dei   sistemi   informativi
automatizzati, di gestione dei contratti,  nonche'  utilizzazione  in
via prioritaria di beni immobili di proprieta' pubblica, in  modo  da
assicurare la riduzione di almeno il (( 20 per cento ))  della  spesa
sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni; 
  ((d-bis)  attribuzione  delle   singole   funzioni   logistiche   e
strumentali di tutte le  strutture  periferiche  dell'amministrazione
dello Stato, di cui alla lettera d), ad  un  unico  ufficio,  che  ne
assume la responsabilita' diretta ed esclusiva;)) 
  e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d)  del  presente
comma, con riferimento alle risorse che non  risultano  piu'  adibite
all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di  esercizio  unitario
da parte di altre strutture  periferiche  dell'amministrazione  dello
Stato: 
  1) assegnazione, da parte delle  amministrazioni  di  appartenenza,
delle  risorse  umane  ad  altre  funzioni,  ovvero  collocamento  in
mobilita' delle relative unita' ai sensi  degli  articoli  33,  34  e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  2) riallocazione  delle  risorse  strumentali  ed  assegnazione  di
quelle finanziarie in capo agli uffici  individuati  per  l'esercizio
unitario di ciascuna di tali funzioni. 
  3. Il regolamento di cui al comma 2 e'  adottato  su  proposta  del
Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  Lo  schema  di
regolamento, previo parere della Conferenza unificata,  e'  trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri da  parte  delle  competenti
Commissioni parlamentari entro il termine  di  quarantacinque  giorni
dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione  dei
pareri, il regolamento puo' essere  comunque  adottato.  Al  fine  di
evitare  soluzioni  di  continuita'  nell'integrazione  dei   sistemi
informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio  e  controllo  delle
grandezze finanziarie e  della  spesa  pubblica  in  particolare,  la
competenza sulle infrastrutture informatiche e sui  relativi  sistemi
applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali  dello  Stato  rimane
attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale
e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano.  Dall'applicazione
del presente articolo sono esclusi gli uffici di  sanita'  marittima,
aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e  gli  uffici
veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400  e  successive  modificazioni
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari." 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   11   del   decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   300   e   successive
          modificazioni (Riforma dell'organizzazione del  Governo,  a
          norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art.  11.  Prefettura  -  Ufficio   Territoriale   del
          Governo. 
              1.   La   Prefettura   assume   la   denominazione   di
          Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 
              2.  La  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo,
          ferme restando le proprie  funzioni,  assicura  l'esercizio
          coordinato  dell'attivita'  amministrativa   degli   uffici
          periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione
          di detti uffici con gli enti  locali.  Sono  in  ogni  caso
          fatte salve le competenze spettanti alle regioni a  statuto
          speciale ed alle province autonome. 
              3. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  10  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2,  il
          Prefetto, titolare  della  Prefettura-Ufficio  territoriale
          del Governo, e' coadiuvato da  una  conferenza  provinciale
          permanente,  dallo  stesso  presieduta   e   composta   dai
          responsabili   di   tutte   le   strutture   amministrative
          periferiche dello Stato  che  svolgono  la  loro  attivita'
          nella  provincia  nonche'  da  rappresentanti  degli   enti
          locali.  Il  Prefetto  titolare  della   Prefettura-Ufficio
          territoriale del Governo nel  capoluogo  della  regione  e'
          altresi' coadiuvato da una conferenza  permanente  composta
          dai rappresentanti delle  strutture  periferiche  regionali
          dello  Stato,  alla  quale  possono   essere   invitati   i
          rappresentanti della regione. 
              4.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di   coordinamento
          previste dai commi 2 e  3  il  Prefetto,  sia  in  sede  di
          conferenza provinciale sia  con  interventi  diretti,  puo'
          richiedere ai responsabili delle  strutture  amministrative
          periferiche dello Stato l'adozione di  provvedimenti  volti
          ad evitare un grave pregiudizio alla qualita'  dei  servizi
          resi alla cittadinanza anche ai  fini  del  rispetto  della
          leale collaborazione con  le  autonomie  territoriali.  Nel
          caso in cui non vengano assunte  nel  termine  indicato  le
          necessarie iniziative,  il  Prefetto,  previo  assenso  del
          Ministro   competente   per   materia,   puo'    provvedere
          direttamente, informandone  preventivamente  il  Presidente
          del Consiglio dei Ministri. 
              5. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  i
          Ministri,   nell'esercizio   del   potere   di    indirizzo
          politico-amministrativo,  emanano,  ove  occorra,  apposite
          direttive ai Prefetti. 
              6. Con regolamento da emanarsi ai sensi  dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad
          adottare le  disposizioni  per  l'attuazione  del  presente
          articolo e per l'adeguamento della normativa  regolamentare
          vigente." 
              Si riporta il testo degli articoli 33, 34 e 34-bis  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e  successive
          modificazioni (Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              "Art.  33.   Eccedenze   di   personale   e   mobilita'
          collettiva. 
              (Art. 35 del d.lgs. n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 14 del d.lgs. n. 470 del 1993  e  dall'art.
          16 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del d.lgs.
          n. 80 del 1998 e successivamente  modificato  dall'art.  12
          del d.lgs. n. 387 del 1998) 
              1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
          soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in
          relazione  alle  esigenze  funzionali  o  alla   situazione
          finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista
          dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo,  sono  tenute
          ad osservare le procedure previste  dal  presente  articolo
          dandone  immediata  comunicazione  al  Dipartimento   della
          funzione pubblica. 
              2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono  alla
          ricognizione  annuale  di  cui  al  comma  1  non   possono
          effettuare assunzioni o instaurare rapporti di  lavoro  con
          qualunque tipologia di contratto  pena  la  nullita'  degli
          atti posti in essere. 
              3. La mancata attivazione delle  procedure  di  cui  al
          presente articolo da parte del  dirigente  responsabile  e'
          valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. 
              4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente  articolo
          il  dirigente   responsabile   deve   dare   un'informativa
          preventiva alle rappresentanze  unitarie  del  personale  e
          alle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  contratto
          collettivo nazionale del comparto o area. 
              5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al
          comma 4, l'amministrazione applica l'art. 72, comma 11, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  in
          subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del
          personale in situazione  di  soprannumero  o  di  eccedenza
          nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il
          ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di  lavoro
          o  a  contratti  di  solidarieta',  ovvero   presso   altre
          amministrazioni, previo accordo  con  le  stesse,  comprese
          nell'ambito della regione  tenuto  anche  conto  di  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6. 
              6. I contratti collettivi nazionali  possono  stabilire
          criteri generali e procedure per consentire,  tenuto  conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze di personale attraverso il passaggio  diretto  ad
          altre amministrazioni al di fuori del territorio  regionale
          che, in relazione  alla  distribuzione  territoriale  delle
          amministrazioni o alla situazione del mercato  del  lavoro,
          sia  stabilito  dai  contratti  collettivi  nazionali.   Si
          applicano le disposizioni dell'art. 30. 
              7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di  cui
          al comma 4 l'amministrazione colloca in  disponibilita'  il
          personale che  non  sia  possibile  impiegare  diversamente
          nell'ambito della medesima amministrazione e che non  possa
          essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito
          regionale, ovvero che non abbia preso  servizio  presso  la
          diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'. 
              8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto  di
          lavoro e il lavoratore ha  diritto  ad  un'indennita'  pari
          all'80  per  cento  dello   stipendio   e   dell'indennita'
          integrativa speciale, con  esclusione  di  qualsiasi  altro
          emolumento retributivo comunque denominato, per  la  durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'   sono   riconosciuti   ai    fini    della
          determinazione dei requisiti di  accesso  alla  pensione  e
          della misura della  stessa.  E'  riconosciuto  altresi'  il
          diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
          2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153." 
              "Art. 34. Gestione del personale in disponibilita'. 
              (Art. 35-bis  del  d.lgs.  n.  29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 21 del d.lgs. n. 80 del 1998) 
              1.  Il  personale  in  disponibilita'  e'  iscritto  in
          appositi   elenchi   secondo   l'ordine   cronologico    di
          sospensione del relativo rapporto di lavoro. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non  economici
          nazionali, il Dipartimento della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  forma  e  gestisce
          l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
          professionale del personale e della sua  ricollocazione  in
          altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
          regionali e provinciali di cui al  decreto  legislativo  23
          dicembre 1997, n. 469, e  realizzando  opportune  forme  di
          coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 
              3. Per le altre  amministrazioni,  l'elenco  e'  tenuto
          dalle strutture regionali e provinciali di cui  al  decreto
          legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, alle quali sono  affidati  i
          compiti di riqualificazione professionale e  ricollocazione
          presso  altre  amministrazioni  del  personale.  Le   leggi
          regionali previste  dal  decreto  legislativo  23  dicembre
          1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
          regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui  al
          comma 2. 
              4.  Il  personale  in  disponibilita'  iscritto   negli
          appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui  all'art.
          33, comma 8, per la durata massima ivi prevista.  La  spesa
          relativa  grava  sul   bilancio   dell'amministrazione   di
          appartenenza    sino    al    trasferimento    ad     altra
          amministrazione,  ovvero  al  raggiungimento  del   periodo
          massimo di fruizione dell'indennita'  di  cui  al  medesimo
          comma 8. Il rapporto di lavoro si  intende  definitivamente
          risolto  a  tale  data,  fermo  restando  quanto   previsto
          nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla  retribuzione
          goduta al momento del collocamento in  disponibilita'  sono
          corrisposti dall'amministrazione di  appartenenza  all'ente
          previdenziale di riferimento per  tutto  il  periodo  della
          disponibilita'. 
              5. I contratti collettivi nazionali  possono  riservare
          appositi fondi per la  riqualificazione  professionale  del
          personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o  collocato  in
          disponibilita' e per favorire forme di incentivazione  alla
          ricollocazione  del  personale,  in  particolare   mediante
          mobilita' volontaria. 
              6.  Nell'ambito  della  programmazione  triennale   del
          personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre  1997,
          n. 449, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  le
          nuove   assunzioni   sono   subordinate   alla   verificata
          impossibilita'   di    ricollocare    il    personale    in
          disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. 
              7. Per  gli  enti  pubblici  territoriali  le  economie
          derivanti dalla minore spesa per effetto  del  collocamento
          in disponibilita' restano a disposizione del loro  bilancio
          e  possono  essere  utilizzate  per  la  formazione  e   la
          riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 
              8. Sono fatte salve le  procedure  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   relative   al
          collocamento in disponibilita' presso gli  enti  che  hanno
          dichiarato il dissesto." 
              "Art. 34-bis. Disposizioni in materia di mobilita'  del
          personale. 
              1. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1,
          comma 2,  con  esclusione  delle  amministrazioni  previste
          dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  prima  di  avviare  le  procedure   di
          assunzione  di  personale,  sono  tenute  a  comunicare  ai
          soggetti di cui all'art.  34,  commi  2  e  3,  l'area,  il
          livello e la sede di destinazione per i  quali  si  intende
          bandire il concorso nonche', se necessario, le  funzioni  e
          le eventuali specifiche idoneita' richieste. 
              2.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  strutture
          regionali e  provinciali  di  cui  all'art.  34,  comma  3,
          provvedono, entro quindici giorni dalla  comunicazione,  ad
          assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione  nel  relativo
          elenco il personale collocato in  disponibilita'  ai  sensi
          degli articoli 33 e 34. Le predette strutture  regionali  e
          provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di
          personale da assegnare alle amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso,  comunicano   tempestivamente   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  le  informazioni  inviate  dalle  stesse
          amministrazioni.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
          della predetta comunicazione, la Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede ad assegnare alle  amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto    dall'art.    34,    comma    2.    A    seguito
          dell'assegnazione, l'amministrazione  destinataria  iscrive
          il dipendente in disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e  il
          rapporto di lavoro prosegue con  l'amministrazione  che  ha
          comunicato l'intenzione di bandire il concorso. 
              3. Le amministrazioni possono provvedere a  organizzare
          percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
          del comma 2. 
              4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
          della  comunicazione  di  cui  al  comma  1  da  parte  del
          Dipartimento della funzione pubblica  direttamente  per  le
          amministrazioni dello Stato e per  gli  enti  pubblici  non
          economici  nazionali,  comprese  le  universita',   e   per
          conoscenza per le altre amministrazioni, possono  procedere
          all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni  per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2. 
              5. Le assunzioni effettuate in violazione del  presente
          articolo  sono  nulle  di   diritto.   Restano   ferme   le
          disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni. 
              5-bis. Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'
          tempestiva ricollocazione del personale  in  disponibilita'
          iscritto nell'elenco  di  cui  all'art.  34,  comma  2,  il
          Dipartimento della funzione pubblica effettua  ricognizioni
          presso  le   amministrazioni   pubbliche   per   verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
          12 maggio 1995,  n.  163,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 luglio 1995, n. 273."