Art. 11 
 
 
            Riordino delle Scuole pubbliche di formazione 
 
  1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e  migliorare
la qualita' delle attivita' formative dei dirigenti e dei  funzionari
pubblici, garantendone l'eccellenza  e  l'interdisciplinarieta',  con
uno o piu' regolamenti adottati entro ((centoventi giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto,)) ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
Ministro  per  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e  con  il
Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni  legislative
vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole
pubbliche di formazione,  gli  istituti  di  formazione  e  le  altre
strutture competenti ed e' riformato il sistema di reclutamento e  di
formazione dei dirigenti e dei  funzionari  pubblici  anche  mediante
adeguati meccanismi di collegamento tra  la  formazione  propedeutica
all'ammissione  ai  concorsi  e  quella  permanente,  attenendosi  ai
seguenti criteri: 
  a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e
funzioni coincidenti o analoghe; 
  b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti
di ciascuna struttura; 
  c. ((per il reclutamento e la formazione generica dei  dirigenti  e
dei  funzionari  delle  amministrazioni  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola
centrale esistente;)) 
  d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei
funzionari delle amministrazioni dello Stato e  degli  enti  pubblici
non  economici,  previsione  della  tendenziale   concentrazione   in
un'unica struttura gia' esistente per singolo  Ministero  e  per  gli
enti  vigilati  dallo  stesso,  con  unificazione  delle  risorse   e
coordinamento con le strutture formative militari; 
  e. ottimizzazione dei locali  adibiti  alla  formazione,  favorendo
l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche; 
  f. individuazione di forme di razionalizzazione e di  coordinamento
della formazione  permanente  dei  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  prevedendo  che  la  relativa  formazione  possa
svolgersi anche con modalita'  decentrate  e  in  collaborazione  con
istituti universitari italiani o stranieri; 
  g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale  di  cui
alla lettera c) e gli enti territoriali  per  il  reclutamento  della
dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi; 
  h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di
garantire  la   stabilita'   del   corpo   docente   e   l'eccellenza
dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione; 
  i.  previsione  che,  al  fine  di  eliminare  duplicazioni  e   di
razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili: 
  1)  l'attivita'  di  formazione  riguardante  ambiti  omogenei   e'
programmata e svolta in conformita' con linee di indirizzo  stabilite
dai soggetti che operano nei predetti ambiti; 
  2) la gestione delle risorse finanziarie relative  alla  formazione
ed alle scuole ed agli istituti  di  formazione  operanti  in  ambiti
omogenei avvenga in maniera coordinata. 
  2. Con uno o piu' regolamenti adottati  su  proposta  del  Ministro
della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  si
provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti  militari
di formazione in conformita' con i criteri indicati al comma 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il riferimento al testo del comma  2  dell'art.  17
          della legge  n.  400  del  1988  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art. 10. 
              Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 1 del
          citato decreto legislativo n. 165  del  2001  si  vedano  i
          riferimenti normativi all'art. 4.