(parte 1)
                               Art. 12 
 
 
                   Soppressione di enti e societa' 
 
  1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
  2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al  CRA  le
funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai sensi  dell'articolo
11, decreto legislativo n. 454 del  1999.  Sono  attribuite  all'Ente
risi le competenze dell'INRAN acquisite  nel  settore  delle  sementi
elette. Sono soppresse le funzioni  dell'INRAN  gia'  svolte  dall'ex
INCA. 
  3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del  Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le risorse umane, strumentali e  finanziarie  trasferite,
rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi. 
  4. Il nuovo  organico  del  CRA  quale  risultante  a  seguito  del
trasferimento del personale di  ruolo  dell'INRAN,  che  mantiene  il
trattamento economico, giuridico e previdenziale  del  personale  del
comparto ricerca, e' ridotto del 10 per  cento,  con  esclusione  del
personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli  enti  incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale scadenza. 
  5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore
del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi
dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010,  n.  122,  e'
posto in mobilita' ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti  gia'  in  capo
all'ente soppresso, il direttore  generale  dell'INRAN,  e'  delegato
allo svolgimento delle attivita' di  ordinaria  amministrazione,  ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui  conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti  fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque
non superiore a dodici mesi. 
  7. Al fine di ridurre la spesa di  funzionamento,  di  incrementare
l'efficienza e di  migliorare  la  qualita'  dei  servizi  resi  alle
imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre  2012,  le  funzioni  di
coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.
1290  del  2005  del  Consiglio  del  21  giugno  2005  relativo   al
finanziamento  della  politica  agricola  comune  sono   svolte   dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che  agisce
come unico rappresentante dello Stato italiano  nei  confronti  della
Commissione europea per tutte le questioni relative  al  FEAGA  e  al
FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006  della  Commissione,
del 21 giugno 2006. 
  8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre  funzioni  previste
dalla vigente normativa. 
  9. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del  Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le risorse umane, strumentali  e  finanziarie  riallocate
presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
A tal fine,  e  fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  12,  la
dotazione organica di AGEA attualmente esistente e'  ridotta  del  50
per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10  per
cento  per  il  personale   dirigenziale   di   seconda   fascia   e,
conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo. 
  10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione
e' approvata apposita tabella di corrispondenza  per  l'inquadramento
del personale trasferito.  Con  regolamento  da  adottarsi  ai  sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n.  400  del  1988,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  adegua  la
propria dotazione organica  sulla  base  delle  unita'  di  personale
effettivamente trasferito e la propria organizzazione. 
  11.  Il  personale  trasferito  al  Ministero  politiche   agricole
alimentari forestali mantiene il  trattamento  previdenziale  nonche'
quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente  alle  voci
fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento.  Nel
caso in cui il trattamento economico risulti piu' elevato rispetto  a
quello previsto per il personale  del  Ministero  politiche  agricole
alimentari forestali e' attribuito per la differenza  un  assegno  ad
personam riassorbile  con  i  successivi  miglioramenti  economici  a
qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella  titolarita'
dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza. 
  12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo  che
rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al
comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della
stessa Agenzia. 
  13. A decorrere dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  gli
organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla
vigilanza  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, sono: 
  a) il direttore dell'agenzia, scelto in  base  a  criteri  di  alta
professionalita' e conoscenza del settore agroalimentare; 
  b) il collegio dei revisori dei conti((,  composto  da  tre  membri
effettivi e due supplenti nominati con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto  tra
i dirigenti di livello dirigenziale non generale,  e'  designato  dal
Ministro dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo.)) 
  14. Il  direttore  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  ((previa  trasmissione
della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il  parere
di competenza, che dovra' essere espresso entro i  termini  stabiliti
dai regolamenti delle due Camere)). L'incarico ha la  durata  massima
di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta  ed  e'  incompatibile
con altri rapporti  di  lavoro  subordinato  e  con  qualsiasi  altra
attivita' professionale privata. 
  15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 90 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
determinati il compenso del direttore e dei componenti  del  collegio
dei revisori. 
  16. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  17. Sono abrogati dalla data di trasferimento  delle  funzioni,  di
cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto  legislativo  n.  165
del 1999 incompatibili con (( i commi da 1 a 16 del presente articolo
)) e dalla data di entrata in vigore del presente decreto  l'articolo
9 del citato decreto legislativo. 
  18. Dalle ((disposizioni  dei  commi  da  1  a  17))  del  presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello
Stato. 
  ((18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a.  in  liquidazione,  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  99,  e'
soppressa. Al fine di  razionalizzare  l'attuazione  delle  politiche
promozionali di competenza  nazionale  nell'ambito  della  promozione
all'estero delle produzioni agroalimentari italiane  e  rendere  piu'
efficaci   ed   efficienti   gli   interventi    a    favore    della
internazionalizzazione delle  imprese  agricole,  le  funzioni,  gia'
svolte  da  Buonitalia  s.p.a  in   liquidazione,   sono   attribuite
all'Agenzia per la promozione all'estero  e  l'internazionalizzazione
delle imprese italiane di cui all'articolo  14  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011,  n.  111.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  del  Ministro   dello   sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto,  e'  disposto  il  trasferimento
delle  funzioni  e  delle  risorse  umane  di  Buonitalia  s.p.a.  in
liquidazione   all'Agenzia   per   la   promozione    all'estero    e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di  cui  al  presente
comma. Con ulteriore decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  da  emanare
entro 60  giorni  dalla  chiusura  della  fase  di  liquidazione,  e'
disposto il  trasferimento  delle  eventuali  risorse  strumentali  e
finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia.
I dipendenti a tempo indeterminato in  servizio  presso  la  predetta
societa'  al  31  dicembre  2011,  previo  espletamento  di  apposita
procedura selettiva da espletare nei limiti e a valere sulle facolta'
assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneita',  sono  inquadrati
nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella
di corrispondenza approvata con il  predetto  decreto.  I  dipendenti
trasferiti  mantengono   il   trattamento   economico   fondamentale,
percepito  al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso  in   cui   il
trattamento economico predetto risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono  per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo  17
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.)) 
  19.  Al  fine   di   semplificare   le   procedure   di   riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici  statali,
nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo  Stato,  i
regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge  n.  244
del  2007  sono  emanati,  anche  sulla  base  delle   proposte   del
commissario straordinario di cui all'((articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
luglio 2012, n. 94,)) su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Ministro vigilante. 
  20. A decorrere dalla data di scadenza degli  organismi  collegiali
operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai
sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono  definitivamente
trasferite ai competenti  uffici  delle  amministrazioni  nell'ambito
delle quali operano. ((Restano fermi,  senza  oneri  per  la  finanza
pubblica, gli osservatori nazionali  di  cui  all'articolo  11  della
legge 7 dicembre 2000, n. 383,  e  all'articolo  12  della  legge  11
agosto 1991,  n.  266,  l'Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia  e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' il Comitato  nazionale  di
parita' e la Rete nazionale delle consigliere e  dei  consiglieri  di
parita' di cui, rispettivamente, all'articolo 8  ed  all'articolo  19
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198.  A  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali  non  spetta
alcun emolumento o indennita'.)) 
  21. (((Soppresso).)) 
  22. (((Soppresso).)) 
  23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo  4,  comma
5, della legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  non  e'  soggetta  alle
disposizioni di cui agli articoli  68  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133 e 29, comma  2,  lettera  e-bis),  e  comma  2-bis,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione
e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di  compensi,
comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese. 
  24. ((Dal 1° gennaio 2014)) la Societa' per lo sviluppo  dell'arte,
della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, di  seguito  denominata
«Societa'», costituita  ai  sensi  dell'articolo  10  della  legge  8
ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge  16
ottobre 2003,  n.  291,  e  successive  modificazioni,  e'  posta  in
liquidazione. 
  25. Con decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  nominato   un
commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione
della Societa' e di portare a conclusione esclusivamente le attivita'
in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo  60,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  per  le  quali,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  sorti  obblighi
giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o  sono  gia'  stati
individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari  e
sono gia' stati contratti i relativi mutui. 
  26. Il commissario  liquidatore  dura  in  carica  fino  al  ((  31
dicembre 2014 )) e non e' prorogabile. Per lo svolgimento dei  propri
compiti il Commissario liquidatore si avvale della  struttura  e  del
personale della Societa' e non puo'  procedere  a  nuove  assunzioni,
neanche per la sostituzione di personale  in  posti  che  si  rendano
vacanti. I contratti di consulenza, di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di lavoro  autonomo,  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, nonche', in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura
giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni  dirigenziali,
anche a  tempo  indeterminato,  cessano  di  avere  effetto  ove  non
confermati dal Commissario liquidatore entro trenta  giorni  dal  suo
insediamento. I suddetti contratti  e  rapporti  non  possono  essere
confermati  per  una  durata  superiore  al  termine  originariamente
previsto e non sono, in ogni  caso,  rinnovabili  alla  scadenza.  Il
Commissario  liquidatore  provvede,  entro  il  31   dicembre   2014,
all'estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti
e rapporti, nonche'  dei  rapporti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato  del  personale  non  avente  qualifica   dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa'. 
  27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Societa'  sono
trasferiti al Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  che
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi gia'  facenti
capo  alla  Societa'.  Le  disponibilita'  finanziarie  residue  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello  stesso  Ministero  per   la
prosecuzione degli interventi gia' contrattualizzati ed eventualmente
non conclusi al (( 31 dicembre 2014 )) e per ulteriori interventi  da
realizzare secondo le modalita' di cui  al  comma  30.  I  contributi
pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e  per  i  quali
non  sono  state   ancora   perfezionate   le   relative   operazioni
finanziarie, sono utilizzati dal  predetto  Ministero  in  erogazione
diretta per le finalita' di cui al comma 30 e  secondo  la  procedura
ivi prevista. 
  28. Alla procedura di liquidazione di cui (( ai commi da 24 a 27 ))
si applicano, in quanto non  derogate,  le  disposizioni  del  codice
civile in materia di liquidazione delle societa' di capitali. 
  29. All'articolo 32, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
nell'ultimo periodo, dopo le parole: «Dall'anno 2012»  sono  aggiunte
le seguenti: «fino all'anno 2016». 
  30. A decorrere dall'anno 2012, le risorse di cui all'articolo  32,
comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111  sono  assegnate,
secondo le modalita' ivi previste, al  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e destinate alla  realizzazione  di  progetti  di
assoluta rilevanza nazionale ed  internazionale  per  la  tutela,  la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio  culturale,  per  la
promozione  e  la  realizzazione  di  attivita'  culturali  di   pari
rilevanza, nonche' alla  realizzazione  di  infrastrutture  destinate
alla valorizzazione e alla  fruizione  di  detti  beni.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.  Con  decreto  avente
natura non regolamentare del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la
programmazione delle risorse di cui al presente comma. 
  31. (( (Soppresso). )) 
  32. (( (Soppresso). )) 
  33. (( (Soppresso). )) 
  34. (( (Soppresso). )) 
  35. (( (Soppresso). )) 
  36. (( (Soppresso). )) 
  37. (( (Soppresso). )) 
  38. (( (Soppresso). )) 
  39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  dopo  il  secondo
periodo e' aggiunto il seguente: «L'incarico del commissario non puo'
eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per  motivate
esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni.  Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad  essere
svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.». 
  40.  In  relazione  alle  liquidazioni  coatte  amministrative   di
organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di  entrata
in vigore  del  presente  decreto,  qualora  alla  medesima  data  il
commissario sia in  carica  da  piu'  di  cinque  anni,  il  relativo
incarico   cessa   decorso   un   anno   dalla   predetta   data    e
l'amministrazione competente per materia  ai  sensi  della  normativa
vigente subentra nella gestione delle residue attivita' liquidatorie. 
  41. (( (Soppresso). )) 
  42. (( (Soppresso). )) 
  43. (( (Soppresso). )) 
  44. (( (Soppresso). )) 
  45. (( (Soppresso). )) 
  46. (( (Soppresso). )) 
  47. (( (Soppresso). )) 
  48. (( (Soppresso). )) 
  49. L'Associazione italiana di studi cooperativi  «Luigi  Luzzatti»
di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n.  99,
e'  soppressa  e  i  relativi  organi  decadono,  fatti   salvi   gli
adempimenti di cui al comma 51. 
  50. Con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che  esercita  i
poteri attribuiti al presidente e  al  consiglio  di  amministrazione
dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51,  e
provvede  alla  gestione  delle  operazioni  di  liquidazione   delle
attivita' ed estinzione delle passivita'  e  alla  definizione  delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente  delegato  e'  individuato
tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il  relativo
incarico  costituisce  integrazione  dell'oggetto  dell'incarico   di
funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19,  comma  2,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  non  comporta
variazioni del trattamento economico complessivo. 
  51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo delle attivita' del dirigente  delegato.  Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato  dagli  organi
in   carica   alla   data   di   cessazione   dell'ente,    corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in  carica
alla  data  di  soppressione  dell'ente  medesimo  e  trasmesso   per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  52. Le funzioni attribuite all'associazione  di  cui  al  comma  49
dalla normativa vigente  sono  trasferite,  senza  che  sia  esperita
alcuna procedura di  liquidazione,  anche  giudiziaIe,  al  Ministero
dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e
dell'attualita'  dell'interesse  pubblico  allo   svolgimento   delle
attivita', esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53. 
  53. Le convenzioni in essere  tra  l'associazione  e  il  Ministero
dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore
del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate  in  favore
dell'associazione, individuate  con  apposito  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono trasferite in  un  apposito  fondo  da  istituire
nello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo  economico  e
sono destinate alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52. 
  54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato  presso
l'((associazione Luigi Luzzatti)) alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  e'  trasferito  al
Ministero dello sviluppo economico. Con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e' approvata apposita tabella di  corrispondenza  per
l'inquadramento  del  personale  trasferito.   Con   regolamento   da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della  legge  n.
400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria
dotazione organica in misura corrispondente alle unita' di  personale
effettivamente trasferite e la propria organizzazione.  Il  personale
trasferito  al  Ministero  dello  sviluppo  economico   mantiene   il
trattamento previdenziale in godimento. 
  55. I dipendenti trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  56. I contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di collaborazione occasionale e i  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla data di  ((soppressione
dell'associazione)) cessano di avere effetto il  quindicesimo  giorno
successivo all'entrata in vigore del  presente  decreto;  entro  tale
data, il dirigente delegato puo'  prorogarne  l'efficacia  non  oltre
l'originaria scadenza per far  fronte  alle  attivita'  previste  dal
comma 50. 
  57.  L'eventuale  attivo  netto  risultante  dalla  chiusura  della
gestione del dirigente  delegato  di  cui  al  comma  50  e'  versato
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Le   risorse   strumentali
dell'associazione sono acquisite al patrimonio  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  58. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e
le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente norma. 
  58. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e
le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente norma. 
  59. ((A decorrere dal 1° gennaio 2014)) la Fondazione Valore Italia
di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre  2005,  n.  273,
convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e' soppressa e i relativi
organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del  codice
civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62. 
  60. Il commissario in carica ((al momento della soppressione di cui
al comma 59)) esercita i poteri del presidente  e  del  consiglio  di
amministrazione della  fondazione  e  provvede  alla  gestione  delle
operazioni della liquidazione delle  attivita'  ed  estinzione  delle
passivita'  e  alla  definizione  delle  pendenze  della   fondazione
soppressa entro il termine  del  ((30  giugno  2014)).  A  tal  fine,
((dalla data di cui  al  comma  59))  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un  apposito  Fondo
al quale sono trasferite per essere destinate alla  estinzione  delle
passivita' risultanti dalla gestione  liquidatoria,  anche  le  somme
impegnate dal Ministero in favore della Fondazione,  individuate  con
un  apposito  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il  compenso
dovuto al commissario e'  determinato  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico. 
  61. Il commissario entro il termine di cui al  comma  60,  verifica
altresi' la disponibilita' degli operatori del mercato  a  subentrare
nell'esecuzione del progetto per  la  realizzazione  dell'Esposizione
permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno  di  oneri  per  il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione
del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi
rapporti e attivita' in essere alla data  del  presente  decreto.  In
caso  di  mancato  trasferimento  entro  la  data  del  ((30   giugno
20))((14)) tutti  i  rapporti  di  cui  e'  parte  la  Fondazione  si
risolvono di diritto  senza  che  sia  dovuta  alcuna  compensazione,
comunque denominata, per l'estinzione anticipata. 
  62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ((dalla data  di
cui al comma 59)) alla gestione diretta  del  programma,  oggetto  di
specifica   convenzione   con   la   Fondazione,    concernente    la
«Realizzazione del programma di agevolazioni a  favore  delle  micro,
piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica  dei
disegni e modelli industriali», utilizzando a  tal  fine  le  risorse
trasferite  alla  Fondazione  e  depositate  su  un  conto   corrente
vincolato allo scopo. Tali risorse  sono  versate  all'entrate  dello
Stato per essere riassegnate ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e
destinate all'esecuzione del suddetto  programma  secondo  criteri  e
modalita'  definite  con  decreto  del   Ministero   dello   sviluppo
economico. 
  63. Le convenzioni in essere ((alla data di cui al comma  59))  tra
il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest'ultima e  soggetti
terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi
risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. 
  64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo  delle  attivita'  del  commissario.  Entro  15
giorni dalla data ((di cui al comma 59,))  il  bilancio  di  chiusura
della  fondazione  soppressa  e'  presentato  dal   commissario   per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  ed  e'  corredato  dall'attestazione
redatta dal collegio dei revisori. Il  bilancio  da'  evidenza  della
contabilita' separata attivata per la gestione della convenzione  tra
il Ministero dello sviluppo economico e la fondazione, concernente la
realizzazione del programma di  cui  al  comma  62.  I  compensi,  le
indennita' o gli altri emolumenti comunque  denominati  spettanti  al
collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti
dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla  data  ((di
cui al comma 59)). 
  65. Le risorse umane, nei limiti del  personale  con  contratti  di
lavoro subordinato  a  tempo  indeterminato  in  servizio  presso  la
fondazione alla data ((di cui  al  comma  59,))  sono  trasferite  al
Ministero dello sviluppo economico che  provvede  corrispondentemente
ad incrementare la propria dotazione organica. 
  66. Il personale di cui al comma 65 e'  inquadrato  nei  ruoli  del
Ministero dello sviluppo economico, con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico adottato  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione   e   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  espletamento  di  apposita
procedura selettiva di verifica dell'idoneita',  sulla  base  di  una
tabella di  equiparazione  tra  le  qualifiche  possedute  presso  la
fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni  svolte
e  dei  titoli  di  servizio.  Il  predetto  personale  puo'   essere
destinato, in tutto o  in  parte,  a  supporto  delle  attivita'  del
commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi  60  e
61. 
  67. I dipendenti trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  68. I contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di collaborazione occasionale e i  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla  data  di  soppressione
della fondazione cessano di  avere  effetto  il  quindicesimo  giorno
successivo ((alla data di cui al comma  59;))  entro  tale  data,  il
commissario  puo'  prorogarne  l'efficacia  non  oltre   l'originaria
scadenza per far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61. 
  69.  L'eventuale  attivo  netto  risultante  dalla  chiusura  della
gestione del commissario e le disponibilita' liquide  costituenti  il
Fondo di  dotazione  della  fondazione,  o  comunque  destinate  alla
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al  comma  61,  sono
versate all'entrate del bilancio dello Stato. Le risorse  strumentali
della fondazione sono acquisite al  patrimonio  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  70. Dalla data di ((cui al comma 59,)) sono abrogati il  comma  68,
69 e 70 dell'articolo 4 della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350  e
l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n.  311,  nella
parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo
alle attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge  30  dicembre
2005, n. 273, convertito in legge  23  febbraio  2006,  n.  51  e  le
eventuali disposizioni legislative e normative in  contrasto  con  la
presente disposizione. 
  71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti dal Ministero
dello sviluppo economico in favore di  Promuovi  Italia  S.p.a.  (nel
seguito  Promuovi  Italia)   e   delle   convenzioni   dalla   stessa
sottoscritte  con  il  medesimo  Ministero  e'  trasferita  a  titolo
gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo  di  cui  al
comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa -  Invitalia  S.p.a.  (nel  seguito  Invitalia)
ovvero ad una  societa'  dalla  stessa  interamente  partecipata.  La
societa' conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi  e  passivi
derivanti dal trasferimento. 
  ((72. Per gli effetti di  cui  al  comma  71,  sono  trasferiti  da
Promuovi Italia alla societa'  conferitaria  i  beni  strumentali  e,
previo subentro nei relativi contratti  di  lavoro,  il  personale  a
tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle  attivita';  la
societa' subentra altresi' in tutti i contratti di lavoro  temporaneo
e  per   prestazioni   professionali   in   essere   alla   data   di
perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.)) 
  ((73. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  Invitalia  stipula  con
Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della  societa'
conferitaria e delle attivita', dei beni e del personale  oggetto  di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita'  e  i  criteri
per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo  schema  del
predetto accordo  e'  sottoposto  alla  preventiva  approvazione,  da
esercitarsi d'intesa con il Ministro per  gli  affari  regionali,  il
turismo  e  lo  sport,  del  Ministero  dello   sviluppo   economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo  1,  comma
460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.)) 
  ((74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del  decreto-legge  14  marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle attivita' produttive»  e:
«Il  Ministro   delle   attivita'   produttive»,   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «La  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri» e  «Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri».  Per  i
soggetti di cui al medesimo comma  8-bis  trova  applicazione  quanto
disposto dall'articolo 4, comma 3 del presente decreto.)) 
  75. L'incarico  di  commissario  per  la  gestione  delle  societa'
cooperative di  cui  all'articolo  2545((-sexiesdecies))  del  codice
civile, commissario liquidatore delle  societa'  cooperative  sciolte
per atto dell'autorita' di  cui  all'articolo  2545((-septiesdecies))
del codice civile, commissario liquidatore delle societa' cooperative
in  liquidazione  coatta  amministrativa   di   cui   agli   articoli
2545((-terdecies)) del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo
1942, n. 267, e' monocratico.  Il  commissario  liquidatore  esercita
personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di  delega  a
terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del  delegato
e' detratto dal compenso del commissario. 
  76.  Il  provvedimento   che   dispone   la   liquidazione   coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche'  la  contestuale  o
successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di  cui  agli
articoli 2545((-terdecies)) del codice civile e 198 del regio-decreto
16 marzo 1942, n. 267, e' adottato con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico. 
  77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa ((di  cui
al comma 76,)) l'ammontare del compenso dei commissari e  dei  membri
del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri  di
liquidazione, sono determinati  con  decreto  non  regolamentare  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di   concerto   con   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   che   individua   modalita'   di
remunerazione  dei  commissari  liquidatori  sulla  base  di  criteri
predeterminati di  apprezzamento  della  economicita',  efficacia  ed
efficienza  delle  attivita'  svolte,  tenuto   conto,   per   quanto
applicabili e con gli adattamenti resi necessari  dalla  specificita'
della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25
gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento  concernente  l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e  la  determinazione
dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In  ogni  caso
la remunerazione dei commissari liquidatori non puo' essere superiore
a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto». 
  78. All'articolo 11 del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito con modificazioni dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2012» ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «In caso di mancata adozione,  entro  il  predetto  termine,
dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, l'Agenzia  e'  soppressa  e  le  attivita'  e  i
compiti gia' attribuiti alla medesima sono  trasferiti  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012,
che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e  cui  sono
contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali
relative   all'Ispettorato   di   vigilanza   sulle    concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5.»; 
  b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2012». 
  79. All'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla  data
in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti:  «in
servizio alla data del 31 maggio 2012»; 
  b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2012». 
  80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «A  tale
fine nella fattura  viene  indicata,  altresi',  la  lunghezza  della
tratta effettivamente percorsa.»; 
  b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: «14. Ferme restando  le
sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298,
e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286,  ove  applicabili,  alla  violazione  delle
norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la  sanzione  amministrativa
pecuniaria pari al doppio della differenza  tra  quanto  fatturato  e
quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e
2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e  13-bis  consegue
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  al  dieci  per  cento
dell'importo della  fattura  e  comunque  non  inferiore  a  1.000,00
euro.»; 
  c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: «15. Le  ((violazioni))
indicate al comma 14 sono ((constatate dalla  Guardia  di  finanza  e
dall'Agenzia delle entrate)) in occasione dei  controlli  ordinari  e
straordinari  effettuati  presso  le  imprese  ((per  la   successiva
applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689))». 
  81.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2013  il   Comitato
centrale per l'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di  cui  al
Titolo II del decreto legislativo 21 novembre  2005,  n.  284,  opera
quale centro di  costo  nell'ambito  del  Centro  di  responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  82. Sono soppresse le lettere c), g)  ed  l)  dell'articolo  9  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 
  83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.
284, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:  «a)  un
Dirigente del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
incarico di  livello  dirigenziale  generale  nell'ambito  di  quelli
previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica   3   dicembre   2008,   n.   211   "Regolamento   recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti",
con funzioni di Presidente»; 
  b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo  e'  eletto
dal  Comitato  centrale  fra  i  componenti  in  rappresentanza   del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle
seguenti:  «dei   quali   il   primo,   responsabile   dell'attivita'
amministrativa e contabile, con incarico di livello  dirigenziale  di
seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo
14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  3  dicembre
2008, n. 211»; 
  c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro  rappresentanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna». 
  84. Le disposizioni di cui al (( comma 83)) entrano in  vigore  dal
1° gennaio 2013. 
  85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori per le iniziative in  materia  di  sicurezza  della
circolazione, di  controlli  sui  veicoli  pesanti  e  di  protezione
ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1  -  del
bilancio del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'
ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di  1,5  milioni  di
euro per gli anni 2013 e 2014. 
  86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con  i
fondi  disponibili,  proseguira'  in   particolare   gli   interventi
necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto  previsti
dalle  direttive  dell'Unione  europea  in  materia  e  dalle  intese
intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed
il Ministero dell'interno. 
  87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure
connesse  alla  soppressione  dell'INPDAP  ed  alla  sua   confluenza
nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti  dall'articolo
21 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione
del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante  la  nomina
di un commissario ad acta. 
  88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201  del
2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2012». 
  89.  Il  Comitato  amministratore   della   forma   di   previdenza
complementare  denominata  FONDINPS  previsto  dall'articolo  4   del
decreto ((del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  30
gennaio 2007,)) pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  1°
febbraio 2007, continua ad operare  in  regime  di  proroga  fino  al
perfezionamento della procedura di  ricostituzione  dello  stesso,  e
comunque non oltre il 31 ottobre 2012,  con  le  riduzioni  stabilite
dall'art. 7, comma 10  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della  legge
30 luglio 2010, n. 122. 
  90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale  dei  lavoratori  (ISFOL),
istituito con il decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali,
il regime di  commissariamento  del  suddetto  Istituto  disposto,  a
partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati,  mediante  la
nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, e'  prorogato
fino all'approvazione  del  nuovo  Statuto,  volto  a  riordinare  il
predetto Istituto secondo  regole  di  contenimento  della  spesa  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. 
  ((90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data
del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in  attuazione
dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non
oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie  del  personale
in mobilita' sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la
corresponsione del trattamento economico al personale  medesimo,  nei
cui  confronti  trova  applicazione  anche   il   comma   2-quinquies
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.))