(parte 2)

           	
				
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   11   del   decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 454  (Riorganizzazione  del
          settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art.  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art.  11.  Riordino  dell'Istituto   nazionale   della
          nutrizione. 
              1. L'Istituto nazionale della nutrizione, di  cui  alla
          legge 6 marzo 1958, n.  199,  e'  trasformato  in  Istituto
          nazionale di ricerca  per  gli  alimenti  e  la  nutrizione
          (INRAN), con sede in Roma, di seguito denominato  Istituto.
          L'Istituto  e'  ente  di  ricerca   di   diritto   pubblico
          sottoposto alla vigilanza del Ministero. 
              2.  L'Istituto  e'  dotato  di  autonomia  scientifica,
          statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. 
              3. L'Istituto subentra in tutti i diritti,  gli  oneri,
          il patrimonio, le azioni, le  obbligazioni  e  comunque  in
          tutti i rapporti giuridici attivi e  passivi  dell'Istituto
          nazionale della nutrizione. 
              4. L'istituto svolge attivita' di ricerca, informazione
          e promozione nel campo degli alimenti e  della  nutrizione,
          ai fini della tutela del consumatore  e  del  miglioramento
          qualitativo   delle    produzioni    agro-alimentari.    In
          particolare, l'Istituto promuove e  sviluppa  attivita'  di
          ricerca  sulla  qualita',  nonche'  sulla  sicurezza  degli
          alimenti in collaborazione con l'Istituto  superiore  della
          sanita',  finalizzate  alla  certificazione,  etichettatura
          nutrizionale  e  valorizzazione  delle   specificita'   dei
          prodotti   nazionali,   nonche'   allo    sviluppo    delle
          applicazioni biotecnologiche nel settore agro-alimentare. 
              5.    L'Istituto    promuove    inoltre    l'educazione
          nutrizionale ed alimentare, anche mediante la  preparazione
          e diffusione periodica di linee guida,  di  raccomandazioni
          nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti. 
              6. Per il raggiungimento delle sue finalita' l'Istituto
          promuove attivita' di  ricerca  in  collaborazione  con  le
          universita' e altre  istituzioni  scientifiche,  nazionali,
          comunitarie e internazionali,  anche  istituendo  borse  di
          studio. 
              7.  L'istituto,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  del
          programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.  204,
          predispone un piano  triennale  di  attivita'  aggiornabile
          annualmente  con  cui  determina  obiettivi,  priorita'   e
          risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che
          provvede a sentire la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il
          piano diventa esecutivo." 
              Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 7 del citato
          decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e  i
          compiti e le attribuzioni esercitati sono  trasferiti  alle
          amministrazioni corrispondentemente indicate. Il  personale
          a tempo indeterminato  attualmente  in  servizio  presso  i
          predetti enti e' trasferito  alle  amministrazioni  e  agli
          enti rispettivamente  individuati  ai  sensi  del  predetto
          allegato, e  sono  inquadrati  sulla  base  di  un'apposita
          tabella  di  corrispondenza  approvata  con   decreto   del
          Ministro  interessato   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica    amministrazione     e     l'innovazione.     Le
          amministrazioni  di  destinazione   adeguano   le   proprie
          dotazioni organiche in relazione  al  personale  trasferito
          mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
          I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento.
          Nel caso in cui risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto   per   il   personale   dell'amministrazione   di
          destinazione, percepiscono per la differenza un assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  Dall'attuazione
          delle predette disposizioni non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.   Gli
          stanziamenti finanziari a carico del bilancio  dello  Stato
          previsti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento,  per  le  esigenze  di   funzionamento   dei
          predetti  enti  pubblici  confluiscono   nello   stato   di
          previsione della spesa o nei bilanci delle  amministrazioni
          alle  quali  sono  trasferiti   i   relativi   compiti   ed
          attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
          degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
          enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono  altresi'
          trasferite  tutte  le   risorse   strumentali   attualmente
          utilizzate  dai  predetti  enti.  Le   amministrazioni   di
          destinazione esercitano i compiti  e  le  funzioni  facenti
          capo   agli   enti   soppressi   con    le    articolazioni
          amministrative individuate mediante le ordinarie misure  di
          definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine  di
          garantire  la  continuita'  delle  attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti capo agli enti  di  cui  al  presente
          comma   fino   al   perfezionamento   del    processo    di
          riorganizzazione  indicato,  l'attivita'  facente  capo  ai
          predetti enti continua ad essere esercitata presso le  sedi
          e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi  restando  i
          risparmi attesi, per le  stazioni  sperimentali,  il  Banco
          nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per  le
          munizioni  commerciali  e  l'Istituto  nazionale   per   le
          conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono individuati
          tempi e concrete modalita' di trasferimento dei  compiti  e
          delle attribuzioni, nonche' del personale e  delle  risorse
          strumentali e finanziarie." 
              Il citato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O. 
              Il regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio  del
          21 giugno 2005 relativo  al  finanziamento  della  politica
          agricola comune e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  11  agosto
          2005, n. L 209. 
              Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione,  del
          21  giugno  2006  recante  modalita'  di  applicazione  del
          regolamento (CE) n.  1290/2005  del  Consiglio  per  quanto
          riguarda il riconoscimento degli organismi  pagatori  e  di
          altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
          FEASR e' pubblicato nella GU L 171 del 23.6.2006. 
              Per il testo del comma 2 dell'art. 17  della  legge  n.
          400 del 1988 si vedano i riferimenti normativi all'art. 10. 
              Si riporta il testo dell'art. 14  del  decreto-legge  6
          luglio  2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione     finanziaria),      convertito,      con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              "Art. 14 Soppressione,  incorporazione  e  riordino  di
          enti ed organismi pubblici 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
          8, comma 15, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122 alla Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione
          (COVIP) e' attribuito il controllo sugli investimenti delle
          risorse finanziarie e  sulla  composizione  del  patrimonio
          degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche  mediante
          ispezione presso  gli  stessi,  richiedendo  la  produzione
          degli atti e documenti che ritenga necessari. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  COVIP,  sono
          stabilite le  modalita'  con  cui  la  COVIP  riferisce  ai
          Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo  di  cui
          al comma 1 ai fini dell'esercizio delle  attivita'  di  cui
          all'art. 3, comma 3, del decreto  legislativo  n.  509  del
          1994 ed ai fini dell'assunzione dei  provvedimenti  di  cui
          all'art. 2, commi  2,  4,  5  e  6,  del  predetto  decreto
          legislativo. 
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze, di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
          materia di investimento  delle  risorse  finanziarie  degli
          enti previdenziali, dei conflitti di interessi e  di  banca
          depositaria, tenendo anche conto dei principi di  cui  agli
          articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252,  e  relativa  normativa  di  attuazione  e  di  quanto
          previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509. 
              4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con  il
          presente decreto sono  esercitati  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.  Ai  fini  dell'assolvimento  dei  propri  compiti
          istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di
          personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
          amministrazioni  mediante  collocamento  in  posizione   di
          comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
          ordinamenti, con  contestuale  indisponibilita'  dei  posti
          nell'amministrazione di provenienza. 
              5. All'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,  n.
          335, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, le parole:  "Nucleo  di  valutazione
          della spesa previdenziale" sono sostituite dalle  seguenti:
          "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)",  con
          contestuale trasferimento alla COVIP  delle  competenze  di
          cui al citato art. 1, comma 763, della  legge  n.  296  del
          2006, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa
          previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di
          cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509  e  al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,  il  predetto
          Nucleo  svolge  esclusivamente  compiti  di   osservazione,
          monitoraggio   e   analisi   della   spesa   previdenziale,
          avvalendosi   dei   dati   messi   a   disposizione   dalle
          amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. 
              6. Nell'ambito di quanto previsto  dall'art.  3,  commi
          27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  ed  al
          fine della salvaguardia delle attivita'  e  delle  funzioni
          attualmente svolte dalla societa' di cui all'art. 5-bis del
          decreto-legge 23  aprile  1993,  n.  118,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  1993,  n.  202,  e
          ritenute di preminente interesse  generale,  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto  e'  costituita  la  societa'   a   responsabilita'
          limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
          capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
          stabilito in  sede  di  costituzione  in  euro  15.000.  Il
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   assume   la
          titolarita' della relativa  partecipazione,  che  non  puo'
          formare  oggetto  di  diritti  a  favore  di  terzi,  e  il
          Ministero per i beni e le attivita'  culturali  esercita  i
          diritti del socio, sentito  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, per quanto riguarda i profili  patrimoniali,
          finanziari e statutari. 
              7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote
          di capitale per la costituzione della Societa'  di  cui  al
          comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno  2011,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  come
          determinata dalla tabella C della legge 13  dicembre  2010,
          n. 220. 
              8. Con decreto  non  avente  natura  regolamentare  del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro i trenta giorni successivi  alla  costituzione  della
          societa' di cui al comma 6,  sono  individuate  le  risorse
          umane,  strumentali  e   patrimoniali   appartenenti   alla
          societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23  aprile
          1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo  gratuito  alla
          societa' «Istituto Luce - Cinecitta'». 
              9. Il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali
          emana, annualmente, un atto di  indirizzo  contenente,  con
          riferimento  a  tre   esercizi   sociali,   gli   obiettivi
          strategici  della  societa'  di  cui  al  comma  6.  L'atto
          d'indirizzo  riguarda  attivita'  e  servizi  di  interesse
          generale, fra le quali sono ricomprese: 
                a)  le  attivita'  di   conservazione,   restauro   e
          valorizzazione  del  patrimonio  filmico,   fotografico   e
          documentaristico trasferito  alla  societa'  ai  sensi  del
          comma 8; 
                b) la  distribuzione  di  opere  prime  e  seconde  e
          cortometraggi sostenute dal  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali ai sensi  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la
          produzione  documentaristica  basata  prevalentemente   sul
          patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto  di  indirizzo
          non  possono  essere  ricomprese  attivita'  di  produzione
          cinematografica ovvero di distribuzione di  opere  filmiche
          diverse da quelle indicate nel punto b)  e  possono  essere
          ricomprese   attivita'   strumentali,   di   supporto,    e
          complementari   ai   compiti    espletati    nel    settore
          cinematografico dalle competenti  strutture  del  Ministero
          per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con  particolare
          riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,
          alla gestione, per conto dello Stato, dei  diritti  filmici
          da  quest'ultimo  detenuti  a  qualunque  titolo,   nonche'
          l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo  e
          della annessa contabilita' speciale  di  cui  all'art.  12,
          comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e
          successive modificazioni. 
              10. La societa' di cui al comma 6 presenta al  Ministro
          per i  beni  e  le  attivita'  culturali  una  proposta  di
          programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
          nell'atto  di  indirizzo.  Il   programma   annuale   delle
          attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse
          finanziarie necessarie per il  suo  svolgimento  e  per  il
          funzionamento della  societa',  inclusa  la  copertura  dei
          costi per il personale. 
              11. Dalla data di adozione del decreto di cui al  comma
          8, la societa' di cui all'art. 5-bis del  decreto-legge  23
          aprile 1993, n. 118, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 1993, n. 202, e' posta in  liquidazione  ed
          e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a Societa' da
          essa interamente controllata,  sulla  base  del  rendiconto
          finale    delle    attivita'     e     della     situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere, entro 30 giorni dalla messa in  liquidazione,  da
          parte degli amministratori e del collegio sindacale gia' in
          carica presso la societa' posta in liquidazione. 
              12. Entro i successivi trenta giorni si  provvede  alla
          nomina di un collegio di tre periti  designati,  uno  dalla
          societa' trasferitaria, uno dal Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali e uno  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  con  funzioni  di  presidente  al  fine  di
          effettuare, entro 90 giorni dalla data  di  consegna  della
          predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di
          tale situazione e sulla base della stessa, una  valutazione
          estimativa  dell'esito  finale  della  liquidazione   della
          societa' trasferita. 
              L'ammontare del compenso  del  collegio  di  periti  e'
          determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e  delle
          Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto  di
          tutti i costi e gli oneri  necessari  per  la  liquidazione
          della  societa'  trasferita,   ivi   compresi   quelli   di
          funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento della societa',  che  e'
          corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i
          beni  e  le   attivita'   culturali.   Al   termine   della
          liquidazione della societa'  trasferita,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Tale eventuale  maggiore  importo  e'
          attribuito  alla  societa'  trasferitaria  in  ragione  del
          migliore risultato conseguito nella  liquidazione.  Qualora
          il valore stimato dell'esito finale della liquidazione  sia
          negativo, il  collegio  dei  periti  determina  annualmente
          l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le
          attivita'  culturali  alla   societa'   trasferitaria   per
          garantire l'intera copertura dei costi  di  gestione  della
          societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali fara' fronte con  le  risorse
          destinate  al  settore  cinematografico   nell'ambito   del
          riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
          30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni. 
              13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere  previsto
          il trasferimento al Ministero per i  beni  e  le  attivita'
          culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa'  di
          cui all'art. 5-bis del decreto-legge  23  aprile  1993,  n.
          118, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  giugno
          1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le  date
          di effettivo esercizio delle  funzioni  trasferite  e  sono
          individuate le risorse umane e strumentali, nonche'  quelle
          finanziarie  a  legislazione  vigente  da   attribuire   al
          Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  mediante
          corrispondente riduzione  del  trasferimento  a  favore  di
          Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle  funzioni
          previsto  dal  secondo  periodo,  i  dipendenti   a   tempo
          indeterminato,   non   aventi    qualifica    dirigenziale,
          attualmente in servizio presso la societa' di cui al  terzo
          periodo del presente comma, che non siano  trasferiti  alla
          societa' di cui al comma 6, ai  sensi  del  comma  8,  sono
          inquadrati  nei  ruoli  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali  sulla  base  di  apposita  tabella  di
          corrispondenza approvata nel medesimo  decreto  di  cui  al
          presente comma e previo espletamento di apposita  procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita'; il  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali provvede  conseguentemente  a
          rideterminare le  proprie  dotazioni  organiche  in  misura
          corrispondente al personale  effettivamente  trasferito;  i
          dipendenti inquadrati mantengono il  trattamento  economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento;
          nel caso in  cui  tale  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello previsto per il personale del  Ministero,
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
              14. Tutte le  operazioni  compiute  in  attuazione  dei
          commi dal 6 al 13 del  presente  articolo  sono  esenti  da
          qualunque imposta diretta o  indiretta,  tassa,  obbligo  e
          onere tributario comunque inteso o denominato. 
              15. L'art. 7, comma 20,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010,  n.  122,  si  interpreta  nel  senso  che  le
          amministrazioni  di  destinazione  subentrano  direttamente
          nella titolarita' di tutti i rapporti  giuridici  attivi  e
          passivi degli enti soppressi, senza  che  tali  enti  siano
          previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. 
              16. Il corrispettivo previsto dall'art.  6,  comma  16,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          versato entro il 15 dicembre  2011;  al  citato  comma  16,
          settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze» fino alla fine del  periodo,
          sono   sostituite   dalle    seguenti:    «dal    Ministero
          dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni  di
          presidente, d'intesa dalla  societa'  trasferitaria  ed  il
          predetto Ministero dell'economia e delle finanze». 
              17. L'Istituto nazionale per il commercio estero  (ICE)
          e' soppresso a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
          e   l'internazionalizzazione   delle   imprese    italiane,
          denominata «ICE - Agenzia per la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane»,   ente
          dotato  di  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,
          sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
          dello sviluppo economico, che li esercita, per  le  materie
          di rispettiva competenza, d'intesa con il  Ministero  degli
          affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e  delle
          finanze. 
              18-bis. I poteri di indirizzo in materia di  promozione
          e  internazionalizzazione  delle  imprese   italiane   sono
          esercitati dal Ministro  dello  sviluppo  economico  e  dal
          Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
          strategico     in     materia     di      promozione      e
          internazionalizzazione  delle  imprese,  anche  per  quanto
          riguarda la programmazione delle risorse,  comprese  quelle
          di cui al comma 19, sono assunte da una  cabina  di  regia,
          costituita senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, copresieduta dal  Ministro  degli  affari
          esteri, dal Ministro dello sviluppo  economico  e,  per  le
          materie di propria competenza, dal Ministro con  delega  al
          turismo e  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, o da persona dallo stesso designata, dal  Ministro
          delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,  dal  presidente   della
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e  dai
          presidenti,  rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          della Confederazione generale dell'industria  italiana,  di
          R.E.TE.  Imprese  Italia,  di  Alleanza  delle  Cooperative
          italiane e dell'Associazione bancaria italiana. 
              19. Le  funzioni  attribuite  all'ICE  dalla  normativa
          vigente e le inerenti risorse di personale,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, sono trasferiti, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione, anche giudiziale,  al  Ministero
          dello sviluppo economico, il quale  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  e'
          conseguentemente riorganizzato ai  sensi  dell'art.  4  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
          risorse  gia'  destinate  all'ICE  per   il   finanziamento
          dell'attivita' di promozione e  di  sviluppo  degli  scambi
          commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella  C
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
          apposito  Fondo  per   la   promozione   degli   scambi   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
              20.   L'Agenzia   opera   al   fine    di    sviluppare
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
          commercializzazione dei beni e  dei  servizi  italiani  nei
          mercati internazionali,  e  di  promuovere  l'immagine  del
          prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le  attivita'
          utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in
          particolare, offre servizi di  informazione,  assistenza  e
          consulenza alle imprese italiane che operano nel  commercio
          internazionale  e  promuove  la  cooperazione  nei  settori
          industriale,    agricolo    e    agro-alimentare,     della
          distribuzione e del terziario, al fine di  incrementare  la
          presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
          Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia  opera
          in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  le  organizzazioni
          imprenditoriali e gli altri  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati. 
              21. Sono organi dell'Agenzia il  presidente,  nominato,
          al proprio interno, dal consiglio  di  amministrazione,  il
          consiglio di amministrazione, costituito da cinque  membri,
          di cui uno con funzioni di presidente, e  il  collegio  dei
          revisori   dei   conti.   I   membri   del   consiglio   di
          amministrazione sono nominati con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico. Uno dei cinque membri e' designato dal  Ministro
          degli  affari   esteri.   I   membri   del   consiglio   di
          amministrazione  sono  scelti   tra   persone   dotate   di
          indiscusse moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta
          professionalita' e competenza nel  settore.  La  carica  di
          componente   del   consiglio    di    amministrazione    e'
          incompatibile con incarichi politici elettivi. Le  funzioni
          di controllo di regolarita' amministrativo-contabile  e  di
          verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
          affidate al collegio dei revisori, composto di  tre  membri
          ed un  membro  supplente,  designati  dai  Ministeri  dello
          sviluppo economico, degli affari esteri e  dell'economia  e
          delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza
          del  collegio  spetta  al  rappresentante   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. I membri  del  consiglio  di
          amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro  anni
          e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia  si
          applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123.  E'
          esclusa l'applicabilita' della disciplina  della  revisione
          legale di cui al decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
          39. 
              22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
          coordinamento e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.
          Formula  proposte  al  consiglio  di  amministrazione,  da'
          attuazione ai programmi  e  alle  deliberazioni  da  questo
          approvati  e  assicura   gli   adempimenti   di   carattere
          tecnico-amministrativo,     relativi     alle     attivita'
          dell'Agenzia  ed  al  perseguimento  delle  sue   finalita'
          istituzionali. Il direttore generale  e'  nominato  per  un
          periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
          direttore generale non si applica il comma 8  dell'art.  19
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              23. I compensi spettanti ai  membri  del  consiglio  di
          amministrazione sono determinati con decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di
          contenimento della spesa  pubblica  e,  comunque,  entro  i
          limiti di quanto previsto per enti di similari  dimensioni.
          Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
          coperti nell'ambito delle risorse di cui ai  commi  26-bis,
          primo  periodo,  26-ter  e  26-quater.  Se  dipendenti   di
          amministrazioni  pubbliche,  ai  membri  del  consiglio  di
          amministrazione si applica  il  comma  5  dell'art.  1  del
          presente decreto. 
              24.  Il  consiglio  di   amministrazione   dell'Agenzia
          delibera lo statuto, il regolamento di  organizzazione,  di
          contabilita', la  dotazione  organica  del  personale,  nel
          limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
          trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
          formulare i propri rilievi  entro  novanta  giorni  per  lo
          statuto ed entro sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i
          restanti atti. Il piano annuale di  attivita'  e'  definito
          tenuto conto  delle  proposte  provenienti,  attraverso  il
          Ministero  degli  affari   esteri,   dalle   rappresentanze
          diplomatiche e consolari. 
              25.  L'Agenzia  opera  all'estero   nell'ambito   delle
          Rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  con   modalita'
          stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia,
          il Ministero degli  affari  esteri  e  il  Ministero  dello
          sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero  -
          e' individuato, sentito il Ministero degli  Affari  Esteri,
          nel limite di un contingente massimo  definito  nell'ambito
          della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
          accreditato, previo nulla osta del Ministero  degli  affari
          esteri, secondo le  procedure  previste  dall'art.  31  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  in  conformita'  alle  convenzioni  di  Vienna   sulle
          relazioni diplomatiche e consolari e  tenendo  conto  delle
          consuetudini esistenti  nei  Paesi  di  accreditamento.  Il
          funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso
          le autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il  restante
          personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
          tecnico-amministrativo.    Il    personale     dell'Agenzia
          all'estero opera nel quadro delle  funzioni  di  direzione,
          vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in  linea  con
          le  strategie  di  internazionalizzazione   delle   imprese
          definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto
          con il Ministero degli affari esteri. 
              26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui
          al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia  un  contingente
          massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente
          a  tempo   indeterminato   del   soppresso   istituto,   da
          individuarsi sulla base di una valutazione comparativa  per
          titoli. Il personale locale, impiegato  presso  gli  uffici
          all'estero del soppresso istituto con rapporti  di  lavoro,
          anche   a   tempo   indeterminato,   disciplinati   secondo
          l'ordinamento   dello   Stato   estero,    e'    attribuito
          all'Agenzia. I contratti di  lavoro  del  personale  locale
          sono  controfirmati  dal  titolare   della   Rappresentanza
          diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di  vigilanza  e
          direzione, al fine dell'impiego del personale in  questione
          nell'ambito della Rappresentanza stessa. 
              26-bis.  Con  uno  o  piu'  decreti   di   natura   non
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il
          Ministro  degli  affari  esteri  per  le  materie  di   sua
          competenza, si provvede, nel rispetto  di  quanto  previsto
          dal comma 26  e  dalla  lettera  b)  del  comma  26-sexies,
          all'individuazione  delle   risorse   umane,   strumentali,
          finanziarie,  nonche'  dei  rapporti  giuridici  attivi   e
          passivi facenti capo al soppresso istituto,  da  trasferire
          all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con  i
          medesimi decreti si provvede a rideterminare  le  dotazioni
          organiche del Ministero dello sviluppo economico in  misura
          corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
          indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              26-ter. A decorrere dall'anno 2012,  la  dotazione  del
          Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi  dell'art.
          11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, ed  e'  destinata  all'erogazione  all'Agenzia  di  un
          contributo annuale per il finanziamento delle attivita'  di
          promozione all'estero  e  di  internazionalizzazione  delle
          imprese italiane. A decorrere dall'anno  2012  e'  altresi'
          iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico  un  apposito  capitolo  destinato   al
          finanziamento  delle  spese  di   funzionamento,   la   cui
          dotazione e' determinata ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196  e  di  un
          apposito capitolo  per  il  finanziamento  delle  spese  di
          natura obbligatoria della medesima Agenzia.  Il  contributo
          erogato per il finanziamento delle attivita' di  promozione
          all'estero  e  di  internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese
          fisse per il personale dipendente. 
              26-quater. Le  entrate  dell'Agenzia  sono  costituite,
          oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da: 
                a) eventuali assegnazioni  per  la  realizzazione  di
          progetti   finanziati    parzialmente    o    integralmente
          dall'Unione europea; 
                b) corrispettivi per servizi prestati agli  operatori
          pubblici  o  privati  e  compartecipazioni  di  terzi  alle
          iniziative promozionali; 
                c) utili delle societa'  eventualmente  costituite  o
          partecipate; 
                d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 
              26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese  di
          funzionamento e  alle  spese  relative  alle  attivita'  di
          promozione  all'estero   e   internazionalizzazione   delle
          imprese italiane nei limiti delle  risorse  finanziarie  di
          cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater. 
              26-sexies. Sulla base delle linee guida e di  indirizzo
          strategico determinate dalla cabina  di  regia  di  cui  al
          comma  18-bis,  adottate  dal  Ministero   dello   sviluppo
          economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
          quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, l'Agenzia provvede entro  sette  mesi  dalla
          costituzione a: 
                a) una riorganizzazione degli uffici di cui al  comma
          25 mantenendo in Italia  soltanto  gli  uffici  di  Roma  e
          Milano. Il Ministero dello sviluppo  economico,  l'Agenzia,
          le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato
          e  agricoltura  possono  definire  opportune   intese   per
          individuare   la   destinazione   delle   risorse    umane,
          strumentali e finanziarie assegnate alle  sedi  periferiche
          soppresse; 
                b)   una   rideterminazione   delle   modalita'    di
          svolgimento delle attivita' di  promozione  fieristica,  al
          fine di conseguire risparmi nella misura di  almeno  il  20
          per cento  della  spesa  media  annua  per  tali  attivita'
          registrata nell'ultimo triennio; 
                c) una concentrazione delle attivita'  di  promozione
          sui settori strategici e  sull'assistenza  alle  piccole  e
          medie imprese. 
              26-septies. I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del
          soppresso istituto, fatto  salvo  quanto  previsto  per  il
          personale di cui al comma 26 e dalla lettera a)  del  comma
          26-sexies, sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello
          sviluppo economico,  sulla  base  di  apposite  tabelle  di
          corrispondenza  approvate  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione, su proposta del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  assicurando   l'invarianza   della   spesa
          complessiva. L'eventuale trasferimento di  dipendenti  alle
          Regioni o alle Camere di commercio, industria,  artigianato
          e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di  cui
          al comma 26-sexies , lettera  a)  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              26-octies. I dipendenti trasferiti al  Ministero  dello
          sviluppo  economico  e  all'Agenzia  di  cui  al  comma  18
          mantengono  l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza
          nonche' il trattamento economico fondamentale e  accessorio
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
          dai contratti collettivi nazionali di lavoro del  personale
          dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e'  attribuito  per
          la differenza un assegno ad personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              26-novies.   L'Agenzia   si   avvale   del   patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato,  ai  sensi  dell'art.  43  del
          regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
              26-decies.  Il  controllo  sulla  gestione  finanziaria
          dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai  sensi
          della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di  cui
          all'art. 12 della legge stessa. 
              27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata. 
              28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del
          settore ippico, di riduzione della spesa di  funzionamento,
          di incremento  dell'efficienza  e  di  miglioramento  della
          qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la  trasparenza
          e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara
          del settore, ai sensi e con le modalita' di cui all'art.  8
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  nel
          rispetto di quanto previsto dal  decreto  legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in Agenzia  per
          lo sviluppo del settore ippico - ASSI  con  il  compito  di
          promuovere l'incremento e il  miglioramento  qualitativo  e
          quantitativo  delle   razze   equine,   gestire   i   libri
          genealogici, revisionare  i  meccanismi  di  programmazione
          delle corse, delle manifestazioni e dei piani  e  programmi
          allevatoriali, affidare, ai sensi del  decreto  legislativo
          12  aprile  2006,  n.  163,  il  servizio   di   diffusione
          attraverso  le  reti  nazionali  ed  interregionali   delle
          riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli
          ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e
          di  addestramento,  secondo  parametri   internazionalmente
          riconosciuti.  L'ASSI  subentra   nella   titolarita'   dei
          rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE.  Il  potere
          di indirizzo e vigilanza  sull'Agenzia  e'  esercitato  dal
          Ministro delle politiche agricole, alimentari e  forestali.
          L'incarico  di  direttore  generale,  nonche'   quello   di
          componente  del  comitato  direttivo  e  del  collegio  dei
          revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni. 
              29. Il personale  dell'UNIRE  con  rapporto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio
          rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva
          di tale  personale  costituisce  il  limite  massimo  della
          dotazione  organica   dell'Agenzia.   Nei   confronti   del
          personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
          prevista dai contratti collettivi  nazionali  del  comparto
          degli enti pubblici non  economici  e  dell'Area  VI  della
          dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le  risorse
          finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato  per
          l'UNIRE." 
              L'art. 17 del d.lgs. 29-3-2004 n. 99  "Disposizioni  in
          materia di soggetti e  attivita',  integrita'  aziendale  e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L.
          7 marzo 2003, n. 38.", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          22 aprile 2004,  n.  94,  abrogato  dalla  presente  legge,
          recava: 
              «Art.  17.  Promozione   del   sistema   agroalimentare
          italiano.». 
              Si riporta il testo del comma  634  dell'art.  2  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              "  634.  Al  fine  di  conseguire  gli   obiettivi   di
          stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della  spesa
          di  funzionamento  delle  amministrazioni   pubbliche,   di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  sentite  le  organizzazioni  sindacali   in
          relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
          trasformati o soppressi e messi in  liquidazione,  enti  ed
          organismi pubblici  statali,  nonche'  strutture  pubbliche
          statali  o  partecipate  dallo  Stato,   anche   in   forma
          associativa, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) fusione di enti, organismi e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
                b) trasformazione degli enti  ed  organismi  pubblici
          che non svolgono funzioni e servizi di rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'art.  9,
          comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile  2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002, n. 112; 
                c) fusione, trasformazione o soppressione degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
                d)  razionalizzazione  degli  organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
                e) previsione che, per gli enti soppressi e messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
                f) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
                h) la riduzione del numero degli uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento." 
              Si riporta il testo dell'art.  2  del  decreto-legge  7
          maggio  2012,  n.   52   (Disposizioni   urgenti   per   la
          razionalizzazione della  spesa  pubblica)  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94: 
              "Art.    2    Commissario    straordinario    per    la
          razionalizzazione  della  spesa  per  acquisti  di  beni  e
          servizi (11) 
              1.  Nell'ambito  della  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica  ed  ai  fini  di  coordinamento   della   finanza
          pubblica, di perequazione delle risorse  finanziarie  e  di
          riduzione   della    spesa    corrente    della    pubblica
          amministrazione,  garantendo  altresi'  la   tutela   della
          concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle
          relative  procedure,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e del Ministro per i  rapporti  con  il  Parlamento
          delegato per il programma  di  Governo,  puo'  nominare  un
          Commissario straordinario, al quale spetta  il  compito  di
          definire il  livello  di  spesa  per  acquisti  di  beni  e
          servizi,  per  voci   di   costo,   delle   amministrazioni
          pubbliche.  Il  Commissario   svolge   anche   compiti   di
          supervisione, monitoraggio e  coordinamento  dell'attivita'
          di approvvigionamento di beni  e  servizi  da  parte  delle
          pubbliche  amministrazioni,  anche  in  considerazione  dei
          processi di razionalizzazione in atto, nonche', senza nuovi
          o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  attivita'  di
          ottimizzazione,  in  collaborazione   con   l'Agenzia   del
          demanio, dell'utilizzazione degli  immobili  di  proprieta'
          pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e  i  costi  di
          gestione delle amministrazioni  pubbliche.  Il  Commissario
          collabora  altresi'  con  il  Ministro  delegato   per   il
          programma di governo per  l'attivita'  di  revisione  della
          spesa delle pubbliche amministrazioni. (8) 
              2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse  tutte
          le   amministrazioni,   autorita',   anche    indipendenti,
          organismi, uffici, agenzie  o  soggetti  pubblici  comunque
          denominati e gli enti locali, nonche' le societa' a  totale
          partecipazione pubblica diretta e indiretta e  le  societa'
          non  quotate  controllate  da  soggetti  pubblici  nonche',
          limitatamente  alla  spesa  sanitaria,  le  amministrazioni
          regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del
          piano di rientro dal disavanzo sanitario. Alle  societa'  a
          totale partecipazione pubblica e alle loro controllate  che
          gestiscono  servizi  di  interesse  generale  su  tutto  il
          territorio nazionale la disciplina del presente decreto  si
          applica  solo  qualora  abbiano  registrato  perdite  negli
          ultimi  tre   esercizi.   Ciascuna   amministrazione   puo'
          individuare, tra il personale in servizio, un  responsabile
          per l'attivita' di razionalizzazione della  spesa  pubblica
          di cui al presente  decreto;  l'incarico  e'  svolto  senza
          corresponsione di indennita' o compensi aggiuntivi. (8) 
              2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato  della
          Repubblica,   la   Camera   dei   deputati   e   la   Corte
          costituzionale, in  conformita'  con  quanto  previsto  dai
          rispettivi ordinamenti,  valutano  le  iniziative  volte  a
          conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto. (9) 
              3. (soppresso) 
              4. Per la definizione del livello di spesa  di  cui  al
          comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma  2,
          il   Commissario,   nel   rispetto    dei    principi    di
          sussidiarieta', di differenziazione, di  adeguatezza  e  di
          leale collaborazione, formula proposte al Presidente  della
          regione    interessata,    comunicandole    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di
          Bolzano  le  disposizioni  di  cui  al   presente   decreto
          costituiscono  principi  di  coordinamento  della   finanza
          pubblica." 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   68   del   citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 68. Riduzione degli  organismi  collegiali  e  di
          duplicazioni di strutture 
              1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'art. 29
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2006,   n.   248,
          improntato  a  criteri  di  rigorosa  selezione,   per   la
          valutazione  della  perdurante  utilita'  degli   organismi
          collegiali operanti presso la  Pubblica  Amministrazione  e
          per realizzare, entro il triennio  2009-2011,  la  graduale
          riduzione   di   tali   organismi   fino   al    definitivo
          trasferimento delle attivita' ad essi demandate nell'ambito
          di  quelle  istituzionali  delle   Amministrazioni,   vanno
          esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis  del  citato
          art. 29 del decreto-legge n. 223  del  2006  gli  organismi
          collegiali: 
                istituiti in data antecedente al 30  giugno  2004  da
          disposizioni legislative  od  atti  amministrativi  la  cui
          operativita' e' finalizzata al raggiungimento di  specifici
          obiettivi  o  alla  definizione  di  particolari  attivita'
          previste dai provvedimenti di  istituzione  e  non  abbiano
          ancora conseguito le predette finalita'; 
                istituiti successivamente alla  data  del  30  giugno
          2004 che non operano da almeno due  anni  antecedenti  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto; 
                svolgenti  funzioni  riconducibili  alle   competenze
          previste dai regolamenti di organizzazione per  gli  uffici
          di   struttura   dirigenziale   di   1°   e   2°    livello
          dell'Amministrazione presso la  quale  gli  stessi  operano
          ricorrendo,   ove   vi    siano    competenze    di    piu'
          amministrazioni, alla conferenza di servizi (336). 
              2. Nei casi in  cui,  in  attuazione  del  comma  2-bis
          dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga
          riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali  di  cui
          al comma 1, la proroga  e'  concessa  per  un  periodo  non
          superiore a due anni. In sede di concessione della  proroga
          prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
          ulteriori  obiettivi  di   contenimento   dei   trattamenti
          economici da corrispondere ai  componenti  privilegiando  i
          compensi  collegati  alla  presenza   rispetto   a   quelli
          forfetari od  onnicomprensivi  e  stabilendo  l'obbligo,  a
          scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui  sede
          di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo. 
              3.  Con  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  su  proposta  del   Ministro   competente,   sono
          individuati gli organismi collegiali ritenuti  utili  sulla
          base dei criteri di cui ai precedenti commi, in  modo  tale
          da assicurare un ulteriore  contenimento  della  spesa  non
          inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art.
          29 del decreto-legge n. 223 del 2006. 
              4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'art.
          29 del  citato  decreto-legge  n.  223  del  2006  riferita
          all'anno 2006 si  applica  agli  organismi  collegiali  ivi
          presenti istituiti dopo la data di entrata  in  vigore  del
          citato decreto-legge. 
              5. Al fine di eliminare  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza  dei
          servizi  e  la  razionalizzazione   delle   procedure,   le
          strutture  amministrative  che   svolgono   prevalentemente
          attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione
          riconducibili  a  funzioni  istituzionali   attribuite   ad
          amministrazioni dello Stato centrali  o  periferiche,  sono
          soppresse e le relative  competenze  sono  trasferite  alle
          Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee. 
              6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture: 
                a)  Alto  Commissario  per  la  prevenzione   ed   il
          contrasto della corruzione e delle altre forme di  illecito
          all'interno della pubblica amministrazione di cui  all'art.
          1  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3   e   successive
          modificazioni.; 
                b) Alto Commissario per la lotta alla  contraffazione
          di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 14  marzo  2005,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
          2005, n. 80 e all'art. 4-bis del decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
          marzo 2006, n. 81; 
                c) Commissione per l'inquadramento del personale gia'
          dipendente da organismi militari  operanti  nel  territorio
          nazionale nell'ambito  della  Comunita'  Atlantica  di  cui
          all'art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98. 
              6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al  comma  6,
          lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che
          puo' delegare un sottosegretario di Stato. 
              7.  Le  amministrazioni  interessate   trasmettono   al
          Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ed  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  Generale  dello  Stato  -  i  provvedimenti  di
          attuazione del presente articolo. 
              8. Gli organi delle strutture soppresse  ai  sensi  del
          presente articolo rimangono in carica per 60  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto al  fine  di
          gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi
          derivanti  dal  presente   articolo   sono   destinati   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica." 
              Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 dicembre
          2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni  di  promozione
          sociale): 
              "Art. 11. Istituzione e composizione  dell'Osservatorio
          nazionale. 
              1. In sede di prima attuazione  della  presente  legge,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  e'
          istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di
          seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal  Ministro
          per la solidarieta' sociale, composto da 26 membri, di  cui
          10 rappresentanti delle associazioni a carattere  nazionale
          maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti  a
          sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni  e  6
          esperti. 
              2. Le associazioni di cui  al  comma  1  devono  essere
          iscritte nei registri ai rispettivi livelli. 
              3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra  i  suoi
          componenti di espressione delle associazioni. 
              4. L'Osservatorio si riunisce  al  massimo  otto  volte
          l'anno, dura in carica tre anni ed i  suoi  componenti  non
          possono essere nominati per piu' di due mandati. 
              5.   Per   il   funzionamento   dell'Osservatorio    e'
          autorizzata la spesa massima di lire  225  milioni  per  il
          2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001. 
              6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, il Ministro per  la  solidarieta'  sociale,
          sentite le Commissioni parlamentari  competenti,  emana  un
          regolamento per disciplinare le modalita' di  elezione  dei
          membri   dell'Osservatorio   nazionale   da   parte   delle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          nazionale e regionali. 
              7.   Alle   attivita'   di   segreteria   connesse   al
          funzionamento  dell'Osservatorio   si   provvede   con   le
          ordinarie risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali  del
          Dipartimento per gli affari sociali." 
              Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 11  agosto
          1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato): 
              "Art. 12. Osservatorio nazionale per il volontariato. 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro per gli affari  sociali,
          e' istituito l'Osservatorio nazionale per il  volontariato,
          presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un  suo
          delegato  e  composto   da   dieci   rappresentanti   delle
          organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti
          in  almeno  sei  regioni,  da  due   esperti   e   da   tre
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali  maggiormente
          rappresentative.  L'Osservatorio,   che   si   avvale   del
          personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
          Segretariato generale della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, ha i seguenti compiti: 
                a) provvedere al censimento delle  organizzazioni  di
          volontariato ed  alla  diffusione  della  conoscenza  delle
          attivita' da esse svolte; 
                b)  promuovere  ricerche  e   studi   in   Italia   e
          all'estero; 
                c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo
          sviluppo del volontariato; 
                d) approvare progetti sperimentali  elaborati,  anche
          in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
          volontariato iscritte nei registri di cui  all'art.  6  per
          far  fronte   ad   emergenze   sociali   e   per   favorire
          l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
          avanzate; 
                e) offrire sostegno  e  consulenza  per  progetti  di
          informatizzazione  e  di   banche-dati   nei   settori   di
          competenza della presente legge; 
                f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del
          fenomeno  e  sullo  stato  di  attuazione  delle  normative
          nazionali e regionali; 
                g)  sostenere,  anche  con  la  collaborazione  delle
          regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento  per  la
          prestazione dei servizi; 
                h) pubblicare un bollettino periodico di informazione
          e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
          delle notizie attinenti l'attivita' di volontariato; 
                i) promuovere, con cadenza triennale, una  Conferenza
          nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti  i
          soggetti  istituzionali,   i   gruppi   e   gli   operatori
          interessati. 
              2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento per gli affari  sociali,  il  Fondo
          per    il    volontariato,    finalizzato    a    sostenere
          finanziariamente i progetti di  cui  alla  lettera  d)  del
          comma 1." 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  14  maggio  2007,   n.   103
          (Regolamento recante riordino  dell'Osservatorio  nazionale
          per l'infanzia e l'adolescenza e del  Centro  nazionale  di
          documentazione  e  di  analisi  per  l'infanzia,  a   norma
          dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,
          con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248): 
              "Art.  1.  Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia   e
          l'adolescenza. 
              1. E' confermato e continua ad  operare  l'Osservatorio
          nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con  la
          legge 23 dicembre 1997, n. 451. 
              2. L'Osservatorio predispone ogni  due  anni  il  piano
          nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti
          e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, di  cui  alla
          Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e
          lo sviluppo  dell'infanzia,  adottata  a  New  York  il  30
          settembre 1990, con l'obiettivo di conferire  priorita'  ai
          programmi  riferiti  ai   minori   e   di   rafforzare   la
          cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia  nel  mondo.  Il
          piano e' articolato in interventi a favore dei soggetti  in
          eta'  evolutiva  quale  strumento  di  applicazione  e   di
          implementazione   della   Convenzione   sui   diritti   del
          fanciullo, fatta a New York il  20  novembre  1989  e  resa
          esecutiva con legge  27  maggio  1991,  n.  176.  Il  piano
          individua, altresi', le modalita'  di  finanziamento  degli
          interventi  da  esso  previsti,   nonche'   le   forme   di
          potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte  dalle
          pubbliche  amministrazioni,  dalle  regioni  e  dagli  enti
          locali. 
              3. Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma
          2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli
          enti locali  si  coordinano  con  l'Osservatorio  affinche'
          venga adottata ogni misura volta  a  qualificare  l'impegno
          finanziario  per  perseguire  le  priorita'  e  le   azioni
          previste dal piano stesso. 
              4.  Le  regioni,  in  accordo  con  le  amministrazioni
          provinciali e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
          adottano idonee misure di  coordinamento  degli  interventi
          locali di raccolta  e  di  elaborazione  di  tutti  i  dati
          relativi alla condizione dell'infanzia  e  dell'adolescenza
          in ambito regionale. In particolare, entro il 30 aprile  di
          ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a: 
                a)  la  condizione  sociale,  culturale,   economica,
          sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza; 
                b) le risorse finanziarie e la loro destinazione  per
          aree di intervento nel settore; 
                c) la mappa dei servizi  territoriali  e  le  risorse
          attivate dai privati. 
              5. Il piano e' proposto dal Ministro della solidarieta'
          sociale e dal Ministro delle  politiche  per  la  famiglia,
          sentita  la  Commissione  parlamentare  per  l'infanzia   e
          l'adolescenza di cui all'art. 1  della  legge  23  dicembre
          1997, n. 451, che si esprime entro  sessanta  giorni  dalla
          presentazione. Esso e' adottato con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previo parere della Conferenza  unificata
          e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro  i
          trenta  giorni  successivi  alla   scadenza   del   termine
          anzidetto. 
              6. L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi
          del  Centro  nazionale  di  documentazione  e  analisi,  la
          relazione  biennale  sulla   condizione   dell'infanzia   e
          dell'adolescenza in Italia, nonche' lo schema del  rapporto
          previsto dall'art. 44 della citata Convenzione di New York. 
              7. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'art.
          44 della citata Convenzione di New  York  sui  diritti  del
          fanciullo alle scadenze  indicate  dal  medesimo  articolo,
          sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio, che
          si avvale anche degli elementi forniti dalle regioni. 
              8. Al fine di rafforzare, ai  sensi  del  comma  2,  la
          cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia  nel  mondo,  il
          Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua
          competenza, un dettagliato  programma  di  interventi,  che
          diviene parte  integrante  del  piano  nazionale  d'azione,
          indicando  anche  le  risorse  finanziarie  destinate  allo
          scopo." 
              Si riporta il testo degli articoli 8 e 19  del  decreto
          legislativo 11 aprile  2006,  n.  198  (Codice  delle  pari
          opportunita' tra uomo e donna, a norma  dell'art.  6  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246): 
              "Art. 8.  Costituzione  e  componenti(legge  10  aprile
          1991, n. 125, art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7) 
              1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei  principi
          di parita' di trattamento ed  uguaglianza  di  opportunita'
          tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito
          della    competenza    statale,    la    rimozione    delle
          discriminazioni e di ogni  altro  ostacolo  che  limiti  di
          fatto  l'uguaglianza  fra  uomo  e  donna  nell'accesso  al
          lavoro, nella promozione e nella formazione  professionale,
          nelle  condizioni  di  lavoro  compresa  la   retribuzione,
          nonche'   in   relazione    alle    forme    pensionistiche
          complementari collettive di cui al  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252. 
              2. Il Comitato e' composto da: 
                a) il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
          o,  per  sua  delega,  un  Sottosegretario  di  Stato,  con
          funzioni di presidente; 
                b)  sei  componenti  designati  dalle  confederazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative sul piano nazionale; 
                c)  sei  componenti  designati  dalle  confederazioni
          sindacali  dei  datori  di  lavoro  dei   diversi   settori
          economici, comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale; 
                d)  due  componenti  designati  unitariamente   dalle
          associazioni di rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del
          movimento  cooperativo  piu'  rappresentative   sul   piano
          nazionale; 
                e) undici componenti designati dalle  associazioni  e
          dai movimenti  femminili  piu'  rappresentativi  sul  piano
          nazionale operanti nel campo della  parita'  e  delle  pari
          opportunita' nel lavoro; 
                f) la  consigliera  o  il  consigliere  nazionale  di
          parita' di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto. 
              2-bis. Le designazioni di cui al comma sono  effettuate
          entro trenta giorni dalla relativa richiesta.  In  caso  di
          mancato  tempestivo  riscontro,  il  Comitato  puo'  essere
          costituito sulla base delle designazioni  pervenute,  fatta
          salva  l'integrazione  quando  pervengano  le  designazioni
          mancanti. 
              3. Partecipano, inoltre, alle  riunioni  del  Comitato,
          senza diritto di voto: 
                a) sei esperti in materie  giuridiche,  economiche  e
          sociologiche,  con  competenze  in  materia  di  lavoro   e
          politiche di genere; 
                b) sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
          Ministero  della  giustizia,  del  Ministero  degli  affari
          esteri,  del  Ministero  dello  sviluppo   economico,   del
          Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia   e   del
          Dipartimento della funzione pubblica, di cui  uno  indicato
          dalle organizzazioni dei  dirigenti  comparativamente  piu'
          rappresentative; 
                c) cinque dirigenti o funzionari  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, in  rappresentanza  delle
          Direzioni generali del mercato  del  lavoro,  della  tutela
          delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali,
          per le politiche per l'orientamento e  la  formazione,  per
          l'innovazione  tecnologica,  di  cui  uno  indicato   dalle
          organizzazioni   dei   dirigenti   comparativamente    piu'
          rappresentative; 
                c-bis)  tre  rappresentanti  della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento   per   le   pari
          opportunita', di cui uno indicato dalle organizzazioni  dei
          dirigenti comparativamente piu' rappresentative. 
              4. I componenti del Comitato durano in carica tre  anni
          e sono nominati dal Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali. Per  ogni  componente  effettivo  e'  nominato  un
          supplente. In caso di sostituzione  di  un  componente,  il
          nuovo componente dura in  carica  fino  alla  scadenza  del
          Comitato. 
              5. Il vicepresidente  del  Comitato  e'  designato  dal
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  nell'ambito
          dei suoi componenti." 
              "Art.  19.  Rete  nazionale  delle  consigliere  e  dei
          consiglieri di parita' (decreto legislativo 23 maggio 2000,
          n. 196, art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5) 
              1.  La  rete  nazionale   delle   consigliere   e   dei
          consiglieri di parita', coordinata dalla consigliera o  dal
          consigliere  nazionale  di  parita',  opera  al   fine   di
          rafforzare le funzioni delle consigliere e dei  consiglieri
          di parita', di accrescere l'efficacia della loro azione, di
          consentire lo scambio di informazioni, esperienze  e  buone
          prassi. 
              2. La rete  nazionale  si  riunisce  almeno  due  volte
          l'anno  su  convocazione  e  sotto  la   presidenza   della
          consigliera o  del  consigliere  nazionale;  alle  riunioni
          partecipano il vice presidente del  Comitato  nazionale  di
          parita' di cui all'art. 8, e  un  rappresentante  designato
          dal Ministro per le pari opportunita'. 
              3.  Per  l'espletamento  dei  propri  compiti  la  rete
          nazionale  puo'   avvalersi,   oltre   che   del   Collegio
          istruttorio di cui all'art. 11, anche di esperte o esperti,
          nei  settori  di  competenza  delle   consigliere   e   dei
          consiglieri  di  parita',  di  particolare   e   comprovata
          qualificazione  professionale.  L'incarico  di  esperta   o
          esperto viene conferito su indicazione della consigliera  o
          del  consigliere  nazionale  di  parita'  dalla  competente
          Direzione  generale  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali. 
              4. L'entita' delle risorse necessarie al  funzionamento
          della  rete  nazionale  e  all'espletamento  dei   relativi
          compiti, e' determinata con il decreto di cui all'art.  18,
          comma 2. 
              5. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera  o  il
          consigliere nazionale di parita' elabora, anche sulla  base
          dei rapporti di cui all'art. 15, comma 5,  un  rapporto  al
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
          per le pari  opportunita'  sulla  propria  attivita'  e  su
          quella svolta  dalla  rete  nazionale.  Si  applica  quanto
          previsto nell'ultimo periodo del comma 5  dell'art.  15  in
          caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto." 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge
          7 febbraio 1992, n,  150  (Disciplina  dei  reati  relativi
          all'applicazione in Italia della convenzione sul  commercio
          internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
          estinzione, firmata a Washington il 3 marzo  1973,  di  cui
          alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del  regolamento  (CEE)
          n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche'  norme  per
          la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
          mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per  la
          salute e l'incolumita' pubblica.): 
              "5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di
          concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali e con il Ministro del commercio con l'estero,  e'
          istituita presso il Ministero dell'ambiente la  Commissione
          scientifica  per  l'applicazione  della   Convenzione   sul
          commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
          via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di
          cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874." 
              Si riporta il testo dei commi 2 e  2-bis  dell'art.  29
          del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223  (Disposizioni
          urgenti  per  il  rilancio  economico  e  sociale,  per  il
          contenimento e la razionalizzazione della  spesa  pubblica,
          nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto
          all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248: 
              "2. Per realizzare le finalita' di  contenimento  delle
          spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali  si
          procede, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, al riordino  degli  organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma  2,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  per  gli  organismi
          previsti dalla legge o da regolamento e,  per  i  restanti,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del Ministro competente. I  provvedimenti  tengono
          conto dei seguenti criteri: 
                a) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali; 
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee; 
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi; 
                d)  diminuzione  del  numero  dei  componenti   degli
          organismi; 
                e) riduzione dei  compensi  spettanti  ai  componenti
          degli organismi; 
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore a tre anni, con la previsione che  alla  scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; 
                e-ter) previsione di una relazione  di  fine  mandato
          sugli obiettivi realizzati dagli organismi,  da  presentare
          all'amministrazione  competente  e  alla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri; 
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima della scadenza del termine di durata degli  organismi
          individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3,  di
          concerto con l'amministrazione di  settore  competente,  la
          perdurante   utilita'    dell'organismo    proponendo    le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso." 
              Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8  ottobre
          1997,  n.  352  (Disposizioni  sui  beni  culturali),  come
          sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n.  291
          e successive modificazioni: 
              "Art. 10. Societa' per  lo  sviluppo  dell'arte,  della
          cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa. 
              1. Il Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e'
          autorizzato  a  costituire,  con  atto   unilaterale,   una
          societa' per azioni, denominata «Societa' per  lo  sviluppo
          dell'arte, della cultura e dello spettacolo -  ARCUS  Spa»,
          di seguito denominata «Societa'», con sede in Roma,  avente
          ad  oggetto  la  promozione  e  il  sostegno   finanziario,
          tecnico-economico  e  organizzativo  di  progetti  e  altre
          iniziative  di  investimento  per   la   realizzazione   di
          interventi di restauro e recupero dei beni culturali  e  di
          altri interventi a favore delle attivita' culturali e dello
          spettacolo,  nel  rispetto  delle  funzioni  costituzionali
          delle regioni e degli enti locali. 
              2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della
          Societa' sono esenti da imposte e tasse. 
              3. Il capitale sociale e' di 8.000.000 di  euro  ed  e'
          sottoscritto dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.
          Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i
          diritti   dell'azionista   d'intesa   con   il    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  per  quanto  riguarda  i
          profili  patrimoniali   e   finanziari.   Le   azioni   che
          costituiscono  il   capitale   sociale   sottoscritto   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze sono  inalienabili.
          Al capitale  sociale  della  Societa'  possono  partecipare
          altresi' le regioni,  gli  enti  locali  e  altri  soggetti
          pubblici e privati, tramite acquisto  di  azioni  di  nuova
          emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del
          capitale sociale sottoscritto dallo Stato. 
              4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Societa'  puo'
          contrarre mutui  a  valere  nell'ambito  delle  risorse  da
          individuare ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge  27
          dicembre  2002,  n.  289,  nei  limiti  delle  quote   gia'
          preordinate come limiti di impegno, secondo le modalita'  e
          i criteri previsti dal regolamento richiamato dal  medesimo
          comma,  che  dovra'  in  ogni  caso  tenere   conto   degli
          interventi di competenza della Societa' medesima. 
              5. Per la conservazione  e  la  tutela  del  patrimonio
          urbanistico,  architettonico  e  artistico  barocco   delle
          citta' di Gallipoli, Galatina, Nardo', Copertino,  Casarano
          e Maglie, la provincia di Lecce  delibera  le  proposte  di
          intervento in accordo  con  le  competenti  soprintendenze,
          sentita la commissione regionale per i beni e le  attivita'
          culturali di cui all'art. 154 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112. Sulla  base  di  tali  proposte  e  nel
          limite massimo complessivo di 7.740.000 euro,  la  Societa'
          provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della
          propria attivita' istituzionale e avvalendosi delle risorse
          di cui al comma 4. 
              6. Il consiglio di amministrazione  della  Societa'  e'
          composto da sette membri, compreso il presidente,  nominati
          con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti. Tre  dei  componenti  del  consiglio  sono
          nominati su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il presidente e' nominato  sentite  le  competenti
          Commissioni permanenti della  Camera  dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica. 
              7. Il collegio sindacale della Societa',  nominato  con
          decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,
          e' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni
          di presidente, e due supplenti. Il  presidente  e  uno  dei
          membri effettivi sono designati dal Ministro  dell'economia
          e delle finanze. 
              8. Il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali
          presenta   ogni   anno   al   Parlamento   una    relazione
          sull'attivita' svolta dalla Societa'. 
              9. All'onere di cui al comma 3,  pari  a  8.000.000  di
          euro per l'anno 2003, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2003-2005, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di conto capitale «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze  per  l'esercizio  finanziario  2003,  allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
              10. La Corte dei  conti  esercita  il  controllo  sulla
          gestione finanziaria della Societa' ai sensi  dell'art.  12
          della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  60  della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2003): 
              "4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti  per  le
          infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e  gli
          interventi a favore dei beni e delle  attivita'  culturali.
          Con regolamento del Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con  il  Ministro
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definiti  i
          criteri e le modalita' per  l'utilizzo  e  la  destinazione
          della quota percentuale di cui al precedente periodo." 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   32   del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 32 Disposizioni in  materia  di  finanziamento  e
          potenziamento delle infrastrutture 
              1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  il  "Fondo
          infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere  di
          interesse strategico" con una dotazione di 930 milioni  per
          l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono  assegnate  dal
          CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere
          ferroviarie da realizzare ai sensi dell'art. 2, commi  232,
          233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai
          contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA. (171) (172) 
              2. Sono revocati i  finanziamenti  assegnati  dal  CIPE
          entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle  opere
          ricomprese nel Programma delle  infrastrutture  strategiche
          di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per  le  quali,
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non
          sia stato emanato  il  decreto  interministeriale  previsto
          dall'art. 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006  e  non
          sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente
          comma non si applica  a  finanziamenti  approvati  mediante
          decreto interministeriale ai sensi dell'art.  3,  comma  2,
          del decreto-legge 22 marzo 2004,  n.  72,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. 
              3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
          CIPE  per  la  realizzazione  delle  opere  ricomprese  nel
          Programma delle infrastrutture  strategiche,  di  cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
          autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei
          limiti di impegno  e  dei  contributi  pluriennali  con  il
          decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma  512,
          della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  non  abbiano  assunto  obbligazioni
          giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara  per
          l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in
          caso di loro  utilizzo  mediante  erogazione  diretta,  non
          abbiano chiesto il pagamento delle relative  quote  annuali
          al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia
          stato pubblicato il relativo bando di gara. (169) 
              4. Sono  revocati  i  finanziamenti  assegnati  per  la
          progettazione delle opere ricomprese  nel  Programma  delle
          infrastrutture strategiche di cui alla  legge  21  dicembre
          2001, n. 443 per i quali, alla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto  legge,  non  sia  stato  emanato  il
          decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma  512,
          della  legge  n.  296  del  2006,  ovvero  i  cui  soggetti
          beneficiari, autorizzati alla data  del  31  dicembre  2008
          all'utilizzo  dei  limiti  di  impegno  e  dei   contributi
          pluriennali  con  il  decreto  interministeriale   previsto
          dall'art. 1, comma 512, della legge n. 296 del  2006,  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto non  abbiano
          assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano
          bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto
          di  mutuo  ovvero,  in  caso  di  loro  utilizzo   mediante
          erogazione diretta, non hanno chiesto  il  pagamento  delle
          relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti. 
              5.  Con  decreti,  di  natura  non  regolamentare,  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi  2,
          3 e 4. 
              6. Le  quote  annuali  dei  limiti  di  impegno  e  dei
          contributi revocati e iscritte in  bilancio  ai  sensi  dei
          commi  2,  3  e  4,  affluiscono  al  Fondo   appositamente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              7. Il Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,   stabilisce,   fatta   eccezione   per   i
          finanziamenti  delle  opere  gia'  deliberati   dal   detto
          Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,   la   destinazione   delle   risorse   che
          affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione
          del programma delle infrastrutture strategiche di cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
              8. Per il potenziamento e il funzionamento del  sistema
          informativo  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di  euro
          16.700.000,00. (170) 
              9.  Per  la  prosecuzione  del   servizio   intermodale
          dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del
          Frejus per l'anno 2011 e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          6.300.000,00. 
              10. Per le finalita' dei commi 8, e 9,  le  risorse  di
          cui all'art. 1, comma  11,  del  decreto-legge  23  ottobre
          2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2008, n.  201,  iscritte,  in  conto  residui  sul
          capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  resesi  disponibili  per
          pagamenti non  piu'  dovuti,  sono  mantenute  in  bilancio
          nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di  euro,
          per essere versate al bilancio dello Stato. 
              11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini
          di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente
          utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011,  in  termini
          di sola cassa, del fondo di cui all'art. 6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              12. All'art.  1,  comma  10-ter  del  decreto-legge  23
          ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 2008, n. 201, e' aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  "La  condizione  prevista  dal  periodo
          precedente deve  intendersi  non  realizzata  nel  caso  di
          contribuzione obbligatoria  prevista  per  legge  a  carico
          degli iscritti delle associazioni o fondazioni.". 
              13.  Al  fine  di  monitorare  l'utilizzo   dei   fondi
          strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          svolge,  con  cadenza  almeno  semestrale,   una   apposita
          sessione  per   la   coesione   territoriale   alla   quale
          partecipano le parti sociali. 
              14. Per le finalita' di cui al comma  13,  la  sessione
          per la  coesione  territoriale  monitora  la  realizzazione
          degli  interventi  strategici  nonche'  propone   ulteriori
          procedure  e  modalita'  necessarie   per   assicurare   la
          qualita', la rapidita'  e  l'efficacia  della  spesa;  alla
          sessione per la coesione territoriale  i  presidenti  delle
          regioni del Sud  presentano  una  relazione  sui  risultati
          conseguiti con particolare riferimento  a  quanto  previsto
          dai contratti istituzionali di sviluppo di cui  all'art.  6
          del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 
              15. Lo svolgimento dei lavori  della  sessione  per  la
          coesione territoriale e' disciplinato  con  delibera  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di
          supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo  e
          la coesione economica. 
              16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino  al  tre  per
          cento, delle risorse del  Fondo  di  cui  al  comma  1,  e'
          assegnata compatibilmente  con  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela  e
          gli interventi a favore dei beni e le attivita'  culturali.
          L'assegnazione della predetta quota e' disposta  dal  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali
          presenta al CIPE  una  relazione  annuale  sullo  stato  di
          attuazione  degli  interventi  finanziati  a  valere  sulle
          risorse gia'  destinate  per  le  suddette  finalita'.  Per
          l'anno  2011  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
          Dall'anno 2012 fino all'anno 2016  il  3  per  cento  degli
          stanziamenti  previsti  per  le  infrastrutture,   di   cui
          all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
          e' definito esclusivamente nei termini di cui  al  presente
          comma. (173) 
              17. Con riferimento alle opere  di  preparazione  e  di
          realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  22  ottobre
          2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 277 del 2008,  le  distanze  di  cui  all'art.
          41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'art. 4,
          D.M. 1° aprile 1968,  n.  1404,  nonche'  all'art.  28  del
          D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per
          determinati   tratti   ove   particolari   circostanze   lo
          richiedano,   con   provvedimento   del   Ministro    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   su   richiesta   degli
          interessati, e sentito l'A.N.A.S. 
              18. Al fine di assicurare la  tempestiva  realizzazione
          dell'EXPO Milano 2015, nonche' di  garantire  l'adempimento
          delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della
          Repubblica italiana nei confronti del Bureau  International
          des Expositions, si  applicano  alle  opere  individuate  e
          definite essenziali in base al decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  in  data  22  ottobre   2008,   e
          successive modificazioni, le  disposizioni  processuali  di
          cui all'art. 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
          104. 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   15   del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di
          razionalizzazione     dell'attivita'     dei     commissari
          straordinari 
              1. Fatta  salva  la  disciplina  speciale  vigente  per
          determinate  categorie  di   enti   pubblici,   quando   la
          situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente
          sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un  livello
          di  criticita'   tale   da   non   potere   assicurare   la
          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni
          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte
          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in
          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi
          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario
          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove
          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in
          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei
          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili
          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si
          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni
          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto
          previsto nel presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del
          commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e  puo'
          essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
          un periodo massimo di due anni. Decorso  tale  periodo,  le
          residue attivita' liquidatorie continuano ad essere  svolte
          dal Ministero vigilante ai sensi della  normativa  vigente.
          Le  funzioni,  i  compiti   ed   il   personale   a   tempo
          indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro   vigilante,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante,  in
          altra  pubblica  amministrazione,  ovvero  in  una  agenzia
          costituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo  n.
          300 del 1999, con la conseguente  attribuzione  di  risorse
          finanziarie  comunque  non  superiori   alla   misura   del
          contributo statale gia' erogato  in  favore  dell'ente.  Il
          personale  trasferito  mantiene  il  trattamento  economico
          fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
          continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento
          nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il
          predetto  trattamento  economico   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto e' attribuito per la  differenza
          un assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
          non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti  del
          servizio sanitario nazionale. 
              1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei  casi  in
          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello
          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di
          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i
          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o
          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le
          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'
          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo
          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove
          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire
          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia
          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.
          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il
          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 72,
          comma  11,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n   112,
          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei
          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. (51) 
              2.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento   degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
              4.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3   i
          Commissari nominati ai sensi dell'art. 4 del  decreto-legge
          1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  i  cui  compensi  restano
          determinati secondo  la  metodologia  di  calcolo  e  negli
          importi  indicati  nei  relativi   decreti   del   Ministro
          dell'Economia e Finanze  di  concerto  col  Ministro  della
          salute. 
              5. Al fine di contenere i tempi  di  svolgimento  delle
          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
          cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003,
          n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39  e
          successive  modificazioni,  nelle  quali  sia  avvenuta  la
          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella
          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui
          all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270.
          A ciascun commissario il collegio puo' delegare  incombenze
          specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2
          a 5 del presente articolo non puo' comportare  aggravio  di
          costi a carico della procedura  per  i  compensi  che  sono
          liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al
          commissario unico." 
              Per il comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo  n.
          165 del 2001 si vedano i riferimenti normativi all'art. 2. 
              Per il testo dei commi 2 e  4-bis  dell'art.  17  della
          legge n. 400 del 1988 si  vedano  i  riferimenti  normativi
          all'art. 10 e all'art. 12. 
              Si riporta il testo dell'art. 25 del codice civile: 
              "25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni. 
              L'autorita' governativa  esercita  il  controllo  e  la
          vigilanza sull'amministrazione delle  fondazioni;  provvede
          alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o  dei
          rappresentanti, quando le disposizioni contenute  nell'atto
          di fondazione non possono attuarsi;  annulla,  sentiti  gli
          amministratori,   con    provvedimento    definitivo,    le
          deliberazioni contrarie a  norme  imperative,  all'atto  di
          fondazione, all'ordine pubblico o  al  buon  costume;  puo'
          sciogliere  l'amministrazione  e  nominare  un  commissario
          straordinario, qualora gli amministratori non  agiscano  in
          conformita' dello statuto o dello scopo della fondazione  o
          della legge. 
              L'annullamento della  deliberazione  non  pregiudica  i
          diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad  atti
          compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. 
              Le  azioni  contro   gli   amministratori   per   fatti
          riguardanti   la   loro   responsabilita'   devono   essere
          autorizzate dall'autorita' governativa  e  sono  esercitate
          dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai  nuovi
          amministratori." 
              La L. 24-12-2003 n. 350 (Disposizioni per la formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2004), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          27 dicembre 2003, n. 299, S.O. 
              La L. 30-12-2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2005) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
          dicembre 2004, n. 306, S.O. 
              La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2004)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O. 
              Il D.L. 30-12-2005 n. 273  (Definizione  e  proroga  di
          termini,  nonche'  conseguenti  disposizioni  urgenti.)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2005,  n.
          303. 
              Si riporta il testo del comma  460  dell'art.  1  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
              "460.  La  Societa'  Sviluppo  Italia  Spa  assume   la
          denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed e' societa'  a
          capitale interamente pubblico. Il Ministro  dello  sviluppo
          economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e
          gli obiettivi della societa' e approva le linee generali di
          organizzazione  interna,  il  documento   previsionale   di
          gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto.  Con
          decreto  del  Ministro  dello   sviluppo   economico   sono
          individuati gli atti di gestione ordinaria." 
              Si riporta il testo dell'art. 12 del  decreto-legge  14
          marzo 2005, n. 35  (Disposizioni  urgenti  nell'ambito  del
          Piano di  azione  per  lo  sviluppo  economico,  sociale  e
          territoriale), convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          14 maggio 2005,  n.  80,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  12.  Rafforzamento  e   rilancio   del   settore
          turistico. 
              1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle
          politiche  di  indirizzo  del  settore  turistico  in  sede
          nazionale e la sua promozione all'estero, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  da  adottarsi  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, e' istituito il Comitato nazionale per il  turismo
          con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche
          turistiche  nazionali  e  di  indirizzo   per   l'attivita'
          dell'Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2. Fanno
          parte del Comitato: i Ministri e  Vice  Ministri,  indicati
          nel citato decreto, ed il  sottosegretario  con  delega  al
          turismo; il  Presidente  della  Conferenza  dei  presidenti
          delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al
          turismo;  quattro  rappresentanti  delle  regioni  indicati
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano;  i
          rappresentanti delle principali associazioni di  categoria,
          nel numero massimo di tre, e un rappresentante delle Camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo
          modalita' indicate nel citato decreto (238). 
              2.  Per  promuovere  l'immagine  unitaria  dell'offerta
          turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione,
          l'Ente  nazionale  del  turismo   (ENIT)   e'   trasformato
          nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito  denominata:
          «Agenzia»,  sottoposta   all'attivita'   di   indirizzo   e
          vigilanza del Ministro delle attivita' produttive (239). 
              3.  L'Agenzia  e'  un  ente  dotato   di   personalita'
          giuridica di diritto pubblico,  con  autonomia  statutaria,
          regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e  di
          gestione.  Sono  organi  dell'Agenzia:  il  presidente,  il
          consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori  dei
          conti (240). 
              4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT -  Agenzia
          nazionale  del  turismo  e  succede  in  tutti  i  rapporti
          giuridici,  attivi  e  passivi,  dell'ENIT,  che   prosegue
          nell'esercizio delle sue  funzioni  fino  all'adozione  del
          decreto previsto dal comma 7 (241). 
              5. L'Agenzia provvede  alle  spese  necessarie  per  il
          proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate: 
                a) contributi dello Stato; 
                b) contributi delle regioni; 
                c) contributi di amministrazioni statali, regionali e
          locali  e  di  altri  enti  pubblici  per  la  gestione  di
          specifiche attivita' promozionali; 
                d) proventi derivanti dalla gestione e dalla  vendita
          di beni e servizi a soggetti pubblici  e  privati,  nonche'
          dalle attivita' di cui al  comma  8,  al  netto  dei  costi
          inerenti alla gestione della  piattaforma  tecnologica  ivi
          indicata (242); 
                e) contribuzioni diverse (243). 
              6. Per l'anno 2005, all'ENIT e' concesso il  contributo
          straordinario di 20 milioni di euro (244). 
              7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma  2,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
          esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
          Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite  le
          organizzazioni   sindacali   di   categoria    maggiormente
          rappresentative,  acquisita  l'intesa  con  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  si  provvede
          all'organizzazione  e  alla  disciplina  dell'Agenzia,  con
          riguardo anche  all'istituzione  di  un  apposito  comitato
          tecnico-consultivo  e   dell'Osservatorio   nazionale   del
          turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia  di
          rappresentanti   delle   regioni,   dello   Stato,    delle
          associazioni di categoria  e  delle  Camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura,  anche  in  deroga  a
          quanto stabilito dall'art. 13, comma  1,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i  compiti
          dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e  la
          cura del turismo culturale e del turismo  congressuale,  in
          raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
          culturale (245) (246). 
              8. Per  l'iniziativa  volta  a  promuovere  il  marchio
          Italia nel settore del turismo, sulla rete  Internet,  gia'
          avviata dal  progetto  Scegli  Italia,  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  l'innovazione  e
          le tecnologie provvede, attraverso  opportune  convenzioni,
          alla realizzazione  dell'iniziativa,  alla  gestione  della
          relativa piattaforma tecnologica,  alla  definizione  delle
          modalita' e degli standard tecnici  per  la  partecipazione
          dei soggetti interessati pubblici e  privati,  in  raccordo
          con l'Agenzia, con il Ministero delle attivita' produttive,
          con il Ministero degli affari esteri, con il  Ministro  per
          gli italiani  nel  mondo  e  con  le  regioni,  per  quanto
          riguarda  gli  aspetti  relativi  ai   contenuti   e   alla
          promozione turistica di livello nazionale e  internazionale
          e, con riferimento al settore  del  turismo  culturale,  in
          raccordo con  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali. 
              8-bis. La Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  si
          avvale di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo  e  delle
          societa' da essa controllate per le  proprie  attivita'  di
          assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate  allo
          sviluppo   dei   sistemi   turistici   multiregionali.   Il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   assegnare
          direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo  ed
          alle  societa'  da  essa  controllate,  con   provvedimento
          amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali
          compiti (247). 
              9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al  comma  8
          sono destinate anche le somme gia'  assegnate  al  progetto
          Scegli Italia con D.M. 28  maggio  2004  del  Ministro  per
          l'innovazione e le tecnologie,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 137 del  14  giugno  2004,  nell'ambito  delle
          disponibilita' del Fondo di finanziamento  per  i  progetti
          strategici nel settore informatico,  di  cui  all'art.  27,
          commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' gli
          eventuali  proventi   derivanti   da   forme   private   di
          finanziamento  e   dallo   sfruttamento   economico   della
          piattaforma tecnologica (248). 
              10. E' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la  partecipazione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  al
          progetto Scegli Italia (249). 
              11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          conto capitale «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2005, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio.». 
              Si riporta  il  testo  degli  articoli  2545-terdecies,
          2545-sexiesdecies e 2545-septiesdecies del codice civile: 
              "2545-terdecies. Insolvenza. 
              In  caso  di  insolvenza  della  societa',  l'autorita'
          governativa alla quale spetta il controllo  sulla  societa'
          dispone   la   liquidazione   coatta   amministrativa.   Le
          cooperative  che  svolgono   attivita'   commerciale   sono
          soggette anche al fallimento. 
              La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione
          coatta amministrativa e il  provvedimento  di  liquidazione
          coatta  amministrativa   preclude   la   dichiarazione   di
          fallimento." 
              "2545-sexiesdecies. Gestione commissariale. 
              In caso  di  irregolare  funzionamento  delle  societa'
          cooperative, l'autorita' di  vigilanza  puo'  revocare  gli
          amministratori e i sindaci, e affidare  la  gestione  della
          societa' ad un commissario,  determinando  i  poteri  e  la
          durata. Ove  l'importanza  della  societa'  cooperativa  lo
          richieda, l'autorita' di vigilanza puo'  nominare  un  vice
          commissario  che  collabora  con  il   commissario   e   lo
          sostituisce in caso di impedimento. 
              Al commissario possono essere conferiti per determinati
          atti  anche  i  poteri  dell'assemblea,  ma   le   relative
          deliberazioni  non   sono   valide   senza   l'approvazione
          dell'autorita' di vigilanza. 
              Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle
          procedure di ammissione dei nuovi soci, puo'  diffidare  la
          societa' cooperativa e, qualora non si adegui,  assumere  i
          provvedimenti di cui ai commi precedenti." 
              "2545-septiesdecies.     Scioglimento     per      atto
          dell'autorita'. 
              L'autorita'  di   vigilanza,   con   provvedimento   da
          pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e  da  iscriversi  nel
          registro  delle  imprese,  puo'  sciogliere   le   societa'
          cooperative e gli enti mutualistici che non  perseguono  lo
          scopo mutualistico o non sono in condizione di  raggiungere
          gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due  anni
          consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o
          non hanno compiuto atti di gestione. 
              Se  vi  e'  luogo  a  liquidazione,   con   lo   stesso
          provvedimento  sono  nominati   uno   o   piu'   commissari
          liquidatori." 
              Si riporta il testo dell'art. 198 del regio-decreto  16
          marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del   fallimento,   del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa): 
              "198. Organi della liquidazione amministrativa. 
              Con il provvedimento che ordina la liquidazione  o  con
          altro successivo viene nominato un commissario liquidatore.
          E' altresi' nominato un comitato di sorveglianza di  tre  o
          cinque membri scelti fra  persone  particolarmente  esperte
          nel   ramo   di    attivita'    esercitato    dall'impresa,
          possibilmente fra i creditori. 
              Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli,  possono
          essere nominati tre commissari  liquidatori.  In  tal  caso
          essi deliberano  a  maggioranza,  e  la  rappresentanza  e'
          esercitata   congiuntamente   da   due   di   essi.   Nella
          liquidazione delle cooperative la nomina  del  comitato  di
          sorveglianza e' facoltativo." 
              Il decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30  recante
          "Regolamento   concernente   l'adeguamento   dei   compensi
          spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione  dei
          compensi  nelle  procedure  di  concordato  preventivo"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2012, n. 72. 
              Si riporta il testo dell'art. 11 del  decreto-legge  29
          dicembre 2011, n.  216  (Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni  legislative),  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.   11   Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti 
              1. All'art. 5, del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.
          194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                [a) al comma 7-undecies, le parole: «1° gennaio 2012»
          sono sostituite dalle seguenti parole «1° gennaio 2013»; ] 
                b) al comma 7-duodecies, le  parole:  «per  gli  anni
          2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli  anni
          2010, 2011 e 2012». 
              2. All'art. 3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  9
          maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le  parole:
          «31 dicembre 2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
          giugno 2012».  Il  termine  del  30  giugno  2012,  di  cui
          all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005,
          n. 96, come modificato dal presente comma, e' prorogato  al
          31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in presenza  di
          perdite di esercizio pregresse, presentino un piano da  cui
          risultino, nel rispetto delle disposizioni di cui  all'art.
          6, comma 19, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  il   riequilibrio   economico-finanziario   della
          gestione  e  il  raggiungimento  di  adeguati   indici   di
          solvibilita' patrimoniale. Entro  il  predetto  termine  si
          provvede all'individuazione degli aeroporti e  dei  sistemi
          aeroportuali di interesse nazionale, di  cui  all'art.  698
          del codice della navigazione.  All'art.  3,  comma  2,  del
          decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al primo periodo,
          le parole: «da effettuare  entro  centoventi  giorni  dalla
          data  di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto
          legislativo,» sono soppresse. 
              3. All'art. 21-bis, comma 1, primo e  secondo  periodo,
          del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
          modificazioni dalla  legge  28  febbraio  2008,  n.  31,  e
          successive modificazioni, le parole «31 dicembre 2010» sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». 
              4. All'art. 2, comma  3,  del  decreto-legge  25  marzo
          2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e  non  oltre  il  31
          dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non
          oltre il 30 giugno 2012». 
              5.  Fino  alla   data   di   adozione   dello   statuto
          dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali,
          e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e  i
          compiti ad  essa  trasferiti  ai  sensi  dell'art.  36  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni, continuano ad essere  svolti  dai
          competenti  uffici  delle  Amministrazioni  dello  Stato  e
          dall'Ispettorato   di   vigilanza   sulle    concessionarie
          autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di
          mancata adozione, entro il predetto termine, dello  statuto
          e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di
          cui  all'art.   36,   comma   5,   settimo   periodo,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          l'Agenzia e' soppressa e le  attivita'  e  i  compiti  gia'
          attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal  1°  ottobre
          2012, che rimane titolare delle risorse previste  dall'art.
          36, comma 5,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, e cui sono contestualmente  trasferite  le  risorse
          finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di
          vigilanza  sulle  concessionarie  autostradali  di  cui  al
          medesimo comma 5. 
              6. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  5  del
          presente articolo, all'art. 36, comma 4, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «A decorrere dalla
          data di cui al comma 1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «Entro la data del 30 settembre 2012». 
              6-bis. Il decreto di cui all'art. 23, comma  7,  quarto
          periodo,  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni, relativo ai  cartelli  di  valorizzazione  e
          promozione  del  territorio  indicanti   siti   d'interesse
          turistico e culturale, e' adottato entro il 31  marzo  2012
          di concerto con il Ministro per gli  affari  regionali,  il
          turismo e lo sport. 
              6-ter. All'art. 58, comma  4,  della  legge  23  luglio
          2009, n. 99, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle
          seguenti: «ventiquattro mesi». 
              6-quater. All'art. 26, comma 1,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n.  14,  le  parole:  «31  dicembre
          2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». 
              6-quinquies. Al comma 7 dell'art.  41  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: «Per gli  anni  2004-2011»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «Per  gli  anni  2004-2012».  E'   ulteriormente
          prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di  cui  al  primo
          periodo del comma 8-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge
          28 dicembre 2006, n. 300,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  26  febbraio  2007,  n.  17,  come  da  ultimo
          prorogato  al  31  dicembre   2011   dall'art.   2,   comma
          12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011,  n.  10.  Al  terzo  periodo   dell'art.   2,   comma
          12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011,  n.  10,  la  parola:  «2011»,  ovunque  ricorre,  e'
          sostituita dalla seguente: «2012». Al fine  di  attuare  le
          disposizioni di cui al presente comma,  e'  autorizzata  la
          spesa di 8 milioni  di  euro  per  l'anno  2012.  All'onere
          derivante dall'attuazione del  presente  comma,  pari  a  8
          milioni di euro per l'anno 2012 e a 2  milioni  di  euro  a
          decorrere   dall'anno   2013,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, relativa  al  Fondo  per  interventi
          strutturali   di   politica    economica.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              6-sexies. L'art.  16,  comma  8,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure
          gia' fatte  salve  dall'art.  45,  comma  12,  del  decreto
          legislativo 31  marzo  1998,  n.  80,  in  data  precedente
          all'entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente
          definite con la sottoscrizione di contratti individuali  di
          lavoro  che  hanno  determinato   e   consolidato   effetti
          giuridici decennali. 
              6-septies. All'art. 22, comma 9-bis, del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 marzo»
          sono sostituite dalle  seguenti:  «31  luglio».  L'art.  20
          della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' abrogato. 
              6-octies. Il termine  del  31  dicembre  2010,  di  cui
          all'art. 8-duodecies,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  8
          aprile 2008, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2008, n. 101, e' prorogato  al  31  dicembre
          2012, a condizione che, entro  e  non  oltre  venti  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, i rappresentanti  legali  degli  enti
          territoriali interessati  sottoscrivano,  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d'intesa  con
          l'impegno  a  far  fronte  agli  effetti  derivanti   dalla
          predetta  proroga   per   l'anno   2012   in   termini   di
          indebitamento  netto  per  l'importo   del   valore   della
          concessione pari a 568 milioni  di  euro,  nell'ambito  del
          proprio patto di stabilita'  interno  e  fornendo  adeguati
          elementi di verifica, nonche' in termini di fabbisogno  per
          l'importo di 140 milioni di  euro  mediante  riduzione  dei
          trasferimenti erariali e delle devoluzioni  di  entrata  ad
          essi spettanti." 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   36   del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 36 Disposizioni in materia di riordino  dell'ANAS
          S.p.A. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  e'  istituita,  ai
          sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n. 300, e successive  modificazioni,  presso  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti e con  sede  in  Roma,
          l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il
          potere  di  indirizzo,  di   vigilanza   e   di   controllo
          sull'Agenzia   e'    esercitato    dal    Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
          cui al comma 2, il potere di indirizzo e  di  controllo  e'
          esercitato, quanto ai profili finanziari, di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze.  L'incarico  di
          direttore  generale,  nonche'  quello  di  componente   del
          comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
          ha la durata di tre anni. 
              2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a.,  svolge
          i seguenti compiti e attivita' ferme restando le competenze
          e  le  procedure  previste  a  legislazione   vigente   per
          l'approvazione di contratti di programma  nonche'  di  atti
          convenzionali  e  di  regolazione  tariffaria  nel  settore
          autostradale e nei limiti delle  risorse  disponibili  agli
          specifici scopi: 
                a) proposta di programmazione  della  costruzione  di
          nuove  strade   statali,   della   costruzione   di   nuove
          autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad
          Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti  negativi
          sulla  finanza  pubblica,  nonche',  subordinatamente  alla
          medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa'
          della concessione di gestione di autostrade per le quali la
          concessione sia in scadenza ovvero revocata; 
                b) quale amministrazione concedente: 
              1) selezione dei concessionari autostradali e  relativa
          aggiudicazione; 
              2)   vigilanza   e    controllo    sui    concessionari
          autostradali,  inclusa  la  vigilanza  sull'esecuzione  dei
          lavori di costruzione delle opere date in concessione e  il
          controllo della gestione delle autostrade il cui  esercizio
          e' dato in concessione; 
              3) in alternativa  a  quanto  previsto  al  numero  1),
          affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di  cui
          alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate,
          per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per
          la  costruzione  e  gestione  di  nuove   autostrade,   con
          convenzione  da  approvarsi  con   decreto   del   Ministro
          dell'infrastruttura e dei  trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze; 
              4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni,
          delle societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a.,
          Autostrade  del  Molise  s.p.a.,  Concessioni  Autostradali
          Lombarde  s.p.a.  e  Concessioni  Autostradali   Piemontesi
          s.p.a.,  relativamente  alle  infrastrutture  autostradali,
          assentite o  da  assentire  in  concessione,  di  rilevanza
          regionale; 
                c)  approvazione  dei  progetti  relativi  ai  lavori
          inerenti la rete autostradale di interesse  nazionale,  che
          equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai
          fini  dell'applicazione   delle   leggi   in   materia   di
          espropriazione per pubblica utilita'; 
                d)  proposta  di   programmazione   del   progressivo
          miglioramento ed adeguamento  della  rete  delle  strade  e
          delle autostrade statali e della relativa segnaletica; 
                e) proposta in ordine alla regolazione  e  variazioni
          tariffarie  per  le  concessioni  autostradali  secondo   i
          criteri  e  le  metodologie  stabiliti   dalla   competente
          Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata  la  loro
          successiva approvazione; 
                f)   vigilanza   sull'attuazione,   da   parte    dei
          concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la
          tutela del  patrimonio  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali,  nonche'  la   tutela   del   traffico   e   della
          segnaletica;  vigilanza   sull'adozione,   da   parte   dei
          concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
          della sicurezza del traffico  sulle  strade  ed  autostrade
          medesime; (193) 
                g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e
          sperimentazioni  in  materia  di  viabilita',  traffico   e
          circolazione; 
                h)  effettuazione,  a  pagamento,  di  consulenze   e
          progettazioni per conto di altre  amministrazioni  od  enti
          italiani e stranieri. 
              3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  Anas   s.p.a.
          provvede,  nel  limite  delle  risorse  disponibili  e  nel
          rispetto   degli    obiettivi    di    finanza    pubblica,
          esclusivamente a: 
                a) costruire e gestire le strade, ivi incluse  quelle
          sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali,  anche  per
          effetto di  subentro  ai  sensi  del  precedente  comma  2,
          lettere a) e b) incassandone tutte le entrate  relative  al
          loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria; 
                b)  realizzare  il   progressivo   miglioramento   ed
          adeguamento della rete  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali e della relativa segnaletica; 
                c)   curare   l'acquisto,    la    costruzione,    la
          conservazione, il miglioramento  e  l'incremento  dei  beni
          mobili ed immobili destinati al  servizio  delle  strade  e
          delle autostrade statali; 
                d)  espletare,  mediante  il  proprio  personale,   i
          compiti  di  cui  al  comma  3  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e  all'art.  23  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
          n. 495, nonche' svolgere le attivita' di  cui  all'art.  2,
          comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto  legislativo
          26 febbraio 1994, n. 143; 
                d-bis)  approvare  i  progetti  relativi  ai   lavori
          inerenti la  rete  stradale  e  autostradale  di  interesse
          nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta,
          che  equivale  a  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ed
          urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di
          espropriazione per pubblica utilita' (194). 
              4. Entro la  data  del  30  settembre  2012,  l'Agenzia
          subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
          convenzioni in essere alla stessa data. A  decorrere  dalla
          medesima data  in  tutti  gli  atti  convenzionali  con  le
          societa' regionali, nonche' con i concessionari di  cui  al
          comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad  Anas  s.p.a.,
          quale ente concedente, deve intendersi sostituito,  ovunque
          ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1. 
              5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui  al
          comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita
          in   materia    all'Ispettorato    di    vigilanza    sulle
          concessionarie autostradali  e  ad  altri  uffici  di  Anas
          s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello  Stato,  i
          quali sono conseguentemente soppressi a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2012.  Il  personale  degli  uffici  soppressi  con
          rapporto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  in
          servizio alla  data  del  31  maggio  2012,  e'  trasferito
          all'Agenzia,  per  formarne  il  relativo  ruolo  organico.
          All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie
          previste per detto personale a legislazione  vigente  nello
          stato di previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture,
          nonche' le risorse di cui all'art.  1,  comma  1020,  della
          legge  n.  296  del  2006,   gia'   finalizzate,   in   via
          prioritaria,   alla    vigilanza    sulle    concessionarie
          autostradali nei limiti delle esigenze di  copertura  delle
          spese   di   funzionamento   dell'Agenzia.   Al   personale
          trasferito  si  applica   la   disciplina   dei   contratti
          collettivi  nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e
          dell'Area  I  della  dirigenza.  Il  personale   trasferito
          mantiene   il   trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto   al   momento   del   trasferimento,   nonche'
          l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il  predetto
          trattamento  economico  risulti  piu'  elevato  rispetto  a
          quello previsto e' attribuito per la differenza un  assegno
          ad personam riassorbibile con  i  successivi  miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ed  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
          procede alla individuazione delle unita'  di  personale  da
          trasferire all'Agenzia e  alla  riduzione  delle  dotazioni
          organiche   e   delle   strutture   delle   amministrazioni
          interessate  al  trasferimento  delle  funzioni  in  misura
          corrispondente al personale effettivamente trasferito.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato all'Agenzia. 
              6.  Entro  il  31  dicembre  2011  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a.  predispongono
          lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio
          2012, l'Agenzia di cui al  comma  1  sottoscrive  con  Anas
          s.p.a. in funzione  delle  modificazioni  conseguenti  alle
          disposizioni di cui ai commi da 1 a 5,  da  approvarsi  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              7. Entro il 30 settembre 2012,  la  societa'  ANAS  Spa
          trasferisce   alla   societa'   Fintecna   Spa   tutte   le
          partecipazioni   detenute   da   ANAS   Spa   in   societa'
          co-concedenti; la cessione e' esente da imposte  dirette  e
          indirette e da tasse. 
              7-bis. La cessione di cui  al  comma  7  e'  realizzata
          dalle societa' Fintecna Spa e  ANAS  Spa  al  valore  netto
          contabile risultante  al  momento  della  cessione  ovvero,
          qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore  risultante  da
          una perizia effettuata da un collegio di tre  esperti,  due
          dei quali nominati rispettivamente dalle due societa' e  il
          terzo, in  qualita'  di  presidente,  congiuntamente  dalle
          stesse, con oneri a carico della societa' richiedente. 
              8. Entro quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, in deroga  a  quanto  previsto
          dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in
          materia  contenute  nel  codice  civile,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si  provvede
          alla nomina  di  un  amministratore  unico  della  suddetta
          societa', al quale sono conferiti i  piu'  ampi  poteri  di
          amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
          le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
          umane,  finanziarie  e  strumentali  di  Anas  s.p.a.   che
          confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
          di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di  Anas
          S.p.A. in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto decade con effetto dalla data di  adozione
          del citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. La revoca disposta ai  sensi  del  presente  comma
          integra gli estremi della  giusta  causa  di  cui  all'art.
          2383, terzo  comma,  del  codice  civile  e  non  comporta,
          pertanto,   il   diritto   dei   componenti   revocati   al
          risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
              9.  L'amministratore  unico  provvede   altresi'   alla
          riorganizzazione  delle  residue  risorse  di  Anas  s.p.a.
          nonche'  alla  predisposizione  del  nuovo  statuto   della
          societa' che, entro il 1° gennaio 2012,  e'  approvato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del  decreto  di
          approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea  di
          Anas  s.p.a.  per  la  ricostituzione  del   consiglio   di
          amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede  i
          requisiti  necessari  per  stabilire  forme  di   controllo
          analogo del Ministero dell'economia e delle finanze  e  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   sulla
          societa', al fine di assicurare la funzione  di  organo  in
          house dell'amministrazione. 
              10. L'art. 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296, e' abrogato. 
              10-bis.  Il  comma  12   dell'art.   23   del   decreto
          legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «12. Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni  indicate
          nelle autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con
          il soggetto pubblicizzato». " 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  83-bis  del   citato
          decreto-legge  n.  112  del  2008,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 83-bis. Tutela della sicurezza stradale  e  della
          regolarita' del  mercato  dell'autotrasporto  di  cose  per
          conto di terzi 
              1. L'Osservatorio sulle attivita' di  autotrasporto  di
          cui all' art. 9 del decreto legislativo 21  novembre  2005,
          n. 286, sulla base di un'adeguata  indagine  a  campione  e
          tenuto conto delle rilevazioni effettuate  mensilmente  dal
          Ministero dello sviluppo economico  sul  prezzo  medio  del
          gasolio per autotrazione, determina  mensilmente  il  costo
          medio del carburante per  chilometro  di  percorrenza,  con
          riferimento  alle  diverse  tipologie  di  veicoli,  e   la
          relativa incidenza. 
              2.  Lo  stesso  Osservatorio,  con   riferimento   alle
          tipologie dei veicoli, determina,  il  quindicesimo  giorno
          dei mesi di  giugno  e  dicembre,  la  quota,  espressa  in
          percentuale,  dei  costi  di  esercizio   dell'impresa   di
          autotrasporto per conto di terzi  rappresentata  dai  costi
          del carburante. 
              3. Le disposizioni dei commi da 4  a  11  del  presente
          articolo  sono  volte  a  disciplinare  i   meccanismi   di
          adeguamento dei corrispettivi dovuti  dal  mittente  per  i
          costi  del  carburante  sostenuti  dal   vettore   e   sono
          sottoposte  a  verifica  con  riferimento  all'impatto  sul
          mercato, dopo un anno dalla  data  della  loro  entrata  in
          vigore. 
              4. Al fine  di  garantire  la  tutela  della  sicurezza
          stradale e la regolarita' del mercato dell'autotrasporto di
          merci per conto  di  terzi,  nel  contratto  di  trasporto,
          stipulato in  forma  scritta,  ai  sensi  dell'art.  6  del
          decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,  l'importo  a
          favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la
          copertura dei costi minimi di esercizio, che  garantiscano,
          comunque,  il   rispetto   dei   parametri   di   sicurezza
          normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati
          nell'ambito degli accordi volontari  di  settore,  conclusi
          tra organizzazioni  associative  di  vettori  rappresentati
          nella  Consulta  generale  per  l'autotrasporto  e  per  la
          logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative
          dei committenti, sono sottoposti al parere preventivo della
          predetta Consulta generale e  pubblicati  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai  fini
          della loro entrata in vigore. Tali accordi possono altresi'
          prevedere contratti di trasporto  di  merci  su  strada  di
          durata o quantita' garantite,  per  i  quali  e'  possibile
          derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonche'
          alle previsioni di cui agli articoli 7, comma  3,  e  7-bis
          del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,  ed  alle
          disposizioni in materia di azione diretta. 
              4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al  comma
          4 non siano  stipulati  entro  il  termine  di  nove  mesi,
          decorrenti dalla data di entrata in vigore  della  presente
          disposizione,    l'Osservatorio    sulle    attivita'    di
          autotrasporto di cui all'art. 6, comma 1, lettera  g),  del
          decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284,  determina  i
          costi minimi, secondo quanto previsto al comma  4.  Decorso
          il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori
          trenta  giorni  l'Osservatorio  non  abbia  provveduto   ad
          adottare le determinazioni dei costi minimi,  si  applicano
          anche ai contratti di trasporto stipulati in forma  scritta
          le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli  fini  della
          determinazione  del  corrispettivo  e  ferma  restando   la
          possibilita' di deroga con gli accordi di cui al comma 4. 
              4-ter.  Qualora  dalla  fattura  risulti  indicato   un
          corrispettivo di importo inferiore a  quanto  previsto  nel
          comma 4 o, in alternativa, nel comma  4-bis,  l'azione  del
          vettore nei confronti del mittente per il  pagamento  della
          differenza si  prescrive  entro  il  termine  di  un  anno,
          decorrente dal giorno del completamento  della  prestazione
          di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su  accordi
          volontari, conclusi ai sensi del comma 4. 
              4-quater. In deroga a quanto previsto  nei  commi  4  e
          4-bis, l'importo del corrispettivo a favore del vettore per
          le prestazioni di trasporto  svolte  in  esecuzione  di  un
          contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art.  6
          del decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  e'
          rimesso  all'autonomia  negoziale  delle  parti,   ove   le
          suddette prestazioni siano effettuate entro  il  limite  di
          cento   chilometri   giornalieri,   fatte   salve   diverse
          pattuizioni  fondate  su  accordi  volontari  di   settore,
          conclusi ai sensi del comma 4. 
              4-quinquies. All'atto della conclusione del  contratto,
          il   vettore   e'   tenuto   a   fornire   al   committente
          un'attestazione rilasciata  dagli  enti  previdenziali,  di
          data non anteriore a tre  mesi,  dalla  quale  risulti  che
          l'azienda  e'  in  regola  ai  fini  del   versamento   dei
          contributi assicurativi e previdenziali. 
              5. Nel caso  in  cui  il  contratto  abbia  ad  oggetto
          prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale
          eccedente i  trenta  giorni,  la  parte  del  corrispettivo
          corrispondente  al  costo  del  carburante  sostenuto   dal
          vettore per l'esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali,
          cosi' come gia' individuata nel contratto o  nelle  fatture
          emesse con  riferimento  alle  prestazioni  effettuate  dal
          vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata
          sulla base delle  variazioni  intervenute  nel  prezzo  del
          gasolio da autotrazione accertato ai  sensi  del  comma  1,
          laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore
          preso a riferimento al  momento  della  sottoscrizione  del
          contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. 
              6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada
          non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'  art.  6
          del decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  la
          fattura  emessa  dal  vettore  evidenzia,  ai   soli   fini
          civilistici e amministrativi, la  parte  del  corrispettivo
          dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante
          sostenuto dal vettore per  l'esecuzione  delle  prestazioni
          contrattuali. Tale importo deve corrispondere  al  prodotto
          dell'ammontare del costo chilometrico determinato,  per  la
          classe  cui  appartiene  il  veicolo  utilizzato   per   il
          trasporto, ai sensi del comma  1,  nel  mese  precedente  a
          quello dell'esecuzione del  trasporto,  per  il  numero  di
          chilometri corrispondenti alla prestazione  indicata  nella
          fattura.  A  tale  fine  nella  fattura   viene   indicata,
          altresi',  la   lunghezza   della   tratta   effettivamente
          percorsa. 
              7.  La  parte  del  corrispettivo  dovuto  al  vettore,
          diversa da quella di cui al comma 6, deve  corrispondere  a
          una quota dello stesso corrispettivo  che,  fermo  restando
          quanto  dovuto  dal  mittente  a  fronte  del   costo   del
          carburante, sia almeno  pari  a  quella  identificata  come
          corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel
          provvedimento di cui al comma 2. 
              8.  Laddove  la  parte  del  corrispettivo  dovuto   al
          vettore, diversa da quella  di  cui  al  comma  6,  risulti
          indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma
          7, il vettore puo' chiedere al mittente il pagamento  della
          differenza. Qualora il contratto di trasporto di  merci  su
          strada non sia stato stipulato in forma  scritta,  l'azione
          del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del
          completamento della prestazione di trasporto. 
              9. Se il committente non provvede al pagamento entro  i
          quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro
          i successivi quindici giorni, a pena di decadenza,  domanda
          d'ingiunzione di  pagamento  mediante  ricorso  al  giudice
          competente, ai sensi dell'art. 638 del codice di  procedura
          civile, producendo la documentazione relativa alla  propria
          iscrizione all'albo degli  autotrasportatori  di  cose  per
          conto di  terzi,  la  carta  di  circolazione  del  veicolo
          utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i
          corrispettivi inerenti alla prestazione  di  trasporto,  la
          documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo
          indicato e i calcoli con cui viene determinato  l'ulteriore
          corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7  e  8.
          ll giudice, verificata la regolarita' della  documentazione
          e  la  correttezza  dei  calcoli  prodotti,   ingiunge   al
          committente, con decreto motivato, ai sensi  dell'art.  641
          del codice di procedura civile, di pagare l'importo  dovuto
          al  vettore  senza  dilazione,  autorizzando   l'esecuzione
          provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 642  del  codice
          di procedura civile e fissando il termine  entro  cui  puo'
          essere fatta opposizione, ai sensi  delle  disposizioni  di
          cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice. 
              10.  Fino  a  quando   non   saranno   disponibili   le
          determinazioni di cui ai commi 1 e 2,  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  elabora,  con  riferimento
          alle  diverse  tipologie  di  veicoli  e  alla  percorrenza
          chilometrica, gli  indici  sul  costo  del  carburante  per
          chilometro e sulle relative quote di incidenza  sulla  base
          dei dati in suo possesso e delle  rilevazioni  mensili  del
          Ministero dello sviluppo economico  sul  prezzo  medio  del
          gasolio  per  autotrazione,  sentite  le  associazioni   di
          categoria piu' rappresentative dei vettori e  quelle  della
          committenza. 
              11. Le disposizioni dei commi da 3 a  10  del  presente
          articolo  trovano   applicazione   con   riferimento   alle
          variazioni intervenute nel costo del  gasolio  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato  a
          partire da tale data. 
              12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
          cui al decreto legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  il
          termine  di  pagamento  del   corrispettivo   relativo   ai
          contratti  di  trasporto  di  merci  su  strada  non  puo',
          comunque, essere superiore a  sessanta  giorni,  decorrenti
          dalla  data  di  emissione  della  fattura  da  parte   del
          creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine  del
          mese in cui si  sono  svolte  le  relative  prestazioni  di
          trasporto. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra  le
          parti, scritta o verbale, che non  sia  basata  su  accordi
          volontari   di   settore,   conclusi   tra   organizzazioni
          associative  di  vettori   rappresentati   nella   Consulta
          generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui  al
          comma 16, e organizzazioni associative dei committenti. 
              13. In caso di mancato rispetto del termine di  cui  al
          comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli
          interessi  moratori  di  cui   all'art.   5   del   decreto
          legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove  il  pagamento  del
          corrispettivo avvenga oltre  il  novantesimo  giorno  dalla
          data di  emissione  della  fattura,  oltre  agli  interessi
          moratori, al committente debitore si applicano le  sanzioni
          di cui al comma 14. 
              13-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  12  e  13  si
          applicano anche alle prestazioni fatturate dagli  operatori
          della filiera, diversi  dai  vettori,  che  partecipano  al
          servizio di trasporto di merci su strada. 
              14. Ferme restando le sanzioni previste dall'  art.  26
          della  legge  6  giugno  1974,   n.   298,   e   successive
          modificazioni, e dall' art. 7 del  decreto  legislativo  21
          novembre 2005, n. 286,  ove  applicabili,  alla  violazione
          delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la  sanzione
          amministrativa pecuniaria pari al doppio  della  differenza
          tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base  dei  costi
          individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle
          norme di cui ai commi 13  e  13-bis  consegue  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari   al   dieci   per   cento
          dell'importo della  fattura  e  comunque  non  inferiore  a
          1.000,00 euro. 
              15. Le violazioni indicate al comma 14 sono  constatate
          dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia  delle  entrate  in
          occasione dei controlli ordinari e straordinari  effettuati
          presso le imprese  per  la  successiva  applicazione  delle
          sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              16. Non si da' luogo  all'applicazione  delle  sanzioni
          introdotte dal comma 14 nel caso in cui  le  parti  abbiano
          stipulato un contratto di trasporto conforme a  un  accordo
          volontario   concluso,    tra    la    maggioranza    delle
          organizzazioni associative dei vettori e degli  utenti  dei
          servizi di trasporto rappresentati nella Consulta  generale
          per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo
          svolgimento dei  servizi  di  trasporto  in  uno  specifico
          settore merceologico. 
              17. Al  fine  di  garantire  il  pieno  rispetto  delle
          disposizioni dell'ordinamento  comunitario  in  materia  di
          tutela della concorrenza e  di  assicurare  il  corretto  e
          uniforme  funzionamento  del  mercato,  l'installazione   e
          l'esercizio di un impianto di distribuzione  di  carburanti
          non possono essere subordinati alla  chiusura  di  impianti
          esistenti  ne'  al  rispetto  di  vincoli,  con   finalita'
          commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
          minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o  superfici
          minime commerciali o che pongono  restrizioni  od  obblighi
          circa la possibilita' di offrire, nel medesimo  impianto  o
          nella stessa area, attivita' e servizi  integrativi  o  che
          prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu'
          tipologie  di  carburanti,  ivi  incluso  il   metano   per
          autotrazione, se  tale  ultimo  obbligo  comporta  ostacoli
          tecnici o oneri economici  eccessivi  e  non  proporzionali
          alle finalita' dell'obbligo. 
              18. Le disposizioni di cui al  comma  17  costituiscono
          principi generali in materia di tutela della concorrenza  e
          livelli essenziali delle prestazioni ai  sensi  dell'  art.
          117 della Costituzione. 
              19. All' art. 1, comma 3, primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le  parole:  «iscritto
          al  relativo  albo  professionale»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «abilitato ai sensi  delle  specifiche  normative
          vigenti nei Paesi dell'Unione europea». 
              20. All' art. 7, comma 1, del  decreto  legislativo  11
          febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura
          di almeno settemila impianti nel  periodo  successivo  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»
          sono soppresse. 
              21. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, nell'ambito dei propri  poteri  di  programmazione
          del territorio,  promuovono  il  miglioramento  della  rete
          distributiva dei carburanti e la diffusione dei  carburanti
          ecocompatibili, secondo criteri di efficienza,  adeguatezza
          e qualita' del servizio per i cittadini, nel  rispetto  dei
          principi di non discriminazione previsti  dal  comma  17  e
          della disciplina in materia ambientale,  urbanistica  e  di
          sicurezza. 
              22.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
          l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  determina
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente   decreto   i   criteri   di
          vettoriamento del gas per autotrazione attraverso  le  reti
          di trasporto e distribuzione del gas naturale. 
              23. Le somme disponibili  per  il  proseguimento  degli
          interventi a favore dell'autotrasporto  sul  fondo  di  cui
          all' art. 1, comma 918, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296, al netto delle misure previste dal regolamento di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
          2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per  gli
          importi indicati nei commi 24, 25, 26  e  28  del  presente
          articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
          esercizio delle imprese  di  autotrasporto  di  merci,  con
          particolare riferimento al limite di esenzione contributiva
          e    fiscale    delle    indennita'    di    trasferta    e
          all'imponibilita',  ai   fini   del   reddito   da   lavoro
          dipendente,  delle   maggiorazioni   corrisposte   per   le
          prestazioni di lavoro straordinario,  nonche'  a  incentivi
          per  la  formazione  professionale  e   per   processi   di
          aggregazione imprenditoriale. 
              24. (abrogato) 
              25. Nel limite di spesa  di  30  milioni  di  euro,  e'
          fissata la  percentuale  delle  somme  percepite  nel  2008
          relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al
          decreto legislativo 8 aprile  2003,  n.  66,  e  successive
          modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai  prestatori
          di lavoro  addetti  alla  guida  dipendenti  delle  imprese
          autorizzate all'autotrasporto di merci,  che  non  concorre
          alla formazione del reddito imponibile ai  fini  fiscali  e
          contributivi.  Ai   fini   dell'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva di cui all' art. 2 del decreto-legge 27  maggio
          2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo  precedente
          rilevano nella loro interezza. 
              26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40  milioni
          di  euro,   e'   riconosciuto   un   credito   di   imposta
          corrispondente a  quota  parte  dell'importo  pagato  quale
          tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun  veicolo,
          di  massa  massima  complessiva   non   inferiore   a   7,5
          tonnellate,  posseduto  e  utilizzato   per   la   predetta
          attivita'. La misura del credito  di  imposta  deve  essere
          determinata in modo  tale  che,  per  i  veicoli  di  massa
          massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate,  sia  pari
          al doppio della misura del credito spettante per i  veicoli
          di massa  massima  complessiva  compresa  tra  7,5  e  11,5
          tonnellate.  ll  credito  di  imposta  e'  usufruibile   in
          compensazione  ai  sensi  dell'   art.   17   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni,  non  e'  rimborsabile,  non  concorre  alla
          formazione del valore della  produzione  netta  di  cui  al
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e  successive
          modificazioni,  ne'  dell'imponibile  agli  effetti   delle
          imposte sui redditi e non rileva ai fini  del  rapporto  di
          cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni. 
              27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e  dei
          limiti di spesa  indicati  nei  commi  24,  25  e  26,  con
          provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle  entrate  e,
          limitatamente a quanto previsto dal comma 25,  di  concerto
          con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
          sociali,  sono  stabiliti  la  quota  di   indennita'   non
          imponibile, gli  importi  della  deduzione  forfetaria,  la
          percentuale  delle  somme  per  lavoro  straordinario   non
          imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai
          medesimi   commi,   nonche'   le   eventuali   disposizioni
          applicative  necessarie  per  assicurare  il  rispetto  dei
          limiti di spesa di cui al comma 29. 
              28. Agli incentivi per le aggregazioni  imprenditoriali
          e alla  formazione  professionale  sono  destinate  risorse
          rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7  milioni  di
          euro.  Con  regolamenti  governativi,  da  adottare   entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto, sono  disciplinate  le
          modalita' di erogazione delle risorse di  cui  al  presente
          comma. Le risorse complessive  di  cui  al  presente  comma
          potranno essere utilizzate  indifferentemente  sia  per  il
          completamento di progetti di aggregazione o di  formazione,
          sia per l'avvio di ulteriori progetti da  attivare  secondo
          le modalita' stabilite dai regolamenti di cui sopra  e  con
          termini da fissare con provvedimento  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  24,
          25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui
          106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro
          per l'anno 2009, si fa fronte con  le  risorse  disponibili
          sul fondo di cui al comma 918 dell'art. 1  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. 
              30. Le  misure  previste  dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  2007,
          n.  273,  sono  estese  all'anno  2009,  nell'ambito  degli
          interventi  consentiti  in  attuazione  dell'art.   9   del
          presente decreto, previa autorizzazione  della  Commissione
          europea. 
              31. ll Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          individua, tra le  misure  del  presente  articolo,  quelle
          relativamente alle quali occorre la previa  verifica  della
          compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia  di
          aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  87  del  Trattato  che
          istituisce la Comunita' europea." 
              Il Titolo II del decreto legislativo 21 novembre  2005,
          n.  284  recante  "Riordino  della  Consulta  generale  per
          l'autotrasporto  e  del  Comitato   centrale   per   l'Albo
          nazionale  degli  autotrasportatori"   reca:«   TITOLO   II
          Comitato centrale.» 
              Si riporta il testo  dell'art.  9  del  citato  decreto
          legislativo n. 284 del 2005, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 9. Attribuzioni. 
              1. Il Comitato  centrale  per  l'Albo  nazionale  degli
          autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile
          e   finanziaria,   nell'ambito    del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni: 
                a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione
          dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci
          per conto di terzi; 
                b) (abrogata); 
                c) (soppressa); 
                d)  determinare  la   misura   delle   quote   dovute
          annualmente dalle  imprese  di  autotrasporto,  in  base  a
          quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica
          7 novembre 1994, n. 681, recante norme  sul  sistema  delle
          spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale; 
                e)  collaborare  con  la  Consulta,  provvedendo,  in
          particolare,  sulla  base  degli  indirizzi  dettati  dalla
          Consulta  stessa,  ad  effettuare  studi  preordinati  alla
          formulazione  delle  strategie  di  governo   del   settore
          dell'autotrasporto, a realizzare iniziative  di  formazione
          del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a
          partecipare al finanziamento delle connesse operazioni,  ad
          attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese
          di  autotrasporto,  ad  esprimere  il  proprio  avviso   su
          progetti di  provvedimenti  amministrativi  in  materia  di
          autotrasporto,  a  formulare  indirizzi   in   materia   di
          certificazione di qualita'  delle  imprese  che  effettuano
          trasporti di merci pericolose, di  derrate  deperibili,  di
          rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici; 
                f) accreditare gli  organismi  di  certificazione  di
          qualita' di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 7 ; 
                g) (soppressa); 
                h)  attuare   le   direttive   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto; 
                i) curare attivita' editoriali e di informazione alle
          imprese  di  autotrasporto,  anche   attraverso   strumenti
          informatici e telematici; 
                l) (soppressa)." 
              Si riporta il testo dell'art.  10  del  citato  decreto
          legislativo n. 284 del 2005, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 10. Composizione. 
              1. Il Comitato centrale e' composto dai seguenti membri
          effettivi,  nominati  con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti: 
                a) un Dirigente del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale
          nell'ambito di quelli previsti dall'art. 2,  comma  5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
          211 «Regolamento  recante  riorganizzazione  del  Ministero
          delle infrastrutture e  dei  trasporti»,  con  funzioni  di
          Presidente; 
                b)  due   Vicepresidenti,   dei   quali   il   primo,
          responsabile dell'attivita' amministrativa e contabile, con
          incarico  di  livello  dirigenziale   di   seconda   fascia
          assegnato nell'ambito  di  quelli  previsti  dall'art.  14,
          comma 4, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          dicembre 2008, n. 211 ed il secondo e' eletto dallo  stesso
          Comitato   centrale,   nell'ambito   dei   componenti    in
          rappresentanza  delle  associazioni  di   categoria   degli
          autotrasportatori; 
                c)    quattro    rappresentanti,    con     qualifica
          dirigenziale, del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
                d) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per
          ciascuno dei Ministeri degli affari  esteri,  dell'interno,
          dell'economia   e   delle   finanze,    della    giustizia,
          dell'ambiente e  tutela  del  territorio,  delle  politiche
          comunitarie,  del  lavoro  e   politiche   sociali,   delle
          politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive,
          e degli affari regionali; 
                e) quattro rappresentanti delle Regioni, di cui  tre,
          rispettivamente, delle Regioni dell'Italia  settentrionale,
          centrale e meridionale,  ed  uno  in  rappresentanza  delle
          regioni a statuto speciale o  delle  province  autonome  di
          Trento e Bolzano; 
                f) un rappresentante per ciascuna delle  associazioni
          di  categoria  degli   autotrasportatori   presente   nella
          Consulta generale per 1'autotrasporto e per  la  logistica,
          secondo  le  modalita'  stabilite  dall'art.  5,  comma  1,
          lettera f); 
                g) un rappresentante per ciascuna delle  associazioni
          nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela   del
          movimento  cooperativo,  giuridicamente  riconosciute   dal
          Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni. 
              2. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 
              3. I componenti del Comitato centrale durano in  carica
          tre anni e possono essere confermati. Essi  possono  essere
          sostituiti  nel  corso  del  mandato,  su  richiesta  delle
          Amministrazioni  o  delle  organizzazioni  che   li   hanno
          designati." 
              Si riporta il testo dell'art. 21  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
              "Art. 21 Soppressione enti e organismi 
              1. In considerazione del  processo  di  convergenza  ed
          armonizzazione   del   sistema   pensionistico   attraverso
          l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine  di
          migliorare   l'efficienza   e    l'efficacia    dell'azione
          amministrativa nel settore previdenziale  e  assistenziale,
          l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le
          relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede  in
          tutti i rapporti attivi e  passivi  degli  Enti  soppressi.
          Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
          al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS  possono  compiere
          solo atti di ordinaria amministrazione. 
              2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  da
          emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei  bilanci  di
          chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla
          base delle risultanze dei bilanci medesimi,  da  deliberare
          entro il 31 marzo 2012, le  risorse  strumentali,  umane  e
          finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite  all'INPS.
          Conseguentemente  la  dotazione   organica   dell'INPS   e'
          incrementata di un  numero  di  posti  corrispondente  alle
          unita' di personale di ruolo in servizio  presso  gli  enti
          soppressi alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,
          rispetto  alla  dotazione  organica  vigente   degli   enti
          soppressi, ivi incluse quelle di cui all'art. 43, comma  19
          della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Le   posizioni
          soprannumerarie di cui al precedente periodo  costituiscono
          eccedenze ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto  previsto  dall'art.
          1, comma 3, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli  Enti
          soppressi sono trasformati in altrettanti posti di  livello
          dirigenziale generale dell'INPS,  con  conseguente  aumento
          della  dotazione  organica  dell'Istituto  incorporante.  I
          dipendenti    trasferiti     mantengono     l'inquadramento
          previdenziale di provenienza. 
              2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui  al
          comma 2, le strutture centrali  e  periferiche  degli  Enti
          soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse  ai
          compiti istituzionali degli stessi. A tale  scopo,  l'INPS,
          nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli  Enti
          soppressi,  e'  rappresentato  e  difeso  in  giudizio  dai
          professionisti legali, gia' in servizio presso  l'INPDAP  e
          l'ENPALS. 
              3. L'Inps subentra,  altresi',  nella  titolarita'  dei
          rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2  per
          la loro residua durata. 
              4. Gli organi di cui all'art. 3, comma 2,  del  decreto
          legislativo  30  giugno  1994,   n.   479,   e   successive
          modificazioni, degli enti soppressi ai sensi  del  comma  1
          possono  compiere  solo  gli  adempimenti   connessi   alla
          definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data  di
          approvazione dei medesimi,  e  comunque  non  oltre  il  1°
          aprile 2012. 
              5. I posti corrispondenti  all'incarico  di  componente
          del  Collegio  dei  sindaci   dell'INPDAP,   di   qualifica
          dirigenziale di livello generale,  in  posizione  di  fuori
          ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti: 
                a) in considerazione  dell'incremento  dell'attivita'
          dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
          comma 1, due  posti,  di  cui  uno  in  rappresentanza  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ed  uno  in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
          incrementano il numero  dei  componenti  del  Collegio  dei
          sindaci dell'INPS; 
                b) due posti  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   e   tre   posti   in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle  finanze
          sono  trasformati  in  posizioni  dirigenziali  di  livello
          generale per le esigenze di consulenza,  studio  e  ricerca
          del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  del
          Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato;  le
          dotazioni   organiche   dei   rispettivi   Ministeri   sono
          conseguentemente incrementate in  attesa  della  emanazione
          delle disposizioni  regolamentari  intese  ad  adeguare  in
          misura   corrispondente   l'organizzazione   dei   medesimi
          Ministeri. La disposizione di cui all'art. 3, comma 7,  del
          citato decreto legislativo n. 479 del 1994,  si  interpreta
          nel  senso   che   i   relativi   posti   concorrono   alla
          determinazione delle percentuali di  cui  all'art.  19  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modifiche ed  integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni
          organiche dei Ministeri di appartenenza. 
              6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5,  lettera
          a), e per  assicurare  una  adeguata  rappresentanza  degli
          interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali  di
          ciascuno degli  enti  soppressi  di  cui  al  comma  1,  il
          Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS  e'  integrato
          di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto,
          non  regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali. 
              7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al
          comma 2,  l'Inps  provvede  al  riassetto  organizzativo  e
          funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di  cui
          al    comma    1     operando     una     razionalizzazione
          dell'organizzazione e delle procedure. 
              8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare
          una  riduzione  dei  costi  complessivi  di   funzionamento
          relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20
          milioni di euro nel 2012, 50 milioni  di  euro  per  l'anno
          2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi
          risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnati  al  Fondo  ammortamento  titoli  di
          Stato. Resta fermo il  conseguimento  dei  risparmi,  e  il
          correlato  versamento  all'entrata  del  bilancio  statale,
          derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
          organizzativa degli enti di previdenza, previste  dall'art.
          4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
              9. Per assicurare il conseguimento degli  obiettivi  di
          efficienza  e  di  efficacia  di  cui  al   comma   1,   di
          razionalizzazione  dell'organizzazione  amministrativa   ai
          sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al
          comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in  carica,
          a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014,  promuove  le
          piu'  adeguate  iniziative,   ne   verifica   l'attuazione,
          predispone  rapporti,  con   cadenza   quadrimestrale,   al
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  ordine  allo
          stato di avanzamento del processo di  riordino  conseguente
          alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine  del
          mandato una relazione conclusiva, che attesti  i  risultati
          conseguiti. 
              10.  Al  fine  di  razionalizzare   le   attivita'   di
          approvvigionamento  idrico  nei  territori  delle   Regioni
          Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della  provincia
          di Avellino, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto,   l'Ente    per    lo    sviluppo
          dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia  e
          Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. 
              11. Le funzioni del  soppresso  Ente  con  le  relative
          risorse umane  e  strumentali,  nonche'  tutti  i  rapporti
          attivi e passivi, sono trasferiti, entro  il  30  settembre
          2012 al soggetto costituito  o  individuato  dalle  Regioni
          interessate,  assicurando  adeguata  rappresentanza   delle
          competenti amministrazioni dello Stato. Fino al decorso del
          termine di cui al primo periodo sono sospese  le  procedure
          esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI.
          La tutela occupazionale e'  garantita  con  riferimento  al
          personale  titolare  di  rapporto   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato  con  l'ente  soppresso.  A  far  data  dalla
          soppressione di cui al comma 10 e fino  all'adozione  delle
          misure di cui al presente comma, la  gestione  liquidatoria
          dell'Ente    e'    assicurata     dall'attuale     gestione
          commissariale,  che  mantiene   i   poteri   necessari   ad
          assicurare il regolare esercizio delle funzioni  dell'Ente,
          anche nei confronti dei terzi. 
              12. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' istituito,  sotto  la  vigilanza  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Consorzio nazionale  per  i  grandi  laghi  prealpini,  che
          svolge le funzioni, con  le  inerenti  risorse  finanziarie
          strumentali e di personale, attribuite dall'art. 63,  comma
          8, del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  al
          consorzio del Ticino - Ente autonomo  per  la  costruzione,
          manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del  lago
          Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente  autonomo  per  la
          costruzione,   manutenzione   ed    esercizio    dell'opera
          regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente
          autonomo per  la  costruzione,  manutenzione  ed  esercizio
          dell'opera regolatrice del  lago  di  Como.  Per  garantire
          l'ordinaria  amministrazione   e   lo   svolgimento   delle
          attivita'  istituzionali  fino  all'avvio   del   Consorzio
          nazionale, il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  nomina  un   commissario   e   un   sub
          commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e
          delle finanze, un collegio  dei  revisori  formato  da  tre
          membri, di cui uno con funzioni di presidente.  Dalla  data
          di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera regolatrice  del  lago  Maggiore,  il  consorzio
          dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del lago  d'Iseo  e  il
          consorzio dell'Adda - Ente  autonomo  per  la  costruzione,
          manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del  lago
          di Como sono soppressi e i  relativi  organi  decadono.  La
          denominazione  "Consorzio  nazionale  per  i  grandi  laghi
          prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
          le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per
          la  costruzione,  manutenzione  ed   esercizio   dell'opera
          regolatrice del lago  Maggiore»,  «Consorzio  dell'Oglio  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera  regolatrice  del  lago  d'Iseo»  e   «Consorzio
          dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,  manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como».  Con
          decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti  in
          materia di ambiente, che si esprimono  entro  venti  giorni
          dalla data di assegnazione, sono determinati,  in  coerenza
          con obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita'  e
          rappresentativita',  gli  organi   di   amministrazione   e
          controllo, la sede, nonche' le modalita' di  funzionamento,
          e  sono  trasferite  le  risorse   strumentali,   umane   e
          finanziarie  degli  enti  soppressi,   sulla   base   delle
          risultanze dei bilanci di chiusura delle relative  gestioni
          alla data di soppressione. I predetti bilanci  di  chiusura
          sono  deliberati  dagli  organi  in  carica  alla  data  di
          soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo
          interno di  controllo  in  carica  alla  medesima  data,  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  del  mare  e  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Ai componenti  degli  organi
          dei soppressi consorzi,  i  compensi,  indennita'  o  altri
          emolumenti  comunque  denominati  ad  essi  spettanti  sono
          corrisposti fino alla data di soppressione mentre  per  gli
          adempimenti   di   cui   al   precedente   periodo   spetta
          esclusivamente,  ove  dovuto,  il  rimborso   delle   spese
          effettivamente  sostenute   nella   misura   prevista   dai
          rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo  indeterminato
          dei   soppressi   Consorzi    mantengono    l'inquadramento
          previdenziale di provenienza e sono  inquadrati  nei  ruoli
          del Consorzio nazionale per i grandi laghi  prealpini,  cui
          si applica il contratto collettivo nazionale  del  comparto
          enti pubblici non  economici.  La  dotazione  organica  del
          Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini  non  puo'
          eccedere il numero del personale in servizio, alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, presso i  soppressi
          Consorzi.