13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15. 14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A. 15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. 17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unita' previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi. 18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. 19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 19-bis. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata di quaranta posti. 20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche e' soppressa. ALLEGATO A Parte di provvedimento in formato grafico 20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in via transitoria e fino all'adozione, di concerto anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla presente legge: Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri: a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo. 3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; (138) b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. (138) 4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'. 5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'art. 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni. 7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse. (139) 8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno. (139) 9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta' minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato art. 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. (139) 10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi. (139) (147) 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche: a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica"; b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; c) al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine, la parola "anagrafici". 13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'art. 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. 14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: (140) a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; (138) b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; (138) c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; (146) d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; (138) (154) e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell' art. 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; (138) e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni. (149) (155) 15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi (148) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall' art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto art. 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo. (150) (156) 15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita' contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni. (142) 16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'art. 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (135), convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e' effettuata con la predetta procedura di cui all'art. 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui all'art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicita' biennale. 17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell' art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all' art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: (145) - al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; - al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5"; - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: "6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita' per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita' lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77."; - al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis". 17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integr azioni. (143) 18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 19. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (136), anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. (139) 21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo e' definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo. (139) 22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. (139) 23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto. 24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: (151) a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento. 25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall' art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell' art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato. (141) 26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo. (139) (152) 27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. (142) 28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel settore della previdenza. 29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di comunicazione e promozione istruite da altre Autorita' operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. (139) 30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. 31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'art. 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa' di capitali. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (137), le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. 31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell' art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro». " Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 (Attuazione dell' art. 1, comma 765, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS): "Art. 4. Comitato amministratore. 1. FONDINPS e' amministrato dal Comitato amministratore previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto. 2. Il suddetto Comitato e' composto da nove componenti, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto. 3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni e non possono essere nominati per piu' di due volte, anche non consecutive. I compensi dei componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di nomina e possono essere determinati in misura che varia in funzione dell'entita' del patrimonio di FONDINPS. 4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, e' nominato il responsabile della forma pensionistica complementare FONDINPS, il quale deve essere in possesso dei requisiti di professionalita' ed onorabilita' previsti per i responsabili delle forme pensionistiche complementari dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto. 5. Alle riunioni del Comitato amministratore di FONDINPS assiste il direttore generale dell'INPS o un suo rappresentante all'uopo delegato. 6. Nei confronti dei componenti del Comitato amministratore e del responsabile di FONDINPS si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile." Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2010: "10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, nonche' dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta per cento." Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178: "Art. 8. Riassetto del CONI. 1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2. 2. E' costituita una societa' per azioni con la denominazione «CONI Servizi spa». 3. Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della societa' e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della societa' con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere. Il presidente del collegio sindacale e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attivita' culturali (71). 5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della societa', sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi (72). 7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. 8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. 9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali. 10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. 11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI e', dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalita' attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianita' maturate fino alla predetta data. 12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della societa' e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale. 13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili. 14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali sul CONI. 15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo." Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. (Art. 33 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999) 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita' dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sara' assegnato sulla base della professionalita' in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilita', anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. 2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia, nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto."