(parte 3)

           	
				
 
              13. Gli enti di cui all'allegato  A  sono  soppressi  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e i  relativi  organi  decadono,  fatti  salvi  gli
          adempimenti di cui al comma 15. 
              14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13
          dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e
          strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e
          passivi, sono trasferiti, senza  che  sia  esperita  alcuna
          procedura  di  liquidazione,   neppure   giudiziale,   alle
          amministrazioni corrispondentemente indicate  nel  medesimo
          allegato A. 
              15.  Con  decreti  non   regolamentari   del   Ministro
          interessato, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e  con  il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  la  semplificazione  da  adottare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  trasferite   le   risorse   strumentali   e
          finanziarie degli enti  soppressi.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia'  in   capo   all'ente   soppresso,   l'amministrazione
          incorporante puo' delegare uno  o  piu'  dirigenti  per  lo
          svolgimento delle attivita' di  ordinaria  amministrazione,
          ivi comprese le operazioni di  pagamento  e  riscossione  a
          valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso
          che rimangono aperti  fino  alla  data  di  emanazione  dei
          decreti medesimi. 
              16. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto-legge, i  bilanci  di  chiusura
          degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica
          alla  data  di  cessazione   dell'ente,   corredati   della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla  data  di  soppressione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per  l'approvazione  al  Ministero  vigilante  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  componenti
          degli organi degli enti di cui  al  comma  13  i  compensi,
          indennita' o altri emolumenti comunque denominati  ad  essi
          spettanti sono corrisposti fino alla data di  soppressione.
          Per gli adempimenti di cui al primo  periodo  del  presente
          comma   ai   componenti   dei   predetti   organi    spetta
          esclusivamente,  ove  dovuto,  il  rimborso   delle   spese
          effettivamente  sostenute   nella   misura   prevista   dai
          rispettivi ordinamenti. 
              17. Per lo svolgimento delle  funzioni  attribuite,  le
          amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale
          comandato nel limite massimo delle  unita'  previste  dalle
          specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive  degli
          enti soppressi. 
              18. Le amministrazioni  di  destinazione  esercitano  i
          compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi  con
          le articolazioni  amministrative  individuate  mediante  le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Al fine di garantire  la  continuita'  delle
          attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti
          di cui  al  presente  comma  fino  al  perfezionamento  del
          processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente
          capo ai predetti enti continua ad essere esercitata  presso
          le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. 
              19.  Con  riguardo   all'Agenzia   nazionale   per   la
          regolazione e  la  vigilanza  in  materia  di  acqua,  sono
          trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas
          le funzioni attinenti alla regolazione e al  controllo  dei
          servizi idrici,  che  vengono  esercitate  con  i  medesimi
          poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14
          novembre 1995, n.  481.  Le  funzioni  da  trasferire  sono
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              19-bis.   All'onere   derivante    dal    funzionamento
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,   in
          relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi
          idrici  di  cui  al  comma  19,  si  provvede  mediante  un
          contributo di importo non superiore all'uno per  mille  dei
          ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti
          i servizi stessi, ai sensi dell'art. 2, comma  38,  lettera
          b), della legge 14 novembre  1995,  n.  481,  e  successive
          modificazioni, e dell'art. 1, comma 68-bis, della legge  23
          dicembre 2005, n. 266. 
              19-ter. In ragione delle  nuove  competenze  attribuite
          all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del
          comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata
          di quaranta posti. 
              20. La Commissione Nazionale  per  la  Vigilanza  sulle
          Risorse idriche e' soppressa. 
 
          ALLEGATO A 
                
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              20-bis.  Con  riguardo  all'Agenzia  per  la  sicurezza
          nucleare,  in  via  transitoria  e  fino  all'adozione,  di
          concerto anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e
          alla contestuale definizione di  un  assetto  organizzativo
          rispettoso  delle   garanzie   di   indipendenza   previste
          dall'Unione europea, le funzioni e i compiti  facenti  capo
          all'ente soppresso sono attribuiti  all'Istituto  superiore
          per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
              21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica." 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   24   del   citato
          decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              Art.  24  Disposizioni  in   materia   di   trattamenti
          pensionistici 
              1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
          garantire il rispetto, degli impegni internazionali  e  con
          l'Unione europea, dei vincoli di  bilancio,  la  stabilita'
          economico-finanziaria e a rafforzare la  sostenibilita'  di
          lungo periodo  del  sistema  pensionistico  in  termini  di
          incidenza della spesa previdenziale  sul  prodotto  interno
          lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri: 
                a)  equita'  e   convergenza   intragenerazionale   e
          intergenerazionale,  con  abbattimento  dei   privilegi   e
          clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; 
                b)   flessibilita'   nell'accesso   ai    trattamenti
          pensionistici anche attraverso incentivi alla  prosecuzione
          della vita lavorativa; 
                c)  adeguamento  dei  requisiti   di   accesso   alle
          variazioni  della  speranza   di   vita;   semplificazione,
          armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
          delle diverse gestioni previdenziali. 
              2. A decorrere dal 1°  gennaio  2012,  con  riferimento
          alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da  tale
          data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
          e' calcolata secondo il sistema contributivo. 
              3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
          requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,  previsti
          dalla normativa vigente, prima della  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   ai   fini   del   diritto
          all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
          di vecchiaia o di  anzianita',  consegue  il  diritto  alla
          prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'
          chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
          diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento
          ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,  maturano
          i requisiti a partire dalla medesima data, le  pensioni  di
          vecchiaia, di vecchiaia anticipata  e  di  anzianita'  sono
          sostituite, dalle seguenti prestazioni: 
                a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui  ai  commi  6  e  7,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; (138) 
                b) «pensione anticipata»,  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui ai commi  10  e  11,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. (138) 
              4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
          (di seguito AGO) e  delle  forme  esclusive  e  sostitutive
          della medesima, nonche'  della  gestione  separata  di  cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
          pensione di vecchiaia si puo' conseguire  all'eta'  in  cui
          operano i requisiti minimi previsti dai  successivi  commi.
          Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'  incentivato,
          fermi  restando  i  limiti  ordinamentali  dei   rispettivi
          settori di appartenenza, dall'operare dei  coefficienti  di
          trasformazione calcolati  fino  all'eta'  di  settant'anni,
          fatti salvi gli adeguamenti alla  speranza  di  vita,  come
          previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
          confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficacia  delle
          disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
          n.  300  e   successive   modificazioni   opera   fino   al
          conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'. 
              5. Con riferimento esclusivamente  ai  soggetti  che  a
          decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti  per  il
          pensionamento indicati ai commi da  6  a  11  del  presente
          articolo non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
          all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122 e successive modificazioni e  integrazioni,  e
          le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, primo  periodo
          del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
              6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
          di conseguire una convergenza verso un  requisito  uniforme
          per   il   conseguimento   del   diritto   al   trattamento
          pensionistico  di  vecchiaia  tra  uomini  e  donne  e  tra
          lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2012 i requisiti  anagrafici  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei  termini  di
          seguito indicati: 
                a) 62 anni  per  le  lavoratrici  dipendenti  la  cui
          pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
          sostitutive della medesima. Tale  requisito  anagrafico  e'
          fissato a 63 anni e sei mesi a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
          decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma  la
          disciplina di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122; 
                b) 63 anni e 6 mesi per le  lavoratrici  autonome  la
          cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione
          generale obbligatoria, nonche' della gestione  separata  di
          cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335. Tale requisito anagrafico e' fissato a  64  anni  e  6
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a  decorrere  dal
          1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122; 
                c) per i lavoratori dipendenti e per  le  lavoratrici
          dipendenti  di  cui   all'art.   22-ter,   comma   1,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
                d) per i  lavoratori  autonomi  la  cui  pensione  e'
          liquidata    a    carico    dell'assicurazione     generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni. 
              7. Il diritto alla pensione  di  vecchiaia  di  cui  al
          comma  6  e'  conseguito  in  presenza   di   un'anzianita'
          contributiva minima  pari  a  20  anni,  a  condizione  che
          l'importo della pensione risulti essere non inferiore,  per
          i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
          1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Il  predetto
          importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo
          dell'assegno sociale di cui  all'art.  3,  comma  6,  della
          legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'  annualmente  rivalutato
          sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
          interno  lordo  (PIL)  nominale,  appositamente   calcolata
          dall'Istituto  nazionale   di   statistica   (ISTAT),   con
          riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
          In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
          PIL  operate  dall'ISTAT,  i   tassi   di   variazione   da
          considerare sono quelli relativi  alla  serie  preesistente
          anche per l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli
          relativi alla nuova  serie  per  gli  anni  successivi.  Il
          predetto importo  soglia  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per  il  medesimo  anno.  Si
          prescinde dal predetto requisito di importo  minimo  se  in
          possesso di un'eta' anagrafica pari a  settant'anni,  ferma
          restando un'anzianita'  contributiva  minima  effettiva  di
          cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del
          decreto-legge 28 settembre 2001, n.  355,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  2001,  n.  417,
          all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,  le
          parole «, ivi comprese  quelle  relative  ai  requisiti  di
          accesso  alla  prestazione  di  cui  al  comma  19,»   sono
          soppresse. (139) 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  il  requisito
          anagrafico  per  il  conseguimento  dell'assegno   di   cui
          all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335  e
          delle prestazioni di cui all'art. 10 della legge 26  maggio
          1970, n. 381, e all'art. 19 della legge 30 marzo  1971,  n.
          118, e' incrementato di un anno. (139) 
              9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico  dell'AGO  e  delle  forme  esclusive  e
          sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
          di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.
          335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione  di
          vecchiaia di cui al comma 6 del  presente  articolo  devono
          essere tali da  garantire  un'eta'  minima  di  accesso  al
          trattamento pensionistico non inferiore a  67  anni  per  i
          soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che  maturano
          il diritto alla prima decorrenza  utile  del  pensionamento
          dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti  dei
          predetti requisiti agli incrementi della speranza  di  vita
          ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta  eta'
          minima di accesso non fosse assicurata, sono  ulteriormente
          incrementati gli stessi requisiti, con  lo  stesso  decreto
          direttoriale di cui al citato art.  12,  comma  12-bis,  da
          emanare entro il 31 dicembre 2019, al  fine  di  garantire,
          per i soggetti, in possesso  dei  predetti  requisiti,  che
          maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile   del
          pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
          trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
          Resta ferma la disciplina di adeguamento dei  requisiti  di
          accesso al  sistema  pensionistico  agli  incrementi  della
          speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per   gli   adeguamenti
          successivi  a  quanto  previsto  dal  secondo  periodo  del
          presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre  2011,  n.
          183 e' abrogato. (139) 
              10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e  con  riferimento
          ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO
          e delle forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,
          nonche' della gestione separata di cui  all'art.  2,  comma
          26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  che  maturano  i
          requisiti a partire  dalla  medesima  data  l'accesso  alla
          pensione  anticipata  ad  eta'   inferiori   ai   requisiti
          anagrafici di cui al comma 6 e'  consentito  esclusivamente
          se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
          1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne,  con
          riferimento ai soggetti che maturano i requisiti  nell'anno
          2012. Tali requisiti  contributivi  sono  aumentati  di  un
          ulteriore mese per l'anno 2013 e di  un  ulteriore  mese  a
          decorrere  dall'anno  2014.  Sulla  quota  di   trattamento
          relativa    alle    anzianita'    contributive     maturate
          antecedentemente il  1°  gennaio  2012,  e'  applicata  una
          riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per  ogni
          anno di anticipo  nell'accesso  al  pensionamento  rispetto
          all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a  2
          punti percentuali  per  ogni  anno  ulteriore  di  anticipo
          rispetto  a  due  anni.  Nel  caso   in   cui   l'eta'   al
          pensionamento non sia intera la  riduzione  percentuale  e'
          proporzionale al numero di mesi. (139) (147) 
              11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i
          lavoratori con riferimento  ai  quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996  il
          diritto alla pensione anticipata,  previa  risoluzione  del
          rapporto di lavoro, puo' essere  conseguito,  altresi',  al
          compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni,  a
          condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore
          dell'assicurato  almeno   venti   anni   di   contribuzione
          effettiva e che l'ammontare mensile  della  prima  rata  di
          pensione risulti essere non inferiore ad un importo  soglia
          mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
          media  quinquennale  del  prodotto  interno   lordo   (PIL)
          nominale, appositamente calcolata  dall'Istituto  nazionale
          di  statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio
          precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
          volte  l'importo  mensile  dell'assegno  sociale   di   cui
          all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.  335,
          e successive modificazioni e integrazioni. In occasione  di
          eventuali revisioni della serie  storica  del  PIL  operate
          dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
          relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
          verifica la revisione e quelli relativi  alla  nuova  serie
          per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile
          non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a
          2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale  stabilito
          per il medesimo anno. 
              12.  A  tutti  i  requisiti  anagrafici  previsti   dal
          presente  decreto  per  l'accesso  attraverso  le   diverse
          modalita'  ivi  stabilite  al  pensionamento,  nonche'   al
          requisito  contributivo  di  cui  al  comma   10,   trovano
          applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita  di  cui
          all'art. 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  al
          citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
          modifiche: 
                a) al comma 12-bis dopo  le  parole  "e  all'art.  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni," aggiungere le  seguenti:  "e  il  requisito
          contributivo  ai  fini  del   conseguimento   del   diritto
          all'accesso al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica"; 
                b) al comma 12-ter  alla  lettera  a)  le  parole  "i
          requisiti di  eta'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i
          requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; 
                c)  al  comma  12-quater,  al   primo   periodo,   e'
          soppressa, alla fine, la parola "anagrafici". 
              13. Gli adeguamenti agli incrementi della  speranza  di
          vita successivi  a  quello  effettuato  con  decorrenza  1°
          gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza  biennale  secondo
          le modalita' previste dall'art.  12  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni. A partire dalla medesima data  i  riferimenti
          al triennio, di cui al comma 12-ter dell'art. 12 del citato
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integrazioni,  devono  riferirsi
          al biennio. 
              14. Le disposizioni in materia di requisiti di  accesso
          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
          dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9 della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni  e
          integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai
          sensi del  comma  15  e  sulla  base  della  procedura  ivi
          disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per  l'accesso
          al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: (140) 
                a) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi
          degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'art.  7,
          commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; (138) 
                b) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai
          sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
          n. 223, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per
          effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
          2011; (138) 
                c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre  2011,
          sono titolari di prestazione  straordinaria  a  carico  dei
          fondi di solidarieta' di settore di cui all'art.  2,  comma
          28, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  ai
          lavoratori per  i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi
          collettivi stipulati entro la medesima data il  diritto  di
          accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo
          caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi
          medesimi fino al compimento di  almeno  60  anni  di  eta',
          ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
          i requisiti per l'accesso al pensionamento  previsti  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto; (146) 
                d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data  del
          4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla  prosecuzione
          volontaria della contribuzione; (138) (154) 
                e) ai lavoratori che alla data del  4  dicembre  2011
          hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui
          all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto  2008,
          n.  133;  ai  fini  della  presente   lettera,   l'istituto
          dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il
          provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4
          dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'  art.  72  del
          citato decreto-legge n. 112  del  2008,  che  continuano  a
          trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente
          lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
          contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a
          quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; (138) 
                e-bis) ai lavoratori che alla  data  del  31  ottobre
          2011 risultano essere in congedo per  assistere  figli  con
          disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
          unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,
          i quali maturino, entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di
          inizio del predetto congedo, il requisito contributivo  per
          l'accesso  al  pensionamento  indipendentemente   dall'eta'
          anagrafica di cui all'art. 1, comma 6,  lettera  a),  della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, e  successive  modificazioni.
          (149) (155) 
              15.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi
          (148) dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto sono definite le modalita'
          di attuazione del comma 14, ivi compresa la  determinazione
          del limite massimo numerico  dei  soggetti  interessati  ai
          fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
          limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di  euro
          per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
          milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro  per
          l'anno 2016, 1.030 milioni di euro  per  l'anno  2017,  610
          milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
          l'anno 2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
          obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della
          data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
          periodo di esonero di cui alla lettera  e)  del  comma  14,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
          predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del  presente  comma,  i  predetti  enti  non
          prenderanno in esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito  del  predetto
          limite numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
          intendono  avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i  necessari
          presupposti e requisiti, congiuntamente  del  beneficio  di
          cui al comma 14 del presente articolo e di quello  relativo
          al regime delle  decorrenze  disciplinato  dall'  art.  12,
          comma  5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, per il quale  risultano
          comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al
          predetto  art.  12,  comma  5,   afferente   al   beneficio
          concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
          ogni caso,  ai  soggetti  di  cui  al  presente  comma  che
          maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012  trovano  comunque
          applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  comma  12  del
          presente articolo. (150) (156) 
              15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
          del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive della medesima: 
                a) i lavoratori che  abbiano  maturato  un'anzianita'
          contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012  i
          quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore  del
          presente  decreto,   i   requisiti   per   il   trattamento
          pensionistico entro il 31  dicembre  2012  ai  sensi  della
          tabella B allegata alla legge 23 agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
          della  pensione  anticipata  al   compimento   di   un'eta'
          anagrafica non inferiore a 64 anni; 
                b) le lavoratrici possono conseguire  il  trattamento
          di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole,  ai  sensi  del
          comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
          64  anni  qualora  maturino  entro  il  31  dicembre   2012
          un'anzianita'  contributiva  di  almeno  20  anni  e   alla
          medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di  almeno  60
          anni. (142) 
              16. Con il  decreto  direttoriale  previsto,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 11 della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
          come modificato dall'art.  1,  comma  15,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale
          del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma
          6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria
          a quanto  previsto  all'art.  12,  comma  12-quinquies  del
          decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (135),  convertito  con
          modificazioni  con  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e
          successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
          gennaio 2013 lo stesso coefficiente  di  trasformazione  e'
          esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70.
          Il predetto valore di 70 anni e' adeguato  agli  incrementi
          della speranza di vita nell'ambito  del  procedimento  gia'
          previsto  per  i  requisiti   del   sistema   pensionistico
          dall'art. 12 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e,
          conseguentemente,  ogniqualvolta  il  predetto  adeguamento
          triennale   comporta,    con    riferimento    al    valore
          originariamente  indicato  in  70  anni  per  l'anno  2012,
          l'incremento dello stesso tale da superare di  una  o  piu'
          unita'  il  predetto  valore  di  70,  il  coefficiente  di
          trasformazione di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge  8
          agosto  1995,  n.  335,  e'  esteso,  con   effetto   dalla
          decorrenza  di  tale  determinazione,  anche  per  le  eta'
          corrispondenti a tali valori  superiori  a  70  nell'ambito
          della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della
          citata  legge  n.  335  del  1995.  Resta  fermo   che   la
          rideterminazione    aggiornata    del    coefficiente    di
          trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
          eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
          effettuata con la predetta procedura  di  cui  all'art.  1,
          comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di
          uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
          all'art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto  1995,  n.
          335   e   successive    modificazioni    e    integrazioni,
          all'adeguamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  12-ter
          dell'art. 12 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  gli
          aggiornamenti  dei  coefficienti   di   trasformazione   in
          rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
          sono effettuati con periodicita' biennale. 
              17.  Ai  fini   del   riconoscimento   della   pensione
          anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
          stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,
          per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
          pesanti, a norma dell' art. 1 della legge 4 novembre  2010,
          n. 183, all' art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,
          n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: (145) 
                - al comma 5, le parole "2008-2012"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del  medesimo
          comma  5  le  parole  "per  gli  anni  2011  e  2012"  sono
          sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; 
                - al comma 4, la parola "2013"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "2012"  e  le  parole:  "con  un'eta'  anagrafica
          ridotta di tre anni ed  una  somma  di  eta'  anagrafica  e
          anzianita' contributiva ridotta di tre unita'  rispetto  ai
          requisiti previsti dalla Tabella B" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; 
                - al comma 6 le parole "dal 1°  luglio  2009"  e  "ai
          commi  4  e  5"  sono  sostituite   rispettivamente   dalle
          seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre  2011"  e  "al
          comma 5"; 
                - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
              "6-bis. Per i lavoratori che prestano le  attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), numero 1),  per  un  numero  di
          giorni lavorativi annui inferiori a 78  e  che  maturano  i
          requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012,  il
          requisito anagrafico e il valore somma di cui alla  Tabella
          B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
                a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
          due unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
                b) sono incrementati rispettivamente di un anno e  di
          una unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          lavorative per un numero di giorni lavorativi  all'anno  da
          72 a 77."; 
                - al comma 7 le  parole  "comma  6"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis". 
              17-bis. Per i lavoratori di cui  al  comma  17  non  si
          applicano le disposizioni di cui al comma  5  del  presente
          articolo  e  continuano  a  trovare  applicazione,  per   i
          soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento  dal
          1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo  n.
          67 del 2011, come modificato  dal  comma  17  del  presente
          articolo, le disposizioni di cui all'art. 12, comma  2  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integr azioni. (143) 
              18. Allo scopo di assicurare un processo di  incremento
          dei requisiti minimi di accesso al pensionamento  anche  ai
          regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
          siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,    requisiti    diversi    da    quelli    vigenti
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi   compresi
          quelli relativi ai lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
          al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui  alla
          legge 27 dicembre 1941,  n.  1570,  nonche'  ai  rispettivi
          dirigenti, con regolamento da emanare entro il  31  ottobre
          2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti
          di accesso al sistema pensionistico,  tenendo  conto  delle
          obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita'
          nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo  restando  quanto
          indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di  cui
          al presente  articolo  si  applicano  anche  ai  lavoratori
          iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
          dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
              19. All'art. 1, comma  1,  del  decreto  legislativo  2
          febbraio  2006,  n.  42,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole  ",
          di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 
              20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni  di
          cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.
          133,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   con
          riferimento ai soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
          pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene  conto
          della  rideterminazione  dei  requisiti   di   accesso   al
          pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al
          fine di agevolare il processo di  riduzione  degli  assetti
          organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,
          inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
          raggiungimento del limite  di  eta'  gia'  adottati,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  nei
          confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 (136), anche se aventi effetto successivamente
          al 1° gennaio 2012. (139) 
              21. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  e  fino  al  31
          dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta'  a
          carico degli  iscritti  e  dei  pensionati  delle  gestioni
          previdenziali  confluite  nel  Fondo  pensioni   lavoratori
          dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di
          volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
          di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al
          riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare  della  misura
          del  contributo  e'  definita  dalla  Tabella  A   di   cui
          all'Allegato  n.  1  del  presente  decreto-legge   ed   e'
          determinata  in   rapporto   al   periodo   di   iscrizione
          antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge   8
          agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata  in
          base  ai  parametri  piu'  favorevoli  rispetto  al  regime
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono   escluse
          dall'assoggettamento al contributo le pensioni  di  importo
          pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo  INPS,  le
          pensioni e gli assegni di  invalidita'  e  le  pensioni  di
          inabilita'.  Per  le  pensioni  a  carico  del   Fondo   di
          previdenza per il personale di volo dipendente  da  aziende
          di navigazione aerea  l'imponibile  di  riferimento  e'  al
          lordo della quota di pensione capitalizzata al momento  del
          pensionamento. A  seguito  dell'applicazione  del  predetto
          contributo sui trattamenti  pensionistici,  il  trattamento
          pensionistico  medesimo,  al  netto   del   contributo   di
          solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
          a 5 volte il trattamento minimo. (139) 
              22.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          delle gestioni pensionistiche dei  lavoratori  artigiani  e
          commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
          incrementate di 1,3  punti  percentuali  dall'anno  2012  e
          successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino  a
          raggiungere il livello del 24 per cento. (139) 
              23.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          dei  lavoratori  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
          iscritti alla relativa  gestione  autonoma  dell'INPS  sono
          rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui  all'Allegato
          n. 1 del presente decreto. 
              24.  In  considerazione  dell'esigenza  di   assicurare
          l'equilibrio  finanziario  delle  rispettive  gestioni   in
          conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di  cui
          ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della  loro
          autonomia gestionale, entro e non  oltre  il  30  settembre
          2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio  tra  entrate
          contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
          bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di  cinquanta
          anni.   Le   delibere   in    materia    sono    sottoposte
          all'approvazione  dei  Ministeri   vigilanti   secondo   le
          disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono
          in modo definitivo entro trenta giorni dalla  ricezione  di
          tali delibere. Decorso il termine  del  30  settembre  2012
          senza l'adozione dei  previsti  provvedimenti,  ovvero  nel
          caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri  vigilanti,   si
          applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: (151) 
                a) le disposizioni di cui al  comma  2  del  presente
          articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti  alle
          relative gestioni; 
                b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
          2013, a carico  dei  pensionati  nella  misura  dell'1  per
          cento. 
              25.  In  considerazione  della  contingente  situazione
          finanziaria, la rivalutazione  automatica  dei  trattamenti
          pensionistici, secondo il meccanismo stabilito  dall'  art.
          34, comma 1, della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e'
          riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013,  esclusivamente  ai
          trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre
          volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100  per
          cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte  il
          trattamento  minimo  INPS  e  inferiore   a   tale   limite
          incrementato  della  quota  di   rivalutazione   automatica
          spettante  ai  sensi  del  presente  comma,  l'aumento   di
          rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
          predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'  art.  18  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e'
          abrogato. (141) 
              26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai  professionisti
          iscritti alla gestione separata di cui  all'art.  2,  comma
          26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  non  titolari  di
          pensione  e  non  iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
          obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma
          788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
          euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
          2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.  Con
          decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
          predetto Fondo. (139) (152) 
              27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all' art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per  l'anno  2013.
          (142) 
              28. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          costituisce,  senza  oneri  aggiuntivi   per   la   finanza
          pubblica,  una  Commissione  composta  da  esperti   e   da
          rappresentanti di enti gestori di  previdenza  obbligatoria
          nonche' di Autorita'  di  vigilanza  operanti  nel  settore
          previdenziale, al fine di valutare, entro  il  31  dicembre
          2012, nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza
          pubblica e delle  compatibilita'  finanziarie  del  sistema
          pensionistico  nel  medio/lungo   periodo,   possibili   ed
          ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al  trattamento
          pensionistico determinato secondo  il  metodo  contributivo
          rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
          devono essere funzionali  a  scelte  di  vita  individuali,
          anche correlate alle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro,
          fermo restando il rispetto del  principio  dell'adeguatezza
          della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
          rispetto  degli  equilibri  e   compatibilita'   succitati,
          saranno analizzate, entro il 31  dicembre  2012,  eventuali
          forme    di    decontribuzione    parziale    dell'aliquota
          contributiva  obbligatoria   verso   schemi   previdenziali
          integrativi  in  particolare   a   favore   delle   giovani
          generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
          obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza  operanti  nel
          settore della previdenza. 
              29. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di  forme
          di previdenza  obbligatoria,  un  programma  coordinato  di
          iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
          cio'  concorrono  la  comunicazione  da  parte  degli  enti
          gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa  la  posizione
          previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'   di
          comunicazione e  promozione  istruite  da  altre  Autorita'
          operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
          essere tesi a diffondere la consapevolezza, in  particolare
          tra    le    giovani    generazioni,    della    necessita'
          dell'accantonamento di risorse  a  fini  previdenziali,  in
          funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38  della
          Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso  le
          risorse  umane  e  strumentali  previste   a   legislazione
          vigente. (139) 
              30. Il Governo promuove, entro  il  31  dicembre  2011,
          l'istituzione di  un  tavolo  di  confronto  con  le  parti
          sociali  al   fine   di   riordinare   il   sistema   degli
          ammortizzatori sociali e  degli  istituti  di  sostegno  al
          reddito e della formazione continua. 
              31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
          all'art. 17, comma 1, lettere a)  e  c),  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          erogate in denaro e in natura, di importo  complessivamente
          eccedente euro  1.000.000  non  si  applica  il  regime  di
          tassazione separata di cui all'art. 19 del  medesimo  TUIR.
          Tale  importo  concorre   alla   formazione   del   reddito
          complessivo.  Le  disposizioni  del   presente   comma   si
          applicano in ogni caso a tutti i compensi  e  indennita'  a
          qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
          di capitali. In deroga all'art. 3  della  legge  27  luglio
          2000, n. 212 (137), le  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma si applicano con riferimento alle  indennita'  ed  ai
          compensi  il  cui  diritto  alla  percezione  e'  sorto   a
          decorrere dal 1° gennaio 2011. 
              31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell' art. 18
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo  le
          parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
          «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro». " 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale  30  gennaio
          2007 (Attuazione dell' art.  1,  comma  765,  della  L.  27
          dicembre 2006,  n.  296.  Procedure  di  espressione  della
          volonta' del  lavoratore  circa  la  destinazione  del  TFR
          maturando   e   disciplina   della   forma    pensionistica
          complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS): 
              "Art. 4. Comitato amministratore. 
              1. FONDINPS e' amministrato dal Comitato amministratore
          previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto. 
              2. Il suddetto Comitato e' composto da nove componenti,
          nominati con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, d'intesa con il Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze,  con   rappresentanza   paritetica   dei
          lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro.  I  componenti  del
          Comitato  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti   di
          professionalita' e onorabilita' stabiliti con il decreto di
          cui all'art. 4, comma 3, del Decreto. 
              3. I componenti del  Comitato  restano  in  carica  per
          quattro anni e non possono essere nominati per piu' di  due
          volte, anche non consecutive. I compensi dei componenti del
          Comitato sono stabiliti con il decreto di nomina e  possono
          essere  determinati  in  misura  che  varia   in   funzione
          dell'entita' del patrimonio di FONDINPS. 
              4. Con il medesimo  decreto  di  cui  al  comma  2,  e'
          nominato  il   responsabile   della   forma   pensionistica
          complementare FONDINPS, il quale deve  essere  in  possesso
          dei requisiti di professionalita' ed onorabilita'  previsti
          per i responsabili delle forme pensionistiche complementari
          dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto. 
              5.  Alle  riunioni  del  Comitato   amministratore   di
          FONDINPS assiste il direttore generale dell'INPS o  un  suo
          rappresentante all'uopo delegato. 
              6.  Nei   confronti   dei   componenti   del   Comitato
          amministratore e del responsabile di FONDINPS si  applicano
          gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395  e  2396  del
          codice civile." 
              Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 7 del citato
          decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "10. Con  effetto  dalla  ricostituzione  dei  comitati
          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui
          all'art.  1,  primo  comma,  numero  4),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  30  aprile  1970,  n.  639,  e
          successive modificazioni,  nonche'  dei  comitati  previsti
          dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del  Presidente
          della Repubblica, il numero dei  rispettivi  componenti  e'
          ridotto in misura non inferiore al trenta per cento." 
              Si riporta il testo dell'art.  8  del  decreto-legge  8
          luglio  2002,  n.  138  (Interventi  urgenti   in   materia
          tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
          farmaceutica e per il sostegno  dell'economia  anche  nelle
          aree svantaggiate)  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 2002, n. 178: 
              "Art. 8. Riassetto del CONI. 
              1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano
          (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti
          dal  decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.  242.  Per
          l'espletamento dei suoi compiti si  avvale  della  societa'
          prevista dal comma 2. 
              2.  E'  costituita  una  societa'  per  azioni  con  la
          denominazione «CONI Servizi spa». 
              3. Il capitale sociale e' stabilito  in  1  milione  di
          euro.  Successivi  apporti   al   capitale   sociale   sono
          stabiliti,  tenuto  conto  del  piano   industriale   della
          societa', dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
          intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 
              4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
          e delle finanze. Il presidente della societa' e  gli  altri
          componenti del consiglio di amministrazione sono  designati
          dal CONI. Al  fine  di  garantire  il  coordinamento  e  la
          sinergia  delle  funzioni   della   societa'   con   quelle
          dell'ente,  le  rispettive  cariche  di   vertice   possono
          coincidere. 
              Il presidente del collegio sindacale e'  designato  dal
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e   gli   altri
          componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni  e
          le attivita' culturali (71). 
              5.  L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina   dei
          componenti degli  organi  sociali  previsti  dallo  statuto
          stesso  sono  effettuati  dalla  prima  assemblea,  che  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, di  intesa  con  il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. 
              6. Entro tre mesi dalla prima  assemblea,  con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  adottato  di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, sono designati uno o piu' soggetti  di  adeguata
          esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
          stima  del  patrimonio  sociale.   Entro   tre   mesi   dal
          ricevimento  della  relazione  giurata,  il  consiglio   di
          amministrazione o l'amministratore  unico  della  societa',
          sentito  il  collegio  sindacale,   determina   il   valore
          definitivo del capitale sociale nei limiti  del  valore  di
          stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
          non superiore a  quella  risultante  dall'applicazione  dei
          criteri di  cui  all'art.  11,  comma  2,  della  legge  21
          novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima  si
          rivelasse   insufficiente,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze potranno  essere  individuati
          beni immobili patrimoniali dello Stato  da  conferire  alla
          Coni Servizi spa. A tale fine  potranno  essere  effettuati
          ulteriori  apporti  al  capitale  sociale  con   successivi
          provvedimenti legislativi (72). 
              7.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   del
          presente decreto tiene luogo degli adempimenti  in  materia
          di costituzione  di  societa'  per  azioni  previsti  dalle
          vigenti disposizioni. 
              8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la  CONI
          Servizi spa sono disciplinati da un contratto  di  servizio
          annuale. 
              9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche
          con le regioni, le province autonome e gli enti locali. 
              10. Il controllo  della  Corte  dei  conti  sulla  CONI
          Servizi spa si svolge con le modalita'  previste  dall'art.
          12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI  Servizi  spa
          puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato,
          ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi  e  delle
          norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in  giudizio
          dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
          di cui al  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  e
          successive modificazioni. 
              11. Il personale  alle  dipendenze  dell'ente  pubblico
          CONI e', dall'8 luglio 2002,  alle  dipendenze  della  CONI
          Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi  e
          passivi,  compresi  i  rapporti  di  finanziamento  con  le
          banche, e nella titolarita' dei beni facenti capo  all'ente
          pubblico. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  su  proposta  del
          Ministro per la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
          organizzazioni  sindacali,  sono  stabilite  le   modalita'
          attuative del trasferimento del  personale  del  CONI  alla
          CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il
          trasferimento  e  nella  fase  di  prima  attuazione  della
          presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli
          30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
          Per i dipendenti in servizio presso  l'ente  pubblico  CONI
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          rimangono fermi i regimi contributivi e  pensionistici  per
          le anzianita' maturate fino alla predetta data. 
              12.  Tutti  gli  atti  connessi  alle   operazioni   di
          costituzione della societa' e di conferimento  alla  stessa
          sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
          effettuati in regime di neutralita' fiscale. 
              13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
          provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie
          che  disciplinano  il  CONI.  Dalla  predetta   data   tali
          disposizioni restano in vigore in quanto compatibili. 
              14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
          vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali
          sul CONI. 
              15. All'onere derivante dal presente articolo,  pari  a
          1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno  2002,  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2002-2004,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di conto  capitale  «fondo
          speciale»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,  utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero medesimo." 
              Si riporta il testo dell'art.  30  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "Art.  30.   Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse. 
              (Art. 33 del d.lgs. n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 13  del  d.lgs.  n.  470  del  1993  e  poi
          dall'art. 18 del d.lgs. n. 80 del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 20, comma 2 della  legge  n.  488  del
          1999) 
              1. Le amministrazioni possono ricoprire  posti  vacanti
          in organico mediante cessione del contratto  di  lavoro  di
          dipendenti appartenenti alla stessa qualifica  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento.  Le  amministrazioni  devono  in  ogni  caso
          rendere pubbliche le disponibilita' dei posti  in  organico
          da ricoprire attraverso passaggio diretto di  personale  da
          altre amministrazioni, fissando preventivamente  i  criteri
          di scelta.  Il  trasferimento  e'  disposto  previo  parere
          favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi  e  degli
          uffici cui il personale e' o  sara'  assegnato  sulla  base
          della  professionalita'  in  possesso  del  dipendente   in
          relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 
              1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma  2,  con
          decreto del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e previa intesa con la conferenza  unificata,
          sentite le confederazioni sindacali  rappresentative,  sono
          disposte le misure per agevolare i processi  di  mobilita',
          anche volontaria, per garantire l'esercizio delle  funzioni
          istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
          carenze di organico. 
              2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure e i criteri generali per l'attuazione  di  quanto
          previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli  accordi,
          gli atti o le clausole dei contratti  collettivi  volti  ad
          eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
          di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art.  3,
          comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'art. 6, possono  utilizzare  in
          assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto."