Art. 13 (( Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni )) 1. ((Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attivita' di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu' stretto collegamento con la vigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (( (IVASS) )). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonche' sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione.)) 2. L'((IVASS)) ha personalita' giuridica di diritto pubblico. 3. ((L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicita', mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).)) 4. L'((IVASS)) e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'((IVASS)) puo' fornire dati al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata. 5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attivita'. 6. ((Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, e 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)), l'((IVASS)) svolge le funzioni gia' affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. 7. (( (Soppresso). )) 8. (( (Soppresso). )) 9. (( (Soppresso). )) 10. Sono organi dell'((IVASS)): a) il Presidente; b) il Consiglio; c) il Direttorio di cui all'art. 21 dello Statuto della Banca d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17. 11. Presidente dell'Istituto e' il Direttore Generale della Banca d'Italia. 12. Il Presidente e' il legale rappresentante dell'Istituto e presiede il Consiglio. 13. Il Consiglio e' composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilita' di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia. 15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'((IVASS)). In particolare il Consiglio: - adotta il regolamento organizzativo dell'((IVASS)); - delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento; - adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti; - conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; - approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali; - provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati; - esamina ed approva il bilancio; - esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli. 16. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio puo' rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto. 17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'((IVASS)) in materia assicurativa, il Direttorio della Banca d'Italia e' integrato con i due consiglieri di cui al comma 13. 18. Al Direttorio integrato spetta l'attivita' di indirizzo e direzione strategica dell'((IVASS)) e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa. 19. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato puo' rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto medesimo. 20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l'adozione di provvedimenti a carattere normativo. 21. Rientra, altresi', nella competenza del Direttorio integrato l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'((IVASS)) di provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). 22. Nei casi di necessita' e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica collegiale. 23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell'((IVASS)) sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto. 24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'((IVASS)) e' deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ((di concerto con il Ministro)) dello sviluppo economico, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche allo Statuto dell'((IVASS)), deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalita'. 25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'((IVASS)) e in particolare: - stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Istituto; - prevede la facolta' del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio; - disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al comma 13; - definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi collegiali; - definisce le modalita' dell'esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessita' e di urgenza; - stabilisce norme in materia di incompatibilita' e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi; - definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'((IVASS)) o dall'((IVASS)) alla Banca d'Italia; - definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Istituto. 26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell'Istituto, stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. 27. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'((IVASS)) puo' avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia. 28. ((Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.)) 29. ((Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attivita' svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.)) 30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 13 e il Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'((IVASS)). 31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, ((il Commissario straordinario decade ))automaticamente dalle funzioni. 32. ((Alla medesima data l'ISVAP e' soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS e' determinata entro il limite di un numero pari alle unita' di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso)). 33. ((Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potra', in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP)). 34. ((Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 25 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovra' realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso)). 35. Alla data di subentro dell'((IVASS)) nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, e' trasferita alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia. 36. Alla medesima data e' trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'((IVASS)), e' stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui ((ai commi 35 e 36)). 38. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata l'istituzione di apposito Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonche' la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potra' prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalita', una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro. L'organismo sara' soggetto alla vigilanza dell'((IVASS)). Il regolamento disciplinera', altresi', il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'((IVASS)) con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori. 39. ((La contabilita' dell'IVASS viene verificata da revisori esterni cosi' come stabilito per la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (SEBC), fermi restando i controlli gia' esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.)) 40. ((A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonche' l'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.)) 41. (( (Soppresso) )). 42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quanto previsto al comma 40 del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVASS. Per le norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 35 e 36, del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si intende effettuato alla Consap Spa. 43. ((Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate.))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'art. 1 , comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.: "Art. 1. Definizioni. 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; e) «societa' di intermediazione mobiliare» (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario (4), autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia (5); f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia (6); g) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario (7); h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; i) «societa' di investimento a capitale variabile» (SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; j «fondo comune di investimento»: il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di quote, tra una pluralita' di investitori con la finalita' di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi (8); k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita' previste dalle regole di funzionamento del fondo; l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; m) «organismi di investimento collettivo del risparmio» (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV; m-bis) «OICR armonizzati»: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni di attuazione (9); m-ter) «OICR comunitari»: gli OICR costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia (10); m-quater) «OICR extracomunitari»: gli OICR costituiti in uno Stato non appartenente all'UE (11); m-quinquies) «OICR feeder»: l'OICR che investe le proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'OICR master (12); m-sexies) «OICR master»: l'OICR nel quale uno o piu' OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita' (13); n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio che si realizza attraverso: 1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili (14); 2-bis) la commercializzazione di quote o azioni di OICR propri (15); o) «societa' di gestione del risparmio» (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (16); o-bis) «societa' di gestione armonizzata»: la societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (17); p) «societa' promotrice»: la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1) (18); q) «gestore»: la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 2) (19); q-bis) «gestore dell'OICR master»: la societa' di gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR master o la SICAV master (20); q-ter) «gestore dell'OICR feeder»: la societa' di gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR feeder o la SICAV feeder (21); q-quater) «depositario dell'OICR master o dell'OICR feeder»: la banca depositaria dell'OICR master o dell'OICR feeder o, se l'OICR master o l'OICR feeder sono OICR comunitari o extracomunitari, il soggetto autorizzato nel Paese di origine a svolgere i compiti della banca depositaria (22); r) «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le societa' di gestione armonizzate con succursale in Italia, le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario (23) e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento (24); r-bis) «Stato di origine della societa' di gestione armonizzata»: lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale (25); r-ter) «Stato di origine dell'OICR»: Stato dell'UE in cui l'OICR e' stato costituito (26); s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine (27); t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati (28); u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari (29); v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari (30); w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; w-bis) «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (31); w-ter) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente (32); w-quater) «emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine»: 1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunita' europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e' stata effettuata in base a una propria scelta; 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita' europea." Il Capo II (Contributi di vigilanza) del Titolo XIX (Disposizioni tributarie transitorie e finali) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle assicurazioni private" comprende gli articoli da 335 a 337. Si riporta il testo degli articoli 25-bis, 30, 32 e 190 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Art. 25-bis. Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. 2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art. 7, comma 1. 3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2. 4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2. 5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le societa' che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorita' puo' chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza." "Art. 30. Offerta fuori sede. 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attivita' di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attivita'. 2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies. 3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo' essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettere c) e c-bis); b) dalle SGR, dalle societa' di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR. 4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, le Sgr e le societa' di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attivita' di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attivita' prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettere c) o c-bis). 5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne' corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facolta' e' indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede. 7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente. 8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea. 9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione." "Art. 32. Promozione e collocamento a distanza di servizi e attivita' di investimento e strumenti finanziari. 1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicita', che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. 2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare con regolamento, in conformita' ai principi stabiliti nell'art. 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attivita' di investimento e di prodotti finanziari." "Art. 190. Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari. 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50; 50-bis, commi 2, 4 e 5; 50-ter, comma 4; 50-quater, comma 4; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'art. 18, commi 1 e 2, e dell'art. 33, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31. 2. La stessa sanzione si applica: a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell'art. 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della societa' indicata nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime. d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 25, comma 3; d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate in base ad esso; d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso; d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'art. 83-undecies, comma 1. 3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6. 3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689." Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni": "Art. 4. Funzioni dell'ISVAP. 1. L'ISVAP, in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private. 2. L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo. 3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta. 4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'ISVAP e' soggetto al controllo della Corte dei conti". Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: "Art. 5. Autorita' di vigilanza. 1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice. 2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione. 3. L'ISVAP effettua le attivita' necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa. 4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorita' degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull'attivita' assicurativa e riassicurativa in conformita' alle procedure stabilite dall'ordinamento comunitario. 5. L'ordinamento dell'ISVAP e' disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai fini dell'esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo" Si riporta il testo degli articoli 157 e seguenti contenuti nel Capo VI (Disciplina dell'attivita' peritale) del Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: "Art. 157. Ruolo dei periti assicurativi. 1. L'ISVAP cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicita' piu' idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo. 2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attivita' in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 158". "Art. 158. Requisiti per l'iscrizione. 1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ne' essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa' od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale; f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato; g) aver superato una prova di idoneita' secondo quanto previsto dal comma 3. 2. Fermo il disposto dell'art. 156, non possono esercitare l'attivita' di perito assicurativo ne' essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno. 3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacita' professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneita', consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attivita'. L'ISVAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalita' di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione". "Art. 159. Cancellazione dal ruolo. 1. La cancellazione dal ruolo e' disposta dall'ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di: a) rinuncia all'iscrizione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 158, comma 1, lettere a), b), c) e d); c) sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'art. 158, comma 2; d) radiazione; e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'art. 337, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP. 2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo". "Art. 160. Reiscrizione. 1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, puo' richiedere di esservi iscritto nuovamente, purche' siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'art. 158, commi 1 e 2. 2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito puo' essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione. 3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di vigilanza, puo' essere iscritto nuovamente purche' abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione. 4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneita' gia' conseguita". Si riporta il testo degli articoli 154 e 155 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: "Art. 154. Centro di informazione italiano. 1. E' istituito presso l'ISVAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall'art. 151. A tale fine l'ISVAP puo' stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che gia' detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano. 2. Il Centro di informazione italiano e' incaricato di tenere un registro da cui risulta: a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'art. 2, comma 3, diversi dalla responsabilita' del vettore; c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'art. 2, comma 3, diversi dalla responsabilita' del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'art. 152. 3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c). 4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. 5. Le procedure, i tempi e le modalita' di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalita' del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonche' le modalita' di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall'ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all'art. 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili. 6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, l'ISVAP e' autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati per le finalita' della banca dati sinistri. L'ISVAP, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano. 7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione. 8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario". "Art. 155. Accesso al Centro di informazione italiano. 1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'art. 151, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro: a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione; b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa; c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui: 1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica; 2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica; 3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica. 2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione italiano il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare: a) all'impresa di assicurazione; b) all'ente di immatricolazione del veicolo. 3. Fermi restando i poteri dell'autorita' giudiziaria, le forze di polizia nonche' gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato. 4. L'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada. 5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario. 5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico". Si riporta il testo dell'art. 17 del legge 23 agosto 1988, n 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "Art. 17. Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (abrogata). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete". Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni": "Art. 4. Funzioni dell'ISVAP. 1. L'ISVAP, in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private. 2. L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo. 3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta. 4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'ISVAP e' soggetto al controllo della Corte dei conti". Si riporta il testo dell'art. 351, comma 1, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: "1. L'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - 1. L'ISVAP, in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private". Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della citata legge n. 576 del 1982, abrogati dalla presente legge, recavano: «9. Organi dell'ISVAP» «10. Presidente» «11. Consiglio» «12. Collegio dei revisori» «13. Attribuzioni del presidente» «14. Attribuzioni del consiglio» «17. Autonomia organizzativa» Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla presente legge: "Art. 13. Vigilanza sui fondi pensione. 1. (omissis) 2. (Abrogato) 3. Il finanziamento della commissione puo' essere integrato, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati".