Art. 13 
 
 
(( Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni )) 
 
  1. ((Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attivita'  di
vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu'  stretto
collegamento con la vigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale
in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  ((  (IVASS)
)). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri  di
vigilanza  regolamentare,  informativa,  ispettiva   e   sanzionatori
esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati  e  sulle  imprese  di
assicurazione nonche' sui prodotti di cui all'articolo  1,  comma  1,
lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e
relativa disciplina regolamentare di attuazione.)) 
  2. L'((IVASS)) ha personalita' giuridica di diritto pubblico. 
  3.  ((L'Istituto  opera  sulla  base  di  principi   di   autonomia
organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di
economicita', mantenendo i contributi di vigilanza  annuali  previsti
dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209 (Codice delle assicurazioni private).)) 
  4. L'((IVASS)) e i componenti dei suoi  organi  operano  con  piena
autonomia e indipendenza e non  sono  sottoposti  alle  direttive  di
altri soggetti pubblici o privati. L'((IVASS)) puo' fornire  dati  al
Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle
finanze, esclusivamente in forma aggregata. 
  5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo  una
relazione sulla propria attivita'. 
  6. ((Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli  25-bis,  30,
comma 9, 32, comma 2, e 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58)), l'((IVASS)) svolge le funzioni  gia'  affidate  all'Istituto
per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di   interesse
collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12  agosto  1982,
n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni)  e  dell'art.  5
del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. 
  7. (( (Soppresso). )) 
  8. (( (Soppresso). )) 
  9. (( (Soppresso). )) 
  10. Sono organi dell'((IVASS)): 
a) il Presidente; 
b) il Consiglio; 
c) il Direttorio  di  cui  all'art.  21  dello  Statuto  della  Banca
   d'Italia, operante nella composizione integrata di  cui  al  comma
   17. 
  11. Presidente dell'Istituto e' il Direttore Generale  della  Banca
d'Italia. 
  12. Il Presidente  e'  il  legale  rappresentante  dell'Istituto  e
presiede il Consiglio. 
  13. Il Consiglio e' composto dal Presidente e  da  due  consiglieri
scelti tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza oltre  che
di  elevata  qualificazione  professionale  in  campo   assicurativo,
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera
del  Consiglio  dei  Ministri,  ad  iniziativa  del  Presidente   del
Consiglio, su proposta del Governatore  della  Banca  d'Italia  e  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 
  14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con  possibilita'
di rinnovo per un ulteriore mandato.  Gli  emolumenti  connessi  alla
carica  sono  fissati  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia. 
  15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'((IVASS)). 
  In particolare il Consiglio: 
  - adotta il regolamento organizzativo dell'((IVASS)); 
  - delibera in ordine al  trattamento  normativo  ed  economico  del
personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento; 
  - adotta i provvedimenti  di  nomina,  assegnazione,  promozione  e
cessazione dal servizio dei dipendenti; 
  - conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; 
  - approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali; 
  - provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati; 
  - esamina ed approva il bilancio; 
  -  esercita  le  ulteriori  competenze  indicate  dallo  Statuto  e
delibera sulle questioni che il  Direttorio  integrato  eventualmente
ritenga di sottoporgli. 
  16.  Nell'ambito  delle  proprie  competenze,  il  Consiglio   puo'
rilasciare  deleghe  anche  a  singoli  consiglieri  o  al  personale
dell'Istituto  con   qualifica   dirigenziale   per   l'adozione   di
provvedimenti   che   non   richiedono   valutazioni   di   carattere
discrezionale, stabilendone oggetto  e  limiti,  nel  rispetto  delle
modalita' previste dallo Statuto. 
  17.  Ai  soli  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  istituzionali
attribuite all'((IVASS)) in materia assicurativa, il Direttorio della
Banca d'Italia e' integrato con i due consiglieri di cui al comma 13. 
  18. Al Direttorio  integrato  spetta  l'attivita'  di  indirizzo  e
direzione strategica dell'((IVASS)) e la  competenza  ad  assumere  i
provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi  all'esercizio  delle
funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa. 
  19. Nell'ambito delle proprie competenze  il  Direttorio  integrato
puo' rilasciare deleghe  al  Presidente,  a  singoli  consiglieri,  a
dipendenti dell'Istituto con qualifica  dirigenziale  o  a  Comitati,
Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto  e
limiti nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto medesimo. 
  20.  Rientra,  in  ogni  caso,  nella  competenza   esclusiva   del
Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al
comma 5, del  presente  articolo  e  l'adozione  di  provvedimenti  a
carattere normativo. 
  21. Rientra, altresi', nella competenza  del  Direttorio  integrato
l'adozione   nei   confronti   dei   dirigenti   dell'((IVASS))    di
provvedimenti  di  distacco  ed  il   conferimento   di   particolari
incarichi, ivi compresa la nomina  dei  delegati  presso  l'Autorita'
europea  delle   assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
professionali (EIOPA). 
  22. Nei casi  di  necessita'  e  di  urgenza,  i  provvedimenti  di
competenza  del  Direttorio  integrato  possono  essere  assunti  dai
componenti del  Consiglio  di  amministrazione  anche  singolarmente,
salvo ratifica collegiale. 
  23.  Il  Direttorio  integrato  viene  informato   dal   Presidente
dell'((IVASS))  sui  fatti  rilevanti  concernenti  l'amministrazione
dell'Istituto. 
  24. In sede di prima  applicazione  lo  Statuto  dell'((IVASS))  e'
deliberato dal Direttorio  della  Banca  d'Italia  ed  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica su  proposta  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, ((di concerto  con  il  Ministro))  dello
sviluppo economico, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri.
Le modifiche allo Statuto dell'((IVASS)), deliberate  dal  Direttorio
integrato, sono approvate con le medesime modalita'. 
  25.  Lo  Statuto   detta   disposizioni   in   ordine   all'assetto
organizzativo dell'((IVASS)) e in particolare: 
  - stabilisce norme  di  dettaglio  sulle  competenze  degli  organi
dell'Istituto; 
  - prevede la facolta'  del  Direttorio  integrato  di  nominare  un
Segretario generale con compiti di ordinaria  amministrazione,  anche
su delega del Consiglio; 
  - disciplina il  funzionamento  degli  organi  e  in  tale  ambito,
stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli  collegiali,
prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti
di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei  consiglieri
di cui al comma 13; 
  - definisce principi e  criteri  ai  fini  del  conferimento  delle
deleghe da parte degli organi collegiali; 
  -   definisce   le   modalita'   dell'esercizio   delle    funzioni
istituzionali nei casi di necessita' e di urgenza; 
  - stabilisce norme in materia di incompatibilita'  e  principi  per
l'adozione di un  codice  etico  sia  per  i  dipendenti  che  per  i
componenti degli organi; 
  - definisce  i  criteri  ai  fini  di  eventuali  provvedimenti  di
distacco  dei  dipendenti  dalla  Banca  d'Italia   all'((IVASS))   o
dall'((IVASS)) alla Banca d'Italia; 
  - definisce norme relative  alla  consulenza  e  rappresentanza  in
giudizio dell'Istituto. 
  26.  Lo  Statuto,  tenendo  conto  delle  funzioni   dell'Istituto,
stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse,  la  riduzione
delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. 
  27. Ai fini dell'esercizio  delle  sue  funzioni  l'((IVASS))  puo'
avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia. 
  28. ((Alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  gli
organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume
le  funzioni  di  Commissario   per   l'ordinaria   e   straordinaria
amministrazione  dell'ente,  mantenendo  il   trattamento   economico
connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del  10  per
cento.)) 
  29. ((Il Commissario straordinario  riferisce  con  cadenza  almeno
quindicinale al direttore generale della  Banca  d'Italia  in  ordine
all'attivita' svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP,
per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e
della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.)) 
  30. Entro 120 giorni dalla data di cui al  comma  28  del  presente
articolo, sono nominati i  Consiglieri  di  cui  al  comma  13  e  il
Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'((IVASS)). 
  31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, ((il  Commissario
straordinario decade ))automaticamente dalle funzioni. 
  32. ((Alla medesima data l'ISVAP e' soppresso e l'IVASS succede  in
tutte le funzioni, le competenze, i poteri  e  in  tutti  i  rapporti
attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie  e
strumentali dell'ente soppresso. Il  personale  del  soppresso  ISVAP
passa  alle  dipendenze  dell'IVASS   conservando   di   diritto   il
trattamento giuridico, economico e previdenziale di  provenienza.  La
dotazione dell'IVASS e' determinata entro il limite di un numero pari
alle unita' di personale di ruolo a tempo  indeterminato  trasferite,
in servizio presso l'ente soppresso)). 
  33. ((Entro 120 giorni dalla  data  di  subentro  dell'IVASS  nelle
funzioni di  ISVAP,  il  Consiglio  di  amministrazione,  sentite  le
organizzazioni  sindacali,  definisce   il   trattamento   giuridico,
economico e previdenziale del personale  dell'IVASS,  fermo  restando
che lo stesso  non  potra',  in  nessun  caso,  comportare  oneri  di
bilancio  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  nel   precedente
ordinamento dell'ISVAP)). 
  34. ((Entro 120 giorni dalla  data  di  subentro  dell'IVASS  nelle
funzioni di ISVAP  il  Consiglio  definisce  il  piano  di  riassetto
organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo  Statuto  ai
sensi del comma 25 del presente articolo.  In  ogni  caso,  il  piano
dovra' realizzare risparmi rispetto al costo totale di  funzionamento
dell'ente soppresso)). 
  35.  Alla  data   di   subentro   dell'((IVASS))   nelle   funzioni
precedentemente attribuite all'ISVAP, e'  trasferita  alla  Consap  -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo
dei periti assicurativi di cui agli artt. 157  e  segg.  del  decreto
legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  e  ogni  altra  competenza
spettante all'ISVAP in materia. 
  36. Alla medesima data e' trasferita alla Consap  Spa  la  gestione
del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
  37. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
l'((IVASS)), e' stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui
al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla  Consap  Spa  a
copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui
((ai commi 35 e 36)). 
  38. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, da  adottarsi  entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata l'istituzione
di apposito  Organismo,  avente  personalita'  giuridica  di  diritto
privato e ordinato in forma di associazione, cui  saranno  trasferite
le funzioni e competenze in materia  di  tenuta  del  Registro  unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonche' la vigilanza
sui soggetti iscritti nel registro medesimo.  Il  regolamento  potra'
prevedere,  nel  rispetto   dei   principi   di   semplificazione   e
proporzionalita', una revisione delle categorie  di  soggetti  tenuti
all'iscrizione  nel  Registro.  L'organismo   sara'   soggetto   alla
vigilanza dell'((IVASS)). Il regolamento disciplinera', altresi',  il
procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e  il  passaggio
al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria
all'((IVASS)) con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori. 
  39. ((La  contabilita'  dell'IVASS  viene  verificata  da  revisori
esterni  cosi'  come  stabilito  per  la  Banca  d'Italia  ai   sensi
dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali
e della Banca centrale europea (SEBC),  fermi  restando  i  controlli
gia'  esercitati  dalla  Corte  dei  Conti   su   ISVAP,   ai   sensi
dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576,  come  modificato
dall'articolo 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209.)) 
  40. ((A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  dello  statuto
dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11,  12,  13,  14  e  17
della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonche' l'articolo 13,  comma  2,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresi'  abrogate  tutte  le
disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.)) 
  41. (( (Soppresso) )). 
  42. Dalla data di cui ai commi 40 e  41  e  fermo  restando  quanto
previsto  al  comma  40  del  presente  articolo,  ogni   riferimento
all'ISVAP contenuto  in  norme  di  legge  o  in  altre  disposizioni
normative e' da intendersi effettuato all'IVASS.  Per  le  norme  che
disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi  35  e  36,  del
presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si  intende  effettuato
alla Consap Spa. 
  43. ((Le  disposizioni  adottate  dall'ISVAP  nell'esercizio  delle
funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS  restano  in  vigore
fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo,  di  nuove
disposizioni nelle materie regolate.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 1 , comma 1, del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6  febbraio  1996,  n.
          52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,  n.
          71, S.O.: 
              "Art. 1. Definizioni. 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) «legge fallimentare»: il regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni; 
                b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni; 
                c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                d)  «ISVAP»:  l'Istituto  per  la   vigilanza   sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo; 
                e) «societa'  di  intermediazione  mobiliare»  (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107  del
          T.U.  bancario  (4),  autorizzata  a  svolgere  servizi   o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in Italia (5); 
                f) «impresa di investimento comunitaria»:  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia (6); 
                g)  «impresa   di   investimento   extracomunitaria»:
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario (7); 
                h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
                i) «societa' di investimento  a  capitale  variabile»
          (SICAV): la societa' per azioni a  capitale  variabile  con
          sede legale e  direzione  generale  in  Italia  avente  per
          oggetto esclusivo l'investimento collettivo del  patrimonio
          raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; 
                j  «fondo  comune  di  investimento»:  il  patrimonio
          autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di  quote,
          tra una pluralita'  di  investitori  con  la  finalita'  di
          investire  lo  stesso  sulla  base  di  una  predeterminata
          politica di investimento; suddiviso in quote di  pertinenza
          di  una  pluralita'  di  partecipanti;  gestito  in  monte,
          nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi
          (8); 
                k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento  i
          cui partecipanti hanno diritto di  chiedere,  in  qualsiasi
          tempo,  il  rimborso  delle  quote  secondo  le   modalita'
          previste dalle regole di funzionamento del fondo; 
                l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in
          cui il diritto al rimborso delle quote  viene  riconosciuto
          ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; 
                m)  «organismi   di   investimento   collettivo   del
          risparmio» (OICR): i fondi  comuni  di  investimento  e  le
          SICAV; 
                m-bis)  «OICR  armonizzati»:  gli   OICR   rientranti
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2009/65/CE  e
          delle relative disposizioni di attuazione (9); 
                m-ter) «OICR comunitari»: gli OICR costituiti in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia (10); 
                m-quater) «OICR extracomunitari»: gli OICR costituiti
          in uno Stato non appartenente all'UE (11); 
                m-quinquies) «OICR feeder»:  l'OICR  che  investe  le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'OICR
          master (12); 
                m-sexies) «OICR master»: l'OICR nel quale uno o  piu'
          OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
          attivita' (13); 
                n) «gestione collettiva del risparmio»:  il  servizio
          che si realizza attraverso: 
              1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi
          comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti  con
          i partecipanti; 
              2) la gestione del patrimonio di  OICR,  di  propria  o
          altrui  istituzione,  mediante  l'investimento  avente   ad
          oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni  mobili
          o immobili (14); 
              2-bis) la commercializzazione di quote o azioni di OICR
          propri (15); 
                o) «societa' di gestione  del  risparmio»  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio (16); 
                o-bis)  «societa'  di   gestione   armonizzata»:   la
          societa' con sede legale e direzione generale in uno  Stato
          membro diverso  dall'Italia,  autorizzata  ai  sensi  della
          direttiva  in  materia   di   organismi   di   investimento
          collettivo, a prestare il servizio di  gestione  collettiva
          del risparmio (17); 
                p)  «societa'  promotrice»:   la   SGR   che   svolge
          l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1) (18); 
                q) «gestore»: la SGR che svolge l'attivita'  indicata
          nella lettera n), numero 2) (19); 
                q-bis) «gestore dell'OICR  master»:  la  societa'  di
          gestione  che  svolge  l'attivita'  di  gestione  dell'OICR
          master o la SICAV master (20); 
                q-ter) «gestore dell'OICR  feeder»:  la  societa'  di
          gestione  che  svolge  l'attivita'  di  gestione  dell'OICR
          feeder o la SICAV feeder (21); 
                q-quater) «depositario dell'OICR master  o  dell'OICR
          feeder»: la banca depositaria dell'OICR master o  dell'OICR
          feeder o, se  l'OICR  master  o  l'OICR  feeder  sono  OICR
          comunitari o extracomunitari, il soggetto  autorizzato  nel
          Paese  di  origine  a  svolgere  i  compiti   della   banca
          depositaria (22); 
                r)  «soggetti  abilitati»:  le  SIM,  le  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  SGR,   le
          societa' di gestione armonizzate con succursale in  Italia,
          le  SICAV  nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario
          (23) e  le  banche  italiane,  le  banche  comunitarie  con
          succursale  in  Italia  e   le   banche   extracomunitarie,
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento (24); 
                r-bis) «Stato di origine della societa'  di  gestione
          armonizzata»: lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          armonizzata ha la propria sede legale e direzione  generale
          (25); 
                r-ter) «Stato di origine dell'OICR»: Stato dell'UE in
          cui l'OICR e' stato costituito (26); 
                s) «servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento»:  le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine (27); 
                t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati (28); 
                u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari (29); 
                v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»:  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiori  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari (30); 
                w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o  esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani; 
                w-bis) «prodotti  finanziari  emessi  da  imprese  di
          assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252 (31); 
                w-ter) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente (32); 
                w-quater) «emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine»: 
              1) le emittenti azioni  ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati  italiani  o  di  altro  Stato  membro  della
          Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2),  aventi  sede  in  uno  Stato  non  appartenente   alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
          mobiliari sono ammessi  alle  negoziazioni  in  un  mercato
          regolamentato italiano,  che  hanno  scelto  l'Italia  come
          Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un  solo
          Stato membro come Stato membro d'origine. La  scelta  resta
          valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori
          mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'   ammessi   alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea." 
              Il Capo II (Contributi di  vigilanza)  del  Titolo  XIX
          (Disposizioni tributarie transitorie e finali) del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle
          assicurazioni private" comprende gli articoli da 335 a 337. 
              Si riporta il testo degli articoli 25-bis, 30, 32 e 190
          del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              "Art. 25-bis. Prodotti finanziari emessi da banche e da
          imprese di assicurazione. 
              1.  Gli  articoli   21   e   23   si   applicano   alla
          sottoscrizione e al  collocamento  di  prodotti  finanziari
          emessi da banche e da imprese di assicurazione. 
              2. In relazione ai prodotti di cui al  comma  1  e  nel
          perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5,  comma  3,
          la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e  sulle  imprese
          di  assicurazione  i  poteri  di  vigilanza  regolamentare,
          informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis,
          lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'art. 8, commi 1 e
          2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art.
          7, comma 1. 
              3. Il collegio sindacale, il consiglio di  sorveglianza
          o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese
          di assicurazione informa senza indugio la CONSOB  di  tutti
          gli  atti  o  i  fatti,   di   cui   venga   a   conoscenza
          nell'esercizio dei propri compiti, che  possano  costituire
          una violazione delle norme di cui al presente  capo  ovvero
          delle disposizioni generali  o  particolari  emanate  dalla
          CONSOB ai sensi del comma 2. 
              4. I soggetti incaricati  della  revisione  legale  dei
          conti  delle  imprese  di  assicurazione  comunicano  senza
          indugio alla CONSOB gli atti  o  i  fatti,  rilevati  nello
          svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
          violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle
          disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
          sensi del comma 2. 
              5. I commi 3 e 4  si  applicano  anche  all'organo  che
          svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della
          revisione  legale  dei  conti  presso   le   societa'   che
          controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste
          controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 
              6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente  le
          ispezioni   da   ciascuna   disposte   sulle   imprese   di
          assicurazione. Ciascuna autorita' puo'  chiedere  all'altra
          di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza." 
              "Art. 30. Offerta fuori sede. 
              1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione  e
          il collocamento presso il pubblico: 
                a) di strumenti finanziari  in  luogo  diverso  dalla
          sede  legale  o  dalle   dipendenze   dell'emittente,   del
          proponente l'investimento o del soggetto  incaricato  della
          promozione o del collocamento; 
                b) di servizi e attivita' di  investimento  in  luogo
          diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
          promuove o colloca il servizio o l'attivita'. 
              2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata
          nei confronti di clienti professionali, come individuati ai
          sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies. 
              3. L'offerta fuori sede di  strumenti  finanziari  puo'
          essere effettuata: 
                a) dai  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento  dei
          servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettere c) e c-bis); 
                b) dalle SGR, dalle societa' di gestione  armonizzate
          e dalle SICAV, limitatamente alle quote e  alle  azioni  di
          OICR. 
              4.  Le  imprese  di  investimento,   le   banche,   gli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   previsto
          dall'art. 107  del  testo  unico  bancario,  le  Sgr  e  le
          societa'  di  gestione   armonizzate   possono   effettuare
          l'offerta fuori sede dei  propri  servizi  e  attivita'  di
          investimento. Ove l'offerta abbia  per  oggetto  servizi  e
          attivita' prestati da altri  intermediari,  le  imprese  di
          investimento e le banche  devono  essere  autorizzate  allo
          svolgimento dei servizi  previsti  dall'art.  1,  comma  5,
          lettere c) o c-bis). 
              5.  Le  imprese  di  investimento   possono   procedere
          all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli  strumenti
          finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui
          caratteristiche  sono  stabilite  con   regolamento   dalla
          CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 
              6.  L'efficacia  dei  contratti  di   collocamento   di
          strumenti  finanziari   o   di   gestione   di   portafogli
          individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
          sette giorni decorrenti dalla  data  di  sottoscrizione  da
          parte dell'investitore. Entro detto  termine  l'investitore
          puo'  comunicare  il  proprio  recesso  senza   spese   ne'
          corrispettivo  al  promotore  finanziario  o  al   soggetto
          abilitato; tale facolta' e' indicata nei moduli o formulari
          consegnati  all'investitore.  La  medesima  disciplina   si
          applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede. 
              7. L'omessa indicazione della facolta' di  recesso  nei
          moduli  o  formulari  comporta  la  nullita'  dei  relativi
          contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente. 
              8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche  di
          vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
          di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
          sottoscrivere  tali  azioni,  purche'  le  azioni   o   gli
          strumenti   finanziari   siano   negoziati    in    mercati
          regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea. 
              9. Il presente articolo si applica  anche  ai  prodotti
          finanziari   diversi   dagli   strumenti   finanziari    e,
          limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari
          emessi da imprese di assicurazione." 
              "Art. 32.  Promozione  e  collocamento  a  distanza  di
          servizi e attivita' di investimento e strumenti finanziari. 
              1.  Per  tecniche  di  comunicazione  a   distanza   si
          intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse
          dalla pubblicita', che non comportano la presenza fisica  e
          simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo
          incaricato. 
              2.  La  Consob,  sentita  la   Banca   d'Italia,   puo'
          disciplinare con regolamento, in  conformita'  ai  principi
          stabiliti nell'art. 30 e nel decreto legislativo 19  agosto
          2005, n. 190, la  promozione  e  il  collocamento  mediante
          tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attivita'
          di investimento e di prodotti finanziari." 
              "Art. 190. Altre sanzioni amministrative pecuniarie  in
          tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e  della
          gestione accentrata di strumenti finanziari. 
              1. I soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione
          o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati,
          i  quali  non  osservano  le  disposizioni  previste  dagli
          articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma  1;  9;  10;  12;  13,
          comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2;  27,
          commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi  1,
          2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6
          e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41,
          commi 2 e 3; 41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi
          7 e 8; 50; 50-bis,  commi  2,  4  e  5;  50-ter,  comma  4;
          50-quater, comma  4;  65;  79-bis;  187-nonies,  ovvero  le
          disposizioni generali o  particolari  emanate  dalla  Banca
          d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli,  sono
          puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La  stessa
          sanzione si applica nel caso di  violazione  dell'art.  18,
          commi 1 e 2, e dell'art. 33, comma 1,  ovvero  in  caso  di
          esercizio dell'attivita' di  consulente  finanziario  o  di
          promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi
          di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31. 
              2. La stessa sanzione si applica: 
                a)   ai   soggetti   che   svolgono    funzioni    di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          societa' di gestione del mercato, nel caso di  inosservanza
          delle disposizioni previste dal capo I del titolo  I  della
          parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
                b)   ai   soggetti   che   svolgono    funzioni    di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          societa' di gestione accentrata, nel caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e
          di quelle emanate in base ad esse; 
                b-bis)  ai  soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione o di direzione degli intermediari  indicati
          nell'art. 79-quater per inosservanza delle disposizioni  di
          cui all'art. 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed  f),
          83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; 
                c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di
          scambi di fondi interbancari, ai  soggetti  che  gestiscono
          sistemi   multilaterali    di    negoziazione    ed    agli
          internalizzatori  sistematici,  nel  caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
          I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
                d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati  negli
          articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono  funzioni  di
          amministrazione o  di  direzione  della  societa'  indicata
          nell'art. 69, comma  1,  nel  caso  di  inosservanza  delle
          disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70,  70-bis  e
          77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime. 
                d-bis)  ai  soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino  le
          disposizioni previste dall'art. 25-bis,  commi  1  e  2,  e
          quelle emanate in base ad esse; 
                d-ter) agli operatori ammessi alle  negoziazioni  nei
          mercati  regolamentati  in  caso  di   inosservanza   delle
          disposizioni previste dall'art. 25, comma 3; 
                d-quater) ai  membri  dell'organismo  dei  consulenti
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate  in  base  ad
          esso; 
                d-quinquies) ai membri dell'organismo  dei  promotori
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso; 
                d-sexies)  ai  soggetti  che  svolgono  funzioni   di
          amministrazione  degli  emittenti   azioni   in   caso   di
          inosservanza  di  quanto  previsto  dall'art.  83-undecies,
          comma 1. 
              3. Le sanzioni previste dai commi 1 e  2  si  applicano
          anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo  nelle
          societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
          le disposizioni indicate nei medesimi commi o  non  abbiano
          vigilato,  in  conformita'  dei  doveri  inerenti  al  loro
          ufficio, affinche' le disposizioni stesse  non  fossero  da
          altri violate. La stessa sanzione si applica  nel  caso  di
          violazione delle disposizioni previste dall'art.  8,  commi
          da 2 a 6. 
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
          particolari emanate in base al medesimo comma  dalla  Banca
          d'Italia,  sono  puniti  con  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 
              4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente articolo non si applica l'art. 16 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689." 
              Si riporta il testo dell'art. 4 della legge  12  agosto
          1982,  n.  576,  recante  "Riforma  della  vigilanza  sulle
          assicurazioni": 
              "Art. 4. Funzioni dell'ISVAP. 
              1. L'ISVAP, in conformita' alla  normativa  dell'Unione
          europea in materia assicurativa e nell'ambito  delle  linee
          di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le
          funzioni   di   vigilanza   previste   nel   codice   delle
          assicurazioni private. 
              2.   L'ISVAP   svolge   attivita'   consultiva   e   di
          segnalazione nei confronti del Parlamento  e  del  Governo,
          nell'ambito  delle  competenze  per  la  regolazione  e  la
          vigilanza sul settore assicurativo. 
              3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni  anno,  presenta
          al  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri,   per   la
          trasmissione al Parlamento,  una  relazione  sull'attivita'
          svolta. 
              4. Il bilancio preventivo e il  rendiconto  finanziario
          dell'ISVAP e' soggetto al controllo della Corte dei conti". 
              Si riporta il testo  dell'art.  5  del  citato  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              "Art. 5. Autorita' di vigilanza. 
              1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul  settore
          assicurativo mediante  l'esercizio  dei  poteri  di  natura
          autorizzativa,  prescrittiva,  accertativa,   cautelare   e
          repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice. 
              2. L'ISVAP adotta ogni regolamento  necessario  per  la
          sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza
          e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed
          allo stesso fine rende nota ogni  utile  raccomandazione  o
          interpretazione. 
              3.  L'ISVAP  effettua  le  attivita'   necessarie   per
          promuovere  un  appropriato   grado   di   protezione   del
          consumatore e per  sviluppare  la  conoscenza  del  mercato
          assicurativo,   comprese   le   indagini   statistiche   ed
          economiche e la raccolta  di  elementi  per  l'elaborazione
          delle linee di politica assicurativa. 
              4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione  con  le
          autorita' degli altri  Stati  membri  al  fine  di  rendere
          organica, efficace ed omogenea la vigilanza  sull'attivita'
          assicurativa e riassicurativa in conformita' alle procedure
          stabilite dall'ordinamento comunitario. 
              5. L'ordinamento dell'ISVAP e' disciplinato dalla legge
          12 agosto 1982, n. 576,  e  successive  modificazioni,  nel
          rispetto  dei  principi  di  autonomia  necessari  ai  fini
          dell'esercizio imparziale delle funzioni di  vigilanza  sul
          settore assicurativo" 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  157  e  seguenti
          contenuti nel Capo VI (Disciplina dell'attivita'  peritale)
          del Titolo X (Assicurazione obbligatoria per  i  veicoli  a
          motore e  i  natanti)  del  citato  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209: 
              "Art. 157. Ruolo dei periti assicurativi. 
              1. L'ISVAP cura l'istituzione e  il  funzionamento  del
          ruolo  e  determina,  con  regolamento,  gli  obblighi   di
          comunicazione,   la   procedura   di   iscrizione   e    di
          cancellazione e le forme  di  pubblicita'  piu'  idonee  ad
          assicurare l'accesso pubblico al ruolo. 
              2. Nel ruolo sono iscritti i  periti  assicurativi  che
          esercitano l'attivita' in proprio e che  sono  in  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 158". 
              "Art. 158. Requisiti per l'iscrizione. 
              1. Per  ottenere  l'iscrizione  nel  ruolo  la  persona
          fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) godere dei diritti civili; 
                b)  non  aver  riportato  condanna  irrevocabile,   o
          sentenza irrevocabile di applicazione  della  pena  di  cui
          all'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale,  per
          un  delitto  contro  la  pubblica  amministrazione,  contro
          l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica,
          contro l'economia pubblica,  l'industria  e  il  commercio,
          contro il patrimonio per il quale la legge commini la  pena
          della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o  nel
          massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per  il
          quale sia comminata la pena della reclusione non  inferiore
          nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il
          reato di omesso versamento dei contributi  previdenziali  e
          assistenziali  obbligatori,  ovvero  condanna  irrevocabile
          comportante   l'applicazione    della    pena    accessoria
          dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di  durata
          superiore a tre anni, salvo  che  non  sia  intervenuta  la
          riabilitazione; 
                c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia
          intervenuta la riabilitazione, ne' essere stato presidente,
          amministratore con delega di  poteri,  direttore  generale,
          sindaco di societa' od enti che siano stati assoggettati  a
          procedure   di   fallimento,   concordato   preventivo    o
          liquidazione  coatta  amministrativa,  almeno  per  i   tre
          esercizi    precedenti    all'adozione     dei     relativi
          provvedimenti, fermo restando che l'impedimento  ha  durata
          fino   ai   cinque   anni   successivi   all'adozione   dei
          provvedimenti stessi; 
                d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto
          o sospensione previste dall'art. 10 della legge  31  maggio
          1965, n. 575, e successive modificazioni; 
                e)  aver  conseguito  un  diploma  di  scuola   media
          secondaria superiore o di laurea triennale; 
                f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un
          perito abilitato; 
                g) aver  superato  una  prova  di  idoneita'  secondo
          quanto previsto dal comma 3. 
              2.  Fermo  il  disposto  dell'art.  156,  non   possono
          esercitare l'attivita' di perito  assicurativo  ne'  essere
          iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione  e  di
          riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti  e  i
          pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a  tempo  pieno
          ovvero a tempo parziale, quando superi la meta' dell'orario
          lavorativo a tempo pieno. 
              3. Ai fini dell'iscrizione, il  perito  deve  possedere
          adeguate cognizioni e  capacita'  professionali,  che  sono
          accertate  dall'ISVAP  tramite  una  prova  di   idoneita',
          consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche  ed
          economiche rilevanti nell'esercizio dell'attivita'. L'ISVAP
          determina, con regolamento, i titoli  di  ammissione  e  le
          modalita'   di   svolgimento   della   prova    valutativa,
          provvedendo alla relativa organizzazione e gestione". 
              "Art. 159. Cancellazione dal ruolo. 
              1. La cancellazione dal ruolo e'  disposta  dall'ISVAP,
          con provvedimento motivato, in caso di: 
                a) rinuncia all'iscrizione; 
                b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art.  158,
          comma 1, lettere a), b), c) e d); 
                c) sopravvenuta incompatibilita' ai  sensi  dell'art.
          158, comma 2; 
                d) radiazione; 
                e) mancato versamento del contributo di vigilanza  di
          cui all'art.  337,  nonostante  apposita  diffida  disposta
          dall'ISVAP. 
              2. Non si procede alla cancellazione dal  ruolo,  anche
          se richiesta dal perito, fino a  quando  sia  in  corso  un
          procedimento   disciplinare   ovvero   siano    in    corso
          accertamenti   istruttori   propedeutici   all'avvio    del
          medesimo". 
              "Art. 160. Reiscrizione. 
              1. Il perito, che sia  stato  cancellato  dal  ruolo  a
          seguito del provvedimento di radiazione, puo' richiedere di
          esservi iscritto nuovamente, purche' siano  decorsi  almeno
          cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di
          cui all'art. 158, commi 1 e 2. 
              2. In  caso  di  cancellazione  derivante  da  condanna
          irrevocabile  o  da  fallimento,  il  perito  puo'   essere
          nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta
          la riabilitazione. 
              3. Il perito, la cui iscrizione  sia  stata  cancellata
          per mancato versamento del contributo  di  vigilanza,  puo'
          essere iscritto  nuovamente  purche'  abbia  provveduto  al
          pagamento   di   quanto   non   corrisposto    sino    alla
          cancellazione. 
              4. Se  il  perito,  intervenuta  la  cancellazione  dal
          ruolo, chiede una nuova  iscrizione,  essa  viene  disposta
          previa verifica della  sussistenza  dei  requisiti  di  cui
          all'art. 158, commi 1 e  2,  rimanendo  valida  l'idoneita'
          gia' conseguita". 
              Si riporta il testo degli articoli 154 e 155 del citato
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              "Art. 154. Centro di informazione italiano. 
              1.  E'  istituito   presso   l'ISVAP   il   Centro   di
          informazione italiano per consentire agli aventi diritto di
          chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante
          dalla circolazione dei veicoli a motore nei  casi  previsti
          dall'art. 151. A tale fine l'ISVAP puo' stipulare  apposite
          convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici  o  privati
          che gia' detengano e gestiscano le informazioni di  cui  al
          comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del Centro
          di informazione italiano. 
              2. Il Centro di informazione italiano e' incaricato  di
          tenere un registro da cui risulta: 
                a) la targa di immatricolazione di ogni  veicolo  che
          staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; 
                b) i numeri e la data di scadenza  delle  polizze  di
          assicurazione  che  coprono   la   responsabilita'   civile
          derivante dalla circolazione di detti veicoli per i  rischi
          di cui al ramo 10 di cui all'art. 2, comma 3, diversi dalla
          responsabilita' del vettore; 
                c)  le  imprese  di  assicurazione  che  coprono   la
          responsabilita' civile derivante dalla circolazione di tali
          veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui  all'art.  2,
          comma 3, diversi dalla responsabilita'  del  vettore,  e  i
          mandatari per la liquidazione  dei  sinistri  designati  da
          tali imprese di assicurazione conformemente all'art. 152. 
              3. Il  Centro  di  informazione  italiano  assiste  gli
          aventi   diritto   al   risarcimento   nell'accesso    alle
          informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c). 
              4.  Le  imprese  di  assicurazione   che   coprono   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli, che stazionano abitualmente nel  territorio  della
          Repubblica, sono tenute a comunicare in via  sistematica  i
          dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai
          numeri di polizza, alla data di cessazione della  copertura
          assicurativa,  ai   nominativi   dei   mandatari   per   la
          liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro
          e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome  ed
          indirizzo   del   proprietario   o   dell'usufruttuario   o
          dell'acquirente  con  patto  di  riservato  dominio  o  del
          locatario in caso di locazione finanziaria. 
              5. Le procedure, i tempi e le modalita'  di  invio  dei
          dati da parte delle imprese di assicurazione, le  modalita'
          del relativo trattamento dei dati e di gestione del  Centro
          di  informazione  italiano,  anche  nei   confronti   degli
          interessati  e  degli  aventi  diritto  alle  informazioni,
          nonche' le modalita' di accesso alle  informazioni  per  le
          imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione
          dei  sinistri,  sono  definite  con  regolamento   adottato
          dall'ISVAP, sentito il Garante per la protezione  dei  dati
          personali. Con lo stesso  regolamento  sono  individuati  i
          dati contenuti nella banca dati sinistri, di  cui  all'art.
          135, che sono oggetto di trattamento  anche  da  parte  del
          Centro di informazione italiano, con  esclusione  dei  dati
          sensibili. 
              6. Per le  esigenze  di  funzionamento  del  Centro  di
          informazione italiano, l'ISVAP e' autorizzato, ai sensi del
          codice in materia di  protezione  dei  dati  personali,  ad
          avvalersi dei dati trattati per le  finalita'  della  banca
          dati sinistri. L'ISVAP, con regolamento, organizza la banca
          dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati
          con le esigenze del Centro di informazione italiano. 
              7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali
          sono  consentiti,  con  esclusione   dei   dati   personali
          sensibili ai sensi del codice in materia di protezione  dei
          dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo.  Le
          informazioni di cui al  comma  2  sono  conservate  per  un
          periodo  di   sette   anni   dalla   data   di   cessazione
          dell'immatricolazione  del  veicolo  o  di   scadenza   del
          contratto di assicurazione. 
              8. Il Centro di informazione coopera con  i  centri  di
          informazione  istituiti  dagli  altri  Stati   membri   per
          l'attuazione delle disposizioni  previste  dall'ordinamento
          comunitario". 
              "Art. 155. Accesso al Centro di informazione italiano. 
              1. I  danneggiati,  a  seguito  dei  sinistri  previsti
          all'art. 151, hanno diritto  di  richiedere  al  Centro  di
          informazione italiano  entro  sette  anni  dalla  data  del
          sinistro: 
                a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione; 
                b) numero della polizza di assicurazione  e  data  di
          scadenza della stessa; 
                c)  nome  ed  indirizzo   del   mandatario   per   la
          liquidazione dei  sinistri  dell'impresa  di  assicurazione
          nello Stato membro di residenza  degli  aventi  diritto  al
          risarcimento, nei casi in cui: 
              1)  gli   stessi   risiedono   nel   territorio   della
          Repubblica; 
              2) il veicolo  che  ha  causato  il  sinistro  stazioni
          abitualmente nel territorio della Repubblica; 
              3)  il  sinistro  sia  avvenuto  nel  territorio  della
          Repubblica. 
              2. Nel caso in cui gli aventi diritto  al  risarcimento
          richiedano al Centro di informazione  italiano  il  nome  e
          l'indirizzo  del  proprietario   o   dell'usufruttuario   o
          dell'acquirente  con  patto  di  riservato  dominio  o  del
          locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo  che
          ha causato il sinistro, il Centro  stesso,  se  gli  aventi
          diritto  hanno  un  interesse  giuridicamente  tutelato  ad
          ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare: 
                a) all'impresa di assicurazione; 
                b) all'ente di immatricolazione del veicolo. 
              3. Fermi restando i poteri dell'autorita'  giudiziaria,
          le forze di polizia nonche' gli organi di polizia  stradale
          di cui all'art. 12 del codice della strada e  le  pubbliche
          amministrazioni competenti  in  materia  di  prevenzione  e
          contrasto di comportamenti fraudolenti  nel  settore  delle
          assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito  ai  dati
          del  Centro  di  informazione  italiano.  Le   imprese   di
          assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di
          indennizzo  italiano  possono  richiedere  al   Centro   di
          informazione italiano i dati per i  quali  hanno  interesse
          motivato. 
              4. L'ISVAP ha accesso  gratuito  ai  dati  relativi  ai
          veicoli ed ai nomi dei proprietari  dei  veicoli  contenuti
          nei pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale dei
          veicoli di cui agli articoli 225, comma 1,  lettera  b),  e
          226, commi 5 e seguenti, del codice della strada. 
              5. Il Centro di informazione  italiano  coopera  con  i
          centri di informazione istituiti dagli altri  Stati  membri
          per    l'attuazione     delle     disposizioni     previste
          dall'ordinamento comunitario. 
              5-bis. A richiesta  delle  parti  interessate,  i  dati
          forniti dal Centro di informazione italiano  devono  essere
          disponibili in formato elettronico". 
              Si riporta il testo dell'art. 17 del  legge  23  agosto
          1988, n 400, recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) (abrogata). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete". 
              Si riporta il testo dell'art. 4 della legge  12  agosto
          1982,  n.  576,  recante  "Riforma  della  vigilanza  sulle
          assicurazioni": 
              "Art. 4. Funzioni dell'ISVAP. 
              1. L'ISVAP, in conformita' alla  normativa  dell'Unione
          europea in materia assicurativa e nell'ambito  delle  linee
          di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le
          funzioni   di   vigilanza   previste   nel   codice   delle
          assicurazioni private. 
              2.   L'ISVAP   svolge   attivita'   consultiva   e   di
          segnalazione nei confronti del Parlamento  e  del  Governo,
          nell'ambito  delle  competenze  per  la  regolazione  e  la
          vigilanza sul settore assicurativo. 
              3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni  anno,  presenta
          al  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri,   per   la
          trasmissione al Parlamento,  una  relazione  sull'attivita'
          svolta. 
              4. Il bilancio preventivo e il  rendiconto  finanziario
          dell'ISVAP e' soggetto al controllo della Corte dei conti". 
              Si riporta il testo dell'art. 351, comma 1, del  citato
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              "1. L'art. 4 della legge 12 agosto  1982,  n.  576,  e'
          sostituito dal seguente: 
              «Art.  4  (Funzioni  dell'ISVAP).  -  1.  L'ISVAP,   in
          conformita' alla normativa dell'Unione europea  in  materia
          assicurativa  e  nell'ambito  delle   linee   di   politica
          assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di
          vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private". 
              Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e  17  della  citata
          legge n. 576  del  1982,  abrogati  dalla  presente  legge,
          recavano: 
              «9. Organi dell'ISVAP» 
              «10. Presidente» 
              «11. Consiglio» 
              «12. Collegio dei revisori» 
              «13. Attribuzioni del presidente» 
              «14. Attribuzioni del consiglio» 
              «17. Autonomia organizzativa» 
              Si riporta il testo dell'art. 13 della citata  legge  8
          agosto 1995, n. 335, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13. Vigilanza sui fondi pensione. 
              1. (omissis) 
              2. (Abrogato) 
              3.  Il  finanziamento  della  commissione  puo'  essere
          integrato, mediante il  versamento  annuale  da  parte  dei
          fondi pensione di una quota  non  superiore  allo  0,5  per
          mille dei flussi annuali dei contributi incassati".