Art. 14 
 
 
                 Riduzione delle spese di personale 
 
  1. Al fine di dare attuazione  a  quanto  previsto  in  materia  di
assunzioni dall'articolo 16, comma  1,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti  modificazioni  alle  disposizioni
vigenti in materia: 
  a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244
come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, le parole «Per il  quadriennio  2010-2013»  sono
sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»; 
  b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, le parole: «Per  l'anno  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti «Per l'anno 2015»; 
  c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti
«A decorrere dall'anno 2016». 
  2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole «A decorrere dall'anno  2010»  sono  sostituite  dalle
seguenti «Per gli anni 2010 e 2011». In fine e' aggiunto il  seguente
periodo «La predetta facolta' assunzionale e'  fissata  nella  misura
del venti per cento per il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta  per
cento nell'anno 2015 e del cento  per  cento  a  decorrere  dall'anno
2016». 
  3. All'articolo 66, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n.
14, al comma  13  le  parole  «Per  il  quadriennio  2009-2012»  sono
sostituite dalle seguenti «Per il  triennio  2009-2011»  e,  dopo  il
comma 13, e' aggiunto il seguente: «13-bis. Per il triennio 2012-2014
il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo  determinato
nel limite di un contingente corrispondente  ad  una  spesa  pari  al
venti per  cento  di  quella  relativa  al  corrispondente  personale
complessivamente  cessato  dal  servizio  nell'anno  precedente.   La
predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per
l'anno 2015 e  del  cento  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2016.
L'attribuzione  a  ciascuna   universita'   del   contingente   delle
assunzioni ((di cui ai periodi precedenti)) e' effettuata con decreto
del  Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca,
tenuto  conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  7   del   decreto
legislativo 29 marzo  2012,  n.  49.  Il  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca procede annualmente al  monitoraggio
delle assunzioni effettuate  comunicandone  gli  esiti  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Al fine di  completarne  l'istituzione
delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti
non si applicano agli istituti ad ordinamento  speciale,  di  cui  ai
decreti  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del
2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 279 del 30 novembre 2005, e 18  novembre  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.» 
  4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le parole «Per il  triennio  2011-2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti «Per il  quadriennio  2011-2014»  e  all'ultimo  periodo  le
parole «del 50 per cento per l'anno  2014  e  del  100  per  cento  a
decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti parole  «del
50 per cento per  l'anno  2015  e  del  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2016». 
  ((4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del
personale presso  le  amministrazioni  soggette  agli  interventi  di
riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto
ed al fine di consentire ai vincitori di  concorso  una  piu'  rapida
immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2,  fermo  restando
quanto  previsto  dal  comma  13  del  medesimo  articolo,  che   non
dispongano di graduatorie in corso di validita',  possono  effettuare
assunzioni con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 61, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di
concorso presso  altre  amministrazioni.  Le  assunzioni  di  cui  al
presente comma sono effettuate nei  limiti  delle  facolta'  e  delle
procedure  assunzionali  vigenti  e  nell'ambito  dei  posti  vacanti
all'esito  del  processo  di  riorganizzazione  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di  cui  al  primo
periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale  rinuncia
dell'interessato non determina decadenza del diritto  all'assunzione.
In relazione a quanto previsto dal presente  comma,  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,  le  parole:  «31
luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».)) 
  5. Ai fini del concorso  agli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  le
camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente, sino all'anno 2014; nel limite del  50  per  cento  della
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno
2015; nel limite del 100 per cento della  spesa  corrispondente  alle
cessazioni dell'anno precedente, a  decorrere  dall'anno  2016.  Sono
fatte salve le assunzioni gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole «e 2012». 
  ((5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni  di
personale a tempo indeterminato delle aziende speciali  create  dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde
a quello previsto per la relativa camera di commercio  dal  comma  22
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'  dalla
normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.)) 
  6. A decorrere dal 2012 le  assunzioni  dei  segretari  comunali  e
provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui all'articolo 66,
comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  per  un  numero  di
unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal  servizio
nel corso dell'anno precedente. 
  7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita'  nonche'  a
seguito dell'applicazione della disposizione di cui  all'articolo  2,
comma 11, lettera a), non possono  essere  calcolate  come  risparmio
utile per definire l'ammontare delle  disponibilita'  finanziarie  da
destinare alle assunzioni o il numero delle  unita'  sostituibili  in
relazione alle limitazioni del turn over. 
  8. Le strutture  interessate  dalla  limitazione  delle  assunzioni
previste  dal  comma  2  adottano,  con  le  procedure  previste  dai
rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare  a  servizi
effettivamente  operativi  un  numero  di  unita'  di  personale  non
inferiore a quello corrispondente  alle  minori  assunzioni  da  esso
derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della
nozione di servizi operativi in modo tale che essi  corrispondano  in
via diretta agli specifici compiti  assegnati  alla  struttura  dalla
normativa di riferimento.  La  revisione  della  nozione  di  servizi
operativi e' operata in conformita' con le linee guida stabilite  con
decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri  interessati.
In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a  32  anni,  salvo  casi
eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi. 
  9. Ferme le vigenti disposizioni in materia  di  limitazione  delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di  cui  al  presente
articolo  sono  prioritariamente  utilizzate  per  il   reclutamento,
dall'esterno, di personale di  livello  non  dirigenziale  munito  di
diploma di laurea. 
  10. (((Soppresso).)) 
  11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a)  all'articolo  626,  comma  1,  le  parole  «100  unita'»   sono
sostituite dalle seguenti «70 unita'»; 
  b) all'articolo 639, comma 3, le parole da «e'  stabilito»  sino  a
«unita'» sono sostituite dalle seguenti «e' stabilito entro il limite
massimo di 624 unita'». 
  12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e
fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera  b),
non possono essere disposte  nuove  selezioni  per  il  personale  da
destinare  all'estero  ai  sensi  dell'articolo   639   del   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ne' possono  essere  rinnovati  i
relativi comandi o fuori ruolo. 
  13. ((Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo  ad  altri  compiti,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico  regionale
competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo  o  tecnico.
Il personale viene immesso in  ruolo  su  tutti  i  posti  vacanti  e
disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle  sedi
indicate dal  richiedente  ovvero  su  posti  di  altra  provincia  a
richiesta  dell'interessato,  e  mantiene  il   maggior   trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti    economici    a    qualsiasi    titolo    conseguiti.
Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo
periodo il personale ivi contemplato puo' altresi' transitare  presso
amministrazioni  pubbliche  in  cui  possono   essere   proficuamente
utilizzate le professionalita' possedute dal  predetto  personale,  a
valere sulle facolta' assunzionali e  nel  rispetto  delle  procedure
previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente
dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per  motivi
di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data  di
notifica del verbale della  commissione  medica  operante  presso  le
aziende sanitarie locali e'  utilizzato,  su  posti  anche  di  fatto
disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di
appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero
su posti di altra provincia.)) 
  14. Il personale docente attualmente titolare ((delle  classi))  di
concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  con  decreto  del  direttore  generale   del
competente  ufficio  scolastico  regionale  transita  nei  ruoli  del
personale non docente con la qualifica di assistente  amministrativo,
tecnico o collaboratore  scolastico  in  base  al  titolo  di  studio
posseduto. Il personale viene immesso  in  ruolo  su  tutti  i  posti
vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza,  tenuto  conto
delle  sedi  indicate  dal  richiedente,  e   mantiene   il   maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile  con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  15. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  20
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei  commi  13  e
14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle  disposizioni
introdotte  dai  predetti  commi  13  e  14.  Nel  caso  in  cui   si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni, fatta salva  l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.  196  del
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dall'anno 2013, con proprio decreto,  alla  riduzione,  nella  misura
necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui  all'articolo
64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008. 
  16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti  dall'articolo
19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4,
comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree  geografiche
caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle  nelle
quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera. 
  17. Al personale dipendente  docente  a  tempo  indeterminato  che,
terminate le operazioni di mobilita' e  di  assegnazione  dei  posti,
risulti in esubero nella propria classe di concorso  nella  provincia
in  cui  presta  servizio,  e'  assegnato  per  la  durata  dell'anno
scolastico un posto  nella  medesima  provincia,  con  priorita'  sul
personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: 
  a) posti rimasti disponibili in altri gradi  d'istruzione  o  altre
classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso  della
relativa  abilitazione  o  idoneita'  all'insegnamento,  purche'   il
medesimo possegga titolo  di  studio  valido,  secondo  la  normativa
vigente,  per  l'accesso  all'insegnamento  nello   specifico   grado
d'istruzione o per ciascuna classe di concorso; 
b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei
   casi  in  cui  il  dipendente  disponga  del  previsto  titolo  di
   specializzazione oppure  qualora  abbia  frequentato  un  apposito
   corso di formazione; 
  c) frazioni di posto disponibili presso  gli  istituti  scolastici,
assegnate prioritariamente dai  rispettivi  dirigenti  scolastici  al
personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso  o
che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a)  e  b),
purche' detto personale non  trovi  diversa  utilizzazione  ai  sensi
delle medesime lettere; 
  d)  posti  che  dovessero  rendersi  disponibili   durante   l'anno
scolastico, prioritariamente assegnati al  personale  della  medesima
provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi
in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso
in cui sia stata gia' disposta  la  messa  a  disposizione  di  detto
personale e purche' non sia gia'  diversamente  utilizzato  ai  sensi
delle precedenti lettere; 
  e) il personale in esubero che non  trovi  utilizzazione  ai  sensi
delle  precedenti  lettere  e'  utilizzato  a  disposizione  per   la
copertura delle supplenze brevi e saltuarie  che  dovessero  rendersi
disponibili  nella  medesima  provincia  nella  medesima  classe   di
concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b)
anche nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a disposizione. 
  18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed  e)  ((del  comma
17)) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di
utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai  sensi  del
comma 20. 
  19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad  un
posto ((ai sensi dei commi 17 e 18)) percepisce lo stipendio  proprio
dell'ordine di scuola in cui e' impegnato, qualora superiore a quello
gia' in godimento. Nei casi di cui alla lettera e) ((del comma  17)),
la differenza e' erogata dall'istituto scolastico in cui e'  prestato
il  servizio,  a  valere  sulla  dotazione  finanziaria  a  tal  fine
assegnata all'istituto stesso. Negli  altri  casi,  la  differenza  a
favore del dipendente e' erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa. 
  20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e  periodicamente
aggiornano un piano di disponibilita' ed utilizzo  del  personale  in
esubero, che provvedono a  portare  a  conoscenza  delle  istituzioni
scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di
competenza dei dirigenti scolastici. 
  ((20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che  per
l'anno scolastico 2013-2014  non  sia  proficuamente  utilizzabile  a
seguito dell'espletamento delle  operazioni  ai  sensi  del  medesimo
comma 17, lettere a), b) e c), puo' essere  collocato  in  quiescenza
dal 1° settembre  2013  nel  caso  in  cui  maturi  i  requisiti  per
l'accesso al trattamento pensionistico entro il  31  agosto  2012  in
base  alla  disciplina   vigente   prima   dell'entrata   in   vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto  comunque
denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma
11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto.)) 
  21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da  17  a  20
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui  all'articolo  64
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, si interpreta nel senso che la  delega  ai  docenti  di
compiti non  costituisce  affidamento  di  mansioni  superiori  o  di
funzioni  vicarie,  anche  nel  caso  in  cui  detti  docenti  godano
dell'esonero o semiesonero ai sensi  dell'articolo  459  del  decreto
legislativo  n.  297  del  1994.  Il  docente  delegato  puo'  essere
retribuito esclusivamente a  carico  dei  fondi  disponibili  per  la
remunerazione accessoria presso la specifica  istituzione  scolastica
od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl
relativo al personale scolastico. 
  23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale  diplomatico
e amministrativo e del contingente degli esperti di cui  all'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
inviate  all'estero   non   possono   essere   superiori   a   quelle
rispettivamente in servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli  articoli
152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del  1967
non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono  100
unita' di personale cessato. 
  25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui  ai
commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di  euro  4.300.000  e  di
euro 5.000.000. 
  26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
1, comma 2 della legge 3 agosto 1998,  n.  299  e'  ridotta  di  euro
2.800.000. 
  27  All'articolo  17  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: 
  ((«5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota  di
pertinenza del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, degli stanziamenti  di  cui  al  comma  5  e'  destinata  al
rimborso forfetario  alle  regioni  delle  spese  sostenute  per  gli
accertamenti medico-legali  sul  personale  scolastico  ed  educativo
assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende  sanitarie
locali. Entro il mese di  novembre  di  ciascun  anno,  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   provvede   a
ripartire detto  fondo  tra  le  regioni  al  cui  finanziamento  del
Servizio  Sanitario  Nazionale  concorre  lo  Stato,  in  proporzione
all'organico  di  diritto  delle  regioni  con  riferimento  all'anno
scolastico che si conclude  in  ciascun  esercizio  finanziario.  Dal
medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed  educative  statali
non sono tenute a corrispondere alcuna  somma  per  gli  accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  16,  comma  1,   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  "Disposizioni
          urgenti per la stabilizzazione finanziaria": 
              "1. Al  fine  di  assicurare  il  consolidamento  delle
          misure di razionalizzazione e contenimento della  spesa  in
          materia di  pubblico  impiego  adottate  nell'ambito  della
          manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonche'
          ulteriori risparmi in termini di indebitamento  netto,  non
          inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013  e  ad  euro
          740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di
          euro per l'anno 2015 ed a  370  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016 con  uno  o  piu'  regolamenti  da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  2,  della  legge  23
          agosto 1988, n.  400,  su  proposta  dei  Ministri  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia  e
          delle finanze, puo' essere disposta: 
                a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti
          disposizioni  in  materia  di  limitazione  delle  facolta'
          assunzionali  per  le  amministrazioni  dello   Stato,   ad
          esclusione dei Corpi di polizia, del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, per le  agenzie  fiscali,  per  gli  enti
          pubblici non economici e per gli enti dell'art.  70,  comma
          4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle  vigenti
          disposizioni  che  limitano  la  crescita  dei  trattamenti
          economici anche accessori  del  personale  delle  pubbliche
          amministrazioni previste dalle disposizioni medesime; 
                c) la fissazione delle modalita' di calcolo  relative
          all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale  per
          gli anni 2015-2017; 
                d)   la   semplificazione,   il    rafforzamento    e
          l'obbligatorieta'  delle   procedure   di   mobilita'   del
          personale tra le pubbliche amministrazioni; 
                e) la possibilita'  che  l'ambito  applicativo  delle
          disposizioni di cui alla lettera a) nonche',  all'esito  di
          apposite  consultazioni  con  le  confederazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative  del  pubblico  impiego,  alla
          lettera b) sia differenziato, in ragione  dell'esigenza  di
          valorizzare  ed  incentivare  l'efficienza  di  determinati
          settori; 
                f) l'inclusione di tutti  i  soggetti  pubblici,  con
          esclusione delle regioni e delle province autonome, nonche'
          degli enti del servizio  sanitario  nazionale,  nell'ambito
          degli enti destinatari  in  via  diretta  delle  misure  di
          razionalizzazione della spesa, con particolare  riferimento
          a quelle previste dall'art. 6 del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122; 
                g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e
          qualificazione della spesa delle  amministrazioni  centrali
          anche attraverso la digitalizzazione e  la  semplificazione
          delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di
          servizio,   la   lotta   all'assenteismo   anche   mediante
          estensione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  71  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  al
          personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di
          quello impegnato in attivita' operative o  missioni,  fatti
          salvi i contenuti del comma 1-bis  del  medesimo  articolo,
          come modificato dall'art. 17, comma  23,  lettera  a),  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102". 
              Si riporta il testo dell'art. 3, comma 102, della legge
          24 dicembre 2007, n.  244,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008)", come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "102. Per il quinquennio 2010-2014, le  amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, ad eccezione dei  Corpi  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco,  possono  procedere,  per
          ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle  procedure
          di  mobilita',  ad  assunzioni   di   personale   a   tempo
          indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
          cento di quella relativa  al  personale  cessato  nell'anno
          precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'   di
          personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun  anno,
          il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma   5,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  "Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica", convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "5. All'art. 3, comma  102,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, come modificato dall'art. 66,  comma  7,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole:
          «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle  seguenti:
          «Per il quadriennio 2010-2013»". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  66,  comma  9,   del
          decreto-legge 25 giugno 2008,  112,  recante  "Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "9. Per l'anno 2015, le amministrazioni di cui all'art.
          1, comma 523, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  ad
          eccezione dei Corpi di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  possono  procedere,  previo  effettivo
          svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato   nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente ad
          una spesa pari al  50  per  cento  di  quella  relativa  al
          personale cessato nell'anno precedente.  In  ogni  caso  il
          numero delle unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
          eccedere il 50 per cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente". 
              Si riporta il testo dell'art.  9,  comma  7,  del  gia'
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: 
              "7. All'art. 66, comma 9, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, la parola: «2012» e' sostituita  dalla
          parola: «2014»". 
              Si riporta il testo dell'art.  9,  comma  8,  del  gia'
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato
          dalla presente legge: 
              "8. A decorrere dall'anno 2016  le  amministrazioni  di
          cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296, possono procedere, previo effettivo svolgimento  delle
          procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a  tempo
          indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari a  quella
          relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni
          caso il numero delle unita' di personale  da  assumere  non
          puo'  eccedere  quello  delle  unita'   cessate   nell'anno
          precedente.  Il  comma  103  dell'art.  1  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo  dall'art.
          66, comma 12, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e' abrogato". 
              Si riporta il testo  dell'art.  66,  comma  9-bis,  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, 112,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di  polizia  e
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   66   del   citato
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 66. Turn over (326) 
              1. Le  amministrazioni  di  cui  al  presente  articolo
          provvedono, entro il 31 dicembre 2008  a  rideterminare  la
          programmazione triennale del  fabbisogno  di  personale  in
          relazione alle misure di  razionalizzazione,  di  riduzione
          delle  dotazioni  organiche   e   di   contenimento   delle
          assunzioni previste dal presente decreto. 
              2. All'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite
          dalle parole «per l'anno 2008» e  le  parole  «per  ciascun
          anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno». 
              3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di  cui  all'art.
          1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  possono
          procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure  di
          mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
          nel limite di un contingente di personale  complessivamente
          corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di  quella
          relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.  In
          ogni caso il numero delle unita' di personale  da  assumere
          non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10  per
          cento delle  unita'  cessate  nell'anno  precedente  (323).
          (321) 
              4. All'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite
          dalle seguenti: «per l'anno 2008». 
              5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di  cui  all'art.
          1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  possono
          procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei
          requisiti ivi richiamati nel limite di  un  contingente  di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
          nell'anno precedente. In ogni caso il numero  delle  unita'
          di  personale  da  stabilizzare  non  puo'  eccedere,   per
          ciascuna amministrazione, il  10  per  cento  delle  unita'
          cessate nell'anno precedente (324). (315) 
              6. L'art. 1, comma 527, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296 e' sostituito dal  seguente:  «Per  l'anno  2008  le
          amministrazioni di cui al comma 523  possono  procedere  ad
          ulteriori assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato,
          previo effettivo svolgimento delle procedure di  mobilita',
          nel limite  di  un  contingente  complessivo  di  personale
          corrispondente ad una spesa annua lorda pari a  75  milioni
          di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008  ed
          a 75  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le
          autorizzazioni  ad  assumere  sono  concesse   secondo   le
          modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.». 
              7. Il comma 102 dell'art. 3  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e' sostituito dal  seguente:  «Per  gli  anni
          2010 e 2011, le amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma
          523,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   possono
          procedere, per ciascun anno, previo  effettivo  svolgimento
          delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale  a
          tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente   di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 20 per cento di quella  relativa  al  personale  cessato
          nell'anno precedente. In ogni caso il numero  delle  unita'
          di personale da assumere non  puo'  eccedere,  per  ciascun
          anno, il  20  per  cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente. 
              8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'art.  3,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              9. Per l'anno 2015, le amministrazioni di cui  all'art.
          1, comma 523, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  ad
          eccezione dei Corpi di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  possono  procedere,  previo  effettivo
          svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato   nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente ad
          una spesa pari al  50  per  cento  di  quella  relativa  al
          personale cessato nell'anno precedente.  In  ogni  caso  il
          numero delle unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
          eccedere il 50 per cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente. (317) 
              9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. (318) (320) (325) 
              10. Le assunzioni di cui ai commi 3,  5,  7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35,  comma
          4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo. (312) 
              11. I limiti di cui ai commi 3,  7  e  9  si  applicano
          anche alle assunzioni del personale di cui all'art.  3  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9  non
          si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
          categorie   protette   e   a   quelle   connesse   con   la
          professionalizzazione delle forze armate cui si applica  la
          specifica disciplina di settore. 
              12. All'art. 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, come modificato da ultimo dall'art.  3,  comma  105
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere
          dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole  «A  decorrere
          dall'anno 2013». 
              13. Per il triennio 2009-2011, le universita'  statali,
          fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma 105, della
          legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  possono  procedere,  per
          ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite  di  un
          contingente corrispondente ad una spesa pari  al  cinquanta
          per  cento  di  quella  relativa  al  personale   a   tempo
          indeterminato   complessivamente   cessato   dal   servizio
          nell'anno precedente.  Ciascuna  universita'  destina  tale
          somma  per  una  quota  non  inferiore  al  50  per   cento
          all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
          al 20 per  cento  all'assunzione  di  professori  ordinari.
          Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
          quote di cui al periodo precedente non  si  applicano  agli
          Istituti  di  istruzione   universitaria   ad   ordinamento
          speciale. Sono fatte salve le  assunzioni  dei  ricercatori
          per i concorsi di cui all'art. 1, comma 648, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, nei  limiti  delle  risorse  residue
          previste  dal  predetto  art.  1,  comma  650.  Nei  limiti
          previsti dal presente comma e' compreso, per  l'anno  2009,
          anche il personale oggetto di procedure di  stabilizzazione
          in  possesso  degli  specifici  requisiti  previsti   dalla
          normativa vigente. Le limitazioni di cui al presente  comma
          non si applicano alle assunzioni di personale  appartenente
          alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal
          presente  comma,  l'autorizzazione   legislativa   di   cui
          all'art. 5, comma 1, lettera a)  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, concernente il  fondo  per  il  finanziamento
          ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni  di
          euro per l'anno 2009, di 190 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, di 316 milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  di  417
          milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2013. 
              13-bis Per  il  triennio  2012-2014  il  sistema  delle
          universita'  statali,  puo'  procedere  ad  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato e di  ricercatori  a  tempo
          determinato nel limite di un contingente corrispondente  ad
          una spesa pari al venti per cento  di  quella  relativa  al
          corrispondente  personale  complessivamente   cessato   dal
          servizio nell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'  e'
          fissata nella misura del cinquanta  per  cento  per  l'anno
          2015 e del cento per  cento  a  decorrere  dall'anno  2016.
          L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle
          assunzioni di cui ai periodi precedenti e'  effettuata  con
          decreto del Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
          della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'art.  7
          del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il  Ministero
          dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca  procede
          annualmente al  monitoraggio  delle  assunzioni  effettuate
          comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e  delle
          finanze.  Al  fine  di  completarne   l'istituzione   delle
          attivita',  sino  al  31  dicembre  2014,  le  disposizioni
          precedenti non si applicano agli  istituti  ad  ordinamento
          speciale, di cui ai decreti del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  178  del  2  agosto  2005,  18
          novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  279
          del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005. 
              14.  Per  l'anno  2010  gli  enti  di  ricerca  possono
          procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure  di
          mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
          nei limiti di cui all'art. 1, comma  643,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. Per  il  quadriennio  2011-2014  gli
          enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo
          effettivo svolgimento  delle  procedure  di  mobilita',  ad
          assunzioni di personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato entro  il  limite  dell'80  per  cento  delle
          proprie entrate correnti complessive, come  risultanti  dal
          bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro  il
          limite  del  20  per  cento  delle  risorse  relative  alla
          cessazione dei rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato
          intervenute  nell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del 50 per  cento  per
          l'anno 2015 e del  100  per  cento  a  decorrere  dall'anno
          2016". 
              Si riporta il testo dell'art. 3, comma 61, della  legge
          24 dicembre 2003, n.  350  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2004  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2004-2006): 
              "61. I termini di validita' delle  graduatorie  per  le
          assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
          che per l'anno  2004  sono  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni sono prorogati  di  un  anno.  La  durata  delle
          idoneita'  conseguite  nelle   procedure   di   valutazione
          comparativa  per  la  copertura  dei  posti  di  professore
          ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio  1998,  n.
          210, e successive modificazioni, e'  prorogata  per  l'anno
          2004. In attesa  dell'emanazione  del  regolamento  di  cui
          all'art.  9  della  legge  16  gennaio  2003,  n.   3,   le
          amministrazioni pubbliche  ivi  contemplate,  nel  rispetto
          delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a
          71, possono  effettuare  assunzioni  anche  utilizzando  le
          graduatorie  di  pubblici  concorsi  approvate   da   altre
          amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni
          interessate." 
              Si  riporta   il   testo   dell'art.   1   del   citato
          decreto-legge  n.  216  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 Proroga termini in materia di assunzioni 
              1.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato di cui  all'art.  1,  commi
          523, 527 e 643, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e
          successive modificazioni,  e  all'art.  66,  comma  3,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
              2.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi  nell'anno  2009  e  nell'anno  2010,  di  cui
          all'art. 3, comma 102, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, e successive modificazioni e all'art. 66, commi 9-bis,
          13  e  14,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133 e  successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  31
          dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove
          previste, possono essere  concesse  entro  il  31  dicembre
          2012. 
              3. All'art. 66, comma 13, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole:
          «Per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti:
          «Per  il  quadriennio  2009-2012».  Al  medesimo  comma  e'
          soppresso il sesto periodo. 
              4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi  pubblici
          per  assunzioni  a  tempo  indeterminato,   relative   alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
          e'  prorogata  fino  al  31  dicembre  2012,  compresa   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. La  disposizione  di
          cui all'art. 1, comma  346,  lettera  e),  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi,  nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione vigente. (3) 
              4-bis. L'efficacia  delle  graduatorie  di  merito  per
          l'ammissione al tirocinio  tecnico-pratico,  pubblicate  in
          data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica  per
          l'assunzione    di    825    funzionari    per    attivita'
          amministrativo-tributaria presso l'Agenzia  delle  entrate,
          di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  4ª
          serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008,  e'  prorogata
          al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai  principi  di  buon
          andamento ed economicita' della  pubblica  amministrazione,
          l'Agenzia  delle  dogane,  l'Agenzia   del   territorio   e
          l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,   in
          funzione delle finalita' di  potenziamento  dell'azione  di
          contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale,  prima  di
          reclutare nuovo  personale  con  qualifica  di  funzionario
          amministrativo-tributario,  attingono,   fino   alla   loro
          completa utilizzazione,  dalle  graduatorie  regionali  dei
          candidati  che  hanno  riportato  un  punteggio  utile  per
          accedere  al  tirocinio,  nel  rispetto  dei   vincoli   di
          assunzione previsti dalla legislazione vigente. (4) 
              5. Il termine per procedere  alle  assunzioni  relative
          all'anno 2011, previste dall'art. 29, comma 9, della  legge
          30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogato al 31 dicembre 2012;
          a tal fine, e' considerato il limite di  cui  all'art.  51,
          comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come vigente
          al 31 dicembre 2010. (3) 
              6. (soppresso) (5) 
              6-bis. Le  disposizioni  dell'art.  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, si applicano alle assunzioni  del
          personale educativo e scolastico degli enti locali, nonche'
          di  personale  destinato   all'esercizio   delle   funzioni
          fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, lettera b), della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, ed  ai  lavoratori  socialmente
          utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione gia' avviati
          ai sensi dell'art. 1, comma 1156, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e  successive  modificazioni,  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, nei limiti  delle  risorse  gia'  disponibili  nel
          bilancio  degli  enti  locali  a  tal  fine  destinate,   a
          decorrere dall'anno 2013. (6) 
              6-ter. Con riferimento  al  personale  soprannumerario,
          l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima
          di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2  e  4  del
          presente   articolo,   deve    procedere    al    riassetto
          organizzativo e funzionale previsto dall'art. 21, comma  7,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a  tal
          fine  il  termine  previsto  dall'art.  1,  comma  3,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  per
          l'INPS e' prorogato all'atto del riassetto organizzativo  e
          funzionale previsto  dall'art.  21,  comma  7,  del  citato
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (6) 
              6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma  2
          dell'art. 10-bis del decreto-legge 30  settembre  2005,  n.
          203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre
          2005, n. 248, la possibilita' di  utilizzo  temporaneo  del
          contingente di personale in servizio presso il Dipartimento
          della funzione pubblica alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, secondo le
          modalita' del comma 3 del medesimo articolo, e'  consentita
          fino al 31 dicembre 2015. (6) 
              6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui
          all'art. 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, alle finalita' dell'elenco 3 di cui  all'art.
          33, comma 1, della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  e'
          aggiunta la seguente: «Interventi di carattere  sociale  di
          cui all'art. 9, comma 15-bis, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122». (6)" 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 22, della  legge
          23 dicembre 2009, n.  191,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010)", come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "22. Ai  fini  del  concorso  al  raggiungimento  degli
          obiettivi di  finanza  pubblica,  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 116, 117 e 118, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni
          2010, 2011". 
              Si riporta il testo dell'art. 66, comma 10, del  citato
          decreto-legge 25 giugno 2008, 112: 
              "10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5,  7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35,  comma
          4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  626  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297  (Approvazione
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 626. Amministrazione, coordinamento e vigilanza. 
              1. Per amministrare, coordinare e vigilare  le  scuole,
          le istituzioni educative  e  le  altre  iniziative  di  cui
          all'art. 625 e' messo a disposizione  del  Ministero  degli
          affari esteri un contingente  di  personale  con  qualifica
          dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore  alla
          settima,   appartenente   ai   ruoli   dell'amministrazione
          centrale   e   periferica   della   pubblica    istruzione,
          dell'amministrazione universitaria e di personale ispettivo
          tecnico, direttivo  e  docente  della  scuola,  nel  limite
          complessivo di 70 unita'." 
              Si riporta il testo dell'art. 639  del  citato  decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.  639.  Contingenti  del  personale  da  destinare
          all'estero. 
              1. Con decreto del Ministro  degli  affari  esteri,  di
          concerto con il  Ministro  del  tesoro  e  con  i  Ministri
          rispettivamente competenti in rapporto  alle  categorie  di
          personale da destinare all'estero, sono stabiliti,  secondo
          i  piani  triennali  di  cui  all'art.  640,  comma  2,   i
          contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare
          alle  iniziative  ed   istituzioni   scolastiche   italiane
          all'estero di cui all'art. 625, alle scuole europee e  alle
          istituzioni scolastiche ed  universitarie  estere,  tenendo
          conto   delle   indicazioni   fornite    dalle    autorita'
          diplomatiche  e   consolari   anche   in   riferimento   ad
          osservazioni e proposte di apposite  commissioni  sindacali
          istituite presso ciascun consolato  in  analogia  a  quanto
          disposto dall'art. 597. Nel  medesimo  decreto  e'  fissato
          altresi' il limite massimo di spesa. 
              2. I contingenti di cui al  comma  1  sono  soggetti  a
          revisione annuale. 
              3. Il contingente del personale  di  ruolo  di  cui  al
          presente articolo, escluso quello da destinare senza  oneri
          a carico dello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri, e' stabilito entro il limite massimo di  624
          unita'." 
              Si riporta il testo del comma  12  dell'art.  17  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi." 
              Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  11  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "3. La  legge  di  stabilita'  contiene  esclusivamente
          norme tese a realizzare effetti finanziari  con  decorrenza
          nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
                a)  il  livello  massimo  del  ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
                b) le variazioni delle aliquote, delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
                c) gli importi dei fondi speciali previsti  dall'art.
          18 e le corrispondenti tabelle; 
                d) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
                e) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
                f) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
                g)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  ai  sensi
          dell'art. 48, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
          normativo del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
          per la parte non utilizzata al termine  dell'esercizio,  e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
                h) altre regolazioni meramente quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
                i)  norme  che  comportano  aumenti  di   entrata   o
          riduzioni di spesa, restando  escluse  quelle  a  carattere
          ordinamentale ovvero  organizzatorio,  fatto  salvo  quanto
          previsto dalla lettera m); 
                l) norme  recanti  misure  correttive  degli  effetti
          finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13; 
                m) le  norme  eventualmente  necessarie  a  garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'art. 18 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  come
          modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge." 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   64   del   citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 64. Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica 
              1. Ai fini di una migliore qualificazione  dei  servizi
          scolastici e di una piena valorizzazione professionale  del
          personale  docente,  a   decorrere   dall'anno   scolastico
          2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure  volti  ad
          incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il   rapporto
          alunni/docente,  da  realizzare   comunque   entro   l'anno
          scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale  rapporto
          ai relativi standard  europei  tenendo  anche  conto  delle
          necessita' relative agli alunni diversamente abili. 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'art.  2,  commi  411  e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza  Unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
                b. ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
                c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi; 
                d.    rimodulazione    dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
                e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti  per
          la  determinazione  della  consistenza  complessiva   degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi; 
                f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
                f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita'  per
          la   determinazione   e   articolazione   dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                f-ter. nel caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le risorse disponibili, all' art.  1,  comma
          622, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le  parole  da
          «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali  e
          specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18  giugno  1998,  n.  233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2,  commi
          411  e  412,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'art.  1,  comma  621,  lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti." 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 19 del citato
          decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "5. Alle istituzioni  scolastiche  autonome  costituite
          con un numero di alunni inferiore  a  600  unita',  ridotto
          fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei
          comuni montani, nelle aree  geografiche  caratterizzate  da
          specificita' linguistiche,  non  possono  essere  assegnati
          dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le
          stesse sono conferite in reggenza  a  dirigenti  scolastici
          con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome." 
              Si riporta il testo del  comma  69  dell'art.  4  della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge di stabilita' 2012): 
              "69. All'art. 19, comma 5, del decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, la parola: «500» e'  sostituita  dalla
          seguente: «600» e la  parola:  «300»  e'  sostituita  dalla
          seguente: «400»." 
              Si riporta il testo dell'art. 24  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214): 
              "Art.  24  Disposizioni  in  materia   di   trattamenti
          pensionistici 
              1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
          garantire il rispetto, degli impegni internazionali  e  con
          l'Unione europea, dei vincoli di  bilancio,  la  stabilita'
          economico-finanziaria e a rafforzare la  sostenibilita'  di
          lungo periodo  del  sistema  pensionistico  in  termini  di
          incidenza della spesa previdenziale  sul  prodotto  interno
          lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri: 
                a)  equita'  e   convergenza   intragenerazionale   e
          intergenerazionale,  con  abbattimento  dei   privilegi   e
          clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; 
                b)   flessibilita'   nell'accesso   ai    trattamenti
          pensionistici anche attraverso incentivi alla  prosecuzione
          della vita lavorativa; 
                c)  adeguamento  dei  requisiti   di   accesso   alle
          variazioni  della  speranza   di   vita;   semplificazione,
          armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
          delle diverse gestioni previdenziali. 
              2. A decorrere dal 1°  gennaio  2012,  con  riferimento
          alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da  tale
          data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
          e' calcolata secondo il sistema contributivo. 
              3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
          requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,  previsti
          dalla normativa vigente, prima della  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   ai   fini   del   diritto
          all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
          di vecchiaia o di  anzianita',  consegue  il  diritto  alla
          prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'
          chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
          diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento
          ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,  maturano
          i requisiti a partire dalla medesima data, le  pensioni  di
          vecchiaia, di vecchiaia anticipata  e  di  anzianita'  sono
          sostituite, dalle seguenti prestazioni: 
                a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui  ai  commi  6  e  7,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; 
                b) «pensione anticipata»,  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui ai commi  10  e  11,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. 
              4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
          (di seguito AGO) e  delle  forme  esclusive  e  sostitutive
          della medesima, nonche'  della  gestione  separata  di  cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
          pensione di vecchiaia si puo' conseguire  all'eta'  in  cui
          operano i requisiti minimi previsti dai  successivi  commi.
          Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'  incentivato,
          fermi  restando  i  limiti  ordinamentali  dei   rispettivi
          settori di appartenenza, dall'operare dei  coefficienti  di
          trasformazione calcolati  fino  all'eta'  di  settant'anni,
          fatti salvi gli adeguamenti alla  speranza  di  vita,  come
          previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
          confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficacia  delle
          disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
          n.  300  e   successive   modificazioni   opera   fino   al
          conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'. 
              5. Con riferimento esclusivamente  ai  soggetti  che  a
          decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti  per  il
          pensionamento indicati ai commi da  6  a  11  del  presente
          articolo non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
          all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122 e successive modificazioni e  integrazioni,  e
          le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, primo  periodo
          del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
              6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
          di conseguire una convergenza verso un  requisito  uniforme
          per   il   conseguimento   del   diritto   al   trattamento
          pensionistico  di  vecchiaia  tra  uomini  e  donne  e  tra
          lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2012 i requisiti  anagrafici  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei  termini  di
          seguito indicati: 
                a) 62 anni  per  le  lavoratrici  dipendenti  la  cui
          pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
          sostitutive della medesima. Tale  requisito  anagrafico  e'
          fissato a 63 anni e sei mesi a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
          decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma  la
          disciplina di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122; 
                b) 63 anni e 6 mesi per le  lavoratrici  autonome  la
          cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione
          generale obbligatoria, nonche' della gestione  separata  di
          cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335. Tale requisito anagrafico e' fissato a  64  anni  e  6
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a  decorrere  dal
          1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122; 
                c) per i lavoratori dipendenti e per  le  lavoratrici
          dipendenti  di  cui   all'art.   22-ter,   comma   1,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
                d) per i  lavoratori  autonomi  la  cui  pensione  e'
          liquidata    a    carico    dell'assicurazione     generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni. 
              7. Il diritto alla pensione  di  vecchiaia  di  cui  al
          comma  6  e'  conseguito  in  presenza   di   un'anzianita'
          contributiva minima  pari  a  20  anni,  a  condizione  che
          l'importo della pensione risulti essere non inferiore,  per
          i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
          1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Il  predetto
          importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo
          dell'assegno sociale di cui  all'art.  3,  comma  6,  della
          legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'  annualmente  rivalutato
          sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
          interno  lordo  (PIL)  nominale,  appositamente   calcolata
          dall'Istituto  nazionale   di   statistica   (ISTAT),   con
          riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
          In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
          PIL  operate  dall'ISTAT,  i   tassi   di   variazione   da
          considerare sono quelli relativi  alla  serie  preesistente
          anche per l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli
          relativi alla nuova  serie  per  gli  anni  successivi.  Il
          predetto importo  soglia  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per  il  medesimo  anno.  Si
          prescinde dal predetto requisito di importo  minimo  se  in
          possesso di un'eta' anagrafica pari a  settant'anni,  ferma
          restando un'anzianita'  contributiva  minima  effettiva  di
          cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del
          decreto-legge 28 settembre 2001, n.  355,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  2001,  n.  417,
          all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,  le
          parole «, ivi comprese  quelle  relative  ai  requisiti  di
          accesso  alla  prestazione  di  cui  al  comma  19,»   sono
          soppresse. (139) 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  il  requisito
          anagrafico  per  il  conseguimento  dell'assegno   di   cui
          all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335  e
          delle prestazioni di cui all'art. 10 della legge 26  maggio
          1970, n. 381, e all'art. 19 della legge 30 marzo  1971,  n.
          118, e' incrementato di un anno. (139) 
              9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico  dell'AGO  e  delle  forme  esclusive  e
          sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
          di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.
          335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione  di
          vecchiaia di cui al comma 6 del  presente  articolo  devono
          essere tali da  garantire  un'eta'  minima  di  accesso  al
          trattamento pensionistico non inferiore a  67  anni  per  i
          soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che  maturano
          il diritto alla prima decorrenza  utile  del  pensionamento
          dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti  dei
          predetti requisiti agli incrementi della speranza  di  vita
          ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta  eta'
          minima di accesso non fosse assicurata, sono  ulteriormente
          incrementati gli stessi requisiti, con  lo  stesso  decreto
          direttoriale di cui al citato art.  12,  comma  12-bis,  da
          emanare entro il 31 dicembre 2019, al  fine  di  garantire,
          per i soggetti, in possesso  dei  predetti  requisiti,  che
          maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile   del
          pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
          trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
          Resta ferma la disciplina di adeguamento dei  requisiti  di
          accesso al  sistema  pensionistico  agli  incrementi  della
          speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per   gli   adeguamenti
          successivi  a  quanto  previsto  dal  secondo  periodo  del
          presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre  2011,  n.
          183 e' abrogato. (139) 
              10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e  con  riferimento
          ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO
          e delle forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,
          nonche' della gestione separata di cui  all'art.  2,  comma
          26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  che  maturano  i
          requisiti a partire  dalla  medesima  data  l'accesso  alla
          pensione  anticipata  ad  eta'   inferiori   ai   requisiti
          anagrafici di cui al comma 6 e'  consentito  esclusivamente
          se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
          1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne,  con
          riferimento ai soggetti che maturano i requisiti  nell'anno
          2012. Tali requisiti  contributivi  sono  aumentati  di  un
          ulteriore mese per l'anno 2013 e di  un  ulteriore  mese  a
          decorrere  dall'anno  2014.  Sulla  quota  di   trattamento
          relativa    alle    anzianita'    contributive     maturate
          antecedentemente il  1°  gennaio  2012,  e'  applicata  una
          riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per  ogni
          anno di anticipo  nell'accesso  al  pensionamento  rispetto
          all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a  2
          punti percentuali  per  ogni  anno  ulteriore  di  anticipo
          rispetto  a  due  anni.  Nel  caso   in   cui   l'eta'   al
          pensionamento non sia intera la  riduzione  percentuale  e'
          proporzionale al numero di mesi. (139) (147) 
              11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i
          lavoratori con riferimento  ai  quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996  il
          diritto alla pensione anticipata,  previa  risoluzione  del
          rapporto di lavoro, puo' essere  conseguito,  altresi',  al
          compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni,  a
          condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore
          dell'assicurato  almeno   venti   anni   di   contribuzione
          effettiva e che l'ammontare mensile  della  prima  rata  di
          pensione risulti essere non inferiore ad un importo  soglia
          mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
          media  quinquennale  del  prodotto  interno   lordo   (PIL)
          nominale, appositamente calcolata  dall'Istituto  nazionale
          di  statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio
          precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
          volte  l'importo  mensile  dell'assegno  sociale   di   cui
          all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.  335,
          e successive modificazioni e integrazioni. In occasione  di
          eventuali revisioni della serie  storica  del  PIL  operate
          dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
          relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
          verifica la revisione e quelli relativi  alla  nuova  serie
          per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile
          non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a
          2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale  stabilito
          per il medesimo anno. 
              12.  A  tutti  i  requisiti  anagrafici  previsti   dal
          presente  decreto  per  l'accesso  attraverso  le   diverse
          modalita'  ivi  stabilite  al  pensionamento,  nonche'   al
          requisito  contributivo  di  cui  al  comma   10,   trovano
          applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita  di  cui
          all'art. 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  al
          citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
          modifiche: 
                a) al comma 12-bis dopo  le  parole  "e  all'art.  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni," aggiungere le  seguenti:  "e  il  requisito
          contributivo  ai  fini  del   conseguimento   del   diritto
          all'accesso al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica"; 
                b) al comma 12-ter  alla  lettera  a)  le  parole  "i
          requisiti di  eta'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i
          requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; 
                c)  al  comma  12-quater,  al   primo   periodo,   e'
          soppressa, alla fine, la parola "anagrafici". 
              13. Gli adeguamenti agli incrementi della  speranza  di
          vita successivi  a  quello  effettuato  con  decorrenza  1°
          gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza  biennale  secondo
          le modalita' previste dall'art.  12  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni. A partire dalla medesima data  i  riferimenti
          al triennio, di cui al comma 12-ter dell'art. 12 del citato
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integrazioni,  devono  riferirsi
          al biennio. 
              14. Le disposizioni in materia di requisiti di  accesso
          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
          dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9 della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni  e
          integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai
          sensi del  comma  15  e  sulla  base  della  procedura  ivi
          disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per  l'accesso
          al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: (140) 
                a) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi
          degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'art.  7,
          commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; (138) 
                b) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai
          sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
          n. 223, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per
          effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
          2011; (138) 
                c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre  2011,
          sono titolari di prestazione  straordinaria  a  carico  dei
          fondi di solidarieta' di settore di cui all'art.  2,  comma
          28, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  ai
          lavoratori per  i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi
          collettivi stipulati entro la medesima data il  diritto  di
          accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo
          caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi
          medesimi fino al compimento di  almeno  60  anni  di  eta',
          ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
          i requisiti per l'accesso al pensionamento  previsti  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto; (146) 
                d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data  del
          4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla  prosecuzione
          volontaria della contribuzione; (138) (154) 
                e) ai lavoratori che alla data del  4  dicembre  2011
          hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui
          all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto  2008,
          n.  133;  ai  fini  della  presente   lettera,   l'istituto
          dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il
          provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4
          dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto sono abrogati i commi da 1 a  6  dell'art.  72  del
          citato decreto-legge n. 112  del  2008,  che  continuano  a
          trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente
          lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
          contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a
          quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; (138) 
                e-bis) ai lavoratori che alla  data  del  31  ottobre
          2011 risultano essere in congedo per  assistere  figli  con
          disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
          unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,
          i quali maturino, entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di
          inizio del predetto congedo, il requisito contributivo  per
          l'accesso  al  pensionamento  indipendentemente   dall'eta'
          anagrafica di cui all'art. 1, comma 6,  lettera  a),  della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, e  successive  modificazioni.
          (149) (155) 
              15.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  sono  definite  le   modalita'   di
          attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
          limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini
          della concessione del beneficio di  cui  al  comma  14  nel
          limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di  euro
          per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
          milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro  per
          l'anno 2016, 1.030 milioni di euro  per  l'anno  2017,  610
          milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
          l'anno 2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
          obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della
          data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
          periodo di esonero di cui alla lettera  e)  del  comma  14,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
          predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del  presente  comma,  i  predetti  enti  non
          prenderanno in esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito  del  predetto
          limite numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
          intendono  avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i  necessari
          presupposti e requisiti, congiuntamente  del  beneficio  di
          cui al comma 14 del presente articolo e di quello  relativo
          al regime delle  decorrenze  disciplinato  dall'  art.  12,
          comma  5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, per il quale  risultano
          comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al
          predetto  art.  12,  comma  5,   afferente   al   beneficio
          concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
          ogni caso,  ai  soggetti  di  cui  al  presente  comma  che
          maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012  trovano  comunque
          applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  comma  12  del
          presente articolo. 
              15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
          del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive della medesima: 
                a) i lavoratori che  abbiano  maturato  un'anzianita'
          contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012  i
          quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore  del
          presente  decreto,   i   requisiti   per   il   trattamento
          pensionistico entro il 31  dicembre  2012  ai  sensi  della
          tabella B allegata alla legge 23 agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
          della  pensione  anticipata  al   compimento   di   un'eta'
          anagrafica non inferiore a 64 anni; 
                b) le lavoratrici possono conseguire  il  trattamento
          di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole,  ai  sensi  del
          comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
          64  anni  qualora  maturino  entro  il  31  dicembre   2012
          un'anzianita'  contributiva  di  almeno  20  anni  e   alla
          medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di  almeno  60
          anni. 
              16. Con il  decreto  direttoriale  previsto,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 11 della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
          come modificato dall'art.  1,  comma  15,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale
          del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma
          6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria
          a quanto  previsto  all'art.  12,  comma  12-quinquies  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni  con  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e
          successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
          gennaio 2013 lo stesso coefficiente  di  trasformazione  e'
          esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70.
          Il predetto valore di 70 anni e' adeguato  agli  incrementi
          della speranza di vita nell'ambito  del  procedimento  gia'
          previsto  per  i  requisiti   del   sistema   pensionistico
          dall'art. 12 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e,
          conseguentemente,  ogniqualvolta  il  predetto  adeguamento
          triennale   comporta,    con    riferimento    al    valore
          originariamente  indicato  in  70  anni  per  l'anno  2012,
          l'incremento dello stesso tale da superare di  una  o  piu'
          unita'  il  predetto  valore  di  70,  il  coefficiente  di
          trasformazione di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge  8
          agosto  1995,  n.  335,  e'  esteso,  con   effetto   dalla
          decorrenza  di  tale  determinazione,  anche  per  le  eta'
          corrispondenti a tali valori  superiori  a  70  nell'ambito
          della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della
          citata  legge  n.  335  del  1995.  Resta  fermo   che   la
          rideterminazione    aggiornata    del    coefficiente    di
          trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
          eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
          effettuata con la predetta procedura  di  cui  all'art.  1,
          comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di
          uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
          all'art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto  1995,  n.
          335   e   successive    modificazioni    e    integrazioni,
          all'adeguamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  12-ter
          dell'art. 12 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  gli
          aggiornamenti  dei  coefficienti   di   trasformazione   in
          rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
          sono effettuati con periodicita' biennale. 
              17.  Ai  fini   del   riconoscimento   della   pensione
          anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
          stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,
          per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
          pesanti, a norma dell' art. 1 della legge 4 novembre  2010,
          n. 183, all' art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,
          n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                - al comma 5, le parole "2008-2012"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del  medesimo
          comma  5  le  parole  "per  gli  anni  2011  e  2012"  sono
          sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; 
                - al comma 4, la parola "2013"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "2012"  e  le  parole:  "con  un'eta'  anagrafica
          ridotta di tre anni ed  una  somma  di  eta'  anagrafica  e
          anzianita' contributiva ridotta di tre unita'  rispetto  ai
          requisiti previsti dalla Tabella B" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; 
                - al comma 6 le parole "dal 1°  luglio  2009"  e  "ai
          commi  4  e  5"  sono  sostituite   rispettivamente   dalle
          seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre  2011"  e  "al
          comma 5"; 
                - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
              "6-bis. Per i lavoratori che prestano le  attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), numero 1),  per  un  numero  di
          giorni lavorativi annui inferiori a 78  e  che  maturano  i
          requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012,  il
          requisito anagrafico e il valore somma di cui alla  Tabella
          B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
                a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
          due unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
                b) sono incrementati rispettivamente di un anno e  di
          una unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          lavorative per un numero di giorni lavorativi  all'anno  da
          72 a 77."; 
                - al comma 7 le  parole  "comma  6"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis". 
              17-bis. Per i lavoratori di cui  al  comma  17  non  si
          applicano le disposizioni di cui al comma  5  del  presente
          articolo  e  continuano  a  trovare  applicazione,  per   i
          soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento  dal
          1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo  n.
          67 del 2011, come modificato  dal  comma  17  del  presente
          articolo, le disposizioni di cui all'art. 12, comma  2  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
              18. Allo scopo di assicurare un processo di  incremento
          dei requisiti minimi di accesso al pensionamento  anche  ai
          regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
          siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,    requisiti    diversi    da    quelli    vigenti
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi   compresi
          quelli relativi ai lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
          al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui  alla
          legge 27 dicembre 1941,  n.  1570,  nonche'  ai  rispettivi
          dirigenti, con regolamento da emanare entro il  31  ottobre
          2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti
          di accesso al sistema pensionistico,  tenendo  conto  delle
          obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita'
          nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo  restando  quanto
          indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di  cui
          al presente  articolo  si  applicano  anche  ai  lavoratori
          iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
          dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
              19. All'art. 1, comma  1,  del  decreto  legislativo  2
          febbraio  2006,  n.  42,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole  ",
          di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 
              20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni  di
          cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.
          133,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   con
          riferimento ai soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
          pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene  conto
          della  rideterminazione  dei  requisiti   di   accesso   al
          pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al
          fine di agevolare il processo di  riduzione  degli  assetti
          organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,
          inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
          raggiungimento del limite  di  eta'  gia'  adottati,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  nei
          confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
          gennaio 2012. 
              21. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  e  fino  al  31
          dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta'  a
          carico degli  iscritti  e  dei  pensionati  delle  gestioni
          previdenziali  confluite  nel  Fondo  pensioni   lavoratori
          dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di
          volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
          di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al
          riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare  della  misura
          del  contributo  e'  definita  dalla  Tabella  A   di   cui
          all'Allegato  n.  1  del  presente  decreto-legge   ed   e'
          determinata  in   rapporto   al   periodo   di   iscrizione
          antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge   8
          agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata  in
          base  ai  parametri  piu'  favorevoli  rispetto  al  regime
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono   escluse
          dall'assoggettamento al contributo le pensioni  di  importo
          pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo  INPS,  le
          pensioni e gli assegni di  invalidita'  e  le  pensioni  di
          inabilita'.  Per  le  pensioni  a  carico  del   Fondo   di
          previdenza per il personale di volo dipendente  da  aziende
          di navigazione aerea  l'imponibile  di  riferimento  e'  al
          lordo della quota di pensione capitalizzata al momento  del
          pensionamento. A  seguito  dell'applicazione  del  predetto
          contributo sui trattamenti  pensionistici,  il  trattamento
          pensionistico  medesimo,  al  netto   del   contributo   di
          solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
          a 5 volte il trattamento minimo. 
              22.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          delle gestioni pensionistiche dei  lavoratori  artigiani  e
          commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
          incrementate di 1,3  punti  percentuali  dall'anno  2012  e
          successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino  a
          raggiungere il livello del 24 per cento. 
              23.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          dei  lavoratori  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
          iscritti alla relativa  gestione  autonoma  dell'INPS  sono
          rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui  all'Allegato
          n. 1 del presente decreto. 
              24.  In  considerazione  dell'esigenza  di   assicurare
          l'equilibrio  finanziario  delle  rispettive  gestioni   in
          conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di  cui
          ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della  loro
          autonomia gestionale, entro e non  oltre  il  30  settembre
          2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio  tra  entrate
          contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
          bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di  cinquanta
          anni.   Le   delibere   in    materia    sono    sottoposte
          all'approvazione  dei  Ministeri   vigilanti   secondo   le
          disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono
          in modo definitivo entro trenta giorni dalla  ricezione  di
          tali delibere. Decorso il termine  del  30  settembre  2012
          senza l'adozione dei  previsti  provvedimenti,  ovvero  nel
          caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri  vigilanti,   si
          applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: 
                a) le disposizioni di cui al  comma  2  del  presente
          articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti  alle
          relative gestioni; 
                b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
          2013, a carico  dei  pensionati  nella  misura  dell'1  per
          cento. 
              25.  In  considerazione  della  contingente  situazione
          finanziaria, la rivalutazione  automatica  dei  trattamenti
          pensionistici, secondo il meccanismo stabilito  dall'  art.
          34, comma 1, della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e'
          riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013,  esclusivamente  ai
          trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre
          volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100  per
          cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte  il
          trattamento  minimo  INPS  e  inferiore   a   tale   limite
          incrementato  della  quota  di   rivalutazione   automatica
          spettante  ai  sensi  del  presente  comma,  l'aumento   di
          rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
          predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'  art.  18  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e'
          abrogato. 
              26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai  professionisti
          iscritti alla gestione separata di cui  all'art.  2,  comma
          26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  non  titolari  di
          pensione  e  non  iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
          obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma
          788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
          euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
          2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.  Con
          decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
          predetto Fondo. 
              27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all' art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. 
              28. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          costituisce,  senza  oneri  aggiuntivi   per   la   finanza
          pubblica,  una  Commissione  composta  da  esperti   e   da
          rappresentanti di enti gestori di  previdenza  obbligatoria
          nonche' di Autorita'  di  vigilanza  operanti  nel  settore
          previdenziale, al fine di valutare, entro  il  31  dicembre
          2012, nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza
          pubblica e delle  compatibilita'  finanziarie  del  sistema
          pensionistico  nel  medio/lungo   periodo,   possibili   ed
          ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al  trattamento
          pensionistico determinato secondo  il  metodo  contributivo
          rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
          devono essere funzionali  a  scelte  di  vita  individuali,
          anche correlate alle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro,
          fermo restando il rispetto del  principio  dell'adeguatezza
          della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
          rispetto  degli  equilibri  e   compatibilita'   succitati,
          saranno analizzate, entro il 31  dicembre  2012,  eventuali
          forme    di    decontribuzione    parziale    dell'aliquota
          contributiva  obbligatoria   verso   schemi   previdenziali
          integrativi  in  particolare   a   favore   delle   giovani
          generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
          obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza  operanti  nel
          settore della previdenza. 
              29. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di  forme
          di previdenza  obbligatoria,  un  programma  coordinato  di
          iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
          cio'  concorrono  la  comunicazione  da  parte  degli  enti
          gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa  la  posizione
          previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'   di
          comunicazione e  promozione  istruite  da  altre  Autorita'
          operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
          essere tesi a diffondere la consapevolezza, in  particolare
          tra    le    giovani    generazioni,    della    necessita'
          dell'accantonamento di risorse  a  fini  previdenziali,  in
          funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38  della
          Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso  le
          risorse  umane  e  strumentali  previste   a   legislazione
          vigente. 
              30. Il Governo promuove, entro  il  31  dicembre  2011,
          l'istituzione di  un  tavolo  di  confronto  con  le  parti
          sociali  al   fine   di   riordinare   il   sistema   degli
          ammortizzatori sociali e  degli  istituti  di  sostegno  al
          reddito e della formazione continua. 
              31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
          all'art. 17, comma 1, lettere a)  e  c),  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          erogate in denaro e in natura, di importo  complessivamente
          eccedente euro  1.000.000  non  si  applica  il  regime  di
          tassazione separata di cui all'art. 19 del  medesimo  TUIR.
          Tale  importo  concorre   alla   formazione   del   reddito
          complessivo.  Le  disposizioni  del   presente   comma   si
          applicano in ogni caso a tutti i compensi  e  indennita'  a
          qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
          di capitali. In deroga all'art. 3  della  legge  27  luglio
          2000, n. 212 , le disposizioni di cui al presente comma  si
          applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
          cui diritto alla percezione e' sorto  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011. 
              31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell' art. 18
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo  le
          parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
          «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro»." 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   64   del   citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 64. Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica 
              1. Ai fini di una migliore qualificazione  dei  servizi
          scolastici e di una piena valorizzazione professionale  del
          personale  docente,  a   decorrere   dall'anno   scolastico
          2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure  volti  ad
          incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il   rapporto
          alunni/docente,  da  realizzare   comunque   entro   l'anno
          scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale  rapporto
          ai relativi standard  europei  tenendo  anche  conto  delle
          necessita' relative agli alunni diversamente abili. 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'art.  2,  commi  411  e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza  Unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
                b. ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
                c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi; 
                d.    rimodulazione    dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
                e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti  per
          la  determinazione  della  consistenza  complessiva   degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi; 
                f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
                f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita'  per
          la   determinazione   e   articolazione   dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                f-ter. nel caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le risorse disponibili, all' art.  1,  comma
          622, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le  parole  da
          «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali  e
          specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18  giugno  1998,  n.  233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2,  commi
          411  e  412,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'art.  1,  comma  621,  lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti." 
              Si riporta il  testo  del  comma  5  dell'art.  25  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "5.   Nello   svolgimento   delle   proprie    funzioni
          organizzative e amministrative il dirigente puo'  avvalersi
          di docenti da lui  individuati,  ai  quali  possono  essere
          delegati  specifici   compiti,   ed   e'   coadiuvato   dal
          responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
          operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
          e degli obiettivi assegnati, ai servizi  amministrativi  ed
          ai   servizi    generali    dell'istituzione    scolastica,
          coordinando il relativo personale." 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   459   del   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): 
              "459. Esoneri e semiesoneri per i docenti con  funzioni
          vicarie. 
              1. Nei confronti di uno  dei  docenti  individuati  dal
          dirigente scolastico per attivita' di collaborazione  nello
          svolgimento  delle  proprie   funzioni   organizzative   ed
          amministrative, a norma dell'art. 25, comma 5, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  dell'art.  31  del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo   al
          personale del comparto scuola, di cui  all'accordo  del  24
          luglio 2003,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003,  puo'  essere
          disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla
          base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5. 
              2. I docenti  di  scuola  dell'infanzia  ed  elementare
          possono ottenere l'esonero  quando  si  tratti  di  circolo
          didattico con almeno ottanta classi. 
              3. I docenti di scuola media, di istituti  comprensivi,
          di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e  di
          istituti  comprensivi  di  scuole  di  tutti  i  gradi   di
          istruzione possono ottenere l'esonero quando si  tratti  di
          istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi,  o  il
          semiesonero quando si  tratti  di  istituti  e  scuole  con
          almeno quaranta classi. 
              4. (abrogato) 
              5. Negli istituti e scuole che funzionino  con  sezioni
          staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri  sopra
          indicati, l'esonero o il semiesonero puo'  essere  disposto
          nei confronti dei  docenti  addetti  alla  vigilanza  delle
          predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se  essi
          non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1." 
              Si riporta il  testo  dell'art.  168,  152  e  157  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): 
              "168. Esperti. 
              L'Amministrazione degli affari esteri  puo'  utilizzare
          negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e
          negli uffici consolari,  per  l'espletamento  di  specifici
          incarichi che richiedano particolare competenza  tecnica  e
          ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici,
          esperti tratti da personale dello Stato o di Enti  pubblici
          appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. 
              Qualora  per  speciali  esigenze  anche  di   carattere
          tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
          presso uffici all'estero ad esperti  tratti  dal  personale
          dello Stato e da  Enti  pubblici,  l'Amministrazione  degli
          affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino  ad
          un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
          Amministrazione purche'  di  notoria  qualificazione  nelle
          materie connesse con le funzioni del posto  che  esse  sono
          destinate a ricoprire, comprovata  da  adeguata  esperienza
          professionale.  Le  persone  predette  devono   essere   in
          possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa  tra
          i trenta e i sessantacinque anni e godere  di  costituzione
          fisica idonea ad affrontare il clima della  sede  cui  sono
          destinate.  All'atto  dell'assunzione   dell'incarico,   le
          persone  predette  prestano  promessa  solenne   ai   sensi
          dell'art. 11 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,   n.   3.
          L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'  da'
          diritto, alla scadenza,  a  indennizzo  o  liquidazione  di
          alcun genere. 
              L'esperto  inviato  in  servizio  presso   un   ufficio
          all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa  un  posto
          espressamente   istituito,   sentito   il   consiglio    di
          amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  32,   nell'organico
          dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai  fini  del
          trattamento economico, a quello di primo  segretario  o  di
          consigliere o di primo consigliere, nel limite  massimo  di
          otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed  assume
          in loco la qualifica di  addetto  per  il  settore  di  sua
          competenza. Per  gli  esperti  in  servizio  all'estero  si
          osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
          e  170  in  quanto  applicabili,   dell'art.   148   e   le
          disposizioni della parte terza per essi previste. 
              Resta  fermo  il  posto  corrispondente  ai  fini   del
          trattamento  economico  a  quello  di  primo   consigliere,
          attualmente ricoperto  dai  singoli  interessati,  sino  al
          termine definitivo del loro incarico, nonche' il  posto  di
          pari livello gia' istituito per gli  esperti  regionali  di
          cui all'art. 58 della legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  e
          successive modificazioni. 
              Gli  incarichi  di  cui  al  presente   articolo   sono
          conferiti con decreto del Ministro per gli  affari  esteri,
          sentito il Consiglio di amministrazione del  Ministero,  di
          concerto con il Ministro per il tesoro e, per il  personale
          di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche  con  il
          Ministro  competente  o  vigilante.  Gli   incarichi   sono
          biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
          incarichi purche', nel complesso,  non  superino  gli  otto
          anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento  a
          giudizio del Ministro per gli affari esteri. 
              Gli esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato  sono
          collocati  fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste   dai
          rispettivi ordinamenti. 
              Gli esperti tratti dal personale dello  Stato,  inviati
          ad  occupare  un  posto  di  organico   in   rappresentanze
          permanenti presso  Organismi  internazionali,  non  possono
          superare il numero  di  cinquantuno,  comprese  le  quattro
          unita'  fissate  dall'art.  58,  comma  2,  della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52,  e  successive  modificazioni.  Il
          Ministro  per  gli  affari  esteri  puo'  chiedere  che  il
          Ministro per il lavoro e  la  previdenza  sociale  metta  a
          disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri  fino
          a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di  grado
          non inferiore a  direttore  di  sezione  o  equiparato,  in
          posizione di fuori ruolo per essere inviati  all'estero  ai
          sensi del presente articolo. 
              Gli esperti che l'Amministrazione degli  affari  esteri
          puo' utilizzare a norma del presente articolo  non  possono
          complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
          di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
          l'esclusione   delle   unita'   riservate    da    speciali
          disposizioni  di  legge  all'espletamento  di   particolari
          compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico  e  della
          sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
          organizzata e  delle  violazioni  in  materia  economica  e
          finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
          europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
          2001, n. 68. 
              Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
          al personale comandato o collocato fuori  ruolo  presso  il
          Ministero  degli  affari  esteri   in   virtu'   di   altre
          disposizioni ne' a quello inviato  all'estero  in  missione
          temporanea." 
              "152. Contingente e durata del contratto. 
              Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di
          prima categoria e gli istituti italiani di cultura  possono
          assumere personale a contratto per le proprie  esigenze  di
          servizio,   previa   autorizzazione    dell'Amministrazione
          centrale, nel limite di un contingente complessivo  pari  a
          2.277  unita'.  Gli  impiegati  a  contratto  svolgono   le
          mansioni previste nei contratti individuali,  tenuto  conto
          dell'organizzazione  del  lavoro  esistente  negli   uffici
          all'estero. 
              Il  contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a   tempo
          indeterminato, con un periodo di prova di nove  mesi,  alla
          scadenza del quale, sulla base di una  relazione  del  capo
          dell'ufficio, si provvede  a  disporre  la  conferma  o  la
          risoluzione del contratto." 
              "157. Retribuzione. 
              La retribuzione annua base  e'  fissata  dal  contratto
          individuale tenendo conto delle condizioni del mercato  del
          lavoro locale, del  costo  della  vita  e,  principalmente,
          delle  retribuzioni  corrisposte  nella  stessa   sede   da
          rappresentanze diplomatiche, uffici consolari,  istituzioni
          culturali  di  altri  Paesi  in  primo  luogo   di   quelli
          dell'Unione    europea,    nonche'    da     organizzazioni
          internazionali. Si terra' altresi'  conto  delle  eventuali
          indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS.  La
          retribuzione deve comunque essere  congrua  ed  adeguata  a
          garantire l'assunzione degli elementi piu' qualificati. 
              La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione
          in relazione alle variazioni dei termini di riferimento  di
          cui al precedente comma e  all'andamento  del  costo  della
          vita. 
              La retribuzione  annua  base  e'  determinata  in  modo
          uniforme per Paese e per  mansioni  omogenee.  Puo'  essere
          consentita in via  eccezionale,  nello  stesso  Paese,  una
          retribuzione diversa per  quelle  sedi  che  presentino  un
          divario particolarmente sensibile nel costo della vita. 
              La retribuzione e' di norma fissata  e  corrisposta  in
          valuta locale, salva la possibilita' di ricorrere ad  altra
          valuta in presenza di particolari motivi. Agli  effetti  di
          cui al presente titolo,  il  corrispettivo  in  lire  della
          retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo
          un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209." 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge
          3 agosto 1998, n. 299 (Finanziamento  italiano  della  PESC
          (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea)
          relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2,  del
          trattato sull'Unione europea): 
              "2. Dall'anno 2001 la spesa  e'  determinata  ai  sensi
          dell'art. 11, comma 3, lettera d),  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23  agosto  1988,
          n. 362." 
              Per il testo dell'art. 17 del decreto legge n. 98 del 6
          luglio 2011 si vedano i riferimenti normativi all'art. 15.