Art. 7 Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri 1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad operare i seguenti interventi: a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legislativo n. 303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; b) contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppresse le seguenti strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: a) «Segreteria tecnica dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione» di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della predetta Unita', integrandola se necessario con un contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica; b) «Progetto Opportunita' delle Regioni in Europa» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011; c) «Unita' per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo». 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al (( comma 3 )). 5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014»; b) all'articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21» e' sostituita dalla seguente: «403.330.620,21». 6. Per l'anno 2012, con il decreto di cui all'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio. 7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riferita all'anno 2012 e' ridotta di 5,6 milioni di euro. 8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta dell'importo annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012. 9. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l'anno 2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013. 10. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole «Ministro della difesa» aggiungere le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di ((20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014)). 12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2. 13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12. 14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilita' per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. 15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilita' e' disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13. 16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 94 milioni di euro per l'anno 2012 (( e di 10 milioni di euro per l'anno 2013 )). 18. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' ridotto di 39 milioni di euro per l'anno 2012. 19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, e' ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012. 20. La lettera c), dell'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e' soppressa. 21. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e' alimentato per ((550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014)) mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto. ((21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi all'attivita' delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie.)) 22. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalita' disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonche' agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato. 23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, e' ridotto di 67.988.000 euro per l'anno 2012, di 91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 24. E' annullato l'Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro. 25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall'annullamento dell'Accordo di programma di cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 26. Alla revisione della spesa nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede altresi' con le risorse di seguito indicate: a) al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del Decreto-legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole «a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, » sono aggiunte le seguenti «pari a ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e»; b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attivita' dell'aviazione civile) di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ((26-bis. Il commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonche' ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di commissario straordinario e' prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) 27. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, universita' e ricerca e dei rapporti con le comunita' dei docenti, del personale, studenti e famiglie. 28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalita' on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. 29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico. 30. La pagella elettronica ha la medesima validita' legale del documento cartaceo ed e' resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalita' digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico. 31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. 32. All'attuazione delle disposizioni (( dei commi da 27 a 31 )) si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. 34. ((Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilita' liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilita' speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale)). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni. di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 35. ((Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi)). 36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonche' gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «integrare i fondi stessi» sono aggiunte «nonche' l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui ((al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875.)) Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»; b)(( dopo le parole: «di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «nonche' per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione».)) ((37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.)) ((37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:)) (( a) le parole: «le risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601»;)) (( b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore e' destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori.».)) 38. All'articolo 4, comma 4((-septies)), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «fatta eccezione per» sono sostituite dalla seguente «compreso» e le parole da «, le cui competenze fisse» sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilita' speciali scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono piu' alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte e' versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilita' speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni e' versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilita' speciali scolastiche di cui al comma 39 ed e' acquisita all'erario. 41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e' assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento. 42.((All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:)) ((«1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle universita' entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equita', progressivita' e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'universita' e della specifica condizione degli studenti lavoratori.)) ((1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare:)) a)(( il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;)) b)(( il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011;)) c)(( il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.)) ((1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50 per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attivita' a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilita' internazionale e materiale didattico.)) ((1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non puo' essere superiore all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettivita'».)) ((42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) ((42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che, ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto e' quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo.))
Riferimenti normativi Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, S.O. Si riporta la tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012): Parte di provvedimento in formato grafico Si riporta il testo del comma 22-bis dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233: " 22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE, l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresi', all'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248." Si riporta il testo dell'art. 2190 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: "Art. 2190 Unita' produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa 1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'art. 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unita' produttive di cui all'art. 48, comma 1, non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unita' produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unita' che non hanno conseguito la capacita' di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unita' che hanno raggiunto tale capacita', anche mediante la costituzione di societa' di servizi. 2. L'art. 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale della difesa di cui al medesimo articolo. 3. L'Agenzia industrie difesa e' autorizzata a prorogare i contratti di cui all'art. 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa gia' sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento.» Si riporta il testo dell'art. 582 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dalla presente legge: "Art. 582 Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate 1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione a 190 mila unita' dell'organico delle Forze armate, a esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, sono determinati nei seguenti importi in euro: a) per l'anno 2009: 412.358.865,24; b) per l'anno 2010: 431.674.353,27; c) per l'anno 2011: 451.428.829,66; d) per l'anno 2012: 403.330.620,21; e) per l'anno 2013: 467.671.399,13; f) per l'anno 2014: 474.695.212,96; g) per l'anno 2015: 482.597.003,52; h) per l'anno 2016: 488.742.840,62; i) per l'anno 2017: 495.327.666,08; l) per l'anno 2018: 503.229.456,64; m) per l'anno 2019: 509.814.282,10; n) per l'anno 2020 (regime): 511.131.247,19. 2. Fino all'anno 2020, se il tasso di incremento degli oneri individuato dal comma 1 risulta superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nella decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, la legge di stabilita' quantifica, ai sensi dell' art. 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.» Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2207 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dalla presente legge: "Art. 2207 Adeguamento degli organici 1. Sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicati nell' art. 582 e nel rispetto della ripartizione indicata nell' art. 799, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione." Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 55 del citato decreto-legge n. 78 del 2010: "5-bis. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarieta' internazionale tra le giovani generazioni, e' autorizzata la spesa di euro 6.599.720 per l'anno 2010, euro 5.846.720 per l'anno 2011 ed euro 7.500.000 per l'anno 2012 nonche' euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013, per l'organizzazione da parte delle Forze armate, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorita' stabilite dal decreto di cui al comma 5-sexies, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attivita' prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, di protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza. Dell'attivazione dei corsi e' data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa." Si riporta il testo del comma 616 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): "616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative." Si riporta il testo dell'art. 613 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: "Art. 613 Fondo a disposizione 1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all' art. 550 e ai bisogni di cui all' art. 552, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione. 2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa." Si riporta il testo dell'art. 536 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dalla presente legge: "Art. 536 Programmi 1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati: a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria; b) con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalita' e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere e' di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere. 2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato. 3. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al comma 2 e' svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.» Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 27 della citata legge n. 488 del 1999: "10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001» sono soppresse." Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 21 della citata legge n. 196 del 2009: "5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili." Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: "2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti." Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: "5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1." Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quinques del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33: "Art. 7-quinquies Fondi 1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro." Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012): "Art. 33 Disposizioni diverse 1. La dotazione del fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo e' destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attivita' sportive, culturali e sociali di cui all'art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di 50 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario." Si riporta il testo del comma 1240 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006: "1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze." Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 si vedano i riferimenti normativi all'art. 3-bis. Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): "Art. 50. Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni. 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il disposto dell'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al presente decreto." Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): "Art. 8. Istituzione del Centro elaborazione dati. E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno. " Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura): "Art. 8. Registro delle imprese. 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. Al fine di garantire condizioni di uniformita' informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro. 3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalita' di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248." Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, S.O. Si riporta il testo del comma 172 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dalla presente legge: "172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e ai sensi dell' art. 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Una quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, resta acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nella medesima unita' previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attivita' del Registro italiano dighe." Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa." Si riporta la Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici): "Tabella A - Accademia nazionale dei Lincei - Aereo club d'Italia - Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.) - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) - Agenzia nazionale turismo - Agenzia per il terzo settore - Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) - Agenzia spaziale italiana (ASI) - Autorita' d'ambito - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Autorita' portuali - Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo - Aziende di promozione turistica - Aziende e Consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale - Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (d.lgs. n. 502/1992) - Aziende ospedaliere universitarie (d.lgs. n. 517/1999) - Club alpino italiano - Commissione di vigilanza sui fondi di pensione - Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) - Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali - Comunita' montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti - Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) - Consorzi interuniversitari - Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonche' altri enti pubblici - Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali - Consorzio canale Milano-Cremona-Po - Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Consorzio per la zona agricola industriale di Verona - DigitPA - Ente acquedotti siciliani - Ente Acque della Sardegna - Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione - Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) - Ente nazionale per la cellulosa e la carta in liquidazione - Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.) - Ente zona industriale di Trieste - Enti parchi nazionali - Enti parchi regionali - Enti provinciali per il turismo - Enti regionali di sviluppo agricolo - Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali - Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como - Gestioni governative ferroviarie non trasformate in S.r.l. - Istituti centrali del Ministero per i beni e le attivita' culturali (art. 15, comma 1, D.P.R. n. 233/2007) - Istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali dotati di autonomia speciale (art. 15, comma 3, D.P.R. n. 233/2007) - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (d.lgs. n. 288/2003) - Istituti zooprofilattici sperimentali - Istituto agronomico per l'oltremare - Istituto centrale di statistica (ISTAT) - Istituto italiano di studi germanici - Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente - Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) - Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) - Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS) - Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) - Istituto nazionale economia agraria (INEA) - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.) - Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA) - Istituzioni di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 - Lega italiana per la lotta contro i tumori - Lega navale italiana - Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi» - Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati - Organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura - Policlinici universitari, d.lgs. n. 502/1992 - Province - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli - Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti - Universita' statali, istituti di istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale." Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27: "9. Alla data del 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilita' liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012. Sono fatti salvi eventuali versamenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento." Si riporta il testo dell'art. 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): "2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi cosi' ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilita' che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilita' di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalita', con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attivita' non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonche' ogni altra disposizione speciale in materia.." Si riporta il testo del comma 601 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla presente legge: "1. 601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita' «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche' l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma nonche' per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio. " L'art. 2 della L. 18-12-1997 n. 440 "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, abrogato dalla presente legge, recava: «Art. 2. Direttive del Ministro.». Si riporta il testo dell'art. 1, comma 634, della citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007» Si riporta il testo dell'art. 1, comma 875, della citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla presente legge: 1. 875. Al fine di assicurare una piu' efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono, quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601 nonche' le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilita' dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore e' destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori.» Si riporta il testo del comma 4-septies dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni 1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria. 2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti: a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalita' con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene; b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini; c) disciplina le modalita' di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalita' di erogazione di pagamenti; d) stabilisce nel 20 per cento delle commissioni di interscambio conseguite dal gestore del servizio per pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio; (6) e) disciplina le modalita' di certificazione degli avvenuti pagamenti; f) stabilisce le modalita' di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento. 3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatori dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Per le spese attuative di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. 4-bis. Per le amministrazioni di cui all' art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all' art. 383 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. (7) 4-ter. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui all' art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con i nuovi criteri indicati dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2011 le competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni centrali dello Stato sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla fine di ogni esercizio relativamente alle competenze accessorie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai competenti capitoli/piani gestionali dell'esercizio successivo. (7) 4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei pubblici dipendenti, effettuati mediante utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto, ne viene disposta l'imputazione agli specifici articoli in cui si ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati nell'elenco previsto dall' art. 26, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i capitoli con l'indicazione dei soli articoli relativi alle competenze fisse. Non possono essere disposte variazioni compensative tra le dotazioni degli articoli di cui al citato elenco e gli altri articoli in cui si ripartisce il capitolo. (7) 4-quinquies. Gli importi relativi ai pagamenti delle competenze fisse ed accessorie disposti attraverso le procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, e non andati a buon fine, sono versati dalla tesoreria statale all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo specifico piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione con le medesime modalita' dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare di cui all' art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (7) 4-sexies. All'inizio di ogni anno, le amministrazioni di cui al comma 4-bis stabiliscono, con decreto del Ministro competente, una dotazione finanziaria per ogni struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie al personale, entro i cui limiti le medesime strutture periferiche programmano le attivita'. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei citati limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa. 4-septies. Ai fini dell'applicazione dell' art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto dall' art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico e' effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed e' disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, compreso il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all'infuori dei casi di cui all' art. 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole." 4-octies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, all'inizio di ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attivita'. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa. (7) 4-novies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere disposte eventuali modifiche al regolamento riguardante le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-septies e 4-octies del presente articolo. (7) 4-decies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto all' art. 55, comma 7-bis, lettera c), concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate le disposizioni di cui all' art. 42. » Si riporta il testo dell'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 (Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni), convertito, con modificazioni, da lal legge 27 febbraio 2002, n. 16: "Art. 5-ter. Contabilita' speciali. 1. Le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in apposite contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilita' possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agli uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attivita' e programmi agli stessi affidati. 2. Il titolare di ciascuna contabilita' speciale e' individuato con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente." Si riporta il testo del comma 72 dell'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012): "72. Per l'anno 2012 si applica l'art. 48, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31." Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole): "Art. 3. Servizio di mensa nelle scuole. 1. Per l'anno scolastico 1995-1996 e per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, il Ministero dell'interno provvede ad erogare un contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a lire 26.000 milioni per il 1995 e a lire 90.000 milioni per il 1996, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari medesimi. 3. Il Ministero dell'interno provvede anche ad erogare un contributo agli enti locali per l'anno 1997, al fine di assicurare la continuita' del servizio di mensa per il personale insegnante, dipendente dallo Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica. Al relativo onere, determinato nell'importo massimo di lire 90.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 4. I criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalita' di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio sono quelli previsti dal decreto 16 maggio 1996 del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996. 5. A decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal servizio di mensa di cui al comma 3, si provvede con le disponibilita' finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il comparto del personale della scuola. A tal fine le predette disponibilita' sono incrementate della somma annua di lire 90.000 milioni. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 (Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari), come modificato dalla presente legge: 5. Limiti della contribuzione studentesca. 1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all'art. 4, la contribuzione studentesca degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello non puo' eccedere il 20 per cento dell'importo dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. E' fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti (9). 1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle universita' entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equita', progressivita' e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'universita' e della specifica condizione degli studenti lavoratori. 1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare: a) il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; b) il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011; c) il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011. 1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50 per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attivita' a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilita' internazionale e materiale didattico. 1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non puo' essere superiore all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettivita'». 2. Per le universita' per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca abbia ecceduto il valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore non puo' superare negli anni 1997 e 1998 quello determinatosi nel medesimo esercizio 1996. 3. Per le universita' per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca risulti inferiore al valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore puo' essere incrementato esclusivamente con gradualita'. 4. Le universita' comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli studenti per classi d'importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonche' le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di cui al presente articolo.» Si riporta il testo dell'art. 2, commi 7 e 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario): "7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, e' trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso. (omissis) 9. Gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi delle universita' decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 e' prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e non e' rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma."