Art. 7 
 
 
               Riduzione della spesa della Presidenza 
             del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri 
 
  1.  Ai  fini  del  concorso  al  raggiungimento   degli   obiettivi
programmati di finanza pubblica,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri procede ad operare i seguenti interventi: 
  a) riduzione delle spese  di  funzionamento  sul  proprio  bilancio
autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni  di
euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
Conseguentemente,   l'autorizzazione   di    spesa    di    cui    al
Decreto-Legislativo n. 303 del 1999, come rideterminata dalla tabella
C della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e' ridotta di  5  milioni  di
euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2013; 
b) contenimento delle spese per le strutture di missione e  riduzione
   degli stanziamenti per le politiche  dei  singoli  Ministri  senza
   portafoglio e Sottosegretari, con  un  risparmio  complessivo  non
   inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni  di
   euro a decorrere dall'anno 2013. 
  2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma
1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  3. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  soppresse   le   seguenti
strutture di missione istituite presso la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri: 
  a) «Segreteria tecnica dell'Unita'  per  la  semplificazione  e  la
qualita' della regolazione» di cui all'articolo 1, comma 22-bis,  del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede  al
riordino della predetta Unita', integrandola  se  necessario  con  un
contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto
a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica; 
  b) «Progetto Opportunita'  delle  Regioni  in  Europa»  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011; 
  c) «Unita' per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo». 
  4. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
individuati gli uffici cui  attribuire,  ove  necessario,  i  compiti
svolti dalle strutture di missione di cui al (( comma 3 )). 
  5.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 2190, comma 1, le  parole  da  «euro  6.000.000»  a
«nell'anno 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «  euro  5.500.000
nell'anno 2012,  euro  3.800.000  nell'anno  2013  e  euro  3.000.000
nell'anno 2014»; 
  b) all'articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21»
e' sostituita dalla seguente: «403.330.620,21». 
  6. Per l'anno 2012, con il decreto di  cui  all'articolo  2207  del
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  sono  rideterminate  le
consistenze del  personale  ufficiali,  sottufficiali,  volontari  in
servizio permanente e volontari  in  ferma  prefissata  dell'Esercito
italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare  in
servizio. 
  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55,  comma  5-bis,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riferita  all'anno
2012 e' ridotta di 5,6 milioni di euro. 
  8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta  dell'importo  annuo
di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012. 
  9. La dotazione del  Fondo  di  cui  all'articolo  613  del  codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' ridotta dell'importo di  euro  8.700.000  per  l'anno
2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013. 
  10.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: all'articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le  parole
«Ministro della difesa» aggiungere le  parole  «di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10,  della  legge  n.
488 del 1999, sono ridotti di ((20 milioni di euro per l'anno 2013  e
di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014)). 
  12.  Ai  fini  del  concorso  al  raggiungimento  degli   obiettivi
programmati di finanza pubblica, le  amministrazioni  centrali  dello
Stato assicurano, a decorrere dall'anno  2013,  una  riduzione  della
spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento  netto
corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2. 
  13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui
al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad accantonare  e  rendere  indisponibile,  nell'ambito  delle  spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
n. 196 del  2009,  delle  missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero
interessato, un ammontare di  spesa  pari  a  quanto  indicato  nella
tabella di cui al medesimo comma 12. 
  14. I Ministri competenti propongono, in  sede  di  predisposizione
del disegno di legge di stabilita' per  il  triennio  2013-2015,  gli
interventi correttivi necessari per la realizzazione degli  obiettivi
di cui al  comma  12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
verifica  gli  effetti  finanziari  sui  saldi  di  finanza  pubblica
derivanti  dai  suddetti  interventi,  ai  fini  del  rispetto  degli
obiettivi di cui al medesimo comma. 
  15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al  comma
14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi  in  termini  di
indebitamento netto assegnati ai sensi  del  comma  13,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri  e,
eventualmente, con la medesima legge di  stabilita'  e'  disposta  la
corrispondente riduzione  delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a
legislazione vigente nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  di  cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196  del
2009, delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero  interessato,  a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13. 
  16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, in termini di sola cassa,  di  500
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. 
  17. Il fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 94 milioni di euro per l'anno  2012  ((  e  di  10
milioni di euro per l'anno 2013 )). 
  18.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come  integrato  dall'articolo  33,
comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e'  ridotto  di  39
milioni di euro per l'anno 2012. 
  19. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  1240,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni,  e'
ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012. 
  20. La lettera c), dell'articolo 2, comma  5  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74 e' soppressa. 
  21. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma  1  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74 e'  alimentato  per  ((550  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2013  e  2014))  mediante  quota  parte  delle
riduzioni di spesa previste dal presente decreto. 
  ((21-bis. I termini di prescrizione e decadenza  sospesi  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto-legge 6 giugno 2012,
n.   74,   relativi   all'attivita'   delle   diverse   articolazioni
dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti  con
domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1,  comma
1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi  dello
stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo  3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente  l'efficacia
temporale delle norme tributarie.)) 
  22. In attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  50  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione  Dati
del Ministero dell'interno, di  cui  all'articolo  8  della  legge  1
aprile 1981,  n.  121,  accede,  in  via  telematica,  con  modalita'
disciplinate con apposita  convenzione,  al  registro  delle  imprese
istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre  1993,  n.  580,  e
disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica  7  dicembre
1995, n. 581, nonche' agli atti, ai documenti  ed  alle  informazioni
contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti  dalle
Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato. 
  23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale  iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2012, e' ridotto di 67.988.000 euro per  l'anno  2012,  di
91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. 
  24. E' annullato l'Accordo di Programma sottoscritto il  15  luglio
2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune
di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria  avente
ad oggetto il  trasferimento  del  Laboratorio  Tipologico  Nazionale
nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle  costruzioni
di Catanzaro. 
  25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa  depositi  e
prestiti rivenienti dall'annullamento dell'Accordo  di  programma  di
cui al comma 24,  ammontanti  a  5  milioni  di  euro,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 
  26. Alla revisione della  spesa  nell'ambito  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti si provvede altresi' con le risorse di
seguito indicate: 
  a) al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del Decreto-legge
del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286,  dopo  le
parole «a titolo di contribuzione degli utenti dei  servizi,  »  sono
aggiunte le seguenti «pari a ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e»; 
  b)  mediante  la  soppressione  dei  contributi   (agli   enti   ed
istituzioni nazionali ed internazionali e  a  privati  per  attivita'
dell'aviazione civile) di cui all'articolo 1, comma 40,  della  legge
28 dicembre 1995, n. 549, iscritti  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  ((26-bis. Il  commissario  straordinario  dell'Aero  Club  d'Italia
adegua lo statuto  ai  principi  in  materia  sportiva  previsti  dal
decreto legislativo 23 luglio  1999,  n.  242,  come  modificato  dal
decreto legislativo 8  gennaio  2004,  n.  15,  nonche'  ai  principi
desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte  dal
CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico  di
commissario straordinario e' prorogato, con poteri di amministrazione
ordinaria e straordinaria,  fino  alla  data  di  insediamento  degli
organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo  non  superiore
ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.)) 
  27. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
predispone entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto  un   Piano   per   la
dematerializzazione delle  procedure  amministrative  in  materia  di
istruzione, universita' e ricerca e dei rapporti con le comunita' dei
docenti, del personale, studenti e famiglie. 
  28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni  alle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per  gli  anni
scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalita'  on  line
attraverso un apposito applicativo che il Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle scuole  e
delle famiglie. 
  29. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012-2013  le  istituzioni
scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in  formato
elettronico. 
  30. La pagella elettronica ha  la  medesima  validita'  legale  del
documento cartaceo ed e' resa disponibile per le famiglie sul  web  o
tramite posta elettronica o altra modalita' digitale. Resta  comunque
fermo  il  diritto  dell'interessato   di   ottenere   su   richiesta
gratuitamente  copia  cartacea  del  documento  redatto  in   formato
elettronico. 
  31. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012-2013  le  istituzioni
scolastiche e i docenti  adottano  registri  on  line  e  inviano  le
comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. 
  32. All'attuazione delle disposizioni (( dei commi da 27 a 31 )) si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali  sono  inserite
nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. 
  34. ((Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri  delle  istituzioni
scolastiche ed  educative  statali  provvedono  a  versare  tutte  le
disponibilita' liquide esigibili depositate presso  i  conti  bancari
sulle  rispettive  contabilita'  speciali,  sottoconto  infruttifero,
aperte  presso  la  tesoreria  statale)).  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni. di cui all'articolo 35,  comma  9,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
  35. ((Fermi  restando  gli  ordinari  rimedi  previsti  dal  codice
civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi,  i
contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di  cui
al comma 33 in essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto possono essere  rinegoziati  in  via  diretta  tra  le  parti
originarie,  ferma  restando  la  durata  inizialmente  prevista  dei
contratti stessi)). 
  36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonche'
gli altri servizi acquistati nell'ambito  delle  medesime  procedure,
possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione,
ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma  2,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  37. All'articolo 1, comma 601, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole «integrare i fondi stessi» sono aggiunte «nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440,
quota parte pari a 15,7 milioni dei  fondi  destinati  all'attuazione
del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3,  della  legge
28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui ((al comma 634
del presente articolo, salvo quanto  disposto  dal  comma  875.))  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»; 
  b)(( dopo le parole: «di cui al presente comma»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche'  per  la  determinazione  delle  misure  nazionali
relative al sistema pubblico di istruzione e formazione».)) 
  ((37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre  1997,
n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296.)) 
  ((37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a)  le  parole:  «le  risorse  annualmente  stanziate  a  valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo  iscritto
nella legge 18 dicembre 1997, n. 440» sono sostituite dalle seguenti:
«quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di  spesa  di
cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601»;)) 
  (( b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quota parte  pari
a euro 14 milioni del Fondo per  l'istruzione  e  formazione  tecnica
superiore e' destinata ai percorsi di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti  dagli  istituti  tecnici
superiori.».)) 
  38. All'articolo  4,  comma  4((-septies)),  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, le parole «fatta eccezione per» sono  sostituite
dalla seguente «compreso» e le parole da «, le cui competenze  fisse»
sino alla fine del  comma  sono  soppresse.  Corrispondentemente,  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  provvede
al monitoraggio dei contratti per i  supplenti  brevi  stipulati  dai
dirigenti  scolastici  ed  effettua  controlli  nei  confronti  delle
istituzioni che sottoscrivano contratti in misura  anormalmente  alta
in  riferimento  al  numero  di  posti  d'organico   dell'istituzione
scolastica. 
  39. A decorrere  dal  1°  gennaio  2013  le  contabilita'  speciali
scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge  28  dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2002, n. 16, non sono piu'  alimentate.  Le  somme  disponibili  alla
stessa data sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in
misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e  2015,
la restante parte e' versata nell'anno 2016.  Dallo  stesso  anno  le
contabilita'  speciali  sono  soppresse.  Le  predette   somme   sono
annualmente  riassegnate  ai  capitoli   relativi   alle   spese   di
funzionamento delle scuole iscritti nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  40. In deroga all'articolo 4, comma 72,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni e' versata all'entrata  del
bilancio dello Stato  nell'anno  2012  a  valere  sulle  contabilita'
speciali scolastiche di cui al comma 39 ed e' acquisita all'erario. 
  41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli  enti
locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n.  4,  e'
assegnato agli enti locali in proporzione al  numero  di  classi  che
accedono al servizio di mensa scolastica,  con  riferimento  all'anno
scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento. 
  42.((All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  25
luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:)) 
  ((«1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma  1,
non vengono computati gli  importi  della  contribuzione  studentesca
disposti, ai sensi del presente comma e  del  comma  1-ter,  per  gli
studenti iscritti oltre la durata normale  dei  rispettivi  corsi  di
studio di primo e secondo  livello.  I  relativi  incrementi  possono
essere disposti dalle universita' entro i limiti massimi e secondo  i
criteri  individuati  con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il  31  marzo  di
ogni anno, sulla base  dei  principi  di  equita',  progressivita'  e
redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo  rispetto  alla
durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito  familiare
ISEE, del numero degli  studenti  appartenenti  al  nucleo  familiare
iscritti all'universita' e della specifica condizione degli  studenti
lavoratori.)) 
  ((1-ter. In ogni caso, i limiti disposti  dal  decreto  di  cui  al
comma 1-bis non possono superare:)) 
  a)(( il 25 per cento della  corrispondente  contribuzione  prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la  durata
normale dei rispettivi corsi di studio  il  cui  ISEE  familiare  sia
inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata  dall'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;)) 
  b)(( il 50 per cento della  corrispondente  contribuzione  prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la  durata
normale dei rispettivi corsi di studio  il  cui  ISEE  familiare  sia
compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia  di  euro  150.000,
come individuata dall'articolo 2, comma 1, del  citato  decreto-legge
n. 138 del 2011;)) 
  c)(( il 100 per cento della corrispondente  contribuzione  prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la  durata  normale
dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE  familiare  sia  superiore
alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2,  comma
1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.)) 
  ((1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti
ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50
per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le
borse di studio di cui all'articolo 18  del  decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 68, e per la parte  residua  ad  altri  interventi  di
sostegno al  diritto  allo  studio,  con  particolare  riferimento  a
servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e
tutorato,  attivita'  a   tempo   parziale,   trasporti,   assistenza
sanitaria,  accesso  alla   cultura,   servizi   per   la   mobilita'
internazionale e materiale didattico.)) 
  ((1-quinquies. Per i  prossimi  tre  anni  accademici  a  decorrere
dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione  per
gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di
studio di primo e secondo livello  il  cui  ISEE  familiare  sia  non
superiore a euro 40.000 non  puo'  essere  superiore  all'indice  dei
prezzi al consumo dell'intera collettivita'».)) 
  ((42-bis. Il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  promuove  un   processo   di   accorpamento   dei   consorzi
interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la
spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di
un unico soggetto a livello nazionale con il  compito  di  assicurare
l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di  servizi,
alle esigenze del Ministero, del sistema universitario,  del  settore
ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
  ((42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo
ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso  che,  ai  fini  della
decorrenza della proroga  del  mandato  dei  rettori  in  carica,  il
momento di adozione dello statuto e' quello dell'adozione  definitiva
all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303  recante
          "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della  L.  15  marzo  1997,  n.  59"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1  settembre  1999,  n.
          205, S.O. 
              Si riporta la tabella C della legge 12  novembre  2011,
          n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012): 
                
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              Si riporta il testo del comma 22-bis  dell'art.  1  del
          decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni  urgenti
          in materia di riordino delle attribuzioni della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri e  dei  Ministeri),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233: 
              " 22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
          all'art. 3, commi  da  6-duodecies  a  6-quaterdecies,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  e
          successive  modificazioni,  sono   soppresse.   Presso   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  e'  costituita,  con
          decreto del Presidente del Consiglio,  una  Unita'  per  la
          semplificazione  e  la  qualita'  della  regolazione,   con
          relativa segreteria tecnica che  costituisce  struttura  di
          missione  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  303.  L'Unita'  per  la
          semplificazione e la qualita' della  regolazione  opera  in
          posizione di autonomia funzionale e  svolge,  tra  l'altro,
          compiti di supporto tecnico di elevata  qualificazione  per
          il Comitato interministeriale per l'indirizzo  e  la  guida
          strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
          della regolazione di cui all'art. 1  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo  2006,  n.  80.  Non  trova  conseguentemente
          applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165. Non si applicano  l'art.  1,  comma  9,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'art. 29 del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  fermo
          restando il vincolo di spesa  di  cui  al  presente  comma.
          Della Unita' per la semplificazione  e  la  qualita'  della
          regolazione fa parte  il  capo  del  dipartimento  per  gli
          affari  giuridici  e  legislativi  della   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri  e  i  componenti  sono  scelti  tra
          professori   universitari,    magistrati    amministrativi,
          contabili ed ordinari,  avvocati  dello  Stato,  funzionari
          parlamentari, avvocati del libero foro con almeno  quindici
          anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti  delle
          amministrazioni   pubbliche   ed   esperti    di    elevata
          professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle  pubbliche
          amministrazioni,  gli  esperti   e   i   componenti   della
          segreteria tecnica possono essere collocati in  aspettativa
          o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei  rispettivi
          ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unita'  si  utilizza
          lo stanziamento di cui all'art.  3,  comma  6-quaterdecies,
          del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80,  ridotto
          del venticinque per cento. Con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri si provvede, altresi',  al  riordino
          delle funzioni  e  delle  strutture  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri   relative   all'esercizio   delle
          funzioni di cui al  presente  comma  e  alla  riallocazione
          delle relative risorse. A decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6
          luglio  2002,  n.  137.  Allo  scopo   di   assicurare   la
          funzionalita' del  CIPE,  l'art.  29  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n.  248,  non  si  applica,  altresi',
          all'Unita' tecnica-finanza di progetto di  cui  all'art.  7
          della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  e  alla  segreteria
          tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art.  5,
          comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
          all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 9 febbraio  1999,  n.  61.  La  segreteria
          tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2,
          della  legge  9  gennaio  1991,   n.   10,   e   successive
          modificazioni, costituisce organo  di  direzione  ricadente
          tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge 4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248." 
              Si riporta il testo dell'art. 2190 del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 2190 Unita' produttive e industriali dell'Agenzia
          industrie difesa 
              1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa,
          di cui all'art. 559,  sono  determinati  per  gli  importi,
          rispettivamente, di euro  5.500.000  nell'anno  2012,  euro
          3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014; a
          decorrere  dall'anno  2015  i  suddetti   contributi   sono
          soppressi. Qualora il processo di risanamento delle  unita'
          produttive di cui all'art.  48,  comma  1,  non  risultasse
          conseguito con il bilancio  2014  per  il  complesso  delle
          unita' produttive, ovvero il bilancio di esercizio  a  tale
          data non fosse presentato al  Ministero  della  difesa,  si
          procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4  dicembre
          1956, n. 1404, di quelle unita' che non hanno conseguito la
          capacita' di operare secondo criteri di economica  gestione
          e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la  gestione
          unitaria  delle  sole  unita'  che  hanno  raggiunto   tale
          capacita', anche mediante la costituzione  di  societa'  di
          servizi. 
              2. L'art. 144 del regolamento cessa di avere  efficacia
          a decorrere dalla data  di  eventuale  chiusura  ovvero  di
          trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti
          dal Segretario generale della difesa  di  cui  al  medesimo
          articolo. 
              3.  L'Agenzia  industrie  difesa   e'   autorizzata   a
          prorogare i contratti di cui all'art.  143,  comma  3,  del
          regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre
          2014 e, in ogni caso,  entro  i  limiti  della  spesa  gia'
          sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia  di  contratti,
          ridotta per gli anni 2012, 2013  e  2014,  rispettivamente,
          del dieci per cento, del venti per cento e del  trenta  per
          cento.» 
              Si riporta il testo dell'art. 582  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art.  582   Oneri   per   la   progressiva   riduzione
          dell'organico complessivo delle Forze armate 
              1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione  a  190
          mila unita' dell'organico delle Forze armate, a  esclusione
          dell'Arma dei  carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza e del Corpo delle capitanerie di porto,  a  seguito
          della trasformazione progressiva dello  strumento  militare
          in professionale, sono determinati nei seguenti importi  in
          euro: 
              a) per l'anno 2009: 412.358.865,24; 
              b) per l'anno 2010: 431.674.353,27; 
              c) per l'anno 2011: 451.428.829,66; 
              d) per l'anno 2012: 403.330.620,21; 
              e) per l'anno 2013: 467.671.399,13; 
              f) per l'anno 2014: 474.695.212,96; 
              g) per l'anno 2015: 482.597.003,52; 
              h) per l'anno 2016: 488.742.840,62; 
              i) per l'anno 2017: 495.327.666,08; 
              l) per l'anno 2018: 503.229.456,64; 
              m) per l'anno 2019: 509.814.282,10; 
              n) per l'anno 2020 (regime): 511.131.247,19. 
              2. Fino all'anno 2020, se il tasso di incremento  degli
          oneri individuato dal comma 1 risulta superiore al tasso di
          incremento del prodotto interno lordo  a  prezzi  correnti,
          previsto  nella  decisione  di   finanza   pubblica,   come
          risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, la
          legge di stabilita' quantifica, ai  sensi  dell'  art.  11,
          comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          la quota  dell'onere,  relativo  all'anno  di  riferimento,
          corrispondente  alla  differenza  tra  i   due   tassi   di
          variazione.» 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  2207  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 2207 Adeguamento degli organici 
              1. Sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del
          personale ufficiali, sottufficiali, volontari  in  servizio
          permanente e volontari in  ferma  prefissata  dell'Esercito
          italiano,  della   Marina   militare   e   dell'Aeronautica
          militare,  sono   annualmente   determinate,   secondo   un
          andamento  delle  consistenze  del  personale  in  servizio
          coerente con l'evoluzione degli oneri indicati  nell'  art.
          582 e nel rispetto della ripartizione indicata  nell'  art.
          799, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
          per la pubblica amministrazione e l'innovazione." 
              Si riporta il testo del comma 5-bis  dell'art.  55  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "5-bis. Nell'ambito delle iniziative per la  diffusione
          dei valori e della cultura della pace e della  solidarieta'
          internazionale tra le giovani generazioni,  e'  autorizzata
          la spesa di euro 6.599.720 per l'anno 2010, euro  5.846.720
          per l'anno 2011 ed euro 7.500.000 per l'anno  2012  nonche'
          euro   1.000.000   a   decorrere   dall'anno   2013,    per
          l'organizzazione da parte delle Forze armate, di  corsi  di
          formazione  a   carattere   teorico-pratico,   tendenti   a
          rafforzare la conoscenza e la condivisione dei  valori  che
          da esse promanano e che sono alla base della  presenza  dei
          militari italiani di tutte le  componenti  operative  nelle
          missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a
          tre settimane,  si  svolgono  presso  reparti  delle  Forze
          armate, secondo le priorita' stabilite dal decreto  di  cui
          al comma 5-sexies, e sono intesi a fornire le conoscenze di
          base riguardanti il dovere costituzionale di  difesa  della
          Patria, le attivita' prioritarie  delle  Forze  armate,  in
          particolare  nelle  missioni  internazionali  di   pace   a
          salvaguardia degli interessi  nazionali,  di  contrasto  al
          terrorismo internazionale e di  soccorso  alle  popolazioni
          locali, di protezione dei beni culturali,  paesaggistici  e
          ambientali e quelle di  concorso  alla  salvaguardia  delle
          libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamita'  e
          in  altri  casi  di  straordinaria  necessita'  e  urgenza.
          Dell'attivazione  dei  corsi  e'  data   notizia   mediante
          pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta  Ufficiale,
          serie speciale concorsi ed esami, e nel sito  istituzionale
          del Ministero della difesa." 
              Si riporta il testo del comma  616  dell'art.  2  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              "616. In relazione a quanto  disposto  dal  comma  615,
          negli stati di previsione dei Ministeri di cui al  medesimo
          comma sono  istituiti  appositi  fondi  da  ripartire,  con
          decreti  del  Ministro  competente,  nel   rispetto   delle
          finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative." 
              Si riporta il testo dell'art. 613  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010: 
              "Art. 613 Fondo a disposizione 
              1.  Per  provvedere  alle  eventuali   deficienze   dei
          capitoli riguardanti le spese di cui all'  art.  550  e  ai
          bisogni di cui all' art. 552, e' istituito nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  della   difesa   un   fondo   a
          disposizione. 
              2.  Il  prelevamento  di  somme  da  tale  fondo  e  la
          iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3.  I  capitoli  a  favore  dei  quali  possono   farsi
          prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco  da
          annettersi allo stato di  previsione  del  Ministero  della
          difesa." 
              Si riporta il testo dell'art. 536  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 536 Programmi 
              1.   I   programmi   relativi   al    rinnovamento    e
          all'ammodernamento dei sistemi  d'arma,  delle  opere,  dei
          mezzi  e  dei  beni  direttamente  destinati  alla   difesa
          nazionale, sono approvati: 
              a) con legge, se  richiedano  finanziamenti  di  natura
          straordinaria; 
              b) con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze se si  tratta
          di   programmi   finanziati   attraverso    gli    ordinari
          stanziamenti  di  bilancio.  In  tal  caso,  salvo   quanto
          disposto al comma  2  e  sempre  che  i  programmi  non  si
          riferiscano  al   mantenimento   delle   dotazioni   o   al
          ripianamento  delle  scorte,  prima   dell'emanazione   del
          decreto ministeriale deve essere acquisito il parere  delle
          competenti commissioni parlamentari,  con  le  modalita'  e
          nelle forme stabilite  dai  regolamenti  delle  Camere.  Il
          termine per l'espressione del parere e'  di  trenta  giorni
          dalla richiesta. Se detto  termine  decorre  senza  che  le
          commissioni si siano pronunciate, si intende che  esse  non
          reputano di dovere esprimere alcun parere. 
              2.  I  piani   di   spesa   gravanti   sugli   ordinari
          stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento  di
          programmi pluriennali finanziati  nei  precedenti  esercizi
          con  leggi  speciali,  se  non   richiedono   finanziamenti
          integrativi, sono sottoposti dal Ministro della  difesa  al
          Parlamento in sede di esame dello stato di  previsione  del
          Ministero della difesa, in apposito allegato. 
              3. L'attivita' contrattuale relativa  ai  programmi  di
          cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui  al  comma  2  e'
          svolta dalle competenti  direzioni  generali  tecniche  del
          Ministero della difesa.» 
              Si riporta il testo del comma  10  dell'art.  27  della
          citata legge n. 488 del 1999: 
              "10. I canoni di cui al comma 9 sono versati  entro  il
          31 ottobre  di  ciascun  anno  sulla  base  del  fatturato,
          conseguito nell'anno precedente,  riferibile  all'esercizio
          dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi'  dei
          proventi derivanti dal finanziamento del servizio  pubblico
          al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre  2000
          i soggetti che eserciscono  legittimamente  l'attivita'  di
          radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in
          ambito nazionale e locale sono tenuti  a  corrispondere  il
          canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel
          1999.  Le  modalita'  attuative  del  presente  comma  sono
          disciplinate con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, di concerto  con
          il Ministro delle comunicazioni e  con  il  Ministro  delle
          finanze. L'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni
          puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche
          utilizzando gli strumenti  di  cui  all'art.  1,  comma  6,
          lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n.  249.
          Decorso un triennio dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni  ai
          sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c),  numero  5),  della
          citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi  di  lire
          annue a decorrere dal 2000 sono destinate  alle  misure  di
          sostegno previste dall'art. 45, comma  3,  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'art. 45, comma
          3, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  le  parole:  «24
          miliardi per l'anno 2000 e 33  miliardi  per  l'anno  2001»
          sono soppresse." 
              Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  21  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese  si
          ripartiscono in: 
              a) spese non rimodulabili; 
              b) spese rimodulabili." 
              Si riporta  il  testo  del  comma  2  dell'art.  6  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
              "2.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti." 
              Si riporta il  testo  del  comma  5  dell'art.  10  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1." 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  7-quinques
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti  a
          sostegno  dei  settori  industriali   in   crisi,   nonche'
          disposizioni  in   materia   di   produzione   lattiera   e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33: 
              "Art. 7-quinquies Fondi 
              1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
          urgenti  e  indifferibili,  con  particolare  riguardo   ai
          settori dell'istruzione  e  agli  interventi  organizzativi
          connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
          di euro." 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  33  della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2012): 
              "Art. 33 Disposizioni diverse 
              1. La dotazione del fondo di cui all'art.  7-quinquies,
          comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, e' incrementata di 1.143 milioni di euro per  l'anno
          2012 ed  e'  ripartita,  con  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,   tra   le   finalita'   indicate
          nell'elenco n. 3 allegato alla presente  legge.  Una  quota
          pari a 100 milioni di  euro  del  fondo  di  cui  al  primo
          periodo e' destinata per l'anno 2012  al  finanziamento  di
          interventi    urgenti    finalizzati    al     riequilibrio
          socio-economico,  ivi  compresi  interventi  di  messa   in
          sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei  territori  e
          alla promozione di attivita' sportive, culturali e  sociali
          di cui all'art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13
          dicembre 2010, n.  220.  E'  altresi'  rifinanziata  di  50
          milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa
          di cui all'art. 13, comma 3-quater,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6  agosto  2008,  n.  133.  Alla  ripartizione  della
          predetta quota  e  all'individuazione  dei  beneficiari  si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, in coerenza con apposito atto di  indirizzo  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  i  profili   di
          carattere finanziario." 
              Si riporta il testo del comma 1240  dell'art.  1  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
              "1240. E' autorizzata, per ciascuno  degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze." 
              Per il testo dell'art. 2  del  decreto-legge  6  giugno
          2012, n. 74 si  vedano  i  riferimenti  normativi  all'art.
          3-bis. 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   50   del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              "Art.  50.  Disponibilita'  dei  dati  delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,
          raccolti, conservati, resi disponibili  e  accessibili  con
          l'uso   delle   tecnologie   dell'informazione   e    della
          comunicazione   che   ne   consentano   la   fruizione    e
          riutilizzazione, alle condizioni fissate  dall'ordinamento,
          da  parte  delle  altre  pubbliche  amministrazioni  e  dai
          privati; restano salvi i  limiti  alla  conoscibilita'  dei
          dati previsti dalle leggi e dai regolamenti,  le  norme  in
          materia di protezione dei dati  personali  ed  il  rispetto
          della normativa comunitaria in materia di riutilizzo  delle
          informazioni del settore pubblico. 
              2.   Qualunque   dato   trattato   da   una    pubblica
          amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma
          6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della legge 7  agosto
          1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia  di
          protezione  dei  dati  personali,  e'  reso  accessibile  e
          fruibile alle altre amministrazioni quando  l'utilizzazione
          del dato sia necessaria  per  lo  svolgimento  dei  compiti
          istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri
          a carico di  quest'ultima,  salvo  per  la  prestazione  di
          elaborazioni  aggiuntive;  e'  fatto  comunque   salvo   il
          disposto dell'art. 43, comma 4, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              3. Al fine  di  rendere  possibile  l'utilizzo  in  via
          telematica dei dati  di  una  pubblica  amministrazione  da
          parte dei  sistemi  informatici  di  altre  amministrazioni
          l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
          eroga i servizi informatici allo scopo  necessari,  secondo
          le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
          cui al presente decreto." 
              Si riporta il testo dell'art. 8 della legge  1°  aprile
          1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza): 
              "Art. 8. Istituzione del Centro elaborazione dati. 
              E'  istituito   presso   il   Ministero   dell'interno,
          nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c)  del  primo
          comma dell'art. 5, il  Centro  elaborazione  dati,  per  la
          raccolta delle informazioni e dei dati di cui  all'art.  6,
          lettera a), e all'art. 7. 
              Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione ai soggetti autorizzati,  indicati  nell'art.
          9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati  ai  sensi
          del comma seguente. 
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma
          dell'art. 5, per la fissazione dei criteri  e  delle  norme
          tecniche per  l'espletamento  da  parte  del  Centro  delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno. " 
              Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre
          1993, n. 580  (Riordinamento  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura): 
              "Art. 8. Registro delle imprese. 
              1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio
          del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del  codice
          civile. 
              2. Al  fine  di  garantire  condizioni  di  uniformita'
          informativa su tutto il territorio nazionale e fatte  salve
          le disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia,
          nonche' gli atti amministrativi generali da esse  previsti,
          il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
          Ministero della  giustizia,  sentita  l'Unioncamere,  emana
          direttive sulla tenuta del registro. 
              3. L'ufficio provvede alla tenuta  del  registro  delle
          imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti,  del
          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente
          legge e al regolamento di  cui  al  comma  6  del  presente
          articolo, sotto la vigilanza di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 
              4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta nella persona del segretario generale ovvero  di  un
          dirigente della camera di commercio. L'atto di  nomina  del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha  funzione  di
          certificazione anagrafica  di  pubblicita'  notizia,  oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali. 
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo  da   assicurare   completezza   ed   organicita'   di
          pubblicita' per tutte le imprese  soggette  ad  iscrizione,
          garantendo la tempestivita' dell'informazione su  tutto  il
          territorio  nazionale.  Le  modalita'  di  attuazione   del
          presente comma sono regolate ai sensi dell'art.  1-bis  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248." 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  7  dicembre
          1995, n. 581 recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8
          della  L.  29  dicembre  1993,  n.  580,  in   materia   di
          istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
          del codice civile" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
          febbraio 1996, n. 28, S.O. 
              Si riporta il testo  del  comma  172  dell'art.  2  del
          decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni  urgenti
          in materia tributaria e finanziaria), convertito in  legge,
          con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della  legge  24
          novembre 2006,  n.  286,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "172. Le spese occorrenti per  il  finanziamento  delle
          attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono
          finanziate dalla contribuzione a carico  degli  utenti  dei
          servizi, pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e ai  sensi
          dell' art. 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  24  marzo
          2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per  la  parte
          non coperta  da  finanziamento  a  carico  dello  Stato,  e
          affluiscono  ad  apposita  unita'  previsionale   di   base
          inserita nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture. Una quota degli  introiti  che  affluiscono
          annualmente a titolo  di  contribuzione  degli  utenti  dei
          servizi, pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2012  e  pari  a
          euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, resta  acquisita
          al bilancio dello Stato; il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.  Nella  medesima  unita'
          previsionale  di   base   confluiscono   gli   stanziamenti
          finanziari attualmente iscritti nello stato  di  previsione
          della spesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  per  le
          attivita' del Registro italiano dighe." 
              Si riporta il testo del  comma  40  dell'art.  1  della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
              "40. Gli importi dei contributi dello Stato  in  favore
          di  enti,  istituti,  associazioni,  fondazioni  ed   altri
          organismi, di cui alla tabella  A  allegata  alla  presente
          legge, sono iscritti in un unico capitolo  nello  stato  di
          previsione di ciascun Ministero  interessato.  Il  relativo
          riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro,  con
          proprio decreto, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
          previo parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti,
          alle quali vengono altresi' inviati  i  rendiconti  annuali
          dell'attivita'  svolta  dai  suddetti  enti,  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le
          relative autorizzazioni di spesa." 
              Si riporta la Tabella A allegata alla legge 29  ottobre
          1984, n. 720 (Istituzione del sistema  di  tesoreria  unica
          per enti ed organismi pubblici): 
              "Tabella A 
              - Accademia nazionale dei Lincei 
              - Aereo club d'Italia 
              -  Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
          universitario e della ricerca (ANVUR) 
              - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 
              -  Agenzia  nazionale  per   l'amministrazione   e   la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita' organizzata 
              - Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali
          (AGE.NA.S.) 
              - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
              - Agenzia  nazionale  per  lo  sviluppo  dell'autonomia
          scolastica (ANSAS) 
              - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia
          e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) 
              - Agenzia nazionale turismo 
              - Agenzia per il terzo settore 
              -  Agenzia  per  la  diffusione  delle  tecnologie  per
          l'innovazione 
              -  Agenzia  per  la  rappresentanza   negoziale   delle
          pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) 
              - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) 
              - Agenzia spaziale italiana (ASI) 
              - Autorita' d'ambito 
              - Autorita' garante della concorrenza e del mercato 
              - Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici  di
          lavori, servizi e forniture 
              - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
              - Autorita' portuali 
              - Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo 
              - Aziende di promozione turistica 
              -  Aziende  e  Consorzi  fra  province  e  comuni   per
          l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale 
              - Aziende sanitarie e Aziende  ospedaliere  (d.lgs.  n.
          502/1992) 
              -  Aziende   ospedaliere   universitarie   (d.lgs.   n.
          517/1999) 
              - Club alpino italiano 
              - Commissione di vigilanza sui fondi di pensione 
              - Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa
          (CONSOB) 
              - Comuni, con  esclusione  di  quelli  con  popolazione
          inferiore  a  5.000  abitanti  che  non   usufruiscono   di
          contributi statali 
              -  Comunita'  montane,  con   popolazione   complessiva
          montana non inferiore a 10.000 abitanti 
              - Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 
              - Consiglio per la  ricerca  e  la  sperimentazione  in
          agricoltura (C.R.A.) 
              - Consorzi interuniversitari 
              - Consorzi istituiti per l'esercizio  di  funzioni  ove
          partecipino province e comuni con  popolazione  complessiva
          non  inferiore  a  10.000  abitanti,  nonche'  altri   enti
          pubblici 
              -  Consorzi  per  i  nuclei  di  industrializzazione  e
          consorzi per l'area di sviluppo  industriale  a  prevalente
          apporto finanziario degli enti territoriali 
              - Consorzio canale Milano-Cremona-Po 
              -  Consorzio  per  l'area  di  ricerca  scientifica   e
          tecnologica di Trieste 
              - Consorzio per la zona agricola industriale di Verona 
              - DigitPA 
              - Ente acquedotti siciliani 
              - Ente Acque della Sardegna 
              - Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione 
              - Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) 
              - Ente  nazionale  per  la  cellulosa  e  la  carta  in
          liquidazione 
              -  Ente   per   lo   sviluppo,   l'irrigazione   e   la
          trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania 
              - Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.) 
              - Ente zona industriale di Trieste 
              - Enti parchi nazionali 
              - Enti parchi regionali 
              - Enti provinciali per il turismo 
              - Enti regionali di sviluppo agricolo 
              -  Fondo  gestione  istituti  contrattuali   lavoratori
          portuali 
              -  Gestione  governativa  dei   servizi   pubblici   di
          navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como 
              - Gestioni governative ferroviarie non  trasformate  in
          S.r.l. 
              - Istituti centrali del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali (art. 15, comma 1, D.P.R. n. 233/2007) 
              - Istituti del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali dotati di autonomia speciale (art. 15,  comma  3,
          D.P.R. n. 233/2007) 
              - Istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico
          di diritto pubblico (d.lgs. n. 288/2003) 
              - Istituti zooprofilattici sperimentali 
              - Istituto agronomico per l'oltremare 
              - Istituto centrale di statistica (ISTAT) 
              - Istituto italiano di studi germanici 
              - Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente 
              - Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti  e  la
          nutrizione (INRAN) 
              - Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» 
              - Istituto nazionale di astrofisica (INAF) 
              - Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) 
              - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) 
              -  Istituto  nazionale  di  oceanografia  e   geofisica
          sperimentale (OGS) 
              - Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) 
              - Istituto nazionale economia agraria (INEA) 
              - Istituto nazionale per  la  valutazione  del  sistema
          educativo di istruzione e formazione (INVALSI) 
              -   Istituto   per   lo   sviluppo   della   formazione
          professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.) 
              - Istituto superiore per la  Protezione  e  la  ricerca
          Ambientale (ISPRA) 
              -  Istituzioni  di  cui  all'art.  114  del  d.lgs.  n.
          267/2000 
              - Lega italiana per la lotta contro i tumori 
              - Lega navale italiana 
              - Museo storico della fisica e centro studi e  ricerche
          «Enrico Fermi» 
              - Organi straordinari  della  liquidazione  degli  enti
          locali dissestati 
              - Organismi pagatori regionali  per  le  erogazioni  in
          agricoltura 
              - Policlinici universitari, d.lgs. n. 502/1992 
              - Province 
              - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano 
              - Scuola superiore dell'economia e delle finanze 
              - Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli 
              - Unioni di  comuni  con  popolazione  complessiva  non
          inferiore a 10.000 abitanti 
              -   Universita'   statali,   istituti   di   istruzione
          universitaria,  opere  universitarie   statali,   enti   ed
          organismi  per  il  diritto   allo   studio   a   carattere
          regionale." 
              Si riporta il  testo  del  comma  9  dell'art.  35  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27: 
              "9. Alla data  del  29  febbraio  2012  i  tesorieri  o
          cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8
          provvedono a versare il 50 per cento  delle  disponibilita'
          liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di
          entrata in vigore del  presente  decreto  sulle  rispettive
          contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso
          la tesoreria statale. Il versamento della  quota  rimanente
          deve essere effettuato alla data del 16  aprile  2012.  Gli
          eventuali investimenti finanziari individuati  con  decreto
          del Ministero dell'Economia e delle finanze -  Dipartimento
          del Tesoro  da  emanare  entro  il  30  aprile  2012,  sono
          smobilizzati, ad eccezione di quelli  in  titoli  di  Stato
          italiani, entro il 30 giugno 2012  e  le  relative  risorse
          versate  sulle  contabilita'  speciali  aperte  presso   la
          tesoreria statale.  Gli  enti  provvedono  al  riversamento
          presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso
          soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il
          15 marzo 2012. Sono fatti salvi eventuali  versamenti  gia'
          effettuati alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento." 
              Si riporta il testo dell'art. 43, comma 2, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449  (Misure  per  la  stabilizzazione
          della finanza pubblica): 
              "2. Le iniziative di  cui  al  comma  1  devono  essere
          dirette al  perseguimento  di  interessi  pubblici,  devono
          escludere forme di conflitto di interesse  tra  l'attivita'
          pubblica e quella privata e devono comportare  risparmi  di
          spesa rispetto agli  stanziamenti  disposti.  Per  le  sole
          amministrazioni dello Stato una quota  dei  risparmi  cosi'
          ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare
          gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei
          dirigenti appartenenti al centro di responsabilita' che  ha
          operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento  resta
          nelle disponibilita'  di  bilancio  della  amministrazione.
          Tali quote sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate, per  le  predette  finalita',
          con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica. La  rimanente  somma  costituisce
          economia di  bilancio.  La  presente  disposizione  non  si
          applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e  gli  accordi
          di collaborazione sono  diretti  a  finanziare  interventi,
          servizi o attivita' non inseriti  nei  programmi  di  spesa
          ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari
          disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi  con  i
          privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed
          ambientali  e  dello   spettacolo,   nonche'   ogni   altra
          disposizione speciale in materia.." 
              Si riporta il testo del comma  601  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  296  del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "1.  601.  A  decorrere  dall'anno  2007,  al  fine  di
          aumentare l'efficienza  e  la  celerita'  dei  processi  di
          finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti
          nello stato di  previsione  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, in apposita  unita'  previsionale  di  base,  i
          seguenti  fondi:  «Fondo  per  le  competenze   dovute   al
          personale delle  istituzioni  scolastiche,  con  esclusione
          delle  spese   per   stipendi   del   personale   a   tempo
          indeterminato e determinato» e «Fondo per il  funzionamento
          delle   istituzioni   scolastiche».   Ai   predetti   fondi
          affluiscono gli stanziamenti dei  capitoli  iscritti  nelle
          unita' previsionali di base dello stato di  previsione  del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'art. 1, comma 3, della legge  28  marzo  2003,  n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio. " 
              L'art. 2 della L. 18-12-1997 n. 440 
              "Istituzione   del   Fondo   per   l'arricchimento    e
          l'ampliamento dell'offerta formativa e per  gli  interventi
          perequativi.",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   23
          dicembre 1997,  n.  298,  abrogato  dalla  presente  legge,
          recava: 
              «Art. 2. Direttive del Ministro.». 
              Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  634,  della
          citata  legge  n.  296  del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1. 634. Per gli interventi previsti dai commi  da
          622 a 633, con esclusione del comma 625, e' autorizzata  la
          spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007» 
              Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  875,  della
          citata  legge  n.  296  del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              1.  875.  Al  fine  di  assicurare  una  piu'  efficace
          utilizzazione   delle   risorse    finanziarie    destinate
          all'attuazione degli interventi di cui  al  comma  631,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
          pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione
          tecnica superiore. Al Fondo confluiscono, quota parte  pari
          a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al
          comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601  nonche'
          le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le  aree
          sottoutilizzate,    per    progetti    finalizzati     alla
          realizzazione   dell'istruzione   e   formazione    tecnica
          superiore, con l'obiettivo  di  migliorare  l'occupabilita'
          dei  giovani  che  hanno  concluso  il  secondo  ciclo   di
          istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni
          del Fondo per l'istruzione e formazione  tecnica  superiore
          e' destinata ai percorsi di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti  dagli
          istituti tecnici superiori.» 
              Si riporta il testo del comma 4-septies dell'art. 4 del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 4 Modernizzazione dei pagamenti effettuati  dalle
          Pubbliche Amministrazioni 
              1.  Ai  fini  di  favorire  ulteriore  efficienza   nei
          pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di
          enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e  utenti,  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   promuove   la
          realizzazione di un servizio  nazionale  per  pagamenti  su
          carte  elettroniche  istituzionali,  inclusa   la   tessera
          sanitaria. 
              2. Ai fini dell'attuazione del  presente  articolo,  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   con   propri
          provvedimenti: 
              a) individua  gli  standard  tecnici  del  servizio  di
          pagamento e  le  modalita'  con  cui  i  soggetti  pubblici
          distributori di carte  elettroniche  istituzionali  possono
          avvalersene; 
              b)  individua  il  soggetto   gestore   del   servizio,
          selezionato sulla base  dei  requisiti  qualitativi  e  del
          livello di servizio offerto ai cittadini; 
              c) disciplina le modalita' di utilizzo del servizio  da
          parte dei soggetti pubblici,  anche  diversi  dal  soggetto
          distributore delle carte, che intendono offrire  ai  propri
          utenti tale modalita' di erogazione di pagamenti; 
              d) stabilisce nel 20 per  cento  delle  commissioni  di
          interscambio  conseguite  dal  gestore  del  servizio   per
          pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte
          il canone a carico del gestore  finanziario  del  servizio;
          (6) 
              e) disciplina  le  modalita'  di  certificazione  degli
          avvenuti pagamenti; 
              f) stabilisce le modalita' di monitoraggio del servizio
          e dei flussi di pagamento. 
              3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera  d),  e'
          versato all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, tra i soggetti pubblici distributori  delle  carte
          elettroniche, i soggetti pubblici erogatori dei pagamenti e
          lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze. 
              4. Per le spese attuative di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con
          la quota di competenza del Ministero dell'economia e  delle
          finanze. 
              4-bis. Per le amministrazioni di cui all' art. 2, comma
          197,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  non   si
          applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni
          di cui all' art.  383  del  regolamento  di  cui  al  regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827. (7) 
              4-ter. Al fine di armonizzare le  disposizioni  di  cui
          all' art. 2, comma 197, della legge 23  dicembre  2009,  n.
          191, con i nuovi criteri indicati dalla legge  31  dicembre
          2009, n. 196, dal 1° gennaio 2011 le  competenze  fisse  ed
          accessorie  al  personale  delle  amministrazioni  centrali
          dello Stato sono  imputate  alla  competenza  del  bilancio
          dell'anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti e
          le eventuali somme rimaste da  pagare  alla  fine  di  ogni
          esercizio relativamente  alle  competenze  accessorie  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate   ai   competenti   capitoli/piani   gestionali
          dell'esercizio successivo. (7) 
              4-quater.  I  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse  ed
          accessorie dei  pubblici  dipendenti,  effettuati  mediante
          utilizzo delle procedure informatiche  e  dei  servizi  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          dell'Amministrazione generale del personale e dei  servizi,
          sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti  capitoli
          di bilancio e successivamente,  a  pagamento  avvenuto,  ne
          viene disposta l'imputazione agli specifici articoli in cui
          si  ripartisce  il  capitolo   medesimo.   Sono   riportati
          nell'elenco previsto dall' art. 26, comma 3, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, i  capitoli  con  l'indicazione  dei
          soli articoli relativi alle competenze fisse.  Non  possono
          essere disposte variazioni compensative  tra  le  dotazioni
          degli articoli di cui al citato elenco e gli altri articoli
          in cui si ripartisce il capitolo. (7) 
              4-quinquies. Gli importi relativi  ai  pagamenti  delle
          competenze  fisse  ed  accessorie  disposti  attraverso  le
          procedure  informatiche  e  dei   servizi   del   Ministero
          dell'economia    e    delle    finanze    -    Dipartimento
          dell'Amministrazione generale del personale e dei  servizi,
          e non andati a buon  fine,  sono  versati  dalla  tesoreria
          statale  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
          successiva riassegnazione allo specifico  piano  gestionale
          dei pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione
          con  le  medesime  modalita'  dei  titoli   originari.   Le
          procedure di rinnovo dei pagamenti sono  stabilite  con  il
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          natura non regolamentare di cui all'  art.  2,  comma  197,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (7) 
              4-sexies. All'inizio di ogni anno,  le  amministrazioni
          di  cui  al  comma  4-bis  stabiliscono,  con  decreto  del
          Ministro competente, una  dotazione  finanziaria  per  ogni
          struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere
          sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie  al
          personale,  entro  i  cui  limiti  le  medesime   strutture
          periferiche programmano le attivita'. La predetta dotazione
          viene successivamente definita,  nel  rispetto  dei  citati
          limiti, in relazione ai  criteri  stabiliti  dagli  accordi
          sindacali intervenuti in sede di contrattazione  collettiva
          integrativa. 
              4-septies. Ai  fini  dell'applicazione  dell'  art.  2,
          comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica
          di quanto previsto dall' art. 1, comma 601, della legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  il  pagamento  delle  competenze
          accessorie spettanti al personale scolastico e'  effettuato
          mediante ordini collettivi di pagamento di cui  al  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17  dicembre
          2002 ed  e'  disposto  congiuntamente  al  pagamento  delle
          competenze fisse, compreso  il  personale  supplente  breve
          nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse,
          all'infuori dei casi di cui  all'  art.  2,  comma  5,  del
          decreto-legge 7 settembre 2007,  n.  147,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  25  ottobre  2007,  n.   176,
          continuano ad essere pagate  a  carico  dei  bilanci  delle
          scuole." 
              4-octies. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, all'inizio di  ogni  anno
          viene stabilita per  ciascuna  istituzione  scolastica  una
          dotazione   finanziaria   a   valere   sugli   stanziamenti
          concernenti le competenze accessorie dovute al personale di
          cui  al  comma  4-septies  ed  iscritti  nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni
          programmano le conseguenti attivita'. La predetta dotazione
          viene successivamente definita, nel rispetto  dei  predetti
          limiti, in relazione ai  criteri  stabiliti  dagli  accordi
          sindacali intervenuti in sede di contrattazione  collettiva
          integrativa. (7) 
              4-novies. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  potranno  essere
          disposte eventuali modifiche al regolamento riguardante  le
          istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile
          delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni
          introdotte dai commi  4-septies  e  4-octies  del  presente
          articolo. (7) 
              4-decies. Le maggiori entrate derivanti  dai  commi  da
          4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto all' art. 55,
          comma  7-bis,  lettera  c),  concorrono  a  costituire   la
          dotazione finanziaria nei limiti della quale  sono  attuate
          le disposizioni di cui all' art. 42. » 
              Si riporta il testo dell'art. 5-ter  del  decreto-legge
          28 dicembre 2001, n. 452 (Disposizioni urgenti in  tema  di
          accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di  oli
          usati, di giochi e scommesse,  nonche'  sui  rimborsi  IVA,
          sulla   pubblicita'   effettuata   con    veicoli,    sulle
          contabilita'  speciali,  sui  generi  di   monopolio,   sul
          trasferimento   di   beni   demaniali,   sulla    giustizia
          tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale  della
          riscossione  dei  tributi  e  su  contributi  ad  enti   ed
          associazioni), convertito, con modificazioni, da lal  legge
          27 febbraio 2002, n. 16: 
              "Art. 5-ter. Contabilita' speciali. 
              1. Le  risorse  finanziarie  iscritte  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca da destinare alle  istituzioni  scolastiche
          possono affluire in apposite contabilita'  speciali  aperte
          presso le sezioni di  tesoreria  provinciale  dello  Stato.
          Alle  predette  contabilita'  possono  affluire  anche   le
          risorse  finanziarie  assegnate  agli  uffici   costituenti
          l'articolazione  territoriale   degli   uffici   scolastici
          regionali per  il  funzionamento  dei  medesimi  e  per  la
          realizzazione  di  eventuali  attivita'  e  programmi  agli
          stessi affidati. 
              2. Il titolare di  ciascuna  contabilita'  speciale  e'
          individuato  con  provvedimento  del   direttore   generale
          dell'ufficio scolastico regionale competente." 
              Si riporta il testo del  comma  72  dell'art.  4  della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2012): 
              "72. Per l'anno 2012 si applica l'art. 48, comma 1-ter,
          del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31." 
              Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14  gennaio
          1999,   n.   4   (Disposizioni   riguardanti   il   settore
          universitario  e  della  ricerca  scientifica,  nonche'  il
          servizio di mensa nelle scuole): 
              "Art. 3. Servizio di mensa nelle scuole. 
              1. Per l'anno scolastico 1995-1996  e  per  i  mesi  di
          settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, il  Ministero
          dell'interno provvede ad erogare un  contributo  agli  enti
          locali per le spese sostenute in relazione al  servizio  di
          mensa   scolastica   offerto   al   personale   insegnante,
          dipendente dallo Stato o da altri enti. 
              2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma  1,
          pari a lire 26.000 milioni per il  1995  e  a  lire  90.000
          milioni  per  il  1996,  si   provvede   a   carico   degli
          stanziamenti iscritti  al  capitolo  1601  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dell'interno   per   gli   anni
          finanziari medesimi. 
              3. Il Ministero dell'interno provvede anche ad  erogare
          un contributo agli enti locali per l'anno 1997, al fine  di
          assicurare la continuita' del  servizio  di  mensa  per  il
          personale insegnante,  dipendente  dallo  Stato,  impegnato
          nella vigilanza  ed  assistenza  degli  alunni  durante  la
          refezione  scolastica.  Al  relativo   onere,   determinato
          nell'importo massimo di lire 90.000  milioni,  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto al capitolo 6856 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del  tesoro  per   l'anno   1997,   parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          tesoro. 
              4.  I  criteri  per  la  individuazione  del  personale
          docente avente diritto al servizio di mensa gratuito  e  le
          modalita' di erogazione del  contributo  statale  a  favore
          degli enti locali che abbiano fornito il predetto  servizio
          sono  quelli  previsti  dal  decreto  16  maggio  1996  del
          Ministro della  pubblica  istruzione,  di  concerto  con  i
          Ministri  del  tesoro  e  dell'interno,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996. 
              5. A decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal
          servizio di mensa di cui al comma 3,  si  provvede  con  le
          disponibilita' finanziarie  destinate  alla  contrattazione
          collettiva per il comparto del personale  della  scuola.  A
          tal fine le predette disponibilita' sono incrementate della
          somma annua di lire 90.000 milioni. Al  relativo  onere  si
          provvede, per  ciascuno  degli  anni  1998,  1999  e  2000,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   1998-2000,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica  per  l'anno   finanziario   1998,   allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio  e
          della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  25  luglio  1997,   n.   306
          (Regolamento recante disciplina in  materia  di  contributi
          universitari), come modificato dalla presente legge: 
              5. Limiti della contribuzione studentesca. 
              1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del  presente
          articolo e all'art. 4, la contribuzione  studentesca  degli
          studenti italiani e comunitari  iscritti  entro  la  durata
          normale dei rispettivi corsi di studio di primo  e  secondo
          livello non puo' eccedere il 20 per cento dell'importo  dei
          trasferimenti statali  correnti  attribuiti  dal  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. E' fatto
          obbligo agli atenei che superano tale limite  di  destinare
          le maggiori entrate al finanziamento di borse di  studio  a
          favore degli studenti (9). 
              1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui  al
          comma  1,  non  vengono   computati   gli   importi   della
          contribuzione studentesca disposti, ai sensi  del  presente
          comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la
          durata normale dei rispettivi corsi di studio  di  primo  e
          secondo  livello.  I  relativi  incrementi  possono  essere
          disposti dalle universita' entro i limiti massimi e secondo
          i   criteri   individuati   con   decreto   del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro il 31 marzo di ogni  anno,  sulla  base  dei
          principi di equita',  progressivita'  e  redistribuzione  e
          tenendo conto degli anni di ritardo  rispetto  alla  durata
          normale  dei  rispettivi  corsi  di  studio,  del   reddito
          familiare ISEE, del numero degli studenti  appartenenti  al
          nucleo familiare iscritti all'universita' e della specifica
          condizione degli studenti lavoratori. 
              1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal  decreto  di
          cui al comma 1-bis non possono superare: 
              a) il 25 per cento della  corrispondente  contribuzione
          prevista per  gli  studenti  in  corso,  per  gli  studenti
          iscritti oltre la durata normale dei  rispettivi  corsi  di
          studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla  soglia  di
          euro 90.000, come individuata dall'art.  2,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              b) il 50 per cento della  corrispondente  contribuzione
          prevista per  gli  studenti  in  corso,  per  gli  studenti
          iscritti oltre la durata normale dei  rispettivi  corsi  di
          studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia  di
          euro 90.000 e la soglia di euro 150.000,  come  individuata
          dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n.  138  del
          2011; 
              c) il 100 per cento della corrispondente  contribuzione
          prevista per gli studenti in corso, per gli studenti  oltre
          la durata normale dei rispettivi corsi  di  studio  il  cui
          ISEE familiare sia superiore alla soglia di  euro  150.000,
          come  individuata  dall'art.  2,  comma   1,   del   citato
          decreto-legge n. 138 del 2011. 
              1-quater.   Gli    incrementi    della    contribuzione
          studentesca  disposti  ai  sensi  del  comma   1-ter   sono
          destinati in misura non  inferiore  al  50  per  cento  del
          totale ad integrazione delle  risorse  disponibili  per  le
          borse di studio di cui all'art. 18 del decreto  legislativo
          29 marzo 2012, n. 68, e  per  la  parte  residua  ad  altri
          interventi  di  sostegno  al  diritto  allo   studio,   con
          particolare riferimento a  servizi  abitativi,  servizi  di
          ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attivita'
          a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria,  accesso
          alla cultura, servizi per  la  mobilita'  internazionale  e
          materiale didattico. 
              1-quinquies. Per  i  prossimi  tre  anni  accademici  a
          decorrere  dall'anno  accademico  2013-2014,   l'incremento
          della contribuzione per  gli  studenti  iscritti  entro  la
          durata normale dei rispettivi corsi di studio  di  primo  e
          secondo livello il cui ISEE familiare sia non  superiore  a
          euro 40.000 non puo' essere superiore all'indice dei prezzi
          al consumo dell'intera collettivita'». 
              2. Per  le  universita'  per  le  quali  nell'esercizio
          finanziario  1996  la   contribuzione   studentesca   abbia
          ecceduto il valore percentuale  determinato  ai  sensi  del
          comma 1, il predetto valore non puo'  superare  negli  anni
          1997 e 1998 quello  determinatosi  nel  medesimo  esercizio
          1996. 
              3. Per  le  universita'  per  le  quali  nell'esercizio
          finanziario  1996  la  contribuzione  studentesca   risulti
          inferiore al valore percentuale determinato  ai  sensi  del
          comma  1,  il  predetto  valore  puo'  essere  incrementato
          esclusivamente con gradualita'. 
              4. Le universita' comunicano annualmente al  Ministero,
          entro  il  31  maggio,  il  gettito   della   contribuzione
          studentesca accertato  nel  bilancio  consuntivo  dell'anno
          precedente, il numero di studenti  esonerati  totalmente  o
          parzialmente dalla tassa di  iscrizione  e  dai  contributi
          universitari   nell'anno   accademico    in    corso,    la
          distribuzione  degli  studenti  per  classi  d'importo  nel
          predetto anno, gli eventuali scostamenti  verificatisi  con
          riferimento ai valori percentuali di cui ai commi  1  e  2,
          nonche' le misure conseguentemente adottate per il rispetto
          dei limiti di cui al presente articolo.» 
              Si riporta il testo dell'art. 2, commi  7  e  9,  della
          legge 30  dicembre  2010,  n.  240  (Norme  in  materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario): 
              "7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e  6  del
          presente articolo, e' trasmesso al Ministero  che  esercita
          il controllo previsto all'art. 6 della legge 9 maggio 1989,
          n. 168,  entro  centoventi  giorni  dalla  ricezione  dello
          stesso. 
              (omissis) 
              9. Gli organi collegiali e quelli monocratici  elettivi
          delle universita' decadono al momento della costituzione di
          quelli previsti  dal  nuovo  statuto.  Gli  organi  il  cui
          mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in
          carica fino alla costituzione degli  stessi  ai  sensi  del
          nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al  momento
          dell'adozione dello statuto di  cui  ai  commi  5  e  6  e'
          prorogato fino al termine dell'anno accademico  successivo.
          Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in  corso
          previste alla data dell'elezione dei rettori eletti,  o  in
          carica, se  successive  al  predetto  anno  accademico.  Il
          mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore
          della presente  legge,  sono  stati  eletti  ovvero  stanno
          espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e  non
          e' rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo
          periodo del presente comma."