Art. 8 
 
 
                        Riduzione della spesa 
                degli enti pubblici non territoriali 
 
  1. Al fine di  conseguire  gli  obiettivi  di  razionalizzazione  e
contenimento della spesa per l'acquisto  di  beni  e  servizi,  e  di
riduzione della spesa pubblica, gli enti  pubblici  non  territoriali
adottano ogni iniziativa affinche': 
a) in  ottemperanza   a   quanto   disposto   dall'articolo   4   del
   decreto-legge  ((31  maggio  2010,  n.  78   ,   convertito,   con
   modificazioni,  della  legge  30  luglio  2010,  n.  122,))  siano
   utilizzate  le  carte  elettroniche  istituzionali,  per  favorire
   ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi  a  cittadini  e
   utenti; 
  b) nel caso di incorporazione di  enti,  sia  realizzato  un  unico
sistema  informatico  per  tutte  le  attivita'  anche   degli   enti
soppressi, in  termini  di  infrastruttura  hardware  ed  applicativi
funzionali, sotto la responsabilita' organizzativa  e  funzionale  di
un'unica struttura; 
  c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte  le  comunicazioni
cartacee verso  gli  utenti  legate  all'espletamento  dell'attivita'
istituzionale, con conseguente riduzione, entro  l'anno  2013,  delle
relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese
sostenute nel  2011,  in  ragione  delle  nuove  modalita'  operative
connesse allo sviluppo della telematizzazione  della  domanda  e  del
progressivo aumento dell'erogazione di servizi online; 
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso  una
   razionalizzazione dei contratti in essere ed una  diminuzione  del
   numero degli apparati telefonici; 
e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato  i  canali  di
   collaborazione istituzionale, in modo tale  che  lo  scambio  dati
   avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso; 
  f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale
mediante l'attivazione  immediata  di  iniziative  di  ottimizzazione
degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano
l'accorpamento del personale in forza nei  vari  uffici  territoriali
ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli  uffici  stessi,  in
relazione ai criteri  della  domanda  potenziale,  della  prossimita'
all'utenza e delle innovate modalita' operative connesse  all'aumento
dell'informatizzazione dei servizi; 
g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione  degli  atti,
   riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei  al
   fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta  pari
   almeno al 30 per cento dei costi di  conservazione  sostenuti  nel
   2011. 
  2. L'INPS, in aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  dovra'
provvedere: 
a) alla creazione, entro il 2014,  di  una  piattaforma  unica  degli
   incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il  costo  dei
   servizi finanziari di incasso e pagamento; 
  b)(( ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attivita'  in
convenzione con i  centri  di  assistenza  fiscale,  nell'ambito  dei
processi di razionalizzazione e riduzione della spesa,  validata  dal
Ministero vigilante, al  fine  di  indirizzare  tali  attivita'  alla
realizzazione degli  obiettivi  definiti  dallo  stesso  Ministero  e
contenuti  nel  piano  di  sviluppo  dell'Istituto  e  di  conseguire
complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei
costi sostenuti nel 2011;)) 
  c) dovra'  prevedere  il  conferimento  al  fondo  di  investimento
immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito,
con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una
maggiore efficienza economica e pervenire alla  completa  dismissione
del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili. 
  3. Ferme restando  le  misure  di  contenimento  della  spesa  gia'
previste  dalle  vigenti  disposizioni,  al  fine  di  assicurare  la
riduzione delle spese per  consumi  intermedi,  i  trasferimenti  dal
bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche  costituiti  in
forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009,  n.  196,  ((
nonche' alle autorita' )) indipendenti  ivi  inclusa  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob)  con  esclusione  delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,  degli  enti
locali,  degli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale,  e   delle
universita' e degli enti di ricerca di cui all'allegato  n.  3,  sono
ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno  2012  e  al  10  per
cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa  sostenuta  per  consumi
intermedi  nell'anno  2010.  Nel  caso  in  cui  per  effetto   delle
operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per
gli enti interessati si applica la disposizione  di  cui  ai  periodi
successivi. Gli enti  e  gli  organismi  anche  costituiti  in  forma
societaria,  dotati  di  autonomia  finanziaria,  che  non   ricevono
trasferimenti  dal  bilancio  dello  Stato  adottano  interventi   di
razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi  intermedi
in modo da assicurare risparmi corrispondenti  alle  misure  indicate
nel periodo precedente; le somme derivanti  da  tale  riduzione  sono
versate annualmente ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio
dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per  l'anno  2012  il
versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente  comma  non  si
applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 
  ((3-bis. Alla legge 12 giugno  1990,  n.  146,  sono  apportate  le
seguenti modifiche:)) 
  (( a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «a lire 5.000.000  e  non
superiore a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a  euro
5.000 e non superiore a euro 50.000»;)) 
  (( b) all'articolo 4, comma 4, le parole: «da lire 5.000.000 a lire
50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da  euro  5.000  a  euro
50.000»;)) 
  (( c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: «da un minimo di lire
5.000.000 a un massimo di  lire  50.000.000»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 50.000»;)) 
  (( d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: «da lire 400.000 a
lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400  a  euro
1.000»;)) 
  (( e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo,  le  parole:  «da  un
minimo  di  lire  500.000  a  un  massimo  di  lire  1.000.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 500 a un massimo  di
euro 1.000»;)) 
  (( f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da lire
5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
5.000 a euro 50.000».)) 
  4. Per  gli  enti  di  ricerca  indicati  nell'allegato  n.  3,  si
applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi
indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la
predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti  interessati  si
applica quanto previsto dal precedente comma 3. 
  ((4-bis.  Per  gli  enti  di   ricerca   vigilati   dal   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  a   eccezione
dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa
per consumi intermedi e' assicurata, ai sensi dell'articolo 4,  comma
1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione
del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del
decreto  legislativo  5   giugno   1998,   n.   204,   e   successive
modificazioni,  dell'importo  di  51.196.499  euro  a  decorrere  dal
2013.)) 
  ((4-ter.  Nel  rispetto  dei   principi   di   autonomia   previsti
dall'articolo 2 del decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,
l'Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  della   professione
infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese
a coordinare il regime della propria gestione separata  previdenziale
con quello della Gestione separata INPS di cui all'articolo 2,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando  conformemente  la
struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore
e  committente,  nonche'  l'entita'  della  medesima  applicando,   a
decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori  a  quelle  dei
collaboratori  iscritti  alla  predetta  gestione   separata,   fermi
restando  gli  obblighi  contributivi  eventualmente  previsti  dalla
vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 78
          del 2010 si vedano i riferimenti normativi all'art. 7: 
              Per il riferimento al testo del  comma  2  dell'art.  1
          della  legge  n.  196  del  2009si  vedano  i   riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              Si riporta il testo degli articoli 4 e 9 della legge 12
          giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio  del  diritto  di
          sciopero  nei   servizi   pubblici   essenziali   e   sulla
          salvaguardia dei diritti della  persona  costituzionalmente
          tutelati.  Istituzione  della   Commissione   di   garanzia
          dell'attuazione  della  legge),   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Articolo 4 
              1.  I  lavoratori  che  si  astengono  dal  lavoro   in
          violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'art. 2 o
          che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di  cui
          al comma 2 del medesimo articolo, non prestino  la  propria
          consueta attivita', sono soggetti a  sanzioni  disciplinari
          proporzionate alla gravita' dell'infrazione, con esclusione
          delle  misure  estintive  del  rapporto  o  di  quelle  che
          comportino mutamenti definitivi dello stesso.  In  caso  di
          sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il  relativo
          importo  e'  versato  dal  datore  di  lavoro  all'Istituto
          nazionale    della     previdenza     sociale,     gestione
          dell'assicurazione  obbligatoria  per   la   disoccupazione
          involontaria. 
              2. Nei confronti delle  organizzazioni  dei  lavoratori
          che proclamano  uno  sciopero,  o  ad  esso  aderiscono  in
          violazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.  2,  sono
          sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi
          sindacali comunque trattenuti  dalla  retribuzione,  ovvero
          entrambi, per la durata dell'astensione stessa  e  comunque
          per un ammontare economico complessivo non inferiore a euro
          5.000 e non superiore a  euro  50.000  tenuto  conto  della
          consistenza associativa, della gravita' della violazione  e
          della eventuale  recidiva,  nonche'  della  gravita'  degli
          effetti dello sciopero sul servizio pubblico.  Le  medesime
          organizzazioni sindacali possono  altresi'  essere  escluse
          dalle trattative alle quali partecipino per un  periodo  di
          due mesi dalla cessazione del comportamento.  I  contributi
          sindacali  trattenuti  sulla  retribuzione  sono   devoluti
          all'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  gestione
          dell'assicurazione  obbligatoria  per   la   disoccupazione
          involontaria 
              3. (abrogato) 
              4.  I  dirigenti  responsabili  delle   amministrazioni
          pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese  e  degli
          enti che erogano i servizi di cui all'art. 1, comma 1,  che
          non  osservino  le  disposizioni  previste  dal   comma   2
          dell'art. 2  o  gli  obblighi  derivanti  dagli  accordi  o
          contratti collettivi di cui allo stesso art. 2, comma 2,  o
          dalla  regolazione   provvisoria   della   Commissione   di
          garanzia, o che non prestino  correttamente  l'informazione
          agli utenti di cui all'art. 2, comma 6, sono soggetti  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  5.000  a  euro
          50.000,  tenuto  conto  della  gravita'  della  violazione,
          dell'eventuale    recidiva,    dell'incidenza    di    essa
          sull'insorgenza o  sull'aggravamento  di  conflitti  e  sul
          pregiudizio  eventualmente  arrecato  agli   utenti.   Alla
          medesima sanzione  sono  soggetti  le  associazioni  e  gli
          organismi   rappresentativi   dei   lavoratori    autonomi,
          professionisti o piccoli  imprenditori,  in  solido  con  i
          singoli  lavoratori  autonomi,  professionisti  o   piccoli
          imprenditori, che aderendo alla protesta si siano  astenuti
          dalle prestazioni, in caso  di  violazione  dei  codici  di
          autoregolamentazione  di  cui  all'art.  2-bis,   o   della
          regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e  in
          ogni altro caso di violazione dell'art.  2,  comma  3.  Nei
          casi  precedenti,   la   sanzione   viene   applicata   con
          ordinanza-ingiunzione  della  direzione   provinciale   del
          lavoro-sezione ispettorato del lavoro. 
              4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4  non
          risultino applicabili, perche' le organizzazioni  sindacali
          che hanno promosso lo  sciopero  o  vi  hanno  aderito  non
          fruiscono dei benefici di ordine  patrimoniale  di  cui  al
          comma 2 o non partecipano alle trattative,  la  Commissione
          di  garanzia  delibera  in  via  sostitutiva  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono
          legalmente  per  l'organizzazione  sindacale  responsabile,
          tenuto conto della consistenza associativa, della  gravita'
          della violazione e della eventuale recidiva, nonche'  della
          gravita'  degli  effetti  dello   sciopero   sul   servizio
          pubblico, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di  euro
          50.000.     La     sanzione     viene     applicata     con
          ordinanza-ingiunzione  della  direzione   provinciale   del
          lavoro-sezione ispettorato del lavoro 
              4-ter. Le sanzioni di cui  al  presente  articolo  sono
          raddoppiate nel massimo se  l'astensione  collettiva  viene
          effettuata  nonostante  la   delibera   di   invito   della
          Commissione di garanzia  emanata  ai  sensi  dell'art.  13,
          comma 1, lettere c), d), e) ed h). 
              4-quater. Su richiesta delle parti  interessate,  delle
          associazioni degli utenti rappresentative  ai  sensi  della
          legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorita'  nazionali  o
          locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la
          Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione
          del  comportamento  delle  organizzazioni   sindacali   che
          proclamano  lo  sciopero   o   vi   aderiscono,   o   delle
          amministrazioni e delle imprese interessate,  ovvero  delle
          associazioni o organismi di rappresentanza  dei  lavoratori
          autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,  nei  casi
          di astensione collettiva di cui agli articoli  2  e  2-bis.
          L'apertura del procedimento viene  notificata  alle  parti,
          che hanno trenta giorni per presentare osservazioni  e  per
          chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque
          non oltre sessanta giorni dall'apertura  del  procedimento,
          la Commissione formula la propria valutazione e, se  valuta
          negativamente il comportamento, tenuto  conto  anche  delle
          cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni  ai
          sensi del presente articolo, indicando il termine entro  il
          quale la delibera deve essere eseguita con  avvertenza  che
          dell'avvenuta esecuzione  deve  essere  data  comunicazione
          alla Commissione di garanzia nei trenta giorni  successivi,
          cura la notifica della delibera alle parti  interessate  e,
          ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del
          lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente. 
              4-quinquies.  L'INPS  trasmette  trimestralmente   alla
          Commissione  di   garanzia   i   dati   conoscitivi   sulla
          devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui
          al comma 2. 
              4-sexies.    I     dirigenti     responsabili     delle
          amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti  degli
          enti  e  delle  imprese  che  nel  termine   indicato   per
          l'esecuzione della delibera della Commissione  di  garanzia
          non applichino le sanzioni di  cui  al  presento  articolo,
          ovvero che non forniscano nei successivi trenta  giorni  le
          informazioni di cui all'art. 2, comma 6, sono  soggetti  ad
          una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400  a  euro
          1.000  per  ogni  giorno  di  ritardo  ingiustificato.   La
          sanzione amministrativa pecuniaria viene  deliberata  dalla
          Commissione di garanzia tenuto conto della  gravita'  della
          violazione e della eventuale  recidiva,  ed  applicata  con
          ordinanza-ingiunzione  della  direzione   provinciale   del
          lavoro-sezione  ispettorato  del  lavoro,  competente   per
          territorio." 
              "Articolo 9 
              1. L'inosservanza da parte dei  singoli  prestatori  di
          lavoro,  professionisti  o   piccoli   imprenditori   delle
          disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art. 8  e'
          assoggettata alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  per
          ogni giorno di  mancata  ottemperanza,  determinabile,  con
          riguardo alla gravita' dell'infrazione ed  alle  condizioni
          economiche dell'agente, da un minimo  di  euro  500  ad  un
          massimo di euro 1.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le
          associazioni  e  gli  organismi   di   rappresentanza   dei
          lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori,
          che non ottemperano all'ordinanza di cui  all'art.  8  sono
          puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          5.000  a  euro  50.000   per   ogni   giorno   di   mancata
          ottemperanza,  a  seconda   della   consistenza   economica
          dell'organizzazione,     associazione      o      organismo
          rappresentativo  e   della   gravita'   delle   conseguenze
          dell'infrazione. Le  sanzioni  sono  irrogate  con  decreto
          della stessa autorita' che ha emanato  l'ordinanza  e  sono
          applicate   con   ordinanza-ingiunzione   della   direzione
          provinciale del lavoro-sezione ispettorato del  lavoro.  2.
          In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni   contenute
          nell'ordinanza di cui all'art.  8  i  preposti  al  settore
          nell'ambito  delle  amministrazioni,  degli  enti  o  delle
          imprese erogatrici di servizi sono soggetti  alla  sanzione
          amministrativa della sospensione  dall'incarico,  ai  sensi
          dell'art. 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n.
          689, per un periodo non inferiore a  trenta  giorni  e  non
          superiore a un anno. 3. Le somme  percepite  ai  sensi  del
          comma  1  sono  devolute   all'Istituto   nazionale   della
          previdenza     sociale,     gestione     dell'assicurazione
          obbligatoria per  la  disoccupazione  involontaria.  4.  Le
          sanzioni sono irrogate con decreto dalla  stessa  autorita'
          che  ha  emanato  l'ordinanza.  Avverso   il   decreto   e'
          proponibile impugnazione  ai  sensi  degli  articoli  22  e
          seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689." 
              Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino  degli  enti
          di  ricerca  in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  27
          settembre 2007, n. 165): 
              "Art. 4 Finanziamento degli enti di ricerca 
              1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti  di
          ricerca finanziati dal Ministero, di  cui  all'art.  7  del
          decreto legislativo 5 giugno 1998,  n.  204,  e  successive
          modificazioni,   e'    effettuata    sulla    base    della
          programmazione strategica preventiva, di  cui  all'art.  5,
          nonche' tenendo conto della valutazione della qualita'  dei
          risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia  nazionale
          di valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR)." 
              Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
          5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per  il  coordinamento,
          la programmazione e la valutazione della politica nazionale
          relativa alla ricerca scientifica e  tecnologica,  a  norma
          dell'art. 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo  1997,
          n. 59): 
              "Art. 7. Competenze del MURST. 
              1. A partire dal 1° gennaio 1999  gli  stanziamenti  da
          destinare al Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR),  di
          cui all'art. 11 della legge 22  dicembre  1977,  n.  951  ,
          all'ASI, di cui all'art. 15, comma  1,  lettera  a),  della
          legge 30 maggio 1988, n. 186 , e all'art. 5 della legge  31
          maggio  1995,   n.   233   ;   all'Osservatorio   geofisico
          sperimentale (OGS), di cui  all'art.  16,  comma  2,  della
          legge 30 novembre 1989, n. 399 ; agli enti  finanziati  dal
          MURST ai sensi  dell'art.  1,  comma  43,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549 , gia' concessi  ai  sensi  dell'art.
          11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978,  n.
          468 e successive modificazioni, sono determinati con  unica
          autorizzazione di spesa ed affluiscono  ad  apposito  fondo
          ordinario  per  gli  enti  e  le  istituzioni  di   ricerca
          finanziati dal MURST, istituito nello stato  di  previsione
          del medesimo Ministero. Al medesimo  fondo  affluiscono,  a
          partire dal 1°  gennaio  1999,  i  contributi  all'Istituto
          nazionale per  la  fisica  della  materia  (INFM),  di  cui
          all'art. 11, comma 1, del  decreto  legislativo  30  giugno
          1994,  n.  506  ,  nonche'  altri  contributi   e   risorse
          finanziarie che saranno stabilite per  legge  in  relazione
          alle attivita' dell'Istituto nazionale di  fisica  nucleare
          (INFN), dell'INFM e relativi laboratori  di  Trieste  e  di
          Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
          dell'Istituto  nazionale  per  la  ricerca  scientifica   e
          tecnologica sulla montagna.  Il  fondo  e'  determinato  ai
          sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge  5
          agosto  1978,  n.  468  ,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica, e' autorizzato ad apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito  annualmente
          tra gli enti e le  istituzioni  finanziati  dal  MURST  con
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
          due  anni   successivi,   emanati   previo   parere   delle
          commissioni  parlamentari  competenti   per   materia,   da
          esprimersi entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla  richiesta.  Nelle  more  del   perfezionamento   dei
          predetti  decreti  e  al  fine  di  assicurare   l'ordinata
          prosecuzione delle attivita', il MURST  e'  autorizzato  ad
          erogare acconti  agli  enti  sulla  base  delle  previsioni
          contenute negli schemi dei medesimi  decreti,  nonche'  dei
          contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo il Consiglio  nazionale  della
          scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge
          9 maggio 1989, n. 168 , e' soppresso. Sono fatti  salvi  le
          deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo  fino
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168 , sono apportate le
          seguenti modificazioni ed integrazioni: 
              a) (omissis); 
              b) nella lettera c) del comma 1 dell'art. 2, le  parole
          «sentito il CNST» sono soppresse; 
              c) (omissis); 
              d) nelle lettere e) ed f) del comma 1  dell'art.  2  le
          parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
              e) (omissis).; 
              f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso; 
              g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel comma
          3 dell'art. 3 le parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
              h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da «il quale» fino
          a «richiesta» sono soppresse; 
              i) l'art. 11 e' soppresso. 
              5. Nel comma 9, secondo  periodo,  dell'art.  51  della
          legge 27 dicembre 1997, n.  449  ,  le  parole  da  «previo
          parere» fino a «n. 59» sono soppresse. 
              6. E' abrogata  ogni  altra  vigente  disposizione  che
          determina competenze del CNST. 
              7. E' abrogato l'art. 64  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , a  partire  dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  alla  lettera
          g) del comma 1 dell'art. 2 della legge 9  maggio  1989,  n.
          168 , come modificata dalla lettera e) del comma 4. 
              8. Fino alla data di insediamento dei CSN  e  dell'AST,
          l'art. 4, comma 3, lettera a), non si applica  nella  parte
          in  cui  sono  previste  loro   osservazioni   e   proposte
          preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di  prima
          applicazione  del   presente   decreto,   in   assenza   di
          approvazione  del  PNR,  il  Fondo  speciale  puo'   essere
          ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi  di
          ricerca di particolare rilevanza strategica. 
              9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio  di
          presidenza  e  la  giunta  amministrativa  del   CNR   sono
          prorogati fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          legislativo di riordino del  CNR  stesso,  da  emanarsi  ai
          sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59 , e comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              10. L'Istituto nazionale per la ricerca  scientifica  e
          tecnologica sulla montagna, di cui  all'art.  5,  comma  4,
          della legge 7 agosto 1997, n. 266 ,  e'  inserito  tra  gli
          enti  di  ricerca  a  carattere  non  strumentale   ed   e'
          disciplinato dalle disposizioni di  cui  all'art.  8  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni  e
          integrazioni,  alle  quali  si  uniforma  il  decreto   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica previsto dal predetto art. 5,  comma  4,  della
          legge n. 266 del 1997." 
              Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
          30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della  delega  conferita
          dall'art. 1, comma 32, della legge  24  dicembre  1993,  n.
          537, in materia di  trasformazione  in  persone  giuridiche
          private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza
          e assistenza): 
              "Art. 2. Gestione. 
              1. Le associazioni  o  le  fondazioni  hanno  autonomia
          gestionale, organizzativa  e  contabile  nel  rispetto  dei
          principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati
          dalle disposizioni del presente decreto in  relazione  alla
          natura pubblica dell'attivita' svolta. 
              2. La gestione  economico-finanziaria  deve  assicurare
          l'equilibrio   di   bilancio   mediante    l'adozione    di
          provvedimenti  coerenti  alle  indicazioni  risultanti  dal
          bilancio  tecnico  da  redigersi  con  periodicita'  almeno
          triennale. 
              3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni
          di cui all'art. 1 sono  sottoposti  a  revisione  contabile
          indipendente e a certificazione da parte  dei  soggetti  in
          possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di  cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 
              4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato
          dai rendiconti annuali  e  confermato  anche  dal  bilancio
          tecnico di cui al comma 2, con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i
          Ministri di cui all'art.  3,  comma  1,  si  provvede  alla
          nomina di un commissario straordinario, il quale  adotta  i
          provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
          Sino al  ristabilimento  dell'equilibrio  finanziario  sono
          sospesi tutti i  poteri  degli  organi  di  amministrazione
          delle associazioni e delle fondazioni. 
              5. In caso di  persistenza  dello  stato  di  disavanzo
          economico e finanziario dopo  tre  anni  dalla  nomina  del
          commissario, ed accertata l'impossibilita' da  parte  dello
          stesso di  poter  provvedere  al  riequilibrio  finanziario
          dell'associazione  o  della  fondazione,  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e'  nominato  un
          commissario liquidatore al quale sono attribuiti  i  poteri
          previsti dalle vigenti norme  in  materia  di  liquidazione
          coatta, in quanto applicabili. 
              6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione  e  di
          rappresentanza  si   rendessero   responsabili   di   gravi
          violazioni  di  legge  afferenti   la   corretta   gestione
          dell'associazione  o  della  fondazione,  il  Ministro  del
          lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i
          Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un  commissario
          straordinario con il compito di salvaguardare  la  corretta
          gestione dell'ente e, entro  sei  mesi  dalla  sua  nomina,
          avvia  e  conclude  la   procedura   per   rieleggere   gli
          amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto  dallo
          statuto." 
              Si riporta il testo del  comma  26  dell'art.  2  della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
              "26. A decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  ,  e
          successive  modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   i
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'art.  49
          del medesimo testo unico e gli incaricati  alla  vendita  a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426. Sono esclusi dall'obbligo i  soggetti  assegnatari  di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'."