Art. 9 
 
 
      Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione 
             e soppressione di enti, agenzie e organismi 
 
  1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica,  il  contenimento  della  spesa  e  il
migliore svolgimento delle funzioni amministrative,  le  regioni,  le
province e i comuni sopprimono  o  accorpano  ((  o,  in  ogni  caso,
assicurano la riduzione dei relativi )) oneri  finanziari  in  misura
non inferiore al 20 per cento, enti,  agenzie  e  organismi  comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di  entrata
in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale,
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera
p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a  comuni,
province, e citta' metropolitane ai sensi  dell'articolo  118,  della
Costituzione. 
  ((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  alle
aziende speciali,  agli  enti  ed  alle  istituzioni  che  gestiscono
servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.)) 
  2. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con  accordo  sancito
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  si  provvede  alla  complessiva
ricognizione degli enti, delle agenzie e  degli  organismi,  comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1. 
  3. Al fine di dare attuazione al comma 2,  in  sede  di  Conferenza
unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del  principio  di
leale  collaborazione,  all'individuazione  dei   criteri   e   della
tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla  definizione
delle modalita' di monitoraggio. 
  4. Se, decorsi nove mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le regioni, le province e i comuni non  hanno  dato
attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e  gli
organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli
atti successivamente adottati dai medesimi. 
  5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni  si
adeguano ai principi di cui  al  comma  1  relativamente  agli  enti,
agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi  natura,  che
svolgono, ai sensi dell'articolo 118,  della  Costituzione,  funzioni
amministrative conferite alle medesime regioni. 
  6. E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti,  agenzie  e
organismi comunque denominati e di qualsiasi  natura  giuridica,  che
esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni amministrative
loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione. 
  7. Resta fermo quanto disposto  dall'articolo  14,  comma  32,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 
  ((7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti» sono  inserite
le seguenti: «,  per  il  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro» e dopo le parole: «Presidente della  Corte  dei  conti»  sono
inserite le seguenti:  «,  del  Presidente  del  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro».)) 
  ((7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
936,  dopo  le  parole:  «le  funzioni  previste»  sono  inserite  le
seguenti: «dalla legge e» e le parole: «o  che  gli  sono  attribuite
dall'ufficio di presidenza» sono soppresse.)) 
  ((7-quater. Dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
7-bis e 7-ter non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 117 e 118 della Costituzione: 
              "117. (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario
          relativo all'anno 2013) 
              La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato. 
 
          (Testo applicabile a decorrere  dall'esercizio  finanziario
                            relativo all'anno 2014) 
 
              La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato" 
              "118. Le funzioni  amministrative  sono  attribuite  ai
          Comuni salvo che,  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di intesa e coordinamento nella materia  della  tutela  dei
          beni culturali. 
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'." 
              Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              "Art. 9. Funzioni. 
              1.  La  Conferenza  unificata   assume   deliberazioni,
          promuove e sancisce  intese  ed  accordi,  esprime  pareri,
          designa rappresentanti in  relazione  alle  materie  ed  ai
          compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
          comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
              a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
              b) promuove e sancisce  intese  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
              a)  coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
              b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
          connesse agli indirizzi di politica  generale  che  possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
              a)  dei  problemi  relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
              b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici; 
              c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
          al presente comma che venga sottoposto, anche su  richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei  Ministri
          o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
              a) l'informazione e le iniziative per il  miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
              b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
          sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ; 
              c)  le  attivita'  relative  alla   organizzazione   di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale." 
              Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge
          5 giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3): 
              "6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112." 
              Si riporta il testo  del  comma  32  dell'art.  14  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              (Misure   urgenti   in   materia   di   stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica): 
              "32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28  e
          29, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  i  comuni  con
          popolazione  inferiore  a  30.000  abitanti   non   possono
          costituire societa'. Entro il 31  dicembre  2012  i  comuni
          mettono in liquidazione le societa'  gia'  costituite  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  ovvero  ne
          cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
          periodo non si applicano ai comuni con popolazione  fino  a
          30.000  abitanti  nel  caso  in  cui   le   societa'   gia'
          costituite: 
              a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio  in  utile
          negli ultimi tre esercizi; 
              b)  non  abbiano  subito,  nei   precedenti   esercizi,
          riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; 
              c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite
          di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia  stato
          gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle  perdite
          medesime. 
              La disposizione di cui al presente comma non si applica
          alle societa',  con  partecipazione  paritaria  ovvero  con
          partecipazione  proporzionale  al  numero  degli  abitanti,
          costituite da piu' comuni la  cui  popolazione  complessiva
          superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa
          tra  30.000  e  50.000   abitanti   possono   detenere   la
          partecipazione di una sola societa'; entro il  31  dicembre
          2011 i predetti comuni mettono  in  liquidazione  le  altre
          societa' gia' costituite." 
              Si riporta il  testo  del  comma  5  dell'art.  15  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 15. Dirigenti. 
              (Art. 15 del d.lgs. n. 29  del  1993,  come  sostituito
          dall'art. 4 del d.lgs. n. 470 del  1993  e  successivamente
          modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 80 del 1998; Art.  27
          del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1  e  3,  come  sostituiti
          dall'art. 7 del d.lgs. n. 470 del 1993) 
              1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui  al  presente
          capo, la dirigenza e' articolata nelle due fasce dei  ruoli
          di  cui  all'art.  23.   Restano   salve   le   particolari
          disposizioni  concernenti   le   carriere   diplomatica   e
          prefettizia e le carriere delle Forze di  polizia  e  delle
          Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e'  fatto  salvo  quanto   previsto
          dall'art. 6 (30) (31). 
              2.  Nelle  istituzioni  e  negli  enti  di  ricerca   e
          sperimentazione, nonche' negli altri istituti  pubblici  di
          cui al sesto comma  dell'art.  33  della  Costituzione,  le
          attribuzioni  della   dirigenza   amministrativa   non   si
          estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. 
              3. Per ciascuna struttura  organizzativa  non  affidata
          alla  direzione  del  dirigente  generale,   il   dirigente
          preposto   all'ufficio   di   piu'   elevato   livello   e'
          sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio  di  livello
          inferiore. 
              4. Per le regioni,  il  dirigente  cui  sono  conferite
          funzioni di coordinamento e'  sovraordinato,  limitatamente
          alla   durata   dell'incarico,   al   restante    personale
          dirigenziale. 
              5.  Per  il  Consiglio  di  Stato  e  per  i  tribunali
          amministrativi regionali, per la Corte dei  conti,  per  il
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  e  per
          l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni  che  il
          presente decreto demanda agli organi  di  Governo  sono  di
          competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
          Stato, del Presidente della Corte dei conti, del Presidente
          del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  e
          dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che  il
          presente decreto demanda ai dirigenti  preposti  ad  uffici
          dirigenziali di livello generale  sono  di  competenza  dei
          segretari generali dei predetti istituti.» 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  22  della
          legge  30  dicembre  1986,  n.  936  (Norme  sul  Consiglio
          nazionale dell'economia  e  del  lavoro),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "2. Il segretario generale e' preposto ai  servizi  del
          Consiglio ed esercita le funzioni previste  dalla  legge  e
          dal regolamento."