Art. 7 
 
 
Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di
prevenzione per contrastare la ludopatia e per  l'attivita'  sportiva
                           non agonistica 
 
  1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione  ed
assistenza della maternita' e infanzia, di cui al  regio  decreto  24
dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni,  il  primo  e  il
secondo comma sono sostituiti dai seguenti: 
    «Chiunque vende prodotti del tabacco  ha  l'obbligo  di  chiedere
all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un  documento
di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente
sia manifesta. 
  Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  250  a  1.000
euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai  minori
di anni diciotto. Se il fatto  e'  commesso  piu'  di  una  volta  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000  euro  e
la  sospensione,  per   tre   mesi,   della   licenza   all'esercizio
dell'attivita'.». 
  2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e  successive
modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
    «I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti
del tabacco sono dotati  di  un  sistema  automatico  di  rilevamento
dell'eta'  anagrafica  dell'acquirente.  Sono  considerati  idonei  i
sistemi di lettura automatica  dei  documenti  anagrafici  rilasciati
dalla pubblica amministrazione.». 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  del  presente  articolo,
nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia' adottati alla  data
di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2013. 
  (( 3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125,
e' inserito il seguente: 
  "Art.14-ter.  (Introduzione  del  divieto  di  vendita  di  bevande
alcoliche a  minori).  -  1.  Chiunque  vende  bevande  alcoliche  ha
l'obbligo  di  chiedere   all'acquirente,   all'atto   dell'acquisto,
l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui
la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. 
  2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande
alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di
una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  500  a
2000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi". 
  3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma sono
inseriti i seguenti: 
  "La stessa pena di cui al primo comma si  applica  a  chi  pone  in
essere una delle  condotte  di  cui  al  medesimo  comma,  attraverso
distributori automatici che non consentano la  rilevazione  dei  dati
anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura  ottica  dei
documenti. La pena di  cui  al  periodo  precedente  non  si  applica
qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare  il
controllo dei dati anagrafici. 
  Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di una volta  si
applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000  euro  a
25.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi". 
  3-quater.  Fatte  salve  le  sanzioni  previste  nei  confronti  di
chiunque eserciti illecitamente attivita' di offerta  di  giochi  con
vincita  in  denaro,  e'  vietata  la  messa  a  disposizione  presso
qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che,  attraverso  la
connessione  telematica,  consentano  ai  clienti  di  giocare  sulle
piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari  on-line,
da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a  distanza,  ovvero
da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio
rilasciato dalle competenti autorita'. )) 
  4. Sono vietati messaggi  pubblicitari  concernenti  il  gioco  con
vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche
e di rappresentazioni  teatrali  o  cinematografiche  ((  rivolte  ai
minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla  trasmissione
delle stesse. E' altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita'
sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle  sale
cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla
visione dei minori )). Sono altresi'  vietati  messaggi  pubblicitari
concernenti il gioco con vincite  in  denaro  su  giornali,  riviste,
pubblicazioni,  durante  trasmissioni  televisive   e   radiofoniche,
rappresentazioni cinematografiche e teatrali,  nonche'  via  internet
nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: 
  a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; 
  b) presenza di minori; 
  c) assenza di formule di avvertimento  sul  rischio  di  dipendenza
dalla pratica del gioco, nonche' dell'indicazione della  possibilita'
di consultazione di note informative sulle  probabilita'  di  vincita
pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi
della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
nonche' dei singoli concessionari ovvero disponibili presso  i  punti
di raccolta dei giochi. 
  (( 4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite in denaro
deve  riportare  in  modo  chiaramente  visibile  la  percentuale  di
probabilita'  di  vincita  che  il  soggetto  ha  nel  singolo  gioco
pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia  definibile,  e'
indicata la percentuale storica  per  giochi  similari.  In  caso  di
violazione, il soggetto proponente e' obbligato a ripetere la  stessa
pubblicita'  secondo  modalita',  mezzi  utilizzati  e  quantita'  di
annunci identici alla campagna  pubblicitaria  originaria,  indicando
nella stessa i requisiti previsti dal presente  articolo  nonche'  il
fatto che la pubblicita' e' ripetuta per violazione  della  normativa
di riferimento. )) 
  5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla  pratica
di giochi con vincite in denaro, nonche' le relative probabilita'  di
vincita devono altresi' figurare sulle schedine ovvero sui  tagliandi
di tali giochi. Qualora l'entita' dei dati da riportare ((  sia  tale
)) da non potere essere contenuta  nelle  dimensioni  delle  schedine
ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della
possibilita' di consultazione di note informative sulle  probabilita'
di vincita pubblicate  sui  siti  istituzionali  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,   successivamente   alla   sua
incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, ((  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli )), nonche' dei singoli  concessionari  e
disponibili presso i  punti  di  raccolta  dei  giochi.  Le  medesime
formule di avvertimento devono essere applicate sugli  apparecchi  di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule  devono  essere
riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale  in
cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo  110,  comma
6, lettera b), del predetto testo unico di cui al  regio  decreto  n.
773 del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui  si  esercita  come
attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche
ippici, e non sportivi. Tali formule  devono  altresi'  comparire  ed
essere chiaramente leggibili all'atto di  accesso  ai  siti  internet
destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. (( Ai fini del
presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi  in  cui  vi
sia offerta  di  giochi  pubblici,  ovvero  di  scommesse  su  eventi
sportivi, anche ippici,  e  non  sportivi,  sono  tenuti  a  esporre,
all'ingresso e  all'interno  dei  locali,  il  materiale  informativo
predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a  evidenziare  i
rischi correlati al gioco e a segnalare la  presenza  sul  territorio
dei servizi di assistenza pubblici e  del  privato  sociale  dedicati
alla cura e al reinserimento  sociale  delle  persone  con  patologie
correlate alla G.A.P. 
  5-bis.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria  la
valenza educativa del  tema  del  gioco  responsabile  affinche'  gli
istituti, nell'ambito della propria  autonomia,  possano  predisporre
iniziative didattiche volte a rappresentare agli  studenti  il  senso
autentico del gioco ed  i  potenziali  rischi  connessi  all'abuso  o
all'errata percezione del medesimo. )) 
  6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma  4  e
il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario
e' diffuso sono  puniti  entrambi  con  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza  delle
disposizioni  di  cui  al  comma  5  e'  punita  con   una   sanzione
amministrativa pecuniaria pari  a  cinquantamila  euro  irrogata  nei
confronti del concessionario; per le violazioni di cui  al  comma  5,
relative agli apparecchi di cui al  citato  articolo  110,  comma  6,
lettere a) e b), la stessa  sanzione  si  applica  al  solo  soggetto
titolare della sala o del  punto  di  raccolta  dei  giochi;  per  le
violazioni nei punti di vendita in cui  si  esercita  come  attivita'
principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare
del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di
contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione  delle  sanzioni
e' competente l'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  e,
successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della  legislazione
vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che  vi  provvede  ai
sensi  della  legge  24  novembre  1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal  1°
gennaio 2013. 
  8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui  all'articolo
24, commi 20, 21 e 22,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111,  ((
e' vietato ai minori  di  anni  diciotto  l'ingresso  ))  nelle  aree
destinate al gioco con vincite in denaro  interne  alle  sale  bingo,
nonche' nelle aree  ovvero  nelle  sale  in  cui  sono  installati  i
videoterminali di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera  b),  del
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei  punti  di
vendita in cui  si  esercita  come  attivita'  principale  quella  di
scommesse su eventi  sportivi,  anche  ippici,  e  non  sportivi.  La
violazione del divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi  21
e 22, del predetto decreto-legge n.  98  del  2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n.  111  del  2011.  Ai  fini  di  cui  al
presente comma, il titolare dell'esercizio  commerciale,  del  locale
ovvero  del  punto  di  offerta  del  gioco  con  vincite  in  denaro
identifica i minori di eta' mediante richiesta di  esibizione  di  un
documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore  eta'  sia
manifesta. (( Il Ministero dell'economia e delle finanze,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, emana un decreto per  la  progressiva  introduzione
obbligatoria  di  idonee  soluzioni   tecniche   volte   a   bloccare
automaticamente l'accesso dei minori  ai  giochi,  nonche'  volte  ad
avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal
gioco. )) 
  9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e,  a  seguito
della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  di
intesa con la Societa' italiana degli autori ed  editori  (SIAE),  la
Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia  di
finanza, pianifica su base annuale almeno (( diecimila ))  controlli,
specificamente  destinati  al  contrasto  del  gioco  minorile,   nei
confronti  degli  esercizi  presso  i  quali  sono   installati   gli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono  svolte
attivita' di scommessa  su  eventi  sportivi,  anche  ippici,  e  non
sportivi, collocati in prossimita' di istituti scolastici  primari  e
secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.
Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti  attivita'  possono
essere  segnalate  da  parte  degli  agenti  di  Polizia  locale   le
violazioni delle norme in materia di giochi  con  vincite  in  denaro
constatate, durante le loro ordinarie attivita' di controllo previste
a  legislazione  vigente,  nei  luoghi  deputati  alla  raccolta  dei
predetti  giochi.  Le  attivita'  del  presente  comma  sono   svolte
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  10. (( L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,  a
seguito della  sua  incorporazione,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, tenuto conto degli interessi  pubblici  di  settore,  sulla
base  di  criteri,  anche  relativi  alle  distanze  da  istituti  di
istruzione  primaria  e  secondaria,   da   strutture   sanitarie   e
ospedaliere,  da  luoghi  di  culto,  da  centri  socio-ricreativi  e
sportivi, definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,  previa  intesa
sancita in sede di Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, da emanare  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei  punti
della rete fisica  di  raccolta  del  gioco  praticato  mediante  gli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo
unico di  cui  al  regio  decreto  n.  773  del  1931,  e  successive
modificazioni, che risultano territorialmente  prossimi  ai  predetti
luoghi )). Le pianificazioni operano relativamente  alle  concessioni
di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
valgono,  per  ciascuna  nuova   concessione,   in   funzione   della
dislocazione  territoriale  degli  istituti  scolastici   primari   e
secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere,  dei  luoghi  di
culto esistenti alla  data  del  relativo  bando.  Ai  fini  di  tale
pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito  dei
controlli di cui al  comma  9,  nonche'  di  ogni  altra  qualificata
informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse  proposte  motivate
dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali  o  nazionali.  ((
Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a  seguito
della  sua  incorporazione,  presso  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica, un  osservatorio  di  cui  fanno  parte,  oltre  ad
esperti individuati  dai  Ministeri  della  salute,  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  dello  sviluppo   economico   e
dell'economia e delle finanze,  anche  esponenti  delle  associazioni
rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonche'  rappresentanti
dei comuni, per valutare le misure piu' efficaci per  contrastare  la
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza  grave.
Ai componenti dell'osservatorio non e' corrisposto alcun  emolumento,
compenso o rimborso spese. )) 
  11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che  praticano
un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale il  Ministro  della
salute, con proprio decreto, adottato di  concerto  con  il  Ministro
delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante
l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche'  linee  guida  per
l'effettuazione  di  controlli  sanitari  sui  praticanti  e  per  la
dotazione  e  l'impiego,  da   parte   di   societa'   sportive   sia
professionistiche    che    dilettantistiche,    di    defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  25  del  testo  unico
          delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita'
          e infanzia, di cui al regio decreto 24  dicembre  1934,  n.
          2316, e successive  modificazioni,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 25 (Art. 24 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 17
          L. 13 aprile 1933, n.  298;  art.  730  codice  penale).  -
          Chiunque  vende  prodotti  del  tabacco  ha  l'obbligo   di
          chiedere    all'acquirente,     all'atto     dell'acquisto,
          l'esibizione di un documento di identita', tranne nei  casi
          in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. 
              Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250
          a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti  del
          tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso
          piu' di una volta si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la  sospensione,  per  tre
          mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 8 agosto
          1977, n. 556 (Semplificazione delle procedure dei  concorsi
          di  accesso  alle  carriere  e  categorie   del   personale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato,
          modificazione dei  ruoli  organici  del  personale  operaio
          dell'Amministrazione stessa e modifiche alla L. 14 novembre
          1967, n. 1095), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 20. - La installazione di distributori automatici
          di   sigarette   e'   ammessa,   oltre   che    da    parte
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli,   solo   dai
          rivenditori di generi di monopolio: 
                1) all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate
          adiacenze; 
                2)  su   conforme   autorizzazione   dell'ispettorato
          compartimentale,  all'interno  di  pubblici  esercizi  siti
          nella zona di influenza  commerciale  della  rivendita,  in
          alternativa al rilascio di un patentino  nei  casi  in  cui
          sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme
          amministrative per tale autorizzazione, sentito  il  parere
          delle organizzazioni nazionali  di  categoria  maggiormente
          rappresentative. 
              I distributori automatici per la vendita al pubblico di
          prodotti del tabacco sono dotati di un  sistema  automatico
          di rilevamento dell'eta' anagrafica  dell'acquirente.  Sono
          considerati idonei i  sistemi  di  lettura  automatica  dei
          documenti    anagrafici    rilasciati    dalla     pubblica
          amministrazione.». 
              - La legge 30 marzo 2001, n. 125, reca:  «Legge  quadro
          in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati». 
              - Si riporta il testo dell'art. 689 del Codice  penale,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 689 (Somministrazione  di  bevande  alcooliche  a
          minori o a infermi di mente). - L'esercente un'osteria o un
          altro pubblico spaccio di  cibi  o  di  bevande,  il  quale
          somministra, in un luogo pubblico  o  aperto  al  pubblico,
          bevande alcooliche a un  minore  degli  anni  sedici,  o  a
          persona che appaia affetta da malattia di mente, o  che  si
          trovi in manifeste  condizioni  di  deficienza  psichica  a
          causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto  fino
          a un anno. 
              La stessa pena di cui al primo comma si applica  a  chi
          pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma,
          attraverso distributori automatici che  non  consentano  la
          rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore  mediante
          sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui  al
          periodo precedente non si applica qualora sia presente  sul
          posto personale incaricato di effettuare il  controllo  dei
          dati anagrafici. 
              Se il fatto di cui al primo comma e' commesso  piu'  di
          una volta  si  applica  anche  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con  la  sospensione
          dell'attivita' per tre mesi. 
              Se  dal  fatto  deriva  l'ubriachezza,   la   pena   e'
          aumentata. 
              La condanna importa la sospensione dall'esercizio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 110, comma  6,  lettere
          a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
          di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
          successive modificazioni: 
              «Art. 110 (Omissis). -  6.  Si  considerano  apparecchi
          idonei per il gioco lecito: 
                a) quelli che, dotati  di  attestato  di  conformita'
          alle  disposizioni   vigenti   rilasciato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato e  obbligatoriamente  collegati  alla
          rete telematica  di  cui  all'art.  14-bis,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  e   successive   modificazioni,   si   attivano   con
          l'introduzione di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi
          strumenti   di   pagamento   elettronico    definiti    con
          provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali
          insieme  con  l'elemento  aleatorio  sono  presenti   anche
          elementi  di  abilita',  che  consentono  al  giocatore  la
          possibilita' di scegliere,  all'avvio  o  nel  corso  della
          partita, la propria strategia,  selezionando  appositamente
          le opzioni di gara  ritenute  piu'  favorevoli  tra  quelle
          proposte dal gioco, il costo della  partita  non  supera  1
          euro, la durata minima della partita e' di quattro  secondi
          e che distribuiscono vincite in denaro,  ciascuna  comunque
          di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
          Le  vincite,  computate  dall'apparecchio   in   modo   non
          predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  piu'  di
          140.000 partite, devono risultare non inferiori al  75  per
          cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
          possono riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue
          regole fondamentali; 
                a-bis) con provvedimento del Ministero  dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a); 
                b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
          all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   640,   e   successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,  tenendo
          conto delle specifiche condizioni di mercato: 
                  1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
          partita; 
                  2)  la  percentuale  minima   della   raccolta   da
          destinare a vincite; 
                  3) l'importo massimo e le modalita' di  riscossione
          delle vincite; 
                  4)  le  specifiche  di   immodificabilita'   e   di
          sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a  cui
          tali apparecchi sono connessi; 
                  5)  le  soluzioni   di   responsabilizzazione   del
          giocatore da adottare sugli apparecchi; 
                  6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
          modificazioni, reca: «Modifiche al sistema penale». 
              - Si riporta il testo dell'art. 24, commi 20, 21 e  22,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria": 
              «Art. 24 (Norme in materia di gioco). - (Omissis). 
              20. E' vietato consentire la partecipazione  ai  giochi
          pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. 
              21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del  locale
          o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la
          partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto
          e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          cinque mila a  euro  venti  mila.  Indipendentemente  dalla
          sanzione amministrativa pecuniaria  e  anche  nel  caso  di
          pagamento in misura ridotta  della  stessa,  la  violazione
          prevista dal presente  comma  e'  punita  con  la  chiusura
          dell'esercizio commerciale, del  locale  o,  comunque,  del
          punto di offerta del gioco da dieci fino a  trenta  giorni;
          ai  fini  di   cui   al   presente   comma,   il   titolare
          dell'esercizio commerciale, del  locale  o,  comunque,  del
          punto  di  offerta  del  gioco,  all'interno  dei  predetti
          esercizi, identifica  i  giocatori  mediante  richiesta  di
          esibizione di un idoneo  documento  di  riconoscimento.  Le
          sanzioni amministrative  previste  nei  periodi  precedenti
          sono       applicate       dall'ufficio        territoriale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato
          competente   in   relazione   al   luogo   e   in   ragione
          dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione  ai
          provvedimenti     emessi     dall'ufficio      territoriale
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e'
          competente il giudice del luogo in cui  ha  sede  l'ufficio
          che ha emesso i provvedimenti stessi. Per  i  soggetti  che
          nel corso di un triennio commettono tre  violazioni,  anche
          non continuative, del presente comma e' disposta la  revoca
          di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a
          tal  fine,  l'ufficio   territoriale   dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  che  ha  accertato   la
          violazione effettua apposita comunicazione alle  competenti
          autorita'  che  hanno  rilasciato   le   autorizzazioni   o
          concessioni  ai  fini  dell'applicazione   della   predetta
          sanzione accessoria. 
              22. Nell'ipotesi  in  cui  la  violazione  del  divieto
          previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli  apparecchi
          e dei congegni di cui al comma 6 dell'art.  110  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
          decreto n.  773  del  1931,  il  trasgressore  e'  altresi'
          sospeso, per un periodo da uno a tre mesi,  dall'elenco  di
          cui all'art. 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'art.
          1 della legge n.  266  del  2005  i  concessionari  per  la
          gestione della rete telematica  non  possono  intrattenere,
          neanche indirettamente,  rapporti  contrattuali  funzionali
          all'esercizio delle attivita' di gioco con il trasgressore.
          Nel caso di rapporti contrattuali  in  corso,  l'esecuzione
          della relativa prestazione e' sospesa per il corrispondente
          periodo di sospensione  dall'elenco.  Nell'ipotesi  in  cui
          titolare  dell'esercizio   commerciale,   del   locale   o,
          comunque, del punto di offerta del gioco sia una  societa',
          associazione  o,   comunque,   un   ente   collettivo,   le
          disposizioni previste dal presente comma e dal comma 21  si
          applicano alla  societa',  associazione  o  all'ente  e  il
          rappresentante legale della societa', associazione  o  ente
          collettivo  e'  obbligato  in  solido  al  pagamento  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni    (Definizione    ed    ampliamento    delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».