Art. 8 
 
 
        Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande 
 
  1. I commi da 1 a 4 dell'articolo 10  del  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: 
    «1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo  6  novembre
2007, n. 193, gli stabilimenti di produzione  e  confezionamento  dei
prodotti di cui all'articolo 1 sono riconosciuti dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e  dalle  aziende  sanitarie
locali. 
    2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene previa verifica in
loco: 
  a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE)
n. 852 /2004 e al  regolamento  (CE)  n.  853/  2004  e  degli  altri
specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente; 
  b) della  disponibilita'  di  un  laboratorio  accreditato  per  il
controllo dei prodotti. 
  3. Il riconoscimento viene sospeso o revocato quando vengono meno i
presupposti di cui al comma 2. 
  4.   Il   Ministero   della   salute,   anche   avvalendosi   della
collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di  sanita',  senza
nuovi o maggiori oneri (( a carico della  finanza  pubblica  ))  puo'
effettuare, in ogni momento, verifiche ispettive  sugli  stabilimenti
di cui al comma 1 con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.». 
  2. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo  27  gennaio
1992, n. 111, e' sostituito dal seguente: 
  «6.   Le   Aziende   sanitarie   locali    competenti    comunicano
tempestivamente al  Ministero  della  salute  i  dati  relativi  agli
stabilimenti  riconosciuti   con   l'indicazione   delle   specifiche
produzioni effettuate e gli eventuali provvedimenti di sospensione  o
revoca. Il Ministero della salute provvede, (( senza nuovi o maggiori
oneri )) a carico della finanza pubblica, all'aggiornamento periodico
dell'elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti pubblicato  sul
portale del Ministero.». 
  3. All'articolo 12, comma 1, del  decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 111, le parole: «per il rilascio dell'autorizzazione o» sono
soppresse. 
  4. L'operatore del settore  alimentare  che  offre  in  vendita  al
consumatore finale pesce e cefalopodi freschi,  nonche'  prodotti  di
acqua dolce, sfusi o preimballati per la  vendita  diretta  ai  sensi
dell'articolo 44 del regolamento (CE) 1169/2011, e' tenuto ad apporre
in modo visibile apposito cartello con le informazioni  indicate  con
decreto  del  Ministro  della  salute,  sentito  il  Ministro   delle
politiche agricole alimentari e forestali, riportanti le informazioni
relative alle corrette condizioni di impiego. 
  5. La violazione delle prescrizioni di cui al comma  4,  e'  punita
dall'autorita' competente,  da  determinarsi  ai  sensi  del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 193, con la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 600 a euro 3.500. 
  6. L'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte
crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana  diretta,  deve
riportare  sulla  confezione  del  prodotto   o   in   etichetta   le
informazioni indicate con decreto del Ministro della salute. 
  7. Salvo quanto previsto dal comma 6, in caso di  cessione  diretta
di latte crudo,  l'operatore  del  settore  alimentare  provvede  con
l'esposizione di un cartello, nello stesso luogo in  cui  avviene  la
vendita del prodotto, ad informare il consumatore finale di consumare
il prodotto previa bollitura. 
  8. L'operatore del settore alimentare che,  per  la  produzione  di
gelati utilizza latte crudo, deve (( garantire che durante le fasi di
lavorazione sia sottoposto )) a trattamento termico conformemente  ai
requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004. 
  9. L'operatore del settore  alimentare  che  utilizza  distributori
automatici per la vendita diretta  di  latte  crudo  deve  provvedere
secondo le indicazioni  stabilite  con  decreto  del  Ministro  della
salute. 
  10. La somministrazione di latte crudo e  crema  cruda  nell'ambito
della ristorazione collettiva,  comprese  le  mense  scolastiche,  e'
vietata. 
  11. Salvo che il fatto costituisca reato,  gli  operatori  che  non
rispettano le disposizioni di cui ai commi da 6 a  10  sono  soggetti
all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (( da  euro
2.000 a euro 20.000 )). 
  12. Le regioni e le province autonome provvedono all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 11. 
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   Amministrazioni
interessate provvedono agli adempienti previsti con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  14. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 194, e' aggiunto in fine il seguente periodo: 
  «L'esclusione si applica per le attivita' di  cui  all'allegato  A,
Sezione 8, sempre che siano esercitate nei  limiti  delle  fasce  ivi
previste.». 
  15. All'allegato A del decreto legislativo  19  novembre  2008,  n.
194, dopo la Sezione 7 e' aggiunta in  fine  la  Sezione  8,  di  cui
all'Allegato 1 del presente decreto. 
  16. (( Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958,  n.
719, e successive modificazioni, devono essere  commercializzate  con
un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento. 
  16-bis. Alla legge  3  aprile  1961,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, le parole: «non possono essere colorate  se  non
contengono anche» sono sostituite dalle seguenti: «devono  contenere»
e le parole: «al 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20
per cento»; 
  b) all'articolo 2, le parole: «colorate in violazione del  divieto»
sono sostituite dalle seguenti: «in violazione delle disposizioni». 
  16-ter.Le disposizioni di cui ai commi 16 e  16-bissi  applicano  a
decorrere dal nono mese successivo alla data  di  entrata  in  vigore
della   legge   di   conversione   del   presente   decreto,   previo
perfezionamento, con esito positivo, della procedura di  notifica  di
cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del  22  giugno  1998.  Le  bevande  prive   del   contenuto   minimo
obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-bis,prodotte prima della data
di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui ai medesimi  commi
16 e 16-bis, stabilita  ai  sensi  del  precedente  periodo,  possono
essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data. 
  16-quater.  Ai  fini  dell'applicazione  uniforme,  su   tutto   il
territorio  nazionale,  delle  modalita'  di  formazione,   anche   a
distanza,   del   personale    adibito    alla    produzione,    alla
somministrazione e alla commercializzazione di alimenti, il  Ministro
della salute, con decreto di natura  non  regolamentare,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri di tale
formazione. 
  16-quinquies.  Al  fine  di  incentivare  il  consumo  di  prodotti
vegetali freschi, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
Bolzano  possono  adottare  provvedimenti  volti  a   promuovere   la
distribuzione di frutta fresca di  stagione  in  buste  monoporzioni,
mediante l'installazione di appositi  distributori  automatici  negli
istituti scolastici. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
          legislativo 27 gennaio n. 111 (Attuazione  della  direttiva
          89/398/CEE concernente i prodotti alimentari  destinati  ad
          una  alimentazione  particolare),  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 10 (Produzione e confezionamento). - 1. Ai  sensi
          dell'art. 2 del decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.
          193, gli stabilimenti di produzione e  confezionamento  dei
          prodotti di cui all'art. 1 sono riconosciuti dalle regioni,
          dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  dalle
          aziende sanitarie locali. 
              2. Il riconoscimento di cui al comma 1  avviene  previa
          verifica in loco: 
              a) del rispetto dei  pertinenti  requisiti  di  cui  al
          regolamento (CE) n.  852/2004  e  al  regolamento  (CE)  n.
          853/2004 e degli altri specifici requisiti  previsti  dalla
          legislazione alimentare vigente; 
                b) della disponibilita' di un laboratorio accreditato
          per il controllo dei prodotti. 
              3. Il riconoscimento viene sospeso  o  revocato  quando
          vengono meno i presupposti di cui al comma 2. 
              4. Il Ministero della salute, anche  avvalendosi  della
          collaborazione  di  esperti  dell'Istituto   superiore   di
          sanita', senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  puo'  effettuare,   in   ogni   momento,
          verifiche ispettive sugli stabilimenti di cui  al  comma  1
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente. 
              5. Gli stabilimenti di produzione e di  confezionamento
          dei  prodotti  di  cui  all'art.  1  di  nuova  attivazione
          autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi
          di un laureato  in  biologia,  in  chimica,  in  chimica  e
          tecnologia farmaceutica, in  farmacia,  in  medicina  o  in
          scienza e  tecnologia  alimentari  quale  responsabile  del
          controllo  di  qualita'  di  tutte  le  fasi  del  processo
          produttivo. 
              6. Le Aziende sanitarie  locali  competenti  comunicano
          tempestivamente al Ministero della salute i  dati  relativi
          agli  stabilimenti  riconosciuti  con  l'indicazione  delle
          specifiche   produzioni   effettuate   e   gli    eventuali
          provvedimenti di sospensione o revoca. Il  Ministero  della
          salute provvede, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi  a
          carico della finanza pubblica, all'aggiornamento  periodico
          dell'elenco  nazionale  degli   stabilimenti   riconosciuti
          pubblicato sul portale del Ministero. 
              7. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente   decreto   gli   stabilimenti   gia'
          riconosciuti idonei alla produzione ed  al  confezionamento
          dei prodotti  dietetici  e  degli  alimenti  per  la  prima
          infanzia comunicano al Ministero della sanita' le tipologie
          delle relative produzioni, per l'inserimento nell'elenco di
          cui al comma 6. 
              8. La stessa comunicazione di  cui  al  comma  7  viene
          effettuata  altresi'  nello  stesso  termine  all'autorita'
          sanitaria territorialmente competente. 
              9. Gli stabilimenti che adempiono alla prescrizione  di
          cui al comma 7 sono autorizzati a proseguire la  produzione
          ed il confezionamento dei prodotti per i quali  sono  stati
          riconosciuti idonei. 
              10.  La  mancata  comunicazione,  di  cui  al  comma  7
          comporta la decadenza delle autorizzazioni alla  produzione
          ed al  confezionamento  degli  alimenti  destinati  ad  una
          alimentazione particolare, fermo restando  la  facolta'  di
          presentare istanza per una nuova autorizzazione. 
              11. Il Ministro della sanita' con proprio decreto  puo'
          prevedere altri tipi di lauree oltre quelle di cui al comma
          5.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
          legislativo n. 111 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art.  12  (Tariffe).  -  1.  Le  spese  relative  alle
          prestazioni  rese  dal  Ministero  della  salute   per   la
          procedura  di  notifica  dei  prodotti   disciplinati   dal
          presente  decreto  sono  a   carico   del   fabbricante   o
          dell'importatore secondo le tariffe stabilite con  il  D.M.
          14 febbraio 1991, del Ministero della  sanita',  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del
          15 marzo 1991 e successivi aggiornamenti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 44 del regolamento (CE)
          1169/2011  (Regolamento  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio relativo alla  fornitura  di  informazioni  sugli
          alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
          1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  e   abroga   la   direttiva   87/250/CEE   della
          Commissione, la  direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio,  la
          direttiva  1999/10/CE  della  Commissione,   la   direttiva
          2000/13/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le
          direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE  della  Commissione  e  il
          regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione): 
              «Art. 44 (Disposizioni nazionali per gli  alimenti  non
          preimballati). - 1.  Ove  gli  alimenti  siano  offerti  in
          vendita al consumatore finale o  alle  collettivita'  senza
          preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita
          su richiesta del consumatore o preimballati per la  vendita
          diretta, 
                a) la fornitura delle indicazioni di cui all'art.  9,
          paragrafo 1, lettera c), e' obbligatoria; 
                b) la fornitura di  altre  indicazioni  di  cui  agli
          articoli 9 e 10 non e' obbligatoria, a meno che  gli  Stati
          membri adottino disposizioni nazionali  che  richiedono  la
          fornitura, parziale o totale, di tali  indicazioni  o  loro
          elementi. 
              2.  Gli  Stati  membri  possono  adottare  disposizioni
          nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni  o
          loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere
          resi  disponibili  e,  eventualmente,  la  loro  forma   di
          espressione e presentazione. 
              3. Gli  Stati  membri  comunicano  immediatamente  alla
          Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo
          1, lettera b), e al paragrafo 2.». 
              - Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, reca:
          "Attuazione  della   direttiva   2004/41/CE   relativa   ai
          controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione
          dei regolamenti comunitari nel medesimo settore". 
              - Il regolamento (CE) n.  853/2004  reca:  «Regolamento
          del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
          specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
          animale.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 19  novembre  2008,  n.  194  (Regolamento  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  che  stabilisce  norme
          specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
          animale): 
              «Art. 1 (Campo  di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto  stabilisce  le  modalita'  di  finanziamento   dei
          controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del
          regolamento (CE)  n.  882/2004,  eseguiti  dalle  autorita'
          competenti per la verifica della conformita' alla normativa
          in materia di mangimi e di  alimenti  e  alle  norme  sulla
          salute e sul benessere degli animali. 
              2. Per il finanziamento dei controlli di cui  al  comma
          1, si applicano  le  tariffe  previste  negli  allegati  al
          presente decreto, secondo le modalita' di cui all'art. 2. 
              3.  Le  tariffe  di  cui  al  presente   decreto,   che
          sostituiscono  qualsiasi  altra  tariffa  prevista  per   i
          controlli sanitari di cui al comma 1, sono a  carico  degli
          operatori dei settori interessati dai controlli di  cui  al
          comma 1. E' fatta salva la possibilita' di  stabilire,  con
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per
          la lotta contro le  epizoozie  e  le  malattie  enzootiche,
          sentita la Conferenza Stato-regioni. 
              3-bis. Sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  del
          presente decreto gli imprenditori agricoli per  l'esercizio
          delle attivita' di cui all'art.  2135  del  codice  civile.
          L'esclusione  si  applica   per   le   attivita'   di   cui
          all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate  nei
          limiti delle fasce ivi previste.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della  legge
          3  aprile  1961,   n.   286   (Disciplina   delle   bevande
          analcooliche vendute con denominazioni di  fantasia),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1.  -  Le  bevande  analcooliche   vendute   con
          denominazioni  di  fantasia,  il   cui   gusto   ed   aroma
          fondamentale  deriva  dal  loro  contenuto  di  essenze  di
          agrumi,  o  di  paste  aromatizzanti  di   agrumi,   devono
          contenere succo di agrumi in misura non inferiore al 20 per
          cento.». 
              «Art. 2. - Chiunque produce, vende  o  detiene  per  la
          vendita   bibite   analcooliche   in    violazione    delle
          disposizioni di cui all'articolo precedente e'  punito  con
          la sanzione  amministrativa  stabilita  dall'art.  358  del
          testo unico  delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
          decreto  27  luglio  1934,   n.   1265   ,   e   successive
          modificazioni.». 
              - La direttiva 98/34/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  22  giugno  1998,  prevede  una  procedura
          d'informazione   nel   settore   delle   norme   e    delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi della societa' dell'informazione.