Art. 11 
 
 
                  Ufficio del consigliere militare 
 
  1. L'Ufficio del consigliere militare assiste il  Presidente  nella
sua  attivita'  per  il  coordinamento  interministeriale  e  per  le
relazioni  con  gli  organismi  che  trattano  materie  di   politica
spaziale, infrastrutture  critiche,  difesa  e  sicurezza  nazionale;
inoltre, cura gli affari di interesse della Presidenza relativi  agli
aspetti   militari,    compresi    quelli    industriali,    connessi
all'appartenenza dell'Italia alle  organizzazioni  internazionali  ed
effettua il coordinamento nazionale della produzione di materiali  di
armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. 
  2. Nell'ambito dell'Ufficio operano la Segreteria unica del CoPS  e
del NISP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
5 maggio 2010, la segreteria infrastrutture critiche e la  segreteria
prodotti per la difesa.