Art. 11 Ufficio del consigliere militare 1. L'Ufficio del consigliere militare assiste il Presidente nella sua attivita' per il coordinamento interministeriale e per le relazioni con gli organismi che trattano materie di politica spaziale, infrastrutture critiche, difesa e sicurezza nazionale; inoltre, cura gli affari di interesse della Presidenza relativi agli aspetti militari, compresi quelli industriali, connessi all'appartenenza dell'Italia alle organizzazioni internazionali ed effettua il coordinamento nazionale della produzione di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. 2. Nell'ambito dell'Ufficio operano la Segreteria unica del CoPS e del NISP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2010, la segreteria infrastrutture critiche e la segreteria prodotti per la difesa.