Art. 4 Fondo di rotazione 1. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, (( 90 milioni di euro per l'anno 2013, 190 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 )). Il predetto Fondo e', altresi', alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari. 2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dagli enti locali alla predetta contabilita' speciale. 3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 (( e di cui al numero 5-bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 )), pari a 30 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2012 e 2013, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013 e, quanto a 200 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Al finanziamento del Fondo si puo' provvedere altresi' ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 4. I commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Le somme, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel conto dei residui del capitolo n. 1349 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2012, sono destinate al Fondo di rotazione di cui al comma 1. 5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma 1 e' incrementata della somma di (( 498 milioni )) di euro. Tale importo e' destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, gia' impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'erogazione delle predette somme in favore degli enti locali interessati e' subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo (( del presente comma e degli oneri di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del presente decreto )) si provvede mediante corrispondente utilizzo (( della quota parte delle risorse assegnate agli enti locali )) di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, relativamente alle spese correnti. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi Per il testo dell'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, v. nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica: (Omissis). e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; (Omissis).». La legge 13 dicembre 2010, n. 220, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)". - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'): «1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure: a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e' assegnata agli enti locali, con priorita' ai comuni per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo delle somme di cui ai periodi precedenti non devono comportare, secondo i criteri di contabilita' nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;».