Art. 5 
 
 
(( Anticipazione risorse dal Fondo di  rotazione  per  assicurare  la
             stabilita' finanziaria degli enti locali )) 
 
  1.  In  sede  di  prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 243-bis e seguenti del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, come introdotti dal presente decreto, per gli enti  che
chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio  finanziario,  in
presenza di eccezionali motivi di urgenza, puo' essere  concessa  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo  di  rotazione  di
cui all'articolo 4  da  riassorbire  in  sede  di  predisposizione  e
attuazione del piano di riequilibrio finanziario. In caso di  diniego
del  piano  di  riequilibrio  finanziario  da  parte  della   sezione
regionale di controllo della  Corte  dei  Conti,  ovvero  di  mancata
previsione nel predetto piano delle  prescrizioni  per  l'accesso  al
Fondo  di  rotazione  di  cui  all'articolo  243-ter.   del   decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  le  somme  anticipate  sono
recuperate secondo tempi e modalita'  disciplinati  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo  degli  articoli  243-bis  e  243-ter  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, v.  nelle  note
          all'art. 3.