Art. 5 (( Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali )) 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotti dal presente decreto, per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4 da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo.
Riferimenti normativi Per il testo degli articoli 243-bis e 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, v. nelle note all'art. 3.