Art. 8 
 
 
         Disposizioni in tema di patto di stabilita' interno 
 
  1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 149, nella formulazione anteriore alla  modifica
apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, il riferimento al 3 per  cento  delle  entrate  correnti
registrate nell'ultimo  consuntivo  si  intende  riferito  all'ultima
annualita' delle certificazioni al rendiconto di  bilancio  acquisita
dal Ministero dell'interno ai sensi  dell'articolo  161  del  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  alle  scadenze  previste  dal
decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in  cui
l'ente  locale  soggetto  alla  sanzione,  alla  data  in  cui  viene
comunicata l'inadempienza da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, non abbia  trasmesso  la  predetta  certificazione  al
rendiconto di bilancio, il riferimento e'  all'ultima  certificazione
acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno. 
  2. All'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo le parole: «entro il  30  settembre  2012.»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il   15   ottobre   2012,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed  entro  il
31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli  anni
2013 e successivi.»; 
    b) al  terzo  periodo  le  parole:  «il  15  ottobre  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «i 15 giorni successivi». 
  3.  All'articolo  16  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni  assoggettati  nel  2012  alle
regole del patto di stabilita' interno, non si applica  la  riduzione
di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a  ciascun
comune, definiti mediante i meccanismi di  cui  al  secondo  e  terzo
periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di  stabilita'
interno e sono utilizzati esclusivamente per l' ((  estinzione  o  la
riduzione anticipata del debito,  inclusi  gli  eventuali  indennizzi
dovuti )). Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'  ((estinzione  o
la riduzione anticipata del debito )) sono recuperate nel 2013 con le
modalita' di cui al comma 6. A  tale  fine  i  comuni  comunicano  al
Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013
e  secondo  le  modalita'  definite   con   decreto   del   Ministero
dell'interno da adottare entro il  31  gennaio  2013,  l'importo  non
utilizzato per l' ((estinzione o la riduzione anticipata  del  debito
)). In caso di mancata comunicazione da parte  dei  comuni  entro  il
predetto termine perentorio il recupero nel 2013 e' effettuato per un
importo pari al totale del valore della  riduzione  non  operata  nel
2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascun
ente e' migliorato di un importo  pari  al  recupero  effettuato  dal
Ministero dell'interno nel medesimo anno. 
  6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti  dal  comma
6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012,  si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato  di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, lettera a),
          del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  149  (per
          l'argomento v. nelle note all'art. 1-bis): 
              "2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
              a)  e'  assoggettato  ad  una   riduzione   del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente;". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   161   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  (per  l'argomento  v.
          nelle note all'art. 3): 
 
                                   "Art.161 
 
 
                         (Certificazioni di bilancio) 
 
              1. Gli enti locali  sono  tenuti  a  redigere  apposite
          certificazioni  sui  principali  dati   del   bilancio   di
          previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate
          dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e
          dall'organo di revisione economico-finanziario. 
              2. Le modalita' per la struttura,  la  redazione  e  la
          presentazione delle certificazioni sono stabilite tre  mesi
          prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del
          Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi e  con
          l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 
              3. La mancata presentazione di un certificato  comporta
          la sospensione dell'ultima rata  del  contributo  ordinario
          dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. 
              4.  Il  Ministero  dell'interno  provvede   a   rendere
          disponibili i dati delle certificazioni alle regioni,  alle
          associazioni rappresentative degli enti locali, alla  Corte
          dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.". 
              Si  riporta  il  testo  integrale  dell'art.   16   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135  (per
          l'argomento v. nelle note all'art. 2), come modificato  dal
          presente decreto: 
 
                                   "Art. 16 
 
 
                (Riduzione della spesa degli enti territoriali) 
 
              1. Ai fini della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica,  gli  enti   territoriali   concorrono,   anche
          mediante riduzione delle spese per consumi intermedi,  alla
          realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  nel
          rispetto delle disposizioni di cui  al  presente  articolo,
          che costituiscono principi  fondamentali  di  coordinamento
          della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117,  terzo
          comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
              2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno  delle
          regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
          da assicurare l'importo di 700 milioni di euro  per  l'anno
          2012 e di 1.000 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di  ciascuna
          regione e' determinato, tenendo conto anche  delle  analisi
          della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
          all'art.  2  del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.   52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,
          n. 94, dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e recepite con decreto del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro il 30  settembre  2012.  In  caso  di
          mancata deliberazione della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia
          e delle finanze e' comunque emanato  entro  il  15  ottobre
          2012, ripartendo la riduzione  in  proporzione  alle  spese
          sostenute per consumi intermedi desunte, per  l'anno  2011,
          dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque  titolo
          dovute  dallo  Stato  alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          incluse le risorse destinate alla programmazione  regionale
          del Fondo per le aree sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle
          destinate al finanziamento corrente del Servizio  sanitario
          nazionale e del  trasporto  pubblico  locale,  che  vengono
          ridotte, per ciascuna  regione,  in  misura  corrispondente
          agli importi stabiliti ai sensi del primo,  del  secondo  e
          del terzo periodo.  La  predetta  riduzione  e'  effettuata
          prioritariamente sulle risorse diverse da quelle  destinate
          alla  programmazione  regionale  del  Fondo  per  le   aree
          sottoutilizzate. In caso di  insufficienza  delle  predette
          risorse le regioni sono tenute a  versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato le somme residue. 
              3. Con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5
          maggio 2009, n. 42, le Regioni  a  statuto  speciale  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano   un
          concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di
          600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di  euro
          per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno  2014  e
          1.575 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
          art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo
          periodo del presente comma e'  annualmente  accantonato,  a
          valere  sulle  quote  di   compartecipazione   ai   tributi
          erariali, sulla base di apposito  accordo  sancito  tra  le
          medesime  autonomie  speciali   in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  recepito  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  entro
          il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          l'accantonamento e' effettuato, con decreto  del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  da  emanare  entro  il  15
          ottobre 2012,  in  proporzione  alle  spese  sostenute  per
          consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui  al  citato
          art. 27, gli obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno
          delle  predette  autonomie  speciali   sono   rideterminati
          tenendo  conto  degli  importi  derivanti  dalle   predette
          procedure. 
              4. Dopo  il  comma  12  dell'art.  32  della  legge  12
          novembre 2011, n 183 , e' aggiunto il seguente comma: 
              «12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi  11
          e 12 entro il 31 luglio,  gli  obiettivi  delle  regioni  a
          statuto speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti
          nell'ultimo accordo il miglioramento di cui: 
              a) al comma 10 del presente articolo; 
              b) all'art. 28, comma 3, del decreto-legge  6  dicembre
          2011, n.  201,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214,
          come rideterminato dall'art. 35, comma 4, del decreto-legge
          24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 4,  comma  11,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
              c). 
              d) agli ulteriori contributi disposti  a  carico  delle
          autonomie speciali.». 
              5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del
          comma 12 dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n.  183
          sono abrogati. 
              6.  Il  fondo  sperimentale   di   riequilibrio,   come
          determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo,  come  determinato
          ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto  legislativo  n.
          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          della Regione  Siciliana  e  della  Regione  Sardegna  sono
          ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  2.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.  Per  gli  anni
          2012 e 2013 ai Comuni, di cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  non  si
          applicano le disposizioni recate dal presente comma,  fermo
          restando  il  complessivo  importo  delle   riduzioni   ivi
          previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di  2.000
          milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a
          ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche  delle
          analisi   della   spesa    effettuate    dal    commissario
          straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n. 94, degli elementi  di  costo  nei  singoli
          settori merceologici, dei dati raccolti  nell'ambito  della
          procedura per la determinazione dei fabbisogni  standard  e
          dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente,  dalla
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  sulla  base
          dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto
          del  Ministero  dell'interno  entro  il  15  ottobre  2012,
          relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012,  ed
          entro il 31 gennaio 2013 relativamente  alle  riduzioni  da
          operare per gli anni 2013 e successivi. In caso di  mancata
          deliberazione della Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, il decreto del Ministero dell'interno  e'  comunque
          emanato  entro  i  15  giorni  successivi,  ripartendo   la
          riduzione in proporzione alle spese sostenute  per  consumi
          intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In  caso  di
          incapienza, sulla base dei dati  comunicati  dal  Ministero
          dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al  recupero
          delle predette somme nei confronti dei  comuni  interessati
          all'atto del  pagamento  agli  stessi  comuni  dell'imposta
          municipale propria di cui all'art. 13 del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le  somme  recuperate  sono
          versate allo Stato contestualmente  all'imposta  municipale
          propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare
          ai comuni a titolo di imposta municipale propria  risultino
          incapienti per  l'effettuazione  del  recupero  di  cui  al
          quarto  periodo  del  presente  comma,  il  versamento   al
          bilancio  dello  Stato  della  parte  non   recuperata   e'
          effettuato a valere  sulle  disponibilita'  presenti  sulla
          contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  Entrate  -
          Fondi di Bilancio» che  e'  reintegrata  con  i  successivi
          versamenti dell'imposta  municipale  propria  spettante  ai
          comuni. 
              6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012
          alle regole del patto di stabilita' interno, non si applica
          la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni
          da  imputare  a  ciascun  comune,   definiti   mediante   i
          meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del  comma  6,
          non sono validi ai fini del patto di stabilita'  interno  e
          sono  utilizzati  esclusivamente  per  l'estinzione  o   la
          riduzione anticipata  del  debito,  inclusi  gli  eventuali
          indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel  2012  per
          l'estinzione o la  riduzione  anticipata  del  debito  sono
          recuperate nel 2013 con le modalita' di cui al comma  6.  A
          tale fine i comuni comunicano  al  Ministero  dell'interno,
          entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo  le
          modalita' definite con decreto del  Ministero  dell'interno
          da  adottare  entro  il  31  gennaio  2013,  l'importo  non
          utilizzato per l'estinzione o la riduzione  anticipata  del
          debito. In caso  di  mancata  comunicazione  da  parte  dei
          comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel
          2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore
          della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013  l'obiettivo
          del  patto  di  stabilita'  interno  di  ciascun  ente   e'
          migliorato di un importo pari al  recupero  effettuato  dal
          Ministero dell'interno nel medesimo anno. 
              6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
          dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di  euro
          per  l'anno   2012,   si   provvede   mediante   versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato di una  corrispondente
          quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
          1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio. 
              7.  Il  fondo  sperimentale   di   riequilibrio,   come
          determinato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 6
          maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come  determinato
          ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto  legislativo  n.
          68 del  2011,  ed  i  trasferimenti  erariali  dovuti  alle
          province della Regione Siciliana e della  Regione  Sardegna
          sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno  2012  e  di
          1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e
          1.050 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Le
          riduzioni   da   imputare   a   ciascuna   provincia   sono
          determinate, tenendo conto anche delle analisi della  spesa
          effettuate dal commissario straordinario di cui all'art.  2
          del decreto-legge 7 maggio 2012,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.  94,  dalla
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepite  con
          decreto del Ministero  dell'interno  entro  il  15  ottobre
          2012, relativamente alle  riduzioni  da  operare  nell'anno
          2012, ed  entro  il  31  gennaio  2013  relativamente  alle
          riduzioni da operare per gli anni  2013  e  successivi.  In
          caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, il decreto del Ministero  dell'interno
          e'  comunque  emanato  entro  i   15   giorni   successivi,
          ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute
          per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.
          In caso di incapienza, sulla base dei dati  comunicati  dal
          Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al
          recupero delle predette somme nei confronti delle  province
          interessate a  valere  sui  versamenti  dell'imposta  sulle
          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i
          ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo  15
          dicembre  1997,  n.  446,  riscossa  tramite  modello  F24,
          all'atto  del  riversamento  del  relativo   gettito   alle
          province medesime.  Qualora  le  somme  da  riversare  alle
          province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro  la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  risultino
          incapienti per  l'effettuazione  del  recupero  di  cui  al
          quarto  periodo  del  presente  comma,  il  versamento   al
          bilancio  dello  Stato  della  parte  non   recuperata   e'
          effettuato a valere  sulle  disponibilita'  presenti  sulla
          contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  Entrate  -
          Fondi di Bilancio» che  e'  reintegrata  con  i  successivi
          versamenti  dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. 
              8.  Fermi  restando  i  vincoli  assunzionali  di   cui
          all'art. 76, del decreto-legge n. 112 del  2008  convertito
          con legge n. 133 del 2008, e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti
          i parametri di  virtuosita'  per  la  determinazione  delle
          dotazioni   organiche   degli    enti    locali,    tenendo
          prioritariamente  conto  del  rapporto  tra  dipendenti   e
          popolazione residente. A tal fine e' determinata  la  media
          nazionale  del  personale  in  servizio  presso  gli  enti,
          considerando anche  le  unita'  di  personale  in  servizio
          presso le societa' di  cui  all'art.  76,  comma  7,  terzo
          periodo, del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008.  A
          decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti  che
          risultino collocati ad un  livello  superiore  del  20  per
          cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni
          a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad  un
          livello superiore del 40  per  cento  rispetto  alla  media
          applicano le misure di gestione delle eventuali  situazioni
          di soprannumero di cui all'art. 2, comma 11, e seguenti. 
              9. Nelle more  dell'attuazione  delle  disposizioni  di
          riduzione  e  razionalizzazione  delle  Province  e'  fatto
          comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato. 
              10.  All'art.  28-quater,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  il
          quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Qualora  la
          regione, l'ente locale  o  l'ente  del  Servizio  sanitario
          nazionale non versi all'agente della riscossione  l'importo
          oggetto della  certificazione  entro  sessanta  giorni  dal
          termine nella stessa indicato, l'agente  della  riscossione
          ne  da'   comunicazione   ai   Ministeri   dell'interno   e
          dell'economia e delle finanze  e  l'importo  oggetto  della
          certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme
          dovute  dallo  Stato  all'ente  territoriale  a   qualsiasi
          titolo, incluse  le  quote  dei  fondi  di  riequilibrio  o
          perequativi  e  le   quote   di   gettito   relative   alla
          compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi  di  cui
          al presente comma sono  escluse  le  risorse  destinate  al
          finanziamento corrente del  servizio  sanitario  nazionale.
          Nel caso in  cui  il  recupero  non  sia  stato  possibile,
          l'agente della riscossione procede, sulla  base  del  ruolo
          emesso a carico del titolare del credito, alla  riscossione
          coattiva secondo le disposizioni di cui al  titolo  II  del
          presente decreto.». 
              11. Il comma 1 dell'art. 204 del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267, si interpreta  nel  senso  che  l'ente
          locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre  forme
          di  finanziamento  reperibili  sul  mercato,  qualora   sia
          rispettato il limite  nell'anno  di  assunzione  del  nuovo
          indebitamento. 
              12. All'art. 4-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
          16, convertito con  modificazioni  dalla  legge  26  aprile
          2012, n. 44: 
              a)  ai  commi  1  e  2  le  parole:  «30  giugno»  sono
          sostituite dalle parole: «20 settembre»; 
              b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti  parole
          «Entro lo  stesso  termine  i  comuni  possono  variare  le
          comunicazioni gia' trasmesse»; 
              b-bis) al  comma  3,  le  parole:  «500  milioni»  sono
          sostituite dalle seguenti: «200 milioni»; 
              c) al comma 5, le parole  «entro  il  30  luglio»  sono
          sostituite dalle parole «entro il 5 ottobre». 
              12-bis.  Nell'anno  2012,  alle   regioni   a   statuto
          ordinario, alla Regione siciliana e alla  Sardegna,  i  cui
          comuni sono beneficiari di risorse erariali, e'  attribuito
          un contributo, nei limiti di un importo complessivo di  800
          milioni di euro in misura pari all'83,33  per  cento  degli
          spazi finanziari, validi ai fini del  patto  di  stabilita'
          interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai  comuni
          ricadenti nel proprio territorio nei limiti  degli  importi
          indicati per ciascuna regione  nella  tabella  allegata  al
          presente decreto. Il contributo e' destinato dalle  regioni
          alla riduzione del debito. 
              12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella
          tabella  allegata  al  presente  decreto   possono   essere
          modificati,  a  invarianza   di   contributo   complessivo,
          mediante accordo da sancire, entro il  6  agosto  2012,  in
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              12-quater. La cessione di spazi finanziari  di  cui  al
          comma 12-bis, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte  dei
          comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal  comma  138
          dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi
          finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra
          i comuni, al fine  di  favorire  i  pagamenti  dei  residui
          passivi in conto capitale in favore dei creditori. 
              12-quinquies.  Entro  il  termine  perentorio  del   10
          settembre  2012,  le  regioni   comunicano   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
          comune beneficiario, gli  elementi  informativi  occorrenti
          per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei  saldi
          di finanza pubblica. 
              12-sexies.  Alla  copertura  finanziaria  degli   oneri
          derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro
          per  l'anno   2012,   si   provvede   mediante   versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato di una  corrispondente
          quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
          1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". 
              12-septies.  Le  regioni   sottoposte   al   piano   di
          stabilizzazione finanziaria di cui all'art. 14,  comma  22,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  possono
          disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della
          maggiorazione  dell'aliquota   dell'addizionale   regionale
          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  base
          prevista dall'art. 6, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
              12-octies.  Il  fondo  istituito  dall'art.  14,  comma
          14-bis,  del  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e'  attribuito  al  Commissario  straordinario  del
          Governo   per   l'attuazione   del   piano    di    rientro
          dall'indebitamento pregresso,  previsto  dall'art.  78  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Il
          Commissario straordinario  del  Governo  e'  autorizzato  a
          stipulare il contratto di servizio di cui  all'art.  5  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5
          dicembre  2008,  sotto  qualsiasi  forma  tecnica,  per   i
          finanziamenti occorrenti per la copertura degli  oneri  del
          piano di rientro.".