Art. 7 
 
 
(( Trasmissione  telematica  delle  certificazioni  di  malattia  nel
                    settore pubblico e privato )) 
 
  1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per  malattia
dei dipendenti del  settore  pubblico  non  soggetti  al  regime  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per  il  rilascio  e  la
trasmissione  delle  certificazioni  di  malattia,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 55-septies del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente. 
  ((1-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del
2001, al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: « Il  medico  o  la
struttura sanitaria invia telematicamente la medesima  certificazione
all'indirizzo di posta elettronica personale del  lavoratore  qualora
il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo
».)) 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  non  si  applicano  per  le
certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
tutela e di sostegno della maternita'  e  della  paternita'  a  norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui  al  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti: 
  « 3. La certificazione  di  malattia  necessaria  al  genitore  per
fruire dei congedi di  cui  ai  commi  1  e  2  e'  inviata  per  via
telematica direttamente dal medico  curante  del  Servizio  sanitario
nazionale o con esso convenzionato((, che ha  in  cura  il  minore,))
all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  utilizzando  il
sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia  di  cui  al
decreto  del  Ministro  della  salute  in  data  26  febbraio   2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010,  secondo
le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma  3-bis,
e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le  medesime
modalita', al datore di lavoro interessato ((e all'indirizzo di posta
elettronica della  lavoratrice  o  del  lavoratore  che  ne  facciano
richiesta.)) 
  3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro  delegato
per l'innovazione tecnologica e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per
protezione dei dati personali, sono  adottate,  in  conformita'  alle
regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, ((comprese
la  definizione  del  modello  di  certificazione   e   le   relative
specifiche)) »; 
  b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente: 
  « 1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al  presente  capo,
((la lavoratrice e il lavoratore comunicano)) direttamente al medico,
all'atto della  compilazione  del  certificato  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 47, ((le proprie generalita' allo  scopo  di  usufruire
del congedo medesimo.)) ». 
  ((3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51  del  decreto  legislativo  26
marzo 2001, n. 151, come modificato dal  comma  3,  lettera  b),  del
presente articolo, si applica a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.))