(( Art. 9 bis Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione )) ((1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:)) ((« 1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita' e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralita' tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:)) ((a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;)) ((b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;)) ((c) software libero o a codice sorgente aperto;)) ((d) software fruibile in modalita' cloud computing;)) ((e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;)) ((f) software combinazione delle precedenti soluzioni.)) ((1)bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:)) ((a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;)) ((b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;)) ((c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformita' alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.)) ((1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a soluzioni gia' disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro rispetto ».))