Art. 9 
 
 
                       Documenti informatici, 
              dati di tipo aperto e inclusione digitale 
 
  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole:  «
dispositivo di firma »  sono  inserite  le  seguenti:  «  elettronica
qualificata o digitale »; 
  0b) all'articolo 21, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del  codice
civile soddisfano  comunque  il  requisito  della  forma  scritta  se
sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata  o  digitale
»; 
  0c) all'articolo 23-ter, il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  «
5. Sulle copie analogiche  di  documenti  amministrativi  informatici
puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei  criteri
definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale,  tramite
il quale e'  possibile  ottenere  il  documento  informatico,  ovvero
verificare la corrispondenza allo stesso della  copia  analogica.  Il
contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce  a  tutti
gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e  non  puo'  essere
richiesta la produzione di altra copia analogica  con  sottoscrizione
autografa del medesimo documento informatico.  I  programmi  software
eventualmente necessari alla  verifica  sono  di  libera  e  gratuita
disponibilita' »; 
  a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente: 
  « Art. 52. -  (Accesso  telematico  e  riutilizzo  dei  dati  delle
pubbliche  amministrazioni).  -  1.  L'accesso  telematico  a   dati,
documenti e procedimenti e il riutilizzo  dei  dati  e  documenti  e'
disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo  le
disposizioni del presente  codice  e  nel  rispetto  della  normativa
vigente. Le pubbliche amministrazioni  pubblicano  nel  proprio  sito
web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione  e  merito",
il catalogo dei dati, dei metadati, e delle relative banche  dati  in
loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio  della
facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti  salvi  i  dati
presenti in Anagrafe tributaria. 
  2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,
con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  24
gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto
ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente  Codice.  L'eventuale
adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera
h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al  comma
7. 
  3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di
appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la
gestione di  dati  pubblici,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 2, comma  2,  prevedono  clausole  idonee  a  consentire
l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone  fisiche  e
giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle  strutture
di dati e delle relative banche dati. 
  4. Le  attivita'  volte  a  garantire  l'accesso  telematico  e  il
riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano  tra  i
parametri di valutazione  della  performance  dirigenziale  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
n. 150. 
  5.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  promuove  le  politiche  di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e  attua
le disposizioni di cui al capo V del presente Codice. 
  6. Entro il mese di febbraio di ogni anno  l'Agenzia  trasmette  al
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica, che li approva entro il  mese  successivo,
un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle
politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e  un
rapporto annuale  sullo  stato  del  processo  di  valorizzazione  in
Italia; tale rapporto  e'  pubblicato  in  formato  aperto  sul  sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  7. L'Agenzia  definisce  e  aggiorna  annualmente  le  linee  guida
nazionali  che  individuano  gli  standard   tecnici,   compresa   la
determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e
le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente
Codice con l'obiettivo di rendere  il  processo  omogeneo  a  livello
nazionale, efficiente ed efficace. Le  pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si  uniformano  alle
suddette linee guida. 
  8.  Il  Presidente  del  Consiglio  o  il  Ministro  delegato   per
l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al  Parlamento  sullo
stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. 
  9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con
le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a  legislazione
vigente »; 
  b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  « 3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: 
  a) formato dei dati  di  tipo  aperto,  un  formato  di  dati  reso
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; 
  b)  dati  di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le  seguenti
caratteristiche: 
  1) sono disponibili  secondo  i  termini  di  una  licenza  che  ne
permetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche  per  finalita'
commerciali, in formato disaggregato; 
  2) sono accessibili attraverso le  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione, ivi comprese le  reti  telematiche  pubbliche  e
private, in formati aperti ai sensi della  lettera  a),  sono  adatti
all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono
provvisti dei relativi metadati; 
  3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le  tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi  comprese  le   reti
telematiche pubbliche e private,  oppure  sono  resi  disponibili  ai
costi marginali sostenuti per la loro  riproduzione  e  divulgazione.
L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  deve   stabilire,   con   propria
deliberazione,  i  casi  eccezionali,  individuati  secondo   criteri
oggettivi,  trasparenti  e  verificabili,  in  cui  essi  sono   resi
disponibili a tariffe superiori ai costi  marginali.  In  ogni  caso,
l'Agenzia, nel  trattamento  dei  casi  eccezionali  individuati,  si
attiene alle  indicazioni  fornite  dalla  direttiva  2003/98/CE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17  novembre  2003,  sul
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico,  recepita  con  il
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 ». 
  2. All'articolo 1,  comma  1,  dopo  la  lettera  n),  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente: 
  « n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; ». 
  3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo
52, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  82  del  2005,  come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono  pubblicati  entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti  e  ai  dati
gia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova  applicazione  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Alla legge 9 gennaio 2004, n.  4,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: « , nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi
pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri  servizi  tramite
sistemi informativi o internet »; 
  b) all'articolo 4: 
  1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: 
  « L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche
delle   suddette   postazioni,   nel   rispetto    della    normativa
internazionale. »; 
  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 
  4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla
realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico. ». 
  5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,  dopo
le parole: « quantita' di lavoro » sono inserite le seguenti  parole:
« ,anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli  ai
sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i),  della  Convenzione
delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita'
adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre  2006,  ratificata  e
resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 ». 
  5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: « affissione »
e' sostituita dalla seguente: « pubblicazione ». 
  6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 12, comma 1, dopo la  parola:  «  partecipazione  »
sono inserite le seguenti: « nel rispetto dei principi di uguaglianza
e di non discriminazione »; 
  b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: « , nonche'  dei  temi  relativi  all'accessibilita'  e  alle
tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9  gennaio
2004, n. 4 »; 
  c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  « 5-bis. I documenti di cui  al  presente  articolo  devono  essere
fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale,
applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. »; 
  d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: « siano » e'  inserita
la seguente: « accessibili, »; 
  e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: « per via telematica »
sono inserite le seguenti: « , nel rispetto dei requisiti tecnici  di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004,  n.
4, »; 
  f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola:  «  conformita'  »
sono inserite le seguenti: « ai requisiti tecnici  di  accessibilita'
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ». 
  6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «  La  pubblicazione  e'
effettuata  nel  rispetto  dei  principi  di  eguaglianza  e  di  non
discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita'  di
cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio  2004,  n.  4.  La  mancata
pubblicazione nei termini di cui al periodo  precedente  e'  altresi'
rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti responsabili ». 
  6-ter. All'attuazione  del  presente  articolo  le  amministrazioni
competenti provvedono nei limiti delle risorse umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  pubblicano  nel  proprio  sito  web,   gli   obiettivi   di
accessibilita' per l'anno corrente e lo stato  di  attuazione  del  «
piano per l'utilizzo del telelavoro » nella  propria  organizzazione,
in cui identificano le modalita'  di  realizzazione  e  le  eventuali
attivita' per cui non e'  possibile  l'utilizzo  del  telelavoro.  La
redazione del piano in prima versione deve  essere  effettuata  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto.  La  mancata  pubblicazione   e'
altresi' rilevante ai fini  della  misurazione  e  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti responsabili. 
  8.  Gli   interessati   che   rilevino   inadempienze   in   ordine
all'accessibilita'  dei  servizi  erogati   dai   soggetti   di   cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4,  ne  fanno
formale  segnalazione,  anche  in  via  telematica,  all'Agenzia  per
l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata,
richiede  l'adeguamento  dei  servizi  assegnando  un   termine   non
superiore a 90 giorni. 
  9. L'inosservanza delle disposizioni  del  presente  articolo,  ivi
inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7: 
  a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili; 
  b) comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e   successive   modificazioni,   ferme   restando    le    eventuali
responsabilita' penali e civili previste dalle disposizioni vigenti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riportano gli articoli 21, 23-ter e 52 , del  citato
          decreto legislativo n. 82 del 2005, come  modificati  dalla
          presente legge: 
              "Art. 21. Documento informatico sottoscritto con  firma
          elettronica. 
              1. Il documento informatico, cui e' apposta  una  firma
          elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile
          in  giudizio,  tenuto  conto  delle   sue   caratteristiche
          oggettive   di   qualita',    sicurezza,    integrita'    e
          immodificabilita'. 
              2. Il  documento  informatico  sottoscritto  con  firma
          elettronica avanzata, qualificata o digitale,  formato  nel
          rispetto delle regole  tecniche  di  cui  all'articolo  20,
          comma 3, che garantiscano l'identificabilita'  dell'autore,
          l'integrita'  e  l'immodificabilita'  del   documento,   ha
          l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice  civile.
          L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata
          o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo  che
          questi dia prova contraria. 
              2-bis.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  25,  le
          scritture private di cui all'articolo  1350,  primo  comma,
          numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento
          informatico, sono sottoscritte, a  pena  di  nullita',  con
          firma elettronica qualificata o  con  firma  digitale.  Gli
          atti di cui  all'articolo  1350,  numero  13),  del  codice
          civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta
          se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata
          o digitale. 
              3. L'apposizione ad un  documento  informatico  di  una
          firma digitale o di un  altro  tipo  di  firma  elettronica
          qualificata basata su un certificato elettronico  revocato,
          scaduto o sospeso equivale  a  mancata  sottoscrizione.  La
          revoca o la sospensione, comunque motivate,  hanno  effetto
          dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante,  o
          chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia'
          a conoscenza di tutte le parti interessate. 
              4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche se la firma elettronica e' basata su  un  certificato
          qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno
          Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre
          una delle seguenti condizioni: 
              a) il certificatore possiede i requisiti  di  cui  alla
          direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre  1999  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, ed e'  accreditato  in  uno  Stato
          membro; 
              b)  il  certificato  qualificato  e'  garantito  da  un
          certificatore stabilito nella Unione europea,  in  possesso
          dei requisiti di cui alla medesima direttiva; 
              c) il certificato qualificato, o il  certificatore,  e'
          riconosciuto  in  forza  di   un   accordo   bilaterale   o
          multilaterale  tra  l'Unione  europea  e  Paesi   terzi   o
          organizzazioni internazionali. 
              5.  Gli  obblighi   fiscali   relativi   ai   documenti
          informatici ed alla loro riproduzione su  diversi  tipi  di
          supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno
          o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e   le
          tecnologie." 
              "Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici. 
              1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con
          strumenti  informatici,  nonche'  i  dati  e  i   documenti
          informatici   detenuti    dalle    stesse,    costituiscono
          informazione primaria ed  originale  da  cui  e'  possibile
          effettuare,  su  diversi  o  identici  tipi  di   supporto,
          duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 
              2. I  documenti  costituenti  atti  amministrativi  con
          rilevanza   interna    al    procedimento    amministrativo
          sottoscritti   con   firma   elettronica   avanzata   hanno
          l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile. 
              3.  Le  copie  su  supporto  informatico  di  documenti
          formati  dalla  pubblica  amministrazione  in  origine   su
          supporto  analogico  ovvero  da  essa  detenuti,  hanno  il
          medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge,  degli
          originali da  cui  sono  tratte,  se  la  loro  conformita'
          all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato
          nell'ambito dell'ordinamento  proprio  dell'amministrazione
          di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o
          di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle
          regole tecniche stabilite ai  sensi  dell'articolo  71;  in
          tale caso l'obbligo  di  conservazione  dell'originale  del
          documento e' soddisfatto con la conservazione  della  copia
          su supporto informatico. 
              4. Le  regole  tecniche  in  materia  di  formazione  e
          conservazione  di  documenti  informatici  delle  pubbliche
          amministrazioni sono definite con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, di  concerto  con
          il Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,  nonche'
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  sentiti
          DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali. 
              5. Sulle copie analogiche di  documenti  amministrativi
          informatici puo' essere apposto a stampa  un  contrassegno,
          sulla  base  dei   criteri   definiti   con   linee   guida
          dell'Agenzia per l'Italia digitale,  tramite  il  quale  e'
          possibile  ottenere  il   documento   informatico,   ovvero
          verificare  la  corrispondenza  allo  stesso  della   copia
          analogica. Il  contrassegno  apposto  ai  sensi  del  primo
          periodo  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  di  legge  la
          sottoscrizione autografa e non  puo'  essere  richiesta  la
          produzione di  altra  copia  analogica  con  sottoscrizione
          autografa del medesimo documento informatico.  I  programmi
          software eventualmente  necessari  alla  verifica  sono  di
          libera e gratuita disponibilita'. 
              5-bis. I documenti di cui al presente  articolo  devono
          essere  fruibili  indipendentemente  dalla  condizione   di
          disabilita'   personale,   applicando    i    criteri    di
          accessibilita'  definiti  dai  requisiti  tecnici  di   cui
          all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 
              6. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo  si
          applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis." 
              "Art. 52. Accesso  telematico  e  riutilizzo  dei  dati
          delle pubbliche amministrazioni. 
              L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e
          il riutilizzo dei dati  e  documenti  e'  disciplinato  dai
          soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  secondo  le
          disposizioni del  presente  codice  e  nel  rispetto  della
          normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni  pubblicano
          nel   proprio   sito   web,   all'interno   della   sezione
          "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei  dati,
          dei metadati, e delle relative banche dati in loro possesso
          ed i regolamenti  che  ne  disciplinano  l'esercizio  della
          facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi
          i dati presenti in Anagrafe tributaria. 
              2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari
          pubblicano,  con  qualsiasi  modalita',  senza   l'espressa
          adozione di una licenza di cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,
          si intendono rilasciati come dati di tipo aperto  ai  sensi
          all'articolo 68, comma 3, del presente Codice.  L'eventuale
          adozione di una licenza di cui al citato articolo 2,  comma
          1, lettera h), e'  motivata  ai  sensi  delle  linee  guida
          nazionali di cui al comma 7. 
              3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi  dei
          contratti di appalto relativi  a  prodotti  e  servizi  che
          comportino la raccolta e la gestione di dati  pubblici,  le
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2,  comma  2,
          prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico
          e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e  giuridiche,
          di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di
          dati e delle relative banche dati. 
              4. Le attivita' volte a garantire l'accesso  telematico
          e il riutilizzo dei dati  delle  pubbliche  amministrazioni
          rientrano tra i parametri di valutazione della  performance
          dirigenziale  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  9,  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
              5.  L'Agenzia  per  l'Italia   digitale   promuove   le
          politiche  di  valorizzazione  del  patrimonio  informativo
          pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V
          del presente Codice. 
              6. Entro il mese di febbraio  di  ogni  anno  l'Agenzia
          trasmette al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  al
          Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica,  che  li
          approva entro il mese successivo, un' Agenda  nazionale  in
          cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche  di
          valorizzazione del patrimonio  informativo  pubblico  e  un
          rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione
          in Italia; tale rapporto e' pubblicato  in  formato  aperto
          sul sito istituzionale della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri. 
              7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le  linee
          guida  nazionali  che  individuano  gli  standard  tecnici,
          compresa la determinazione delle ontologie  dei  servizi  e
          dei dati, le procedure e le modalita' di  attuazione  delle
          disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo
          di  rendere  il  processo  omogeneo  a  livello  nazionale,
          efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui
          all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si  uniformano
          alle suddette linee guida. 
              8. Il Presidente del Consiglio o il  Ministro  delegato
          per  l'innovazione  tecnologica  riferisce  annualmente  al
          Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del
          presente articolo. 
              9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal  presente
          articolo con le risorse umane, strumentali,  e  finanziarie
          previste a legislazione vigente »; 
              b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              « 3. Agli effetti del presente decreto  legislativo  si
          intende per: 
              a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di  dati
          reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
          agli strumenti tecnologici necessari per la  fruizione  dei
          dati stessi; 
              b) dati di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 
              1) sono disponibili secondo i termini  di  una  licenza
          che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche  per
          finalita' commerciali, in formato disaggregato; 
              2)   sono   accessibili   attraverso   le    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le
          reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai
          sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
          da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei
          relativi metadati; 
              3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le
          tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi
          comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure
          sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la
          loro riproduzione e divulgazione.  L'Agenzia  per  l'Italia
          digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i  casi
          eccezionali,   individuati   secondo   criteri   oggettivi,
          trasparenti  e  verificabili,  in  cui   essi   sono   resi
          disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni
          caso,  l'Agenzia,  nel  trattamento  dei  casi  eccezionali
          individuati, si  attiene  alle  indicazioni  fornite  dalla
          direttiva  2003/98/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,   del   17   novembre   2003,   sul   riutilizzo
          dell'informazione del settore  pubblico,  recepita  con  il
          decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 ». 
              2. All'articolo 1, comma 1, dopo  la  lettera  n),  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e'  inserita  la
          seguente: 
              « n-bis) Riutilizzo: uso del dato di  cui  all'articolo
          2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24  gennaio
          2006, n. 36; ». 
              3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di  cui
          all'articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo n.
          82 del 2005, come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
          articolo, sono pubblicati entro 120 giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati  gia'
          pubblicati, la disposizione di cui all'articolo  52,  comma
          2, del citato decreto legislativo n.  82  del  2005,  trova
          applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine,  le
          seguenti parole:  «  ,  nonche'  a  tutti  i  soggetti  che
          usufruiscono di  contributi  pubblici  o  agevolazioni  per
          l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi
          o internet »; 
              b) all'articolo 4: 
              1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: 
              «  L'Agenzia  per  l'Italia  Digitale   stabilisce   le
          specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto
          della normativa internazionale. »; 
              2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
              5.   I   datori   di   lavoro    pubblici    provvedono
          all'attuazione del comma 
              4 nell'ambito delle specifiche  dotazioni  di  bilancio
          destinate alla realizzazione e allo  sviluppo  del  sistema
          informatico. ». 
              5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo  1999,
          n. 68, dopo  le  parole:  «  quantita'  di  lavoro  »  sono
          inserite  le  seguenti  parole:  «   ,anche   mediante   la
          predisposizione  di  accomodamenti  ragionevoli  ai   sensi
          dell'articolo  27,  paragrafo   1,   lettera   (i),   della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita'  adottata  dall'Assemblea  generale  il  13
          dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva  dalla  legge  3
          marzo 2009, n. 18 ». 
              5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  la
          parola: « affissione »  e'  sostituita  dalla  seguente:  «
          pubblicazione ». 
              6. Al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  all'articolo  12,  comma  1,  dopo  la  parola:   «
          partecipazione » sono inserite le seguenti: « nel  rispetto
          dei principi di uguaglianza e di non discriminazione »; 
              b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
          seguenti  parole:   «   ,   nonche'   dei   temi   relativi
          all'accessibilita' e alle tecnologie  assistive,  ai  sensi
          dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 »; 
              c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il
          seguente: 
              « 5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono
          essere  fruibili  indipendentemente  dalla  condizione   di
          disabilita'   personale,   applicando    i    criteri    di
          accessibilita'  definiti  dai  requisiti  tecnici  di   cui
          all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. »; 
              d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: « siano  »
          e' inserita la seguente: « accessibili, »; 
              e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: « per  via
          telematica » sono inserite le seguenti: «  ,  nel  rispetto
          dei requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo
          11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, »; 
              f) all'articolo 71, comma  1-ter,  dopo  la  parola:  «
          conformita' » sono inserite le  seguenti:  «  ai  requisiti
          tecnici di accessibilita'  di  cui  all'articolo  11  della
          legge 9 gennaio 2004, n. 4, ». 
              6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18  giugno
          2009, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «
          La pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di
          eguaglianza  e  di  non   discriminazione,   applicando   i
          requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo  11
          della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata  pubblicazione
          nei termini  di  cui  al  periodo  precedente  e'  altresi'
          rilevante ai fini della  misurazione  e  della  valutazione
          della performance individuale dei dirigenti responsabili ». 
              6-ter.  All'attuazione   del   presente   articolo   le
          amministrazioni  competenti  provvedono  nei  limiti  delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              7. Entro il 31 marzo di ogni anno,  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano  nel  proprio
          sito  web,  gli  obiettivi  di  accessibilita'  per  l'anno
          corrente  e  lo  stato  di  attuazione  del  «  piano   per
          l'utilizzo del telelavoro » nella  propria  organizzazione,
          in cui identificano le  modalita'  di  realizzazione  e  le
          eventuali attivita' per cui non e' possibile l'utilizzo del
          telelavoro. La redazione del piano in prima  versione  deve
          essere effettuata  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante  ai
          fini della  misurazione  e  valutazione  della  performance
          individuale dei dirigenti responsabili. 
              8. Gli interessati che rilevino inadempienze in  ordine
          all'accessibilita' dei servizi erogati dai soggetti di  cui
          all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n.  4,
          ne fanno formale segnalazione,  anche  in  via  telematica,
          all'Agenzia  per  l'Italia  digitale.   Qualora   l'Agenzia
          ritenga la segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei
          servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni. 
              9.  L'inosservanza  delle  disposizioni  del   presente
          articolo,  ivi  inclusa  la  mancata  pubblicazione   degli
          obiettivi di cui al comma 7: 
              a) e' rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della
          valutazione della  performance  individuale  dei  dirigenti
          responsabili; 
              b) comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare
          ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo  30
          marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  ferme
          restando  le  eventuali  responsabilita'  penali  e  civili
          previste dalle disposizioni vigenti.". 
              Si riporta l'articolo 124, commi 1 e 2, del Testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 28 settembre  2000,  n.  227,  S.O.,  come
          modificati dalla presente legge: 
              "Art. 124. Pubblicazione delle deliberazioni. 
              1. Tutte le deliberazioni del comune e della  provincia
          sono pubblicate mediante pubblicazione  all'albo  pretorio,
          nella sede  dell'ente,  per  quindici  giorni  consecutivi,
          salvo specifiche disposizioni di legge. 
              2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali  sono
          pubblicate mediante  pubblicazione  all'albo  pretorio  del
          comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi,
          salvo specifiche disposizioni.". 
              Si riporta l'articolo  32  della  L.  18-6-2009  n.  69
          (Disposizioni    per    lo    sviluppo    economico,     la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile), pubblicata nella  Gazz.  Uff.  19  giugno
          2009, n. 140, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              " Art. 32.  (Eliminazione  degli  sprechi  relativi  al
          mantenimento di documenti in forma cartacea) 
              A far  data  dal  1°  gennaio  2010,  gli  obblighi  di
          pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
          effetto di pubblicita' legale si intendono assolti  con  la
          pubblicazione nei propri siti informatici  da  parte  delle
          amministrazioni  e  degli  enti  pubblici   obbligati.   La
          pubblicazione e' effettuata nel rispetto  dei  principi  di
          eguaglianza  e  di  non   discriminazione,   applicando   i
          requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo  11
          della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata  pubblicazione
          nei termini  di  cui  al  periodo  precedente  e'  altresi'
          rilevante ai fini della  misurazione  e  della  valutazione
          della performance individuale dei dirigenti responsabili. 
              1-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  gli
          elaborati tecnici allegati  alle  delibere  di  adozione  o
          approvazione degli  strumenti  urbanistici,  nonche'  delle
          loro varianti, sono pubblicati nei siti  informatici  delle
          amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica. 
              2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010,  al  fine  di
          promuovere il progressivo superamento  della  pubblicazione
          in forma cartacea, le amministrazioni e gli  enti  pubblici
          tenuti  a  pubblicare  sulla  stampa  quotidiana   atti   e
          provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica  o
          i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con
          le stesse modalita'  previste  dalla  legislazione  vigente
          alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ivi
          compreso il richiamo all'indirizzo elettronico,  provvedono
          altresi' alla pubblicazione nei siti  informatici,  secondo
          modalita'  stabilite  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le
          materie di propria competenza. 
              3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere
          attuati mediante utilizzo  di  siti  informatici  di  altre
          amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di  loro
          associazioni. 
              4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso  alle
          pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2  il  CNIPA  realizza  e
          gestisce un portale di accesso ai siti di cui  al  medesimo
          comma 1. 
              5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi  di  cui
          al  comma  2,  dal  1°  gennaio  2013,   le   pubblicazioni
          effettuate  in  forma  cartacea  non   hanno   effetto   di
          pubblicita' legale, ferma restando la possibilita'  per  le
          amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
          effettuare  la  pubblicita'  sui  quotidiani  a  scopo   di
          maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti
          di bilancio. 
              6.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle
          attivita' di cui al presente articolo si provvede a  valere
          sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi  dell'articolo
          27  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  e  successive
          modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e
          le tecnologie 22 luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 226 del 28 settembre  2005,  al  progetto  «PC
          alle famiglie», non ancora impegnate alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge. 
              7.  E'  fatta  salva  la  pubblicita'  nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione  europea,  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana e i relativi  effetti  giuridici,
          nonche'  nel   sito   informatico   del   Ministero   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile  2001,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio  2001,  e  nel
          sito  informatico  presso  l'Osservatorio   dei   contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,  prevista
          dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163.".