Art. 7 
 
 
                    Importazione ed esportazione 
 
  1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano l'importazione  e
l'esportazione di gameti ed  embrioni,  che  sono  effettuate  da  un
«istituto dei tessuti», la cui definizione, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera q) del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.  191,
comprende, tra gli altri, le strutture sanitarie autorizzate ai sensi
della legge 19 febbraio 2004, n. 40, (di seguito denominati Centri di
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) o  istituti  dei  tessuti),
autorizzati  ai  sensi  della  normativa  vigente  e   periodicamente
ispezionati, ai sensi  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  6
novembre 2007, n. 191. 
  2. L'importazione ed esportazione di  gameti  ed  embrioni  possono
avvenire solo attraverso i centri italiani di  cui  al  comma  1  del
presente articolo ed i centri esteri appartenenti all'Unione europea,
autorizzati dalla competente autorita' nazionale in conformita'  alle
norme di qualita' e  sicurezza  di  cui  alle  direttive  2004/23/CE,
2006/17/C e 2006/86/CE, nonche' i centri esteri aventi  sede  in  uno
Stato extracomunitario autorizzati con riferimento  alla  qualita'  e
sicurezza dalla competente autorita', in conformita'  alla  normativa
europea vigente. 
  3. Il centro importatore garantisce la tracciabilita' dei  campioni
biologici in ogni fase del percorso, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.  191,  e
dall'articolo 14 del decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  16,
assicurandone la conformita'  alle  norme  di  qualita'  e  sicurezza
previste dalle normative vigenti, europee e nazionali, e dalle  linee
guida specifiche del settore.