Art. 7 Importazione ed esportazione 1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano l'importazione e l'esportazione di gameti ed embrioni, che sono effettuate da un «istituto dei tessuti», la cui definizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, comprende, tra gli altri, le strutture sanitarie autorizzate ai sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40, (di seguito denominati Centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) o istituti dei tessuti), autorizzati ai sensi della normativa vigente e periodicamente ispezionati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191. 2. L'importazione ed esportazione di gameti ed embrioni possono avvenire solo attraverso i centri italiani di cui al comma 1 del presente articolo ed i centri esteri appartenenti all'Unione europea, autorizzati dalla competente autorita' nazionale in conformita' alle norme di qualita' e sicurezza di cui alle direttive 2004/23/CE, 2006/17/C e 2006/86/CE, nonche' i centri esteri aventi sede in uno Stato extracomunitario autorizzati con riferimento alla qualita' e sicurezza dalla competente autorita', in conformita' alla normativa europea vigente. 3. Il centro importatore garantisce la tracciabilita' dei campioni biologici in ogni fase del percorso, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, assicurandone la conformita' alle norme di qualita' e sicurezza previste dalle normative vigenti, europee e nazionali, e dalle linee guida specifiche del settore.