Art. 8 Modalita' di importazione ed esportazione 1. Il centro importatore e il centro esportatore effettuano le verifiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e conservano l'inerente documentazione anche per garantire la rintracciabilita' dei gameti e degli embrioni. Il centro esportatore predispone altresi' la documentazione necessaria. 2. Ai fini dell'importazione, il centro importatore verifica: a) la provenienza dei gameti e degli embrioni da un centro estero, di cui all'articolo 7, comma 2; b) la presenza della documentazione e dei dati relativi al singolo soggetto o alla coppia, del consenso e dei dati relativi ai gameti e agli embrioni, inclusi i rispettivi codici identificativi, in conformita' a quanto previsto dai decreti legislativi 6 novembre 2007, n. 191 e 25 gennaio 2010, n. 16; c) la presenza della documentazione del centro estero comprovante la provenienza e la conformita' dei gameti e degli embrioni ai requisiti di qualita' e sicurezza previsti dalla normativa europea. 3. Ai fini dell'esportazione, il centro esportatore: a) verifica che i gameti e gli embrioni siano destinati a un centro estero di cui all'articolo 7, comma 2; b) predispone la documentazione recante i dati relativi al singolo soggetto o alla coppia, il consenso e i dati relativi ai gameti e agli embrioni, inclusi i rispettivi codici identificativi, in conformita' a quanto previsto dai decreti legislativi 6 novembre 2007, n. 191 e 25 gennaio 2010, n. 16, di recepimento delle direttive 2004/23/CE, 2006/17/CE e 2006/86/CE ovvero, nell'ipotesi di esportazione verso Paesi terzi, in conformita' a quanto richiesto dalle medesime direttive europee. 4. In caso di utilizzo di vettore aereo, il centro italiano comunica i dati relativi all'importazione o all'esportazione, in tempo utile, all'USMAF territorialmente competente. 5. Ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, il centro italiano comunica, di volta in volta, entro 48 ore dalla ricezione o dall'invio dei campioni biologici, al CNT e all'Istituto superiore di sanita' - Registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, istituito dall'art. 11 della legge 19 febbraio 2004 n. 40 - l'informazione di avvenuta importazione o esportazione di gameti ed embrioni, specificandone i codici identificativi, il centro di provenienza o di destinazione e il destino finale.