Art. 2 
 
 
                  Ambito oggettivo di applicazione 
 
  1. L'imposta di cui al comma 491 si applica al trasferimento  della
proprieta' delle azioni e degli  strumenti  finanziari  partecipativi
emessi da societa' residenti nel territorio dello Stato. A  tal  fine
la residenza e' determinata sulla base della sede  legale.  L'imposta
si applica, altresi', al trasferimento della  proprieta'  dei  titoli
rappresentativi, a prescindere dal luogo di residenza  dell'emittente
del certificato e dal luogo di conclusione del contratto. 
  2. Resta escluso dall'applicazione  dell'imposta  il  trasferimento
della proprieta' di azioni  o  quote  di  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio (OICR), ivi incluse le azioni di societa' di
investimento a capitale variabile.