Art. 2
Ambito oggettivo di applicazione
1. L'imposta di cui al comma 491 si applica al trasferimento della
proprieta' delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi
emessi da societa' residenti nel territorio dello Stato. A tal fine
la residenza e' determinata sulla base della sede legale. L'imposta
si applica, altresi', al trasferimento della proprieta' dei titoli
rappresentativi, a prescindere dal luogo di residenza dell'emittente
del certificato e dal luogo di conclusione del contratto.
2. Resta escluso dall'applicazione dell'imposta il trasferimento
della proprieta' di azioni o quote di organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR), ivi incluse le azioni di societa' di
investimento a capitale variabile.