Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione 1. L'imposta di cui al comma 491 si applica al trasferimento della proprieta' delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da societa' residenti nel territorio dello Stato. A tal fine la residenza e' determinata sulla base della sede legale. L'imposta si applica, altresi', al trasferimento della proprieta' dei titoli rappresentativi, a prescindere dal luogo di residenza dell'emittente del certificato e dal luogo di conclusione del contratto. 2. Resta escluso dall'applicazione dell'imposta il trasferimento della proprieta' di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ivi incluse le azioni di societa' di investimento a capitale variabile.