Art. 3 
 
 
                   Trasferimento della proprieta' 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma  491,  il
trasferimento della proprieta' per le operazioni relative ad  azioni,
strumenti finanziari partecipativi e titoli  rappresentativi  ammessi
ad un sistema di gestione accentrata, si considera avvenuto alla data
di regolamento delle stesse.  Per  data  di  regolamento  si  intende
quella di registrazione dei trasferimenti  effettuata  all'esito  del
regolamento   della   relativa   operazione.   In   alternativa,   il
responsabile del versamento, previo assenso  del  contribuente,  puo'
assumere  per  data   dell'operazione   la   data   di   liquidazione
contrattualmente prevista. 
  2. Per le operazioni diverse da  quelle  di  cui  al  comma  1,  il
trasferimento della proprieta' coincide con  il  momento  in  cui  si
verifica l'effetto traslativo. 
  3. Ai fini del comma 491,  si  considera,  altresi',  trasferimento
della  proprieta'  di  azioni  o  di   altri   strumenti   finanziari
partecipativi quello derivante  dalla  conversione  di  obbligazioni,
nonche'  quello  derivante  dallo  scambio  o  dal   rimborso   delle
obbligazioni, con azioni o altri strumenti finanziari  partecipativi.
Per le operazioni di cui al periodo precedente il trasferimento della
proprieta' coincide con la data di efficacia della conversione, dello
scambio o del rimborso. 
  4. I trasferimenti che avvengono tramite intermediari che  agiscono
in nome proprio ma per conto altrui  costituiscono  trasferimento  di
proprieta' solo nei confronti del soggetto per  conto  del  quale  il
trasferimento e' effettuato.