Art. 3 Trasferimento della proprieta' 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 491, il trasferimento della proprieta' per le operazioni relative ad azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ammessi ad un sistema di gestione accentrata, si considera avvenuto alla data di regolamento delle stesse. Per data di regolamento si intende quella di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del regolamento della relativa operazione. In alternativa, il responsabile del versamento, previo assenso del contribuente, puo' assumere per data dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista. 2. Per le operazioni diverse da quelle di cui al comma 1, il trasferimento della proprieta' coincide con il momento in cui si verifica l'effetto traslativo. 3. Ai fini del comma 491, si considera, altresi', trasferimento della proprieta' di azioni o di altri strumenti finanziari partecipativi quello derivante dalla conversione di obbligazioni, nonche' quello derivante dallo scambio o dal rimborso delle obbligazioni, con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi. Per le operazioni di cui al periodo precedente il trasferimento della proprieta' coincide con la data di efficacia della conversione, dello scambio o del rimborso. 4. I trasferimenti che avvengono tramite intermediari che agiscono in nome proprio ma per conto altrui costituiscono trasferimento di proprieta' solo nei confronti del soggetto per conto del quale il trasferimento e' effettuato.