Art. 3
Trasferimento della proprieta'
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 491, il
trasferimento della proprieta' per le operazioni relative ad azioni,
strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ammessi
ad un sistema di gestione accentrata, si considera avvenuto alla data
di regolamento delle stesse. Per data di regolamento si intende
quella di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del
regolamento della relativa operazione. In alternativa, il
responsabile del versamento, previo assenso del contribuente, puo'
assumere per data dell'operazione la data di liquidazione
contrattualmente prevista.
2. Per le operazioni diverse da quelle di cui al comma 1, il
trasferimento della proprieta' coincide con il momento in cui si
verifica l'effetto traslativo.
3. Ai fini del comma 491, si considera, altresi', trasferimento
della proprieta' di azioni o di altri strumenti finanziari
partecipativi quello derivante dalla conversione di obbligazioni,
nonche' quello derivante dallo scambio o dal rimborso delle
obbligazioni, con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi.
Per le operazioni di cui al periodo precedente il trasferimento della
proprieta' coincide con la data di efficacia della conversione, dello
scambio o del rimborso.
4. I trasferimenti che avvengono tramite intermediari che agiscono
in nome proprio ma per conto altrui costituiscono trasferimento di
proprieta' solo nei confronti del soggetto per conto del quale il
trasferimento e' effettuato.