Art. 4
Valore della transazione
1. Il valore della transazione di cui al comma 491 e' determinato
sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere, calcolato
per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli
oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata e relative
allo stesso strumento finanziario. Al calcolo del saldo netto
provvede il responsabile del versamento dell'imposta di cui all'art.
19. A tal fine il suddetto responsabile tiene conto,
prioritariamente, in modo separato, degli acquisti e delle vendite
effettuati sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di
negoziazione, e di quelli effettuati al di fuori dei predetti
mercati. La base imponibile dell'imposta e' pari al numero dei titoli
derivante dalla somma algebrica positiva dei saldi netti cosi'
ottenuti, moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti
effettuati nella giornata di riferimento.
2. Per prezzo di acquisto si intende:
a) in caso di acquisto a pronti, il controvalore pagato per
l'acquisizione del titolo;
b) in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari
partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento
degli strumenti finanziari di cui al comma 492, il maggiore tra il
valore di esercizio stabilito e il valore normale determinato ai
sensi del comma 4, dell'art. 9, del TUIR;
c) in caso di conversione, scambio o rimborso di obbligazioni con
azioni, strumenti finanziari partecipativi, titoli rappresentativi o
strumenti finanziari di cui al comma 492, il valore indicato nel
prospetto di emissione;
d) in tutti gli altri casi, il corrispettivo contrattualmente
stabilito, o in mancanza, il valore normale determinato ai sensi del
comma 4, dell'art. 9, del TUIR.
3. Ai fini del calcolo dei saldi netti, non si tiene conto degli
acquisti e delle vendite escluse o esenti dall'imposta di cui agli
articoli 15 e 16.
4. Qualora in una medesima giornata, uno stesso soggetto effettui
piu' transazioni tramite diversi intermediari, puo' essere calcolato
un unico saldo netto risultante dalla somma algebrica dei saldi
relativi a ciascun intermediario, a condizione che il contribuente ne
faccia specifica richiesta ed individui un unico intermediario
responsabile del versamento dell'imposta. Gli intermediari hanno la
facolta' di non aderire alla richiesta del contribuente. Il
responsabile del versamento dell'imposta di cui al primo periodo puo'
richiedere alla societa' di gestione accentrata di cui all'art. 80
del TUF di effettuare il calcolo unitario del saldo netto. In tal
caso, la societa' di gestione accentrata comunica all'intermediario
responsabile del versamento dell'imposta il saldo netto del soggetto
tenuto al pagamento. L'efficacia dell'opzione per il calcolo unitario
del saldo netto e' subordinata all'adesione degli intermediari
coinvolti ed alla trasmissione da parte di questi ultimi delle
informazioni necessarie ai fini del calcolo.
5. In caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari
partecipativi e titoli rappresentativi denominati in valute diverse
dall'euro, la base imponibile e' determinata con riferimento al
cambio effettivamente applicato alla transazione per le operazioni
aventi regolamento in euro; negli altri casi, la base imponibile e'
determinata con riferimento al cambio indicato nell'apposita sezione
del sito internet della Banca Centrale Europea
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html)
relativo al giorno dell'acquisto.