Art. 6 
 
 
                         Aliquota di imposta 
 
  1. L'aliquota di imposta per i trasferimenti di proprieta'  di  cui
al comma 491 e' pari allo 0,2 per cento del valore della  transazione
ed e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che avvengono a  seguito
di  operazioni  concluse   in   mercati   regolamentati   o   sistemi
multilaterali di negoziazione. Tale riduzione si  applica  anche  nel
caso di acquisto di  azioni,  strumenti  finanziari  partecipativi  e
titoli  rappresentativi  tramite  l'intervento  di  un  intermediario
finanziario  che  si  interponga  tra  le  parti  della   transazione
acquistando i predetti strumenti su un  mercato  regolamentato  o  un
sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le  transazioni
di acquisto e di vendita vi  sia  coincidenza  di  prezzo,  quantita'
complessiva e data di regolamento. 
  2.  La  riduzione  dell'imposta  di  cui  al  comma  precedente  e'
riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo a  quello
dell'inserimento del mercato o del sistema nell'elenco pubblicato sul
sito internet dell'Autorita' Europea degli strumenti finanziari e dei
mercati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giorno  del  mese
successivo a quello dell'autorizzazione e dell'avvio della  vigilanza
da parte dell'Autorita' pubblica nazionale. 
  3. Qualora la base imponibile sia determinata come saldo netto  tra
acquisti e vendite effettuate  su  mercati  regolamentati  o  sistemi
multilaterali di negoziazione ed altri acquisti e vendite, l'aliquota
d'imposta e' pari alla media delle aliquote ponderate per  il  numero
dei titoli acquistati. 
  4. Sono considerate operazioni concluse sui mercati regolamentati e
sistemi multilaterali di  negoziazione  anche  quelle  riferibili  ad
operazioni concordate, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE)  n.
1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, qualora previste  dal
mercato. Sono viceversa considerate  operazioni  concluse  fuori  dai
mercati regolamentati e dai  sistemi  multilaterali  di  negoziazione
quelle concluse bilateralmente dagli  intermediari,  comprese  quelle
concluse nei sistemi di internalizzazione e nei  cosiddetti  crossing
network, indipendentemente  dalle  modalita'  di  assolvimento  degli
obblighi di trasparenza post negoziale. 
  5. All'acquisto di azioni,  strumenti  finanziari  partecipativi  e
titoli  rappresentativi  avvenuto  a  seguito  di  regolamento  degli
strumenti finanziari di cui al comma 492, si  applica  l'aliquota  di
imposta pari allo 0,2 per cento.