Art. 6
Aliquota di imposta
1. L'aliquota di imposta per i trasferimenti di proprieta' di cui
al comma 491 e' pari allo 0,2 per cento del valore della transazione
ed e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che avvengono a seguito
di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione. Tale riduzione si applica anche nel
caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e
titoli rappresentativi tramite l'intervento di un intermediario
finanziario che si interponga tra le parti della transazione
acquistando i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un
sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni
di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantita'
complessiva e data di regolamento.
2. La riduzione dell'imposta di cui al comma precedente e'
riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello
dell'inserimento del mercato o del sistema nell'elenco pubblicato sul
sito internet dell'Autorita' Europea degli strumenti finanziari e dei
mercati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giorno del mese
successivo a quello dell'autorizzazione e dell'avvio della vigilanza
da parte dell'Autorita' pubblica nazionale.
3. Qualora la base imponibile sia determinata come saldo netto tra
acquisti e vendite effettuate su mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione ed altri acquisti e vendite, l'aliquota
d'imposta e' pari alla media delle aliquote ponderate per il numero
dei titoli acquistati.
4. Sono considerate operazioni concluse sui mercati regolamentati e
sistemi multilaterali di negoziazione anche quelle riferibili ad
operazioni concordate, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n.
1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, qualora previste dal
mercato. Sono viceversa considerate operazioni concluse fuori dai
mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione
quelle concluse bilateralmente dagli intermediari, comprese quelle
concluse nei sistemi di internalizzazione e nei cosiddetti crossing
network, indipendentemente dalle modalita' di assolvimento degli
obblighi di trasparenza post negoziale.
5. All'acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e
titoli rappresentativi avvenuto a seguito di regolamento degli
strumenti finanziari di cui al comma 492, si applica l'aliquota di
imposta pari allo 0,2 per cento.