Art. 11 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. A valere sulle risorse di cui all'art. 12, comma 1, del  decreto
legislativo, eventualmente  assegnate  a  tale  scopo  da  parte  del
Ministro, sono concessi mutui a tasso agevolato  o  contributi  sugli
interessi per gli investimenti relativi alla realizzazione tecnica di
film di produzione nazionale,  effettuati  dalle  industrie  tecniche
cinematografiche  iscritte  negli  elenchi  di  cui  all'art.  3  del
medesimo decreto legislativo. 
  2. Per  industria  tecnica  cinematografica  si  intende  l'impresa
specializzata  che  offre  lavorazioni  e  servizi  alle  imprese  di
produzione e distribuzione cinematografica,  con  riguardo,  tra  gli
altri, ai seguenti settori operativi: teatri  di  posa;  noleggio  di
attrezzature e mezzi tecnici di ripresa; automezzi  specializzati  di
servizio alle riprese cinematografiche; stabilimenti  di  sviluppo  e
stampa; montaggio, post-produzione ed effetti speciali; produzione di
dvd da pellicola; sincronizzazione; sonorizzazione e mixage; restauro
di prodotti filmici e servizi ausiliari. 
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1  del  presente  articolo,
per  ciascun  esercizio  finanziario  e'  stabilito  con  il  decreto
ministeriale di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, l'ammontare di contributi  per  le
istanze presentate ai sensi  dell'art.  16  del  decreto  legislativo
nell'esercizio medesimo.