Art. 11 Oggetto 1. A valere sulle risorse di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo, eventualmente assegnate a tale scopo da parte del Ministro, sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi per gli investimenti relativi alla realizzazione tecnica di film di produzione nazionale, effettuati dalle industrie tecniche cinematografiche iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo. 2. Per industria tecnica cinematografica si intende l'impresa specializzata che offre lavorazioni e servizi alle imprese di produzione e distribuzione cinematografica, con riguardo, tra gli altri, ai seguenti settori operativi: teatri di posa; noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa; automezzi specializzati di servizio alle riprese cinematografiche; stabilimenti di sviluppo e stampa; montaggio, post-produzione ed effetti speciali; produzione di dvd da pellicola; sincronizzazione; sonorizzazione e mixage; restauro di prodotti filmici e servizi ausiliari. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, per ciascun esercizio finanziario e' stabilito con il decreto ministeriale di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, l'ammontare di contributi per le istanze presentate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo nell'esercizio medesimo.