Art. 14 
 
 
                     Determinazione dei benefici 
 
  1. A favore delle industrie tecniche cinematografiche sono concessi
mutui decennali per un importo massimo ammissibile  pari  al  70  per
cento del costo dell'investimento, ad un tasso di interesse  pari  al
40 per cento del  tasso  di  riferimento  indicato  nel  decreto  del
Ministro per le attivita' produttive, adottato a norma  dell'art.  2,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in vigore  al
momento della stipula del mutuo. Per gli investimenti  caratterizzati
da un elevato contenuto di  innovazione  tecnologica,  l'importo  del
finanziamento  puo'  raggiungere  il   90   per   cento   del   costo
dell'investimento ed e' concesso ad un tasso di interesse pari al  30
per cento del predetto tasso di riferimento. 
  2. I mutui di cui al comma  1  sono  concessi  secondo  i  seguenti
parametri di riferimento: 
  a) per imprese con un numero  di  dipendenti  pari  o  superiore  a
cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile e'  pari  a
cinque milioni di euro; 
  b) per imprese con un numero di dipendenti inferiore  a  cinquanta,
il costo dell'investimento massimo ammissibile e'  pari  a  2.500.000
euro. 
  3. Il finanziamento e'  concesso  anche  per  l'acquisto  dei  beni
strumentali  individuati  da  apposito  provvedimento  del  Direttore
generale per il cinema. 
  4. Entro i limiti di costi massimi ammissibili di cui al  comma  2,
sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo  e
di  locazione  finanziaria,  con  durata  non  inferiore  a  36  mesi
stipulati per gli investimenti effettuati  per  la  realizzazione  di
film di produzione nazionale, compresi gli investimenti  relativi  ai
beni strumentali indicati al comma  3.  I  contributi  sono  concessi
nella  misura  necessaria  a  ridurre  l'interesse   a   carico   del
beneficiario al 25 per cento del  tasso  definito  nel  contratto  di
stipula del mutuo, ovvero  al  20  per  cento  per  gli  investimenti
caratterizzati da un contenuto di alta  innovazione  tecnologica.  Il
tasso di riferimento e' quello indicato nel decreto del Ministro  per
le attivita' produttive, adottato a norma dell'art. 2, comma  2,  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  5.  I  benefici  sono  revocati  e  le  somme  gia'  erogate   sono
restituite, aumentate degli interessi legali, in  caso  di  riduzione
del numero di dipendenti durante  il  periodo  in  cui  ha  corso  il
finanziamento.