Art. 14 Determinazione dei benefici 1. A favore delle industrie tecniche cinematografiche sono concessi mutui decennali per un importo massimo ammissibile pari al 70 per cento del costo dell'investimento, ad un tasso di interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento indicato nel decreto del Ministro per le attivita' produttive, adottato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in vigore al momento della stipula del mutuo. Per gli investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica, l'importo del finanziamento puo' raggiungere il 90 per cento del costo dell'investimento ed e' concesso ad un tasso di interesse pari al 30 per cento del predetto tasso di riferimento. 2. I mutui di cui al comma 1 sono concessi secondo i seguenti parametri di riferimento: a) per imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile e' pari a cinque milioni di euro; b) per imprese con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile e' pari a 2.500.000 euro. 3. Il finanziamento e' concesso anche per l'acquisto dei beni strumentali individuati da apposito provvedimento del Direttore generale per il cinema. 4. Entro i limiti di costi massimi ammissibili di cui al comma 2, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, con durata non inferiore a 36 mesi stipulati per gli investimenti effettuati per la realizzazione di film di produzione nazionale, compresi gli investimenti relativi ai beni strumentali indicati al comma 3. I contributi sono concessi nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario al 25 per cento del tasso definito nel contratto di stipula del mutuo, ovvero al 20 per cento per gli investimenti caratterizzati da un contenuto di alta innovazione tecnologica. Il tasso di riferimento e' quello indicato nel decreto del Ministro per le attivita' produttive, adottato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 5. I benefici sono revocati e le somme gia' erogate sono restituite, aumentate degli interessi legali, in caso di riduzione del numero di dipendenti durante il periodo in cui ha corso il finanziamento.