Art. 10 
 
Comitato di indirizzo e coordinamento  tecnico  delle  iniziative  in
                           materia di ITS 
 
  1. E' istituito presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il Comitato di indirizzo e coordinamento delle  iniziative
in materia di ITS, denominato ComITS. 
  2. Il  ComITS  e'  presieduto  dal  Capo  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed e'
composto   dai   Direttori   delle   Direzioni   Generali   per    la
motorizzazione, per la sicurezza stradale, per il trasporto  stradale
e l'intermodalita',  per  i  sistemi  informativi,  statistici  e  la
comunicazione, per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i
progetti internazionali, per le infrastrutture stradali del Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  da  un  rappresentante  di
ciascuno dei Ministeri concertanti. 
  3.  Il  ComITS  adotta,  con  apposito   provvedimento   del   Capo
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici, nel termine di 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione
da pubblicarsi sul sito web del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti. 
  4. Al fine di assicurare che l'attuazione e la diffusione di  nuove
iniziative in materia ITS nei settori di intervento di cui all'art. 2
si realizzi in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche
e le attivita' in essere a  livello  nazionale  e  comunitario,  ogni
nuovo progetto nel  settore  ITS  e'  preliminarmente  comunicato  al
ComITS  da  parte  dei  soggetti  proponenti,  secondo  le  modalita'
definite dal regolamento di organizzazione di cui al comma 3. 
  5.  Il  ComITS   esprime   parere   vincolante   in   merito   alla
compatibilita' e alla coerenza dei singoli progetti nel  settore  ITS
che prevedono l'utilizzo di finanziamenti pubblici. 
  6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  previste  a
legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica.