Art. 12 
 
                              Relazioni 
 
  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   comunica   alla
Commissione europea informazioni sulle azioni nazionali  previste  in
materia di ITS per i successivi cinque anni, e  adotta,  su  proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Piano nazionale
per lo sviluppo dei sistemi ITS. 
  2.  Successivamente,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
riferisce ogni  tre  anni  alla  Commissione  europea  in  merito  ai
progressi compiuti nella  diffusione  delle  azioni  nell'ambito  dei
settori di intervento di cui all'art. 2. 
  3. Il Piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi ITS e' aggiornato
con cadenza triennale.