Art. 13 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Le attivita'  di  cui  al  presente  decreto  e  l'adozione  dei
provvedimenti di competenza sono effettuate nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
e,  pertanto,  dall'attuazione  delle  disposizioni   contenute   nel
presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per
la registrazione. 
    Roma, 1° febbraio 2013 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                               Passera 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Cancellieri 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                               Profumo 
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
registro n. 1, foglio n. 374