Art. 13 Copertura finanziaria 1. Le attivita' di cui al presente decreto e l'adozione dei provvedimenti di competenza sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e, pertanto, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 1° febbraio 2013 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Passera Il Ministro dell'interno Cancellieri Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Profumo Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 374