Art. 5 
 
Uso ottimale dei dati relativi  alle  strade,  al  traffico  ed  alla
                              mobilita' 
                     (Settore d'intervento 1.a) 
 
  1. Al fine di assicurare agli utenti ed ai fornitori di servizi ITS
accesso ad informazioni  affidabili  e  regolarmente  aggiornate  sul
traffico e sulla mobilita' ed  al  loro  interscambio  tra  i  centri
competenti di informazione e di  controllo  del  traffico  a  livello
nazionale e  locale,  il  presente  decreto  definisce  gli  elementi
funzionali obbligatori che costituiscono le condizioni necessarie per
sviluppare   i   servizi,   assicurandone   le   caratteristiche   di
tempestivita', coerenza, qualita' e trasparenza. 
  2. Gli enti proprietari ed i gestori di infrastrutture, di aree  di
sosta e di servizio e di nodi  logistici  sul  territorio  nazionale,
devono   essere   in   possesso   di   una   banca   dati    relativa
all'infrastruttura e al servizio di  propria  competenza,  da  tenere
costantemente aggiornata. 
  3. Per le informazioni  di  traffico,  al  fine  di  assicurare  la
disponibilita' di informazioni gratuite di base, il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione e i sistemi informativi e statistici, Direzione  generale
per la sicurezza stradale, attraverso il CCISS  -  rende  disponibili
sul web le seguenti informazioni: 
    a) il Data Dictionary degli  eventi  di  traffico  contenuti  nel
protocollo di comunicazione DATEX; 
    b) il Data Base delle localita' per lo standard  IEC  N63106  RDS
(Radio Data System) - TMC (Traffic Message Channel) - o altri modelli
per la geo-referenziazione delle informazioni  di  traffico  prodotti
dall'adozione di nuovi standard -  completo  ed  aggiornato,  il  cui
utilizzo e' gratuito. Il CCISS si occupa della manutenzione del  Data
Base  e  provvede,   con   cadenza   semestrale,   al   processo   di
certificazione dello stesso sulla  base  delle  informazioni  fornite
dagli enti proprietari delle strade e dai concessionari; 
    c) i dati di traffico in tempo reale del CCISS  sull'intera  rete
infrastrutturale stradale di interesse nazionale. Previa  convenzione
d'uso da stipularsi con il CCISS, chiunque puo'  avvalersi  di  dette
informazioni  al  fine  di  garantire  la  massima  diffusione  delle
comunicazioni a titolo gratuito nei confronti dei cittadini. 
  4.  Al  fine  di  consentire  l'accesso  alle  informazioni   sulle
infrastrutture e sul traffico provenienti da fonti diverse dal CCISS,
e' istituito, senza oneri per le finanze pubbliche, l'Indice Pubblico
delle informazioni sulle Infrastrutture e sul Traffico (IPIT)  tenuto
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  pubblicato  sul
portale web del CCISS e contenente gli indirizzi (url) di esposizione
di  tutte  le  informazioni,  pubbliche  e  private,  afferenti  alla
cartografia, alle infrastrutture,  al  traffico  e  alla  regolarita'
della circolazione stradale. 
  5. Gli enti gestori di infrastrutture e  di  servizi  di  trasporto
sono  responsabili  della  correttezza  e  della  veridicita'   delle
informazioni presenti nelle  banche  dati  di  loro  competenza,  del
mantenimento dei propri sistemi di acquisizione e  della  continuita'
del processo di produzione e  diffusione  dei  dati.  L'assicurazione
della qualita' del dato e' fornita dai produttori del dato stesso che
provvedono a definire  e  rendere  pubblici  i  livelli  standard  di
qualita' per le informazioni ed i dati  resi  disponibili  e  per  le
attivita' di manutenzione della rete  di  rilevamento,  nel  rispetto
delle  norme  tecniche  e  procedurali  vigenti  conformemente   alle
disposizioni  per  l'assicurazione  della  qualita'  previste   dalla
normativa comunitaria e nazionale. 
  6. L'esistenza di un sistema  di  assicurazione  della  qualita'  -
strutturato con  apposite  sezioni  nelle  quali  sono  descritte  le
procedure per il rilevamento dei dati, i criteri  di  accesso  e  gli
standard  qualitativi  offerti  -  volto  a  consentire  agli  organi
preposti alla verifica  periodica  di  accertare  il  rispetto  degli
standard di qualita' dichiarati, costituisce  condizione  preliminare
necessaria per l'accesso ai finanziamenti specifici,  previsti  dalle
Regioni ai sensi  dei  Piani  Regionali  per  l'Infomobilita'  (PRIM)
conformemente all'Accordo tra Governo, Regioni  ed  Autonomie  Locali
del 31 maggio 2007, o da ogni altro strumento normativo o finanziario
predisposto specificamente per la diffusione delle tecnologie ITS. 
  7. Dalle procedure disposte dal presente articolo sono  escluse  le
apparecchiature di misura e di  controllo  finalizzate  ad  attivita'
sanzionatorie o di esazione. 
  8. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  sono  rivolte  ai
seguenti soggetti: enti proprietari  delle  strade  e  concessionari,
gestori di nodi logistici, gestori di aree di parcheggio, gestori  di
aree di sosta e di servizio, agenzie della  mobilita'  e  aziende  di
trasporto pubblico locale. Tali soggetti sono  tenuti  ad  alimentare
l'IPIT comunicando al CCISS l'indirizzo (url) di pubblicazione  delle
informazioni di cui al comma 4. 
  9. Le disposizioni che seguono, disciplinano l'aggiornamento  della
informazioni afferenti  alla  cartografia,  alle  infrastrutture,  al
traffico e alla regolarita' della circolazione stradale, al  fine  di
assicurarne la congruenza con  le  condizioni  effettive  al  momento
dell'aggiornamento stesso. 
a) Informazioni infrastrutturali 
    a1) (Caratteristiche costruttive e di  esercizio  delle  strade).
Gli  enti  proprietari  delle  strade  e  i  concessionari  hanno  la
responsabilita' e l'onere di  mantenere  le  informazioni  pubblicate
continuativamente aggiornate. Gli enti proprietari delle strade  e  i
concessionari - entro ventiquattro mesi dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto - hanno l'onere di rendere disponibili sul web tutte
le informazioni attinenti all'infrastruttura  di  propria  competenza
(quali,  ad  esempio:  profilo   altimetrico,   caratteristiche   del
tracciato, caratteristiche della sezione stradale, limiti di massa  e
sagoma, velocita' di progetto, limiti di velocita' imposti, capacita'
oraria di ciascun arco, costo chilometrico del pedaggio per  tipo  di
veicolo, presenza di rilevatori di velocita' fissi); 
    a2) (Modifiche permanenti alle caratteristiche costruttive  e  di
esercizio delle strade).  Gli  enti  proprietari  delle  strade  e  i
concessionari hanno l'onere di rendere preventivamente disponibili ed
aggiornare  sul  web  tutte  le  informazioni  relative  a  modifiche
permanenti delle caratteristiche costruttive  e  di  esercizio  delle
strade. Tali informazioni dovranno essere rese disponibili in fase di
pianificazione (informazioni tecniche e temporali); di previsione  di
esercizio (in fase realizzativa) e di esercizio; 
    a3) (Modifiche provvisorie alle caratteristiche costruttive e  di
esercizio delle strade).  Gli  enti  proprietari  delle  strade  e  i
concessionari hanno l'onere di rendere preventivamente disponibili ed
aggiornare  sul  web  tutte  le  informazioni  relative  a  modifiche
provvisorie delle caratteristiche costruttive e  di  esercizio  delle
strade. Tali informazioni dovranno essere rese disponibili in fase di
pianificazione (informazioni tecniche e temporali) e di previsione di
conclusione attivita' (in fase realizzativa); 
    a4) (Nodi logistici). Gli enti gestori dei nodi logistici  (gomma
- gomma; gomma - ferro; gomma - acqua; gomma - aria)  sono  tenuti  a
pubblicare  ed  aggiornare  sul  web  le   modifiche   permanenti   o
provvisorie  delle  caratteristiche  dei  nodi  (quali,  ad  esempio:
categorie di mezzi ammessi e relativi limiti di massa  e  di  sagoma;
eventuali  vincoli   per   veicoli   con   particolari   sistemi   di
alimentazione;  tariffe;   modalita'   di   pagamento;   sistemi   di
prenotazione).  Detti  enti   sono   tenuti,   inoltre,   a   rendere
disponibile, in via continuativa, il valore percentuale del tasso  di
occupazione dell'infrastruttura; 
    a5) (Parcheggi sicuri). Gli enti gestori di parcheggi a pagamento
sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul web le caratteristiche dei
parcheggi  (quali,  ad  esempio:  totale  posti,  posti  disponibili,
categoria di mezzi ammessi e relativi limiti di massa  e  di  sagoma,
eventuali  vincoli   per   veicoli   con   particolari   sistemi   di
alimentazione,  tariffe,   modalita'   di   pagamento,   sistemi   di
prenotazione,  tecnologie  e  sistemi  di  sorveglianza,   orari   di
controllo). Detti enti sono tenuti, inoltre, a  rendere  disponibile,
in via continuativa, il valore percentuale del tasso  di  occupazione
dell'infrastruttura. 
    a6) (Stazioni di rifornimento carburante e di servizio). Gli enti
gestori di stazioni di rifornimento carburante su rete  autostradale,
statale, e regionale, sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul  web
le  caratteristiche  delle  stazioni:  orari  di   apertura/chiusura,
disponibilita' di  carburanti,  prezzi  in  euro  dei  carburanti  in
modalita' servito e in modalita' self service. Gli  enti  gestori  di
stazioni di servizio su rete autostradale, sono tenuti  a  pubblicare
ed aggiornare sul web il tasso di occupazione della stazione. 
    a7) (Zone a traffico limitato). Gli enti proprietari delle strade
e i concessionari devono rendere pubbliche ed aggiornare sul  web  le
eventuali modifiche provvisorie o permanenti  alle  Zone  a  Traffico
Limitato, ed in particolare: posizione delle sezioni di  rilevazione;
categorie di mezzi  ammessi;  limiti  di  massa;  limiti  di  sagoma;
eventuali  vincoli   per   veicoli   con   particolari   sistemi   di
alimentazione/livelli       di       emissione;       orari        di
attivazione/disattivazione di eventuali varchi di accesso. 
b) Dati sul traffico e sulla regolarita' della circolazione stradale 
    b1) (Eventi di traffico). Entro  diciotto  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, gli enti proprietari delle  strade  e  i
concessionari  comunicano  tempestivamente  e  continuativamente   al
CCISS, per via telematica e  mediante  protocollo  DATEX,  tutti  gli
eventi di traffico, con rilevanza sulla sicurezza  e  la  regolarita'
della circolazione,  intercettati  sulla  rete  stradale  di  propria
competenza con indicazione  dell'estensione  dell'evento  (coordinate
dei punti d'inizio e fine) e del  posizionamento  puntuale  sul  Data
Base delle localita', certificato secondo le  modalita'  definite  al
comma 3, lettera b). Gli enti in possesso di una propria  piattaforma
informativa  e  di  un  proprio  nodo  DATEX  d'interscambio   devono
connettere a titolo gratuito per via telematica  detto  nodo  con  il
nodo DATEX del CCISS.  Gli  enti  non  in  possesso  di  una  propria
piattaforma informativa e di un proprio nodo DATEX possono utilizzare
a titolo gratuito il sistema informativo nazionale  di  infomobilita'
del CCISS accessibile  tramite  connessione  telematica.  Nelle  more
dell'attuazione   del   presente   comma,   l'ANAS,    le    Societa'
concessionarie di autostrade, gli enti  proprietari  delle  strade  e
tutti  gli  enti  in  grado  di  fornire  informazioni  di  mobilita'
stradale,  sono  tenuti  a  prestare  la  propria  collaborazione  al
funzionamento del CCISS. 
    b2) (Livelli di servizio delle  infrastrutture).  Entro  diciotto
mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   gli   enti
proprietari delle  strade  e  i  concessionari  pubblicano  sul  web,
tempestivamente e continuativamente,  le  informazioni  attinenti  ai
livelli  di  servizio,  espressi  in  termini   di   percentuale   di
occupazione dell'infrastruttura, specializzati per unita'  di  tempo,
sulle strade di propria competenza ricomprese  nel  Data  Base  delle
localita' in formato  RDS  -  TMC  o  altri  standard  internazionali
equivalenti. 
    b3) (Flussi di traffico e velocita'  media).  Entro  ventiquattro
mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   gli   enti
proprietari delle strade e i concessionari pubblicano in tempo  reale
i dati, opportunamente depurati degli elementi in  contrasto  con  la
necessaria tutela del diritto di privacy,  provenienti  da  tutte  le
fonti automatiche installate sull'infrastruttura  e  sui  veicoli  su
queste transitanti (Zone a traffico limitato, sistemi di  rilevazione
automatica della velocita', tecnologie per la sicurezza in galleria e
sui ponti, sensori di misura, dati  di  traffico  in  entrata  ed  in
uscita dalle barriere di pedaggio, dati di traffico in entrata/uscita
dai nodi logistici telecamere, unita' telematiche di bordo). 
  In particolare, gli enti proprietari delle strade e i concessionari
forniscono, per ogni arco orientato del grafo in formato RDS - TMC  o
altri  standard  internazionali  equivalenti,  il  valore  di  flusso
veicolare in tempo reale e la velocita' media. 
  10. Qualora gli enti proprietari delle strade o i concessionari non
siano in possesso di strumenti sufficienti per  l'acquisizione  delle
informazioni di cui al comma 9, gli stessi sono tenuti  ad  acquisire
il set minimo di  dati  necessari  da  coloro  che  ne  detengono  la
proprieta'; il  costo  unitario  d'uso  dei  dati  deve  essere  reso
pubblico.  E'  possibile  l'acquisizione  di  dati  presso   soggetti
proprietari  della  tecnologia  di   rilevazione   ed   in   possesso
dell'autorizzazione alla raccolta concessa dalla Direzione del  CCISS
secondo quanto previsto dal comma 11. 
  11. La raccolta dei dati e delle informazioni di cui  al  comma  9,
punti b1), b2) e b3),  richiedono  una  specifica  autorizzazione  da
rilasciarsi  secondo  modalita'  e  procedure  definite  da  apposito
decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed
i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. L'autorizzazione non e' necessaria per le  strutture
del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  per  gli  enti
proprietari delle strade e concessionari, per gli organi di  polizia.
La pubblicazione e  la  diffusione,  con  qualsiasi  mezzo,  di  dati
estratti dall'Indice Pubblico delle informazioni sulle Infrastrutture
e sul Traffico (IPIT) ovvero  di  dati  la  cui  raccolta  sia  stata
autorizzata ai sensi del presente comma, e' libera. 
  12. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  definite
le modalita', i tempi, le frequenze di aggiornamento, gli standard di
riferimento e i formati di acquisizione e pubblicazione  di  tutti  i
dati e le informazioni  di  cui  al  presente  articolo,  nonche'  le
modalita' e le condizioni  per  il  monitoraggio  continuativo  della
effettivita' delle informazioni e della efficacia  della  metodologia
di raccolta dei dati.