Art. 5 
 
 
                        I Reparto - Personale 
 
  1. Il I Reparto e' retto da  un  dirigente  civile  del  ruolo  dei
dirigenti del Ministero della difesa, il cui incarico e' conferito ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,e successive modificazioni. Il direttore del reparto  e'
coadiuvato da un vice direttore, dirigente civile di  seconda  fascia
del ruolo dei dirigenti del  Ministero  della  difesa,  il  quale  lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni
in caso di vacanza della  carica.  Dal  vice  direttore  dipendono  i
servizi di cui al comma 5. 
  2. Il I Reparto ha competenza in materia di: ordinamento  dell'area
tecnico-amministrativa   e   impiego    del    relativo    personale;
reclutamento, formazione, stato giuridico e avanzamento,  trattamento
economico  e  affari  giuridici  del  personale  militare  e  civile;
sostegno alla ricollocazione professionale dei  volontari  congedati,
d'intesa con lo Stato maggiore della Difesa; contenzioso  in  materia
di personale militare e civile non assegnato alle relative  direzioni
generali; antinfortunistica e prevenzione. E' articolato in uffici le
cui denominazioni, titolarita' e compiti sono di seguito indicati: 
    a) 1° Ufficio - Personale militare, retto da un ufficiale con  il
grado di colonnello o grado corrispondente delle Forze armate, svolge
i  seguenti  compiti:  impiego,  assegnazione  e  avvicendamenti  del
personale militare in servizio  presso  il  Segretariato  generale  e
coordinamento   generale   della   materia   nell'ambito    dell'area
tecnico-amministrativa  e  tecnico-industriale;  attivita'   inerenti
all'ordinamento e agli  organismi  di  protezione  sociale  dell'area
tecnico-amministrativa  e  tecnico-industriale;  coordinamento  delle
attivita' in materia di concorsi per posti a  status  internazionale;
coordinamento in materia di addestramento e attivita'  formativa  del
personale e relativa  programmazione  tecnico-finanziaria;  questioni
attinenti  al  trattamento  economico,   allo   stato   giuridico   e
all'avanzamento del personale militare; 
    b) 2° Ufficio - Personale civile, retto da  dirigente  civile  di
seconda fascia del ruolo dei dirigenti del  Ministero  della  difesa,
svolge i seguenti compiti: impiego, assegnazione e avvicendamenti del
personale civile  in  servizio  presso  il  Segretariato  generale  e
coordinamento   generale   della   materia   nell'ambito    dell'area
tecnico-amministrativa  e  tecnico-industriale;   problematiche   del
personale   civile   attinenti   all'organico,    alla    formazione,
all'addestramento e relativa programmazione tecnico-finanziaria, alla
riqualificazione, allo stato giuridico, ai contratti di lavoro,  agli
incarichi interni o  esterni,  alle  questioni  sindacali;  attivita'
relative al sistema di valutazione della performance individuale  del
personale civile; attivita' inerenti alla leva; 
    c) 3° Ufficio - Sostegno alla  ricollocazione  professionale  dei
volontari congedati, retto da un dirigente civile di  seconda  fascia
del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, svolge i seguenti
compiti: rapporti con gli organi centrali  e  gli  uffici  periferici
dell'Amministrazione    della    difesa,    attivita'    informativa,
promozionale e di coordinamento volta a  favorire  l'inserimento  nel
mondo del  lavoro  dei  volontari  dopo  il  congedamento;  attivita'
connesse  alla  operativita',  manutenzione  e  implementazione   del
"Sistema informativo  lavoro  difesa"  nonche'  all'assunzione  negli
impieghi  civili  nelle  pubbliche  amministrazioni;  formazione   di
operatori in materia di orientamento professionale e collocamento  al
lavoro; attivita' connesse, d'intesa  con  lo  Stato  maggiore  della
difesa, con il monitoraggio della  riserva  dei  posti  prevista  dal
decreto legislativo  n.  66  del  2010  e  successive  modificazioni;
programmi  di  iniziative  in  materia  di  orientamento,  formazione
professionale e collocamento sul mercato del lavoro dei volontari  di
truppa che hanno prestato servizio nelle Forze armate in qualita'  di
volontari in ferma breve ovvero in  ferma  prefissata  nonche'  degli
ufficiali ausiliari,  da  attuarsi  nelle  singole  Regioni  mediante
stipula di apposite convenzioni tra le  amministrazioni  regionali  e
provinciali e le autorita' militari periferiche o gli organi centrali
dell'Amministrazione della difesa; rapporti  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la pubblica amministrazione
e la semplificazione - con altre  amministrazioni  dello  Stato,  con
datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  e  con  soggetti  abilitati
all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di  lavoro  e  alla
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo; autoimprenditorialita'
giovanile e  formazione  di  cooperative  tra  i  suddetti  volontari
congedati, per l'approntamento di attivita' di supporto logistico  di
interesse delle Forze  armate;  promozione,  gestione,  coordinamento
delle attivita' di incontro fra domanda e offerta di lavoro; studio e
ricerca in materia di mercato del lavoro, professionalizzazione delle
Forze armate e misure post-servizio; coordinamento dell'attivita'  di
orientamento al lavoro; attivita' relativa al riconoscimento, tramite
i crediti formativi, del servizio prestato dal militare  nonche'  per
gli aspetti connessi al libretto formativo del cittadino; valutazione
dell'andamento dell'attivita' di reclutamento di  personale  militare
volontario; pianificazione, programmazione e gestione  fondi  per  le
attivita' del settore nonche' operazioni di supporto alle stesse; 
    d) 4° Ufficio - Antinfortunistica centrale, sanita' e ambiente  e
vigilanza, retto da un dirigente civile di seconda fascia  del  ruolo
dei  dirigenti  del  Ministero  della  difesa,  con  professionalita'
tecnica,  svolge  i  seguenti  compiti:  indirizzo  e  coordinamento,
d'intesa con gli Stati maggiori delle Forze armate e con  il  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, in materia di  antinfortunistica,
prevenzione,  medicina  e  igiene  del  lavoro;  questioni   generali
attinenti alla sanita' e all'ambiente; attivita' di cui agli articoli
da 260 a 262 del  testo  unico,  in  materia  di  organizzazione  dei
servizi di vigilanza antinfortunistica; predisposizione degli atti di
cui all'articolo 103, comma 1, lettera s) del testo unico,  necessari
per emanare  le  direttive  in  materia  di  antinfortunistica  e  di
prevenzione e per coordinare le relative attivita' negli ambienti  di
lavoro  della  difesa,  in  attuazione  delle  vigenti  prescrizioni;
conservazione dell'elenco dei laboratori in grado di fornire supporto
tecnico, fisico, chimico e biologico per le attivita' di  verifica  e
collaudo nel campo della  prevenzione;  conservazione  degli  elenchi
degli  esperti  qualificati  e  medici  autorizzati;  definizione   e
coordinamento delle attivita' di formazione nel settore di  specifico
interesse dell'Ufficio. 
  3. Il Centro di formazione  della  difesa  (CEFODIFE),  di  seguito
denominato "Centro",  posto  alle  dipendenze  del  Direttore  del  I
Reparto, e' retto da un dirigente civile di seconda fascia del  ruolo
dei dirigenti del Ministero della difesa, che ne assume la direzione.
Il direttore nell'ambito delle sue  funzioni,  tra  l'altro,  cura  i
rapporti  con   le   organizzazioni   sindacali;   svolge   attivita'
certificative; relaziona annualmente al  I  Reparto  sulle  attivita'
didattico-formative svolte; gestisce i documenti  classificati  e  il
protocollo  informatico;  impiega  le  risorse   assegnate   per   il
funzionamento  del  Centro;  attua  le  deliberazioni  del   Comitato
scientifico di cui al comma 4. Il Centro, tenute presenti le  offerte
e le attivita' formative degli istituti  di  formazione  militari  al
fine    di    assicurare    adeguati    livelli    di    interscambio
didattico-formativo  e  di  coordinamento   delle   risorse,   umane,
finanziarie e logistiche: 
    a.   cura    l'attivita'    didattica    specialistica    nonche'
l'organizzazione dei connessi seminari, conferenze e tavole  rotonde,
in  favore  del  personale  civile   e   militare,   per   garantirne
l'impiegabilita' nelle diversificate aree del Dicastero; 
    b. elabora piani formativi, anche settoriali, volti ad ampliare i
profili di impiego delle professionalita' civili e  a  diversificarne
gli incarichi per le esigenze di specifici ambiti; 
    c. promuove e realizza studi di carattere  specialistico  per  il
miglioramento dell'organizzazione del  lavoro  in  correlazione  allo
specifico assetto del Dicastero. 
  4. L'attivita' di docenza e' svolta da personale civile e  militare
della pubblica amministrazione in possesso di elevata  qualificazione
professionale, iscritto in apposito albo costituito e  custodito  dal
direttore. Il Centro  si  avvale  di  un  Comitato  scientifico  che:
definisce le linee di indirizzo dell'attivita' didattica e valuta  la
proposta di piano formativo; su proposta del  direttore  del  Centro,
annualmente, determina i programmi dei singoli  corsi  specialistici,
con esclusione di quelli relativi  alla  formazione  obbligatoria  in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e  approva  l'albo
dei docenti con le relative integrazioni; alla  luce  delle  esigenze
dello Stato  maggiore  della  difesa  e  del  Segretariato  generale,
predispone  il   piano   di   formazione   del   personale   previsto
dall'articolo 7-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni, corredato di una relazione illustrativa e
tecnico-finanziaria, con  indicazione  delle  spese  previste  e  dei
relativi capitoli di bilancio. Tale piano,  approvato  congiuntamente
dal Capo di stato maggiore della difesa e dal Segretario  generale  o
loro delegati, e' comunicato al Ministro e  inviato  alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e
al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comitato  scientifico,
i cui membri prestano la propria  attivita'  a  titolo  gratuito,  e'
nominato con decreto del Ministro della difesa ed e' cosi' composto: 
    a. il vice Segretario generale civile; 
    b. il capo del I Reparto dello Stato maggiore della difesa; 
    c. il direttore del I Reparto del Segretariato generale; 
    d. il direttore della Direzione generale per il personale civile; 
    e. il direttore del Centro di formazione; 
    f.  un  esperto  in  possesso   di   particolare   qualificazione
professionale, culturale e  scientifica,  che  provenga  dai  settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o  dei
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 
  5. Sono attribuiti a specifici servizi di livello non  dirigenziale
i  seguenti  compiti:  predisposizione   degli   atti   relativi   al
contenzioso in materia di personale militare e civile e  agli  affari
giuridici  del  personale  non  assegnato  alle  relative   direzioni
generali, al trattamento dei dati personali  e  alla  disciplina  del
personale militare; coordinamento delle  attivita'  finalizzate  alla
predisposizione  degli  atti  di  indirizzo  politico-amministrativo;
coordinamento e supporto  tecnico  per  la  predisposizione  di  atti
normativi  e  organizzativi;   coordinamento   delle   attivita'   di
predisposizione dell'istruttoria connesse al riscontro degli atti  di
sindacato ispettivo parlamentare.