Art. 2 
 
 
                 Programmi di comunicazione politica 
 
  1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2,
comma 1, lettera c), del codice di  autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  che  le
emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere  nel
periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali  e
la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva
parita' di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche  con
riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto
al numero dei partecipanti e agli  spazi  disponibili,  il  principio
delle  pari  opportunita'  tra  gli  aventi   diritto   puo'   essere
realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,  anche
nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purche'  ciascuna  di  queste
abbia analoghe opportunita' di ascolto. 
  2. La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita
nei due distinti periodi in cui si articola  la  campagna  elettorale
tra i seguenti soggetti politici: 
    I) nel periodo intercorrente tra  la  data  di  convocazione  dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: 
      a) nei confronti delle forze  politiche  che  costituiscono  un
autonomo gruppo nel Consiglio regionale; 
      b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle di cui
alla lettera  a),  presenti  in  uno  dei  due  rami  del  Parlamento
nazionale o  che  hanno  eletto,  con  proprio  simbolo,  almeno  due
rappresentanti italiani al Parlamento europeo. 
  Il  tempo  disponibile  e'  ripartito  per  il  50  per  cento   in
proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi e per il  restante
50 per cento in modo paritario. 
    II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione  delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: 
      a) nei confronti delle liste regionali o  coalizioni  di  liste
collegate alla carica di Presidente della Regione; 
      b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste  di
candidati per l'elezione del Consiglio regionale. 
  3. L'eventuale assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica
l'intervento  nelle  trasmissioni  degli  altri  soggetti,   ma   non
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel
corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione  delle  predette
assenze. 
  4. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in
contenitori  con  cicli  a  cadenza  quindicinale   dalle   emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno
successivo, in modo  da  garantire  l'applicazione  dei  principi  di
equita'  e  di  parita'  di  trattamento  tra  i  soggetti   politici
nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.  I
calendari delle predette trasmissioni sono  comunicati  almeno  sette
giorni prima, anche a mezzo telefax, al  Comitato  regionale  per  le
comunicazioni della Valle d'Aosta  che  ne  informa  l'Autorita'.  Le
eventuali variazioni  dei  predetti  calendari  sono  tempestivamente
comunicate al  predetto  organo,  che  ne  informa  l'Autorita'.  Ove
possibile, tali  trasmissioni  sono  diffuse  con  modalita'  che  ne
consentano la fruizione anche ai non udenti. 
  5. E' possibile realizzare trasmissioni di  comunicazione  politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai  partecipanti,  assicurando,  comunque,   imparzialita'   e   pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici. 
  6. Le trasmissioni di cui al presente  articolo  sono  sospese  nei
giorni in cui si svolgono le votazioni e  nel  giorno  immediatamente
precedente.