Art. 5 Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalita' previste dal comma 5 dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Il Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta provvede a porre in essere tutte le attivita', anche istruttorie, finalizzate al rimborso informandone l'Autorita' nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5.