Art. 8 Priorita' di intervento 1. Gli interventi del Fondo sono definiti, secondo le modalita' attuative di cui all'art. 15, attraverso bandi o direttive nell'ambito dei quali sono individuate le tecnologie di cui all'art. 7, comma 1, oggetto dell'intervento e sono attribuite specifiche priorita' ai progetti: a) che prevedono forme di collaborazione tra imprese e Organismi di ricerca e/o Centri di ricerca, per i quali il ruolo di soggetto capofila, di cui all'art. 7, comma 3, e' assunto dal Centro di ricerca o dall'Organismo di ricerca; b) che prevedono forme di collaborazione internazionale effettiva e stabile con imprese e/o Organismi di ricerca e/o Centri di ricerca esteri; c) diretti alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi, in grado di produrre un significativo avanzamento tecnologico di rilevante impatto sul mercato di riferimento; d) che prevedono l'utilizzo efficiente delle risorse energetiche, l'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili, ovvero lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e processi produttivi in grado di minimizzare gli impatti ambientali; e) che prevedono lo sviluppo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.