Art. 11
Dispositivi sicuri e procedure per la generazione
delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali
1. La generazione delle firme elettroniche qualificate e delle
firme digitali avviene all'interno di un dispositivo sicuro per la
generazione delle firme, in maniera tale che non sia possibile
l'intercettazione della chiave privata utilizzata.
2. Il dispositivo sicuro per la generazione della firma elettronica
qualificata o della firma digitale deve poter essere attivato
esclusivamente dal titolare mediante sistemi di autenticazione
ritenuti adeguati, secondo le rispettive competenze, dall'OCSI e
dall'Agenzia, prima di procedere alla generazione della firma.
3. L'Agenzia, nell'ambito dell'attivita' di cui agli articoli 29 e
31 del Codice, valuta l'adeguatezza tecnologica dei sistemi di
autenticazione per quanto concerne l'interazione fra il titolare e il
dispositivo sicuro per la generazione della firma, tenuto conto del
traguardo di sicurezza di cui al DPCM 30 ottobre 2003 e del contesto
di utilizzo.
4. La personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione
della firma elettronica qualificata o della firma digitale garantisce
almeno:
a) l'acquisizione da parte del certificatore dei dati
identificativi del dispositivo sicuro per la generazione della firma
elettronica qualificata o della firma digitale utilizzato e la loro
associazione al titolare;
b) la registrazione nel dispositivo sicuro per la generazione della
firma elettronica qualificata o della firma digitale del certificato
qualificato, relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.
5. La personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione
delle firme elettroniche qualificate o digitali puo' prevedere, per
l'utilizzo nelle procedure di firma, la registrazione, nel
dispositivo medesimo, del certificato elettronico relativo alla
chiave pubblica del certificatore la cui corrispondente privata e'
stata utilizzata per sottoscrivere il certificato qualificato
relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.
6. La personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione
delle firme elettroniche qualificate o digitali e' registrata nel
giornale di controllo di cui all'art. 36.
7. Il certificatore adotta, nel processo di personalizzazione del
dispositivo sicuro per la generazione delle firme elettroniche
qualificate e digitali, procedure atte ad identificare il titolare
del dispositivo medesimo e dei certificati in esso contenuti.
8. I certificatori che rilasciano certificati qualificati
forniscono almeno un sistema che consenta la generazione delle firme
elettroniche qualificate e digitali.