Art. 12
Ulteriori requisiti per i dispositivi sicuri per
la generazione della firma elettronica qualificata
1. La certificazione di sicurezza dei dispositivi sicuri per la
creazione di una firma elettronica qualificata, anche remota o
automatica, prevista dall'art. 35 del Codice e' effettuata secondo
criteri non inferiori a quelli previsti:
a) dal livello EAL 4+ della norma ISO/IEC 15408, in conformita' ai
profili di protezione indicati nella decisione della Commissione
europea 14 luglio 2003 e successive modificazioni;
b) dal livello EAL 4+ della norma ISO/IEC 15408, in conformita' ai
profili di protezione o traguardi di sicurezza giudicati adeguati ai
sensi dell'art. 35, commi 5 e 6 del Codice e successive
modificazioni.