Art. 13 
 
 
          Ulteriori requisiti per i dispositivi sicuri per 
                 la generazione della firma digitale 
 
  1. Salvo quanto disposto al comma 2, la certificazione di sicurezza
dei dispositivi sicuri per la creazione  di  una  firma  digitale  e'
effettuata ai sensi dell'art. 12. 
  2. L'organismo di certificazione della sicurezza  informatica  puo'
individuare ulteriori modalita'  di  verifica  della  conformita'  ai
requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una
firma digitale remota ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 2 del Codice. 
  3. I certificati qualificati afferenti chiavi private custodite nei
dispositivi di cui al comma  2,  non  devono  contenere  l'estensione
qcStatements id-etsi-qcs-QcSSCD.