Art. 14
Verifica delle firme elettroniche qualificate e digitali
1. I certificatori che rilasciano certificati qualificati
forniscono ovvero indicano almeno un sistema che consenta di
effettuare la verifica delle firme elettroniche qualificate e delle
firme digitali, conforme a quanto stabilito con i provvedimenti di
cui all'art. 4, comma 2.
2. Il sistema di verifica delle firme elettroniche qualificate e
digitali deve quantomeno:
a) presentare, almeno sinteticamente, lo stato di aggiornamento
delle informazioni di validita' dei certificati di certificazione
presenti nell'elenco pubblico;
b) visualizzare le informazioni presenti nel certificato
qualificato, in attuazione di quanto stabilito nell'art. 28, comma 3,
del Codice, nonche' le estensioni obbligatorie nel certificato
qualificato (qcStatements), indicate nei provvedimenti di cui
all'art. 4, comma 2;
c) consentire l'aggiornamento, per via telematica, delle
informazioni pubblicate nell'elenco pubblico dei certificatori;
d) in caso di firme multiple, visualizzare l'eventuale dipendenza
tra queste;
e) visualizzare chiaramente l'esito della verifica dello stato dei
certificati qualificati e di eventuali certificati di attributo
secondo le modalita' indicate nei provvedimenti di cui all'art. 4,
comma 2;
f) evidenziare l'eventuale modifica del documento informatico dopo
la sottoscrizione dello stesso;
g) consentire di salvare il risultato dell'operazione di verifica
su un documento informatico
h) rendere evidente la circostanza di cui all'art. 19, comma 7.
3. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 31 del Codice, accerta la
conformita' dei sistemi di verifica di cui al comma 1 alle norme del
Codice e alle presenti regole tecniche.
4. L'Agenzia, al fine di fornire garanzie di attendibilita' nelle
operazioni di verifica e di rendere effettivamente interoperabili le
firme elettroniche qualificate e le firme digitali, anche in base
all'evoluzione delle normative europee ed all'evoluzione degli
standard tecnici, puo' elaborare Linee Guida utili per la verifica
della firma elettronica qualificata e della firma digitale apposte a
documenti informatici cui i certificatori accreditati hanno l'obbligo
di attenersi.